Sentenza 26 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/10/2020, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2020
N. 01297/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2011, proposto da
TE CO e ED S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvano Ciscato, Alessandro Lolli e Sergio Moro, con domicilio eletto presso lo studio RA RI in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Comune di Collesalvetti non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'infondatezza dell'obbligazione della ricorrente di corrispondere al Comune di Collesalvetti la somma di euro 20884,13 a titolo di oneri di urbanizzazione per l'ampliamento dell'impianto di fotovoltaico di cui alla D.I.A. in variante nr. 20243/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 ottobre 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti investono il TAR della richiesta di dichiarare non dovuti gli oneri di urbanizzazione a lui richiesti dal Comune di Collesalvetti, in conseguenza di un intervento di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un fabbricato industriale di sua proprietà.
Ad avviso dei ricorrenti gli oneri di urbanizzazione per tale tipo di intervento non sono dovuti in virtù di quanto disposto dall’art.17, comma 3 lett. c), DPR 380/2001 oltre che dall’art. 8 D.M. 10.9.2010.
Il Comune di Collesalvetti non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato.
La norma indicata dai ricorrenti afferma che: “ Il contributo di costruzione non è dovuto … c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; ”.
Il significato giuridico dell’espressione contributo di costruzione è offerto dall’art. 16, comma 1, DPR 380/2001: il contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Pertanto in relazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico il Comune di Collesalvetti non poteva pretendere alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione; vi è in merito un precedente specifico di questa Sezione (sentenza n. 1912/2014).
Il Comune resistente dovrà pertanto restituire la somma a suo tempo versata dalla ricorrente ED s.r.l. (doc. 4 produzione ricorrenti) maggiorata degli interessi legali, trattandosi di debito di valuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Collesalvetti a restituire alla ED s.r.l. la somma di € 20.884,13 oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna il Comune di Collesalvetti a rifondere le spese di giudizio ai ricorrenti, in solido tra loro, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre agli accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO