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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3767/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e al MOT Giorgio Martano, sono comparsi: per 'Avv. Antonella Codispoti in sostituzione dell'Avv. MARCO CAMBI e Parte_1
per 'Avv. ROBERTO ERCOLANI. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Entrambi i Difensori precisano le conclusioni come nelle memorie conclusive depositate e discutono la causa riportandosi alle medesime, rinunciando a presenziare alla lettura della decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 3767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO CAMBI;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CP_1 C.F._1
ERCOLANI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI per la ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare il sig. nato a [...] il [...] c.f. e domiciliato in CP_1 C.F._1
Via Bassa n. 2 Firenze a restituire all'odierno ricorrente la somma di complessiva somma di € 4.600,00 a titolo di deposito cauzionale (di cui euro 2.400,00 per il contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 18.01.2016 e registrato al n. 000949- Serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data
20.01.2016 e euro 2.200,00 con contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 18.01.2016 e
registrato al n. 000950- Serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 20.01.2016) oltre agli interessi dovuti sugli importi versati dall'inizio di ciascun rapporto di locazione al saldo effettivo. Con vittoria di esborsi e compensi professionali della fase di mediazione e del presente giudizio, oltre CAP, IVA
e rimborso spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario;
per il resistente: voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarata
l'inesistenza di rapporti contrattuali tra la ricorrente ed il resistente, rigettare il ricorso, con condanna
pagina 2 di 5 anche ex art. 96 cpc. In denegata ipotesi di riconosciuta legittimità della ricorrente, accogliere
l'eccezione riconvenzionale per il mancato pagamento dei canoni dovuti sino alla riconsegna delle chiavi degli immobili, nei limiti della somma pretesa dalla ricorrente, oltre accessori di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed accessori ivi compreso il rimborso spese generali al 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 28.3.2024 la deduceva che con due Parte_1
distinti contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati il 18.1.2016 e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il 20.1.2016 (docc. 1 e 4), aveva concesso in locazione CP_1
alla gli immobili posti in Via Nazionale, 53 a Firenze piano Parte_2 Persona_1
primo, identificati al NCU del Comune di Firenze al foglio 158, particella 434, sub 7 l'uno e sub 6
l'altro; che al momento della stipula parte conduttrice versava al locatore la somma di € 2.400,00 a titolo di deposito cauzionale per un contratto di locazione e di € 2.200,00 per l'altro; che il 24.11.2016 detti contratti venivano ceduti dalla di alla Parte_2 Persona_1 Parte_1
(docc. 2 e 5); che il 29.2.2020 entrambi i contratti venivano risolti (docc. 3 e 6) e gli immobili venivano riconsegnati al locatore, che li accettava;
che quest'ultimo era tenuto a restituire il deposito cauzionale a suo tempo incassato non avendo proposto alcuna domanda giudiziale per l'attribuzione di dette somme a copertura di specifici danni subiti;
che le richieste stragiudiziali erano state vane;
che anche il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo;
concludeva come sopra riportato.
2. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva CP_1
della ricorrente, che non aveva mai stipulato alcun contratto con lui, come risultava dimostrato dai contratti prodotti ex adverso, che erano stati da lui conclusi con la ed Parte_2 Persona_1
egli non aveva mai prestato il consenso alla cessione dei contratti, con conseguente violazione dell'art. 1406
c.c.
Nel merito contestava che gli immobili gli fossero stati restituiti il 29.2.2020, essendo rientrato in possesso delle chiavi solo a novembre 2020, senza che gli fossero stati pagati i canoni dovuti sino alla riconsegna degli immobili. Considerata la somma mensile dovuta per i due immobili (€ 2.300), per i mesi durante i quali egli non aveva potuto godere dei propri immobili (8 mesi, da marzo a ottobre 2020 compresi), egli aveva conseguentemente subito un danno quantomeno di € 18.400,00, per cui era legittimato a non restituire i depositi cauzionali. Per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di merito, proponeva quindi eccezione riconvenzionale per il mancato pagamento dei canoni dovuti sino alla riconsegna delle chiavi degli immobili, nei limiti della somma pretesa dalla ricorrente, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 5 3. La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali e all'odierna udienza, dopo il deposito di memorie difensive conclusive, i Difensori hanno discusso la causa e rassegnato le conclusioni sopra riportate e il Giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi la presente sentenza.
**********
4. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dal resistente.
La ricorrente ha infatti prodotto il contratto di cessione di ramo di azienda con il quale il 28.10.2016
(con registrazione il 24.11.2026) la di ha ceduto alla Parte_2 Persona_1 Parte_1
il ramo d'azienda che comprendeva anche l'attività di locazione degli immobili oggetto del
[...]
presente giudizio, con conseguente cessione del contratto di locazione stipulato dal con la CP_1 [...]
alla senza alcuna necessità del consenso del locatore, ai sensi Parte_2 Parte_1
dell'art. 36 L. 392/1978.
5. La domanda della ricorrente è, tuttavia, infondata nel merito.
Ed invero, anche a voler dare per buona la sua tesi che i due contratti stipulati fossero stati consensualmente risolti e gli immobili restituiti e accettati dal locatore senza riserve a fine febbraio 2020, ciò non implicherebbe la rinuncia del locatore all'indennità di mancato preavviso. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, infatti, la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'immobile locato non significa di per sé che il locatore abbia rinunciato al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento dei canoni mensili previsti a tale titolo. Né la rinuncia al compenso per il periodo di preavviso può desumersi dal mero silenzio del locatore -conformemente del resto ai principi generali in materia contrattuale, per cui il silenzio non è normalmente significativo, quale dichiarazione di volontà- ma avrebbe dovuto risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso. Tale non è la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento: comportamento in certa misura necessitato, a fronte dell'abbandono dei locali da parte del conduttore, e comunque inidoneo di per sé solo a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge (così, tra le tante, Cass. 2015/15769). Ciò a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui l'art. 18 dei due contratti di locazione stabiliva che nessuna modifica degli stessi poteva avere luogo e essere provata se non per atto scritto. Peraltro i testi sentiti nulla hanno riferito sul punto.
6. Ciò posto, l'art. 4 dei due contratti fissava in due mesi il preavviso per il recesso anticipato del conduttore, per cui essendo il canone mensile dei contratti pari ad € 1.200,00 in un caso e ad € 1.100,00
pagina 4 di 5 nell'altro, oltre ad € 30,00 mensili ciascuno, salvo conguaglio, per spese condominiali (art. 7 dei due contratti) ed essendo stata versata a titolo di deposito cauzionale in un caso la somma di € 2.400,00 e nell'altra la somma di € 2.200,00 (art. 20 dei due contratti), in forza dell'eccezione riconvenzionale proposta da parte resistente, la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
7. In forza del principio di soccombenza le spese di lite gravano sulla ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M.
55/2014 come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di e la CONDANNA, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida CP_1
in € 3.318,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e al MOT Giorgio Martano, sono comparsi: per 'Avv. Antonella Codispoti in sostituzione dell'Avv. MARCO CAMBI e Parte_1
per 'Avv. ROBERTO ERCOLANI. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Entrambi i Difensori precisano le conclusioni come nelle memorie conclusive depositate e discutono la causa riportandosi alle medesime, rinunciando a presenziare alla lettura della decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 3767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO CAMBI;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CP_1 C.F._1
ERCOLANI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI per la ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare il sig. nato a [...] il [...] c.f. e domiciliato in CP_1 C.F._1
Via Bassa n. 2 Firenze a restituire all'odierno ricorrente la somma di complessiva somma di € 4.600,00 a titolo di deposito cauzionale (di cui euro 2.400,00 per il contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 18.01.2016 e registrato al n. 000949- Serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data
20.01.2016 e euro 2.200,00 con contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 18.01.2016 e
registrato al n. 000950- Serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 20.01.2016) oltre agli interessi dovuti sugli importi versati dall'inizio di ciascun rapporto di locazione al saldo effettivo. Con vittoria di esborsi e compensi professionali della fase di mediazione e del presente giudizio, oltre CAP, IVA
e rimborso spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario;
per il resistente: voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarata
l'inesistenza di rapporti contrattuali tra la ricorrente ed il resistente, rigettare il ricorso, con condanna
pagina 2 di 5 anche ex art. 96 cpc. In denegata ipotesi di riconosciuta legittimità della ricorrente, accogliere
l'eccezione riconvenzionale per il mancato pagamento dei canoni dovuti sino alla riconsegna delle chiavi degli immobili, nei limiti della somma pretesa dalla ricorrente, oltre accessori di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed accessori ivi compreso il rimborso spese generali al 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 28.3.2024 la deduceva che con due Parte_1
distinti contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati il 18.1.2016 e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il 20.1.2016 (docc. 1 e 4), aveva concesso in locazione CP_1
alla gli immobili posti in Via Nazionale, 53 a Firenze piano Parte_2 Persona_1
primo, identificati al NCU del Comune di Firenze al foglio 158, particella 434, sub 7 l'uno e sub 6
l'altro; che al momento della stipula parte conduttrice versava al locatore la somma di € 2.400,00 a titolo di deposito cauzionale per un contratto di locazione e di € 2.200,00 per l'altro; che il 24.11.2016 detti contratti venivano ceduti dalla di alla Parte_2 Persona_1 Parte_1
(docc. 2 e 5); che il 29.2.2020 entrambi i contratti venivano risolti (docc. 3 e 6) e gli immobili venivano riconsegnati al locatore, che li accettava;
che quest'ultimo era tenuto a restituire il deposito cauzionale a suo tempo incassato non avendo proposto alcuna domanda giudiziale per l'attribuzione di dette somme a copertura di specifici danni subiti;
che le richieste stragiudiziali erano state vane;
che anche il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo;
concludeva come sopra riportato.
2. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva CP_1
della ricorrente, che non aveva mai stipulato alcun contratto con lui, come risultava dimostrato dai contratti prodotti ex adverso, che erano stati da lui conclusi con la ed Parte_2 Persona_1
egli non aveva mai prestato il consenso alla cessione dei contratti, con conseguente violazione dell'art. 1406
c.c.
Nel merito contestava che gli immobili gli fossero stati restituiti il 29.2.2020, essendo rientrato in possesso delle chiavi solo a novembre 2020, senza che gli fossero stati pagati i canoni dovuti sino alla riconsegna degli immobili. Considerata la somma mensile dovuta per i due immobili (€ 2.300), per i mesi durante i quali egli non aveva potuto godere dei propri immobili (8 mesi, da marzo a ottobre 2020 compresi), egli aveva conseguentemente subito un danno quantomeno di € 18.400,00, per cui era legittimato a non restituire i depositi cauzionali. Per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di merito, proponeva quindi eccezione riconvenzionale per il mancato pagamento dei canoni dovuti sino alla riconsegna delle chiavi degli immobili, nei limiti della somma pretesa dalla ricorrente, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 5 3. La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali e all'odierna udienza, dopo il deposito di memorie difensive conclusive, i Difensori hanno discusso la causa e rassegnato le conclusioni sopra riportate e il Giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi la presente sentenza.
**********
4. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dal resistente.
La ricorrente ha infatti prodotto il contratto di cessione di ramo di azienda con il quale il 28.10.2016
(con registrazione il 24.11.2026) la di ha ceduto alla Parte_2 Persona_1 Parte_1
il ramo d'azienda che comprendeva anche l'attività di locazione degli immobili oggetto del
[...]
presente giudizio, con conseguente cessione del contratto di locazione stipulato dal con la CP_1 [...]
alla senza alcuna necessità del consenso del locatore, ai sensi Parte_2 Parte_1
dell'art. 36 L. 392/1978.
5. La domanda della ricorrente è, tuttavia, infondata nel merito.
Ed invero, anche a voler dare per buona la sua tesi che i due contratti stipulati fossero stati consensualmente risolti e gli immobili restituiti e accettati dal locatore senza riserve a fine febbraio 2020, ciò non implicherebbe la rinuncia del locatore all'indennità di mancato preavviso. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, infatti, la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'immobile locato non significa di per sé che il locatore abbia rinunciato al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento dei canoni mensili previsti a tale titolo. Né la rinuncia al compenso per il periodo di preavviso può desumersi dal mero silenzio del locatore -conformemente del resto ai principi generali in materia contrattuale, per cui il silenzio non è normalmente significativo, quale dichiarazione di volontà- ma avrebbe dovuto risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso. Tale non è la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento: comportamento in certa misura necessitato, a fronte dell'abbandono dei locali da parte del conduttore, e comunque inidoneo di per sé solo a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge (così, tra le tante, Cass. 2015/15769). Ciò a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui l'art. 18 dei due contratti di locazione stabiliva che nessuna modifica degli stessi poteva avere luogo e essere provata se non per atto scritto. Peraltro i testi sentiti nulla hanno riferito sul punto.
6. Ciò posto, l'art. 4 dei due contratti fissava in due mesi il preavviso per il recesso anticipato del conduttore, per cui essendo il canone mensile dei contratti pari ad € 1.200,00 in un caso e ad € 1.100,00
pagina 4 di 5 nell'altro, oltre ad € 30,00 mensili ciascuno, salvo conguaglio, per spese condominiali (art. 7 dei due contratti) ed essendo stata versata a titolo di deposito cauzionale in un caso la somma di € 2.400,00 e nell'altra la somma di € 2.200,00 (art. 20 dei due contratti), in forza dell'eccezione riconvenzionale proposta da parte resistente, la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
7. In forza del principio di soccombenza le spese di lite gravano sulla ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M.
55/2014 come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di e la CONDANNA, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida CP_1
in € 3.318,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5