TRIB
Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZ. CIVILE
RG. N. 2997/2024
Il Giudice dott.ssa Martina Fusco, rilevato che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite e che nessuna delle stesse si è opposta alla sostituzione nel termine previsto dalla legge;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti;
letti gli atti del procedimento vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Andrea Oliva, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Romiti, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
OSSERVA
Con atto di citazione regolarmente notificato la adiva l'intestato Tribunale onde Parte_1 richiedere: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per fatto esclusivamente imputabile al la , e per l'effetto dichiararsi risolto il contratto di vendita inter Controparte_1 partes e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 13.660,00
a titolo di acconto ricevuto dall'attrice al momento dell'acquisto del bene , oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo b) condannare la convenuta a pagare in favore della , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, del la somma di euro 14.580 ,00, oppure la somma maggiore o minore accertanda, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo”. Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare eccepiva l'incompetenza per territorio.
Il giudice, preso atto della eccezione tempestiva, invitata le parti a precisare le relative conclusioni e rinviava all'udienza del 26/03/2025 per la decisione in merito alla preliminare questione.
L'eccezione va accolta.
Va in primo luogo affermata indiscutibilmente la competenza del Tribuna di Ancona ai sensi dell'art
19 c.p.c. avendo ivi sede la società convenuta;
né per altro dalla visura in atti emerge l'esistenza di uno stabilimento secondario.
Quanto all'art 20 c.p.c., deve rilevarsi che il contratto in questione si è concluso a distanza, tramite scambio di comunicazione mediante applicazione di messaggistica istantanea.
Ai sensi dell'art 1326 c.c. in questi casi, il contratto si presume concluso nel luogo in cui il proponente
– nella specie, il venditore- si trovava al momento di conclusione del contratto. Trattandosi di contratto concluso a distanza, deve ritenersi che il proponente- e cioè il venditore- sia venuto a conoscenza dell'accettazione presso il proprio indirizzo, e cioè Osimo, in provincia di Ancona.
Venendo al luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta, va richiamato l'art 1510 c.c., secondo cui “in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.”.
Ebbene nel caso in esame non si evidenzia alcuna delle eccezioni di cui alla prima parte del citato articolo. Dagli atti non emerge alcun patto in ordine alla consegna del bene nel luogo del domicilio del compratore;
le conversazioni riportate, infatti, non assumono in alcun modo il tenore di pattuizione in tal senso, e nemmeno il riferimento al termine “consegna” può essere univocamente interpretato, come la parte attrice vorrebbe dedurre, nel senso che il bene dovesse essere trasportato presso la propria sede. La consegna deve essere intesa come traditio brevi manu, ma non è in alcun modo indicativa della determinazione di un luogo piuttosto che di un altro per tale trasferimento.
Né rileva che il bene si trovasse, al momento della conclusione del contratto, presso un terzo.
L'art 1510 c.c., molto chiaramente, specifica che la deroga in questione si applica solo nel caso in cui le parti fossero a conoscenza del luogo -diverso- ove il bene si trovava al momento di conclusione del contratto. Nel caso in esame è lo stesso compratore, nell'atto di citazione, che chiarisce di non essere stato messo a conoscenza della circostanza che il bene si trovava presso un terzo, e di averlo scoperto solo molto dopo la conclusione del contratto medesimo. Per cui tutte le altre tesi percorse nelle note da ultimo depositate non appaiono cogliere nel segno. Senza dubbio, quindi, si applica l'ultimo capoverso del co 1 dell'art 1510 c.c., secondo cui la consegna della cosa ( e quindi l'esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art 20 c.p.c.) deve avvenire nel luogo ove ha sede il venditore: nel caso di specie, appunto, Osimo.
Ne discende l'incompetenza dell'adito Tribunale, a favore del Tribunale di Ancona.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, per le sole fasi svolte e con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di
Ancona;
b) Assegna alla parte attrice termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 850,00 oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Si comunichi
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
II SEZ. CIVILE
RG. N. 2997/2024
Il Giudice dott.ssa Martina Fusco, rilevato che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite e che nessuna delle stesse si è opposta alla sostituzione nel termine previsto dalla legge;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti;
letti gli atti del procedimento vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Andrea Oliva, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Romiti, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
OSSERVA
Con atto di citazione regolarmente notificato la adiva l'intestato Tribunale onde Parte_1 richiedere: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per fatto esclusivamente imputabile al la , e per l'effetto dichiararsi risolto il contratto di vendita inter Controparte_1 partes e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 13.660,00
a titolo di acconto ricevuto dall'attrice al momento dell'acquisto del bene , oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo b) condannare la convenuta a pagare in favore della , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, del la somma di euro 14.580 ,00, oppure la somma maggiore o minore accertanda, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo”. Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare eccepiva l'incompetenza per territorio.
Il giudice, preso atto della eccezione tempestiva, invitata le parti a precisare le relative conclusioni e rinviava all'udienza del 26/03/2025 per la decisione in merito alla preliminare questione.
L'eccezione va accolta.
Va in primo luogo affermata indiscutibilmente la competenza del Tribuna di Ancona ai sensi dell'art
19 c.p.c. avendo ivi sede la società convenuta;
né per altro dalla visura in atti emerge l'esistenza di uno stabilimento secondario.
Quanto all'art 20 c.p.c., deve rilevarsi che il contratto in questione si è concluso a distanza, tramite scambio di comunicazione mediante applicazione di messaggistica istantanea.
Ai sensi dell'art 1326 c.c. in questi casi, il contratto si presume concluso nel luogo in cui il proponente
– nella specie, il venditore- si trovava al momento di conclusione del contratto. Trattandosi di contratto concluso a distanza, deve ritenersi che il proponente- e cioè il venditore- sia venuto a conoscenza dell'accettazione presso il proprio indirizzo, e cioè Osimo, in provincia di Ancona.
Venendo al luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta, va richiamato l'art 1510 c.c., secondo cui “in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.”.
Ebbene nel caso in esame non si evidenzia alcuna delle eccezioni di cui alla prima parte del citato articolo. Dagli atti non emerge alcun patto in ordine alla consegna del bene nel luogo del domicilio del compratore;
le conversazioni riportate, infatti, non assumono in alcun modo il tenore di pattuizione in tal senso, e nemmeno il riferimento al termine “consegna” può essere univocamente interpretato, come la parte attrice vorrebbe dedurre, nel senso che il bene dovesse essere trasportato presso la propria sede. La consegna deve essere intesa come traditio brevi manu, ma non è in alcun modo indicativa della determinazione di un luogo piuttosto che di un altro per tale trasferimento.
Né rileva che il bene si trovasse, al momento della conclusione del contratto, presso un terzo.
L'art 1510 c.c., molto chiaramente, specifica che la deroga in questione si applica solo nel caso in cui le parti fossero a conoscenza del luogo -diverso- ove il bene si trovava al momento di conclusione del contratto. Nel caso in esame è lo stesso compratore, nell'atto di citazione, che chiarisce di non essere stato messo a conoscenza della circostanza che il bene si trovava presso un terzo, e di averlo scoperto solo molto dopo la conclusione del contratto medesimo. Per cui tutte le altre tesi percorse nelle note da ultimo depositate non appaiono cogliere nel segno. Senza dubbio, quindi, si applica l'ultimo capoverso del co 1 dell'art 1510 c.c., secondo cui la consegna della cosa ( e quindi l'esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art 20 c.p.c.) deve avvenire nel luogo ove ha sede il venditore: nel caso di specie, appunto, Osimo.
Ne discende l'incompetenza dell'adito Tribunale, a favore del Tribunale di Ancona.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, per le sole fasi svolte e con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di
Ancona;
b) Assegna alla parte attrice termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 850,00 oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Si comunichi
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco