Art. 2.
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sara' provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sara' provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.