Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Nelle cause riunite iscritte al R.G.L. n. 8823/2024 promosse da:
, , ass. avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
BUSSO FRANCESCA e avv. .
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. , e , con distinti Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorsi successivamente riuniti, hanno evocato in giudizio la
[...]
chiedendo, rispettivamente, la condanna della società Controparte_1
convenuta al pagamento dei seguenti importi lordi: euro 13.494, 49, di cui euro 3750,73 per TFR, euro 12.715,85, di cui euro 1516, 56 per TFR, euro
12.851, 57, di cui euro 2448, 64;
2. la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
3. l'esistenza dei rapporti di lavoro e la loro durata risultano adeguatamente provati in base alla valutazione congiunta delle deposizioni testimoniali acquisite, della documentazione prodotta e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi;
1
4. il contratto di lavoro sub doc. 2, la busta paga del mese di giugno 2024 sub doc. 3 e il modulo di recesso sub doc. 4 dimostrano che la ricorrente Pt_1
ha lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3/1/2022-con orario di lavoro a tempo pieno e inquadramento nel VII livello ex C.C.N.L. pubblici esercizi ristorazione e turismo- al 28/9/2024, data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
5. la busta paga del mese di giugno 2024 sub doc. 2 e il modulo di recesso sub doc. 4 dimostrano che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Parte_3
convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
6/3/2023-con orario di lavoro a tempo pieno e inquadramento nel V livello - al
24/9/2024, data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
6. il contratto di lavoro sub doc. 2, la busta paga del mese di giugno 2024 sub doc. 3 e il modulo di recesso sub doc. 4 dimostrano che il ricorrente Parte_2
ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2/10/2023-con orario
[...]
di lavoro a tempo pieno e inquadramento nel VI livello ex C.C.N.L. pubblici esercizi ristorazione e turismo- al 2/10/2024, data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
7. l'istruttoria testimoniale svolta, invece, ha consentito di dimostrare che dal
25/7/2024 i ricorrenti, e tutti gli altri dipendenti della convenuta addetti al bar ristorante sito in Torino Corso Ferrucci n. 112, non hanno più potuto prestare la loro attività lavorativa, in quanto i titolari della società convenuta si sono resi irreperibili ed è stata staccata la corrente elettrica del locale;
8. atteso che la mancata prestazione dell'attività lavorativa dei tre ricorrenti nel periodo compreso tra il 25/7/2024 e la data delle loro dimissioni è imputabile in via esclusiva al datore di lavoro il quale, di fatto, ha chiuso il locale commerciale in cui operavano, i medesimi hanno diritto ad essere retribuiti anche nei mesi non lavorati;
9. deve essere accertato, inoltre, il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto è indubbio che le dimissioni dai medesimi rassegnate siano sorrette da giusta causa, non essendo stati retribuiti dal mese di giugno 2024;
2 10. le risultanze delle buste paga di giugno 2024, dalle quali emergono le ferie maturate e non godute, unitamente alla mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, consentono di ritenere dimostrato il diritto di ciascun lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
11. i conteggi allegati ai ricorsi appaiono conformi alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati e alle risultanze della busta paga di giugno 2024 ed in ogni caso non sono stati contestati da parte convenuta;
12. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tali conteggi, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto;
13. la società convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare a Pt_1
l'importo lordo di euro 13.494, 49, di cui euro 3750,73, a
[...] [...]
l'importo lordo di euro 12.715,85, di cui euro 1516,56 per TFR, Parte_2
e a l'importo lordo di euro 12.851,57, di cui euro 2448, 64 Parte_3
per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
14. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare a l'importo lordo di euro Parte_1
13.494, 49, di cui euro 3750,73, a l'importo lordo di euro Parte_2
12.715,85, di cui euro 1516,56 per TFR, e a l'importo lordo di Parte_3
euro 12.851,57, di cui euro 2448,64 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
3 condanna la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 8620, 80 oltre al 15 percento per rimborso spese forfettario, Iva e cpa ed oltre al contributo unificato versato dai ricorrenti e Parte_3 [...]
. Parte_2
Torino, 15/4/2025
la Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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