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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9376 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17292 2024 RG
FRA
Avv. CONDARELLI AGNESE Parte_1
E
Avv. CONTIERI GIANNANDREA Controparte_1
Avv. MARIA PIA TETI CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 615 e 618 Cpc ha convenuto in giudizio Parte_1
nonché l' per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni:
“NEL MERITO,
1. accertare l'inutile decorso del quinquennio e, per l'effetto, dichiarare la maturata prescrizione dell'intera pretesa contributiva qui opposta ed afferente agli atti impugnati
(…id est, avviso di addebito e/o cartella di pagamento), finanche la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e l'insussistenza del diritto del Concessionario a procedere in riscossione e/o in executivis, per tutte le motivate ragioni dedotte in narrativa.
IN OGNI CASO,
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi nella misura dei medi tariffari, oltre i relativi aumenti ex art. 4, I comma-bis, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”.
Ha premesso che il contenzioso doveva ritenersi limitato al solo carico esattoriale avente natura contributiva previdenziale e/o assistenziale, all'attività di riscossione ed alla correlata pretesa esattoriale riprodotta nel seguente atto:
Intimazione di pagamento n. 097 2023 90341132 37/000, a sua volta invalidamente notificata a mezzo posta ex art. 26, I comma, prima parte, del D.P.R. 602/1973 in data 2 ottobre 2023 e pari ad un importo complessivo di € 545.852,81, in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
1. n. 397 2013 0022085381 000, in cui viene indicata una data di notifica del
07/03/2014, afferente ad omesso versamento del saldo anno 2007, 2008, 2009 e 2010 di CP_ Contributi I.V.S. fissi ed a percentuale, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € 11.024,17;
2. n. 397 2016 0006660064 000, in cui viene indicata una data di notifica del CP_ 17/06/2016, afferente ad omesso versamento del saldo anno 2015 di Contributi
I.V.S. fissi ed a percentuale, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per €
2.714,45;
3. n. 397 2016 0022856624 000, in cui viene indicata una data di notifica del CP_ 25/12/2016, afferente ad omesso versamento del saldo anno 2015 di Contributi
I.V.S. fissi ed a percentuale, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per €
2.688,68; e, quindi, pari al complessivo importo di 16.429,00 circa (Cfr. in tal senso, all.1).
Ha eccepito l'inutile decorso della prescrizione ex art. 3, commi IX e X della L. 335/95, anche considerata la data di notifica delle cartelle di pagamento, alla data della notifica dell'intimazione (2.10.2023) considerato anche il periodo di sospensione di 542 gg, atteso che il termine ultimo andava a scadere in data 20.6.2023.
Ha specificato come la domanda non poteva essere riconducibile al merito della pretesa, ex art. 34 D. lgs. 46/99, ovvero al quomodo dell'esecuzione, essendo “diretta solo ed esclusivamente all'accertamento della prescrizione” quale fatto estintivo e successivo alla formazione del titolo esecutivo, né poteva rientrare tra le ipotesi della autotutela amministrativa.
2. si è costituita rilevando la inammissibilità del Controparte_1 ricorso per tardività (iscritto a ruolo in data 14.5.2024 a fronte della intimazione notificata il 2.10.2023); la inammissibilità per omessa vocatio in ius del titolare del credito ( ; CP_3 la genericità, inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
la rituale notifica delle cartelle e degli Avvisi di addebito (AdA); la rituale notifica degli ulteriori atti e specificamente:
l'Intimazione 09720239034113237000 notificata il 17/02/2018 (all. 5)";
Intimazione 09720169050483990000 notificata il 18/10/2016:" (all. 6);
Intimazione 09720179065039079000 notificata il 17/02/2018: (All. 7);
Intimazione 09720199025256675000 notificata il 05/08/2019 (All.8); pignoramento presso terzi num. 09784202400006938001 notificato il 14/02/2024 (cfr. all. 9); pignoramento presso terzi num. 09784202400006939001 notificato il 14/02/2024 (cfr. all. 10).
Conclusivamente ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso, resistendo alla eccezione di prescrizione - non maturata (anche considerando il termine decennale, considerato che la cartella costituiva titolo esecutivo), rilevando anche che, provata la notifica degli atti menzionati era preclusa la possibilità di contestare il merito della pretesa.
3. Anche l'istituto di previdenza – , si è costituito eccependo la tardività del CP_2 ricorso.
Gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione impugnata erano stati regolarmente notificati, nella residenza del ricorrente dell'epoca (non indicata in ricorso), e quindi conseguiva la tardività dell'azione (proposta oltre il termine di 40 gg, di cuoi all'art. 24
D. lgs 46/99); quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, la stessa era stata interrotta dalle intimazioni di pagamento e dai pignoramenti presso terzi menzionati a pag. 5 della memoria difensiva dell' Controparte_4
e, successivamente, dalla notificazione dell'intimazione di pagamento
[...] oggetto di causa, avvenuta in data 2 ottobre 2023, considerata anche la sospensione per
452 gg del termine quinquennale.
Dopo aver rileva to la assenza di alcuna contestazione nel merito, ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso e, in via gradata, per la declaratoria del diritto dell' al recupero della contribuzione previdenziale nella Pt_2 minor somma accertata in corso di causa oltre somme aggiuntive come per legge e la conseguente condanna. Alla odierna udienza il processo è stato deciso all'esito della concessione di termine per scambio di note.
4. Osserva il Giudicante che la odierna parte ricorrente impugna la intimazione di pagamento relativamente agli avvisi di addebito concernenti poste previdenziali, sopra individuati, di competenza del GdL e lamenta la avvenuta maturazione della prescrizione successivamente alla notifica degli stessi.
4.1. Sussistendo il debito contributivo, mai contestato nel merito della pretesa, quindi, con l'odierna opposizione si istaura un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti tale rapporto, dovendosi accertare la sua esistenza, senza che l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge - quale la mancata notificazione della cartella di pagamento o avviso di addebito prodromici all'atto di intimazione – debba considerarsi di per sé rilevante (già Cass. 9310/2014).
4.2. Il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria o sanzionatoria, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto non è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti dai quali deriva l'obbligo di contribuire (ex multis Cass. 27824/2009), obbligo questo che sorge ex lege.
4.3. Da tale principio fondamentale segue che, sempre a differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, la tutela del contribuente non si attua né necessariamente, né tantomeno esaustivamente, mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura che tendano a paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, senza per questo paralizzare la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
4.4. Da tanto deriva che l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella o con l'avviso di addebito.
4.5. L'ambito dell'azione va quindi dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dalla legge, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione
(l'opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (l'opposizione agli atti esecutivi).
4.6. Si deve quindi ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 D. lgs 46/99 alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali (ad esempio, perché effettuata in ritardo o in pendenza di un giudizio sull'accertamento presupposto, da eccepire entro 20 gg.), bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo.
4.7. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione.
4.8. D'altra parte, l'esatta individuazione dell'oggetto dell'opposizione si lega alla natura da riconoscere alla stessa ed in giurisprudenza è ormai comune l'opinione che si tratti di un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale-contributivo tanto che, a prescindere da un'esplicita richiesta dell'ente convenuto in opposizione, il giudice di merito che accerti l'intervenuta decadenza così come l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché effettuata in pendenza di un giudizio in prevenzione non possa esimersi dal valutare la fondatezza della sottesa pretesa contributiva (v. fra le altre Cass. n. 13843/2023; n. 1558/2020; n. 29294/2019) e, in caso positivo, emettere una pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento della somma, seppur tardivamente iscritta a ruolo, o almeno di accertamento della sussistenza dell'obbligazione contributiva.
4.9. In tal modo, l'opposizione a ruolo – ossia la questione inerente al merito – finisce per entrare nel processo anche in mancanza di una espressa domanda delle parti, ritenendosi implicitamente inclusa nella cognizione del giudice tutte le volte in cui sia stata avanzata dal debitore una qualsiasi opposizione esecutiva o un'azione postuma di accertamento negativo (Cass. n. 1558/2020; conf. n. 4048/2022): «[… …] alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte [… …] gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità per l' di Pt_2 avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»
(Cass. n. 11025/2022).
4.9. Le azioni esperibili dal contribuente pertanto debbono così individuarsi, in virtù dei motivi della contestazione (e non dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce):
a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 che, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento (o AdA), non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass.
21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella (o AdA), la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Tale azione va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella (o AdA) prescritto dall'art. 24 del d.lgs (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. Ord.
24506/2016, Cass. Sent. n. 7156/2023);
b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso, poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d. lgs n. 46/99. É l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri o degli atti ad esso prodromici, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
5. Quanto sopra doverosamente ricordato permette di superare e risolvere le eccezioni introdotte dalle parti, dovendo considerarsi ammissibile l'opposizione per eccepire la prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito di cui si discute (ipotesi sub. lett. b) qualora non seguita da validi atti interruttivi, o qualora questi intervengano a termine di prescrizione già consumato.
6. Scendendo quindi all'esame dell'odierna fattispecie, si osserva che appare incontestata la notifica degli avvisi di addebito impugnati, avvenuta rispettivamente in data 07/03/2014, 17/06/2016 e 25/12/2016.
6.1. Quanto agli atti notificati successivamente (non comprendendosi il riferimento di alla intimazione 09720239034113237000 e, soprattutto alla notifica di tale CP_5 intimazione del 17/02/2018, che non è altro che la intimazione opposta col presente giudizio) ha richiamato la notifica di successive intimazioni di pagamento CP_5 nonché atti di pignoramento presso terzi con valenza interruttiva della prescrizione.
7. Ritiene il Giudice che l'avvenuta notifica della intimazione n.
09720199025256675000 del 05/08/2019 in cui vengono inclusi tutti e tre gli AAddAA impugnati in questa sede e quindi tutte le poste contributive in contestazione, offra argomenti assorbenti e dirimenti (salvo quanto appresso relativamente al parziale sgravio evidenziato dall'Istituto).
7.1. In proposito, la parte ricorrente si appresta ad eccepire specificamente la irregolarità delle notifiche delle tre intimazioni di pagamento depositate dall' al fine di CP_1 comprovare la interruzione della prescrizione successivamente alle notifiche degli avvisi di addebito, depositate dall' specificando le relative censure solo con le CP_1 ultime note.
7.2. Avuto riguardo, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 097 2019 90252566
75/000, ha rilevato il difetto assoluto ed insanabile della relativa notifica per violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 140, 148, 149
c.p.c., 48 Disp. Att. c.p.c. e 8 della L. 890/1982 così come richiamati dall'art. 26, I comma, prima parte, del D.P.R. 602 del 1973, non essendovi alcuna prova dell'espletamento di concrete ricerche del destinatario successivamente al primo tentativo di notifica, nonché dell'effettivo inoltro della a mezzo raccomandata Pt_3
a.r. e finanche della sua concreta consegna.
7.3. Nell'allegato di si evince, invero, quanto a tele intimazione: CP_5 la attestazione della spedizione del 25.7.2019; l'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, l'attestazione del Segretariato – Albo Pretorio – della Casa
Comunale del 10.7.2019 (v. nominativo n. 38); la cartolina, in cui si attestano il deposito presso la Casa Comunale, gli accessi e l'assenza di altre persone previste dall'art. 139
Cpc (in Viale Caduti Guerra Liberazione 525); l'avviso del 30.7. per mancato recapito, al mittente (all.8). CP_
7.4. Dall'ultimo allegato – risultanza dell'archivio anagrafico - si evince altresì la residenza del ricorrente in tale indirizzo, alla data della notifica.
7.5. Non è richiesta pertanto una particolare attività di ricerca (Cass. Civ. Sez. lav.
20/7/1998 n. 7104) né la parte ricorrente indica a riguardo il proprio indirizzo di residenza, neppure attualmente in ricorso (per come rileva l'Istituto), con effetto della notifica, nel caso di mancato ritiro, decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD
(laddove il piego rimane depositato presso l'ufficio postale).
“Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata” (Cass. Ord. n.
10356 del 17/04/2024).
8. Constatata la regolarità della notifica dell'intimazione 09720199025256675000, tanto risulta sufficiente per respingere la eccezione di prescrizione e con essa il ricorso;
considerata la notifica degli AAddAA impugnati, quella della cit. intimazione interviene infatti a termine quinquennale ancora non consumato, al pari della notifica della intimazione opposta da ultimo con il presente ricorso (del 2.10.2023).
9. Deve infine darsi atto dello sgravio parziale quanto alle poste contenute nell'AdA n.
397 2013 00220853 81 000 (di complessivi euro 15.080,77), per euro 6.772,03 (relativa ai contributi Gestione commercianti per gli anni dal 2005 al 2012), somma questa che pertanto non deve essere corrisposta dal , per come dedotto nella memoria Parte_1
CP_ dall'
Il ricorso per il resto va respinto.
Le spese processuali vanno compensate per un terzo e per il residuo poste a carico della parte ricorrente per come liquidate in dispositivo alla stregua del decisum (ex multis
Cass 23875 del 26 agosto 2025, Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez.
Un., n. 19014/2007).
P.Q.M.
Dichiara non dovuta dal la somma oggetto di parziale sgravio di euro Parte_1
6.772,03 e rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna il medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori come per legge, nei confronti di ogni parte convenuta, da distrarre in favore del Procuratore di
dichiaratosi antistatario. CP_5
Roma lì, 25.9.2025 Il Giudice