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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1438/2024, promosso da:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...], minorenne, Controparte_1 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Pt_1 Parte_1 Controparte_2
;
[...]
3. , nato il [...] in [...], minorenne, rappresentato ai Persona_1 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Parte_1 Persona_2
4. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_4
6. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_6
8. , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentata ai Persona_3 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Controparte_6 Controparte_7 Persona_3
9. , nato il [...] in [...]; Per_4 Controparte_8
10. , nata il [...] in [...]; Parte_2
11. nato il [...] in [...], Persona_5 CP_9 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Pt_2 Parte_2 Controparte_10
[...]
12. nato il [...] in [...], minorenne, Controparte_11 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_2 Controparte_10
13. , nato il [...] in [...]; Controparte_12
14. , nato il [...] in [...]; Controparte_13
15. , nato il [...] in [...], minorenne, Persona_6 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità
1 genitoriale e Controparte_13 Persona_7
16. , nato il [...] in [...]; Controparte_14
17. , nato il [...] in [...]; CP_14 Parte_3
18. , nata il [...] in [...]; Controparte_15
19. DA , nato il [...] in [...], Parte_4 Persona_8 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_15 [...]
Controparte_16
20. , nata il [...] in [...]; Parte_5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro del foro di Salerno RICORRENTI contro
Controparte_17 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 13 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 6/2/2024 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_9
- hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, qualità giuridica che deriva loro dalla discendenza diretta dall'italiano che, legittimamente, lo ha trasferito ai Persona_9 propri diretti discendenti, sebbene la di lui figlia, , abbia generato Parte_6 figli nati prima del 1948.
- nasceva il 9/9/1867 a Ghisalba (BG), Italia, dove sposava in prime nozze, nel Persona_9
2 1894, e, in seconde nozze, nel 1899 l'avo Persona_10 Persona_11 moriva il 06/01/1920 in Brasile, senza mai naturalizzarsi;
- dall'unione di con nasceva in Brasile il Persona_9 Persona_11
6/4/1902 , la quale sposava nel 1921 in Brasile Parte_6 Persona_12
;
[...]
- dall'unione di con nascevano in Parte_6 Persona_12
Brasile: A. il 24/05/1925 , la quale nel 1946 sposava Persona_13 [...]
, per poi divorziare nel 1978; Controparte_18
B. il 28/12/1929 , il quale sposava nel 1954 Persona_14 [...]
; Persona_15
C. il 03/06/1931 , la quale nel 1953 sposava IS Parte_7
IR, passando a chiamarsi;
Controparte_19
D. il 27/01/1934 , il quale sposava nel 1960 Persona_16 Persona_17
;
[...]
E. il 27/07/1936 , la quale nel 1953 sposava Parte_8 Per_18
, passando a chiamarsi;
[...] Persona_19
F. il 30/10/1941 ; Persona_20
- dall'unione tra e nasceva in Persona_13 Controparte_18
Brasile il 28/03/1947 , odierno ricorrente, il quale sposava nel Persona_21
1986 ; Persona_22
- dall'unione tra e Persona_21 Persona_22
nasceva in Brasile il 18/01/1982 , odierna
[...] Parte_2 ricorrente;
- dall'unione tra e Parte_2 Controparte_10 nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti: A. l'01/07/2016 Parte_9
B. il 24/05/2023 Controparte_11
- dall'unione tra e nasceva in Persona_14 Persona_15
Brasile il 16/11/1954 , il quale sposava nel 1979 Controparte_12 Persona_23
per poi separarsi nel 1985;
[...]
- dall'unione tra e nascevano in Brasile Controparte_12 Persona_23 gli odierni ricorrenti: A. il 03/05/1981 , il quale sposava nel 2019 Controparte_12 [...]
; Persona_24
B. il 25/03/1986 dall'unione di fatto di Controparte_13 Pt_1 quest'ultimo con nasceva in Brasile il 04/10/2013 Persona_7
EU , odierno ricorrente;
Persona_6 Pt_1
- dall'unione tra e IS IR nasceva in Brasile il Controparte_19
10/04/1958 , la quale nel 1990 sposava Persona_25 [...]
, per poi divorziare nel 2022; Controparte_20
- dall'unione tra e Persona_25 Controparte_20
nasceva in Brasile il 12/08/1994 ,
[...] Pt_1 Parte_10
3 odierna ricorrente;
- dall'unione di fatto di con Parte_11 CP_2 [...]
nasceva in Brasile il 18/07/2015 , CP_2 Controparte_1 odierno ricorrente;
- dall'unione di fatto di con Parte_11 Persona_2
nasceva in Brasile il 28/12/2022 , odierno ricorrente;
[...] Persona_1
CP_
- dall'unione tra e nasceva in Brasile il Persona_12 Persona_17
13/04/1961 , odierno ricorrente, il quale sposava nel Controparte_14
2000 ; Persona_26
- dall'unione tra e Controparte_14 Persona_26 CP_15
nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti:
[...]
A. il 08/06/1997 ; dall'unione di Controparte_15 fatto di quest'ultima con nasceva in Controparte_16
Brasile il 21/10/2017 DA PA ME DA , odierno Persona_8 ricorrente;
B. il 04/06/2003 DA ; Controparte_14 Parte_3
- dall'unione tra e nascevano in Brasile: Persona_19 Persona_18
A. il 27/11/1953 , il quale sposava nel 1976 Persona_27 Persona_28
e dalla loro unione nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti:
[...]
▪ il 17/09/1977 , la quale nel 2001 sposava Controparte_5
, passando a chiamarsi Persona_29 Controparte_5
;
[...]
▪ il 16/01/1980 , il quale nel 2008 Controparte_6
e dalla loro unione nasceva in Parte_12
Brasile il 29/06/2013 AN , odierna ricorrente;
Persona_3 CP_2 B. il 01/09/1958 , il quale sposava nel 1984 Persona_30 Per_31
(per poi divorziare nel 2013) e dalla loro unione nascevano in Brasile le
[...] odierne ricorrenti:
▪ il 10/11/1984 , la quale sposava nel 2023 Controparte_4 Per_32
[...]
▪ il 16/02/1987 ; Controparte_3
- dall'unione di fatto tra e nasceva in Persona_20 Persona_33
Brasile il 29/11/1965 , la quale nel 1983 sposava Parte_5 [...]
. Persona_34
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_17 il 24 gennaio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, si è limitato a prenderne visione e non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13 novembre 2025, sostituendola ai sensi
4 dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 10 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso insistendo per il suo accoglimento, e la documentazione richiesta con decreto del 19 settembre 2025. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_35 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora
5 incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
6 legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in [...] il Parte_6
6.4.1902 da padre nato in [...] e, quindi, da cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero Persona_12
posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità
[...] costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il Parte_6 matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti anche se nati prima dell'1.1.1948, e dunque anche alla figlia
[...]
(nata nel 1925 e a propria volta coniugata nel 1946 con cittadino straniero, la quale Persona_36 per gli stessi motivi esposti ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa al proprio figlio
7 , nato nel 1947, ascendente diretto di taluni degli odierni ricorrenti), a Persona_21
(nato nel 1929), a (nata nel 1931), a Persona_14 Controparte_19
(nato nel 1934), a (nata nel 1936) e a Persona_16 Persona_19 [...]
(nata nel 1941). Persona_20
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_17 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...]; Controparte_1
3. , nato il [...] in [...]; Persona_1
4. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_4
6. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_6
8. , nata il [...] in [...]; Persona_3
9. , nato il [...] in [...]; Per_4 Controparte_8
10. , nata il [...] in [...]; Parte_2
11. nato il [...] in [...]; Persona_5 CP_9
12. nato il [...] in [...]; CP_11 Pt_2 CP_9
8 13. , nato il [...] in [...]; Controparte_12
14. , nato il [...] in [...]; Controparte_13
15. , nato il [...] in [...]; Persona_6
16. , nato il [...] in [...]; Controparte_14
17. , nato il [...] in [...]; CP_14 Parte_3
18. , nata il [...] in [...]; Controparte_15
19. , nato il [...] in [...]; Parte_13
20. , nata il [...] in [...]; Parte_5
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, l'8 dicembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1438/2024, promosso da:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...], minorenne, Controparte_1 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Pt_1 Parte_1 Controparte_2
;
[...]
3. , nato il [...] in [...], minorenne, rappresentato ai Persona_1 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Parte_1 Persona_2
4. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_4
6. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_6
8. , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentata ai Persona_3 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Controparte_6 Controparte_7 Persona_3
9. , nato il [...] in [...]; Per_4 Controparte_8
10. , nata il [...] in [...]; Parte_2
11. nato il [...] in [...], Persona_5 CP_9 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Pt_2 Parte_2 Controparte_10
[...]
12. nato il [...] in [...], minorenne, Controparte_11 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_2 Controparte_10
13. , nato il [...] in [...]; Controparte_12
14. , nato il [...] in [...]; Controparte_13
15. , nato il [...] in [...], minorenne, Persona_6 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità
1 genitoriale e Controparte_13 Persona_7
16. , nato il [...] in [...]; Controparte_14
17. , nato il [...] in [...]; CP_14 Parte_3
18. , nata il [...] in [...]; Controparte_15
19. DA , nato il [...] in [...], Parte_4 Persona_8 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_15 [...]
Controparte_16
20. , nata il [...] in [...]; Parte_5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro del foro di Salerno RICORRENTI contro
Controparte_17 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 13 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 6/2/2024 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_9
- hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, qualità giuridica che deriva loro dalla discendenza diretta dall'italiano che, legittimamente, lo ha trasferito ai Persona_9 propri diretti discendenti, sebbene la di lui figlia, , abbia generato Parte_6 figli nati prima del 1948.
- nasceva il 9/9/1867 a Ghisalba (BG), Italia, dove sposava in prime nozze, nel Persona_9
2 1894, e, in seconde nozze, nel 1899 l'avo Persona_10 Persona_11 moriva il 06/01/1920 in Brasile, senza mai naturalizzarsi;
- dall'unione di con nasceva in Brasile il Persona_9 Persona_11
6/4/1902 , la quale sposava nel 1921 in Brasile Parte_6 Persona_12
;
[...]
- dall'unione di con nascevano in Parte_6 Persona_12
Brasile: A. il 24/05/1925 , la quale nel 1946 sposava Persona_13 [...]
, per poi divorziare nel 1978; Controparte_18
B. il 28/12/1929 , il quale sposava nel 1954 Persona_14 [...]
; Persona_15
C. il 03/06/1931 , la quale nel 1953 sposava IS Parte_7
IR, passando a chiamarsi;
Controparte_19
D. il 27/01/1934 , il quale sposava nel 1960 Persona_16 Persona_17
;
[...]
E. il 27/07/1936 , la quale nel 1953 sposava Parte_8 Per_18
, passando a chiamarsi;
[...] Persona_19
F. il 30/10/1941 ; Persona_20
- dall'unione tra e nasceva in Persona_13 Controparte_18
Brasile il 28/03/1947 , odierno ricorrente, il quale sposava nel Persona_21
1986 ; Persona_22
- dall'unione tra e Persona_21 Persona_22
nasceva in Brasile il 18/01/1982 , odierna
[...] Parte_2 ricorrente;
- dall'unione tra e Parte_2 Controparte_10 nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti: A. l'01/07/2016 Parte_9
B. il 24/05/2023 Controparte_11
- dall'unione tra e nasceva in Persona_14 Persona_15
Brasile il 16/11/1954 , il quale sposava nel 1979 Controparte_12 Persona_23
per poi separarsi nel 1985;
[...]
- dall'unione tra e nascevano in Brasile Controparte_12 Persona_23 gli odierni ricorrenti: A. il 03/05/1981 , il quale sposava nel 2019 Controparte_12 [...]
; Persona_24
B. il 25/03/1986 dall'unione di fatto di Controparte_13 Pt_1 quest'ultimo con nasceva in Brasile il 04/10/2013 Persona_7
EU , odierno ricorrente;
Persona_6 Pt_1
- dall'unione tra e IS IR nasceva in Brasile il Controparte_19
10/04/1958 , la quale nel 1990 sposava Persona_25 [...]
, per poi divorziare nel 2022; Controparte_20
- dall'unione tra e Persona_25 Controparte_20
nasceva in Brasile il 12/08/1994 ,
[...] Pt_1 Parte_10
3 odierna ricorrente;
- dall'unione di fatto di con Parte_11 CP_2 [...]
nasceva in Brasile il 18/07/2015 , CP_2 Controparte_1 odierno ricorrente;
- dall'unione di fatto di con Parte_11 Persona_2
nasceva in Brasile il 28/12/2022 , odierno ricorrente;
[...] Persona_1
CP_
- dall'unione tra e nasceva in Brasile il Persona_12 Persona_17
13/04/1961 , odierno ricorrente, il quale sposava nel Controparte_14
2000 ; Persona_26
- dall'unione tra e Controparte_14 Persona_26 CP_15
nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti:
[...]
A. il 08/06/1997 ; dall'unione di Controparte_15 fatto di quest'ultima con nasceva in Controparte_16
Brasile il 21/10/2017 DA PA ME DA , odierno Persona_8 ricorrente;
B. il 04/06/2003 DA ; Controparte_14 Parte_3
- dall'unione tra e nascevano in Brasile: Persona_19 Persona_18
A. il 27/11/1953 , il quale sposava nel 1976 Persona_27 Persona_28
e dalla loro unione nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti:
[...]
▪ il 17/09/1977 , la quale nel 2001 sposava Controparte_5
, passando a chiamarsi Persona_29 Controparte_5
;
[...]
▪ il 16/01/1980 , il quale nel 2008 Controparte_6
e dalla loro unione nasceva in Parte_12
Brasile il 29/06/2013 AN , odierna ricorrente;
Persona_3 CP_2 B. il 01/09/1958 , il quale sposava nel 1984 Persona_30 Per_31
(per poi divorziare nel 2013) e dalla loro unione nascevano in Brasile le
[...] odierne ricorrenti:
▪ il 10/11/1984 , la quale sposava nel 2023 Controparte_4 Per_32
[...]
▪ il 16/02/1987 ; Controparte_3
- dall'unione di fatto tra e nasceva in Persona_20 Persona_33
Brasile il 29/11/1965 , la quale nel 1983 sposava Parte_5 [...]
. Persona_34
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_17 il 24 gennaio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, si è limitato a prenderne visione e non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13 novembre 2025, sostituendola ai sensi
4 dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 10 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso insistendo per il suo accoglimento, e la documentazione richiesta con decreto del 19 settembre 2025. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_35 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora
5 incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
6 legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in [...] il Parte_6
6.4.1902 da padre nato in [...] e, quindi, da cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero Persona_12
posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità
[...] costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il Parte_6 matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti anche se nati prima dell'1.1.1948, e dunque anche alla figlia
[...]
(nata nel 1925 e a propria volta coniugata nel 1946 con cittadino straniero, la quale Persona_36 per gli stessi motivi esposti ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa al proprio figlio
7 , nato nel 1947, ascendente diretto di taluni degli odierni ricorrenti), a Persona_21
(nato nel 1929), a (nata nel 1931), a Persona_14 Controparte_19
(nato nel 1934), a (nata nel 1936) e a Persona_16 Persona_19 [...]
(nata nel 1941). Persona_20
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_17 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...]; Controparte_1
3. , nato il [...] in [...]; Persona_1
4. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_4
6. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_6
8. , nata il [...] in [...]; Persona_3
9. , nato il [...] in [...]; Per_4 Controparte_8
10. , nata il [...] in [...]; Parte_2
11. nato il [...] in [...]; Persona_5 CP_9
12. nato il [...] in [...]; CP_11 Pt_2 CP_9
8 13. , nato il [...] in [...]; Controparte_12
14. , nato il [...] in [...]; Controparte_13
15. , nato il [...] in [...]; Persona_6
16. , nato il [...] in [...]; Controparte_14
17. , nato il [...] in [...]; CP_14 Parte_3
18. , nata il [...] in [...]; Controparte_15
19. , nato il [...] in [...]; Parte_13
20. , nata il [...] in [...]; Parte_5
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, l'8 dicembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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