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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26823/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Domenico Fontana n. C.F._1
200 presso lo studio dell'Avv. Monica Bellinetti (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. Controparte_2 C.F._4
- CONVENUTO
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa all'udienza del 19.05.2025 all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e motivazione contestualmente depositata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. , premesso di aver concesso in Parte_1
locazione, con contratto di locazione abitativa agevolata, registrato il
27.04.2023, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Pozzuoli, al numero – serie 3T codice identificativo P.IVA_1
, a e CodiceFiscale_5 Controparte_1 Controparte_2
l'appartamento sito in Quarto (NA) alla Via Casalanno n. 106 A identificato al catasto al foglio 7 p.lla 722 sub. 4, categoria A/2, pattuendo un canone di locazione mensile di € 400,00; che i conduttori si erano resi morosi dei canoni di locazione per complessivi € 5.800,00 oltre accessori, per i mesi da aprile 2023 a settembre 2024 (€ 400,00 x 18), al netto degli acconti versati, ciò malgrado diffida e messa in mora del 25.06.2024; tanto premesso chiedeva convalidarsi lo sfratto e, in caso di opposizione, emettersi ordinanza provvisoria di rilascio.
I convenuti non si costituivano né comparivano alla prima udienza .
Essendo l'intimazione stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il
Giudice disponeva il mutamento di rito, onerando parte attrice alla notifica dell'ordinanza e del verbale di udienza.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi.
Nel merito la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
Va premesso che, come noto, in tema di inadempimento del conduttore,
a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392 la valutazione della gravità e dell'importanza dello stesso in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine
- 2 - quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Ciò è altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“nel caso in cui il conduttore […] abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392” (cfr. Cass., sez. III, 18/11/2010, n.
23257).
Nella fattispecie in esame, avendo il locatore assolto l'onere probatorio a suo carico, il contratto di locazione deve essere dichiarato risolto per fatto e colpa dei conduttori. Di conseguenza questi ultimi vanno condannati al rilascio del bene indicato in contratto, libero e vuoto da persone e cose, fissandosi per l'esecuzione la data del 10.6.2025.
Infine i conduttori vanno condannati al pagamento della somma di euro
8200,00 per canoni non corrisposti sino al marzo 2025 come richiesto nella memoria integrativa oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, ai sensi del D.M.
Giustizia 147/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività
- 3 - concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara risolto per fatto e colpa dei conduttori il contratto di locazione tra le odierne parti in causa relativo all'immobile sito in Quarto (NA) alla Via Casalanno n. 106, meglio descritto in citazione e nel contratto agli atti;
- ordina ai conduttori il rilascio immediato del predetto immobile libero e vuoto di persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 10.6.2025;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, della somma di euro 8200,00 per canoni Parte_1
non corrisposti ino al marzo 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
309,00 euro per spese, e 4237,00 euro per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Napoli, il 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26823/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Domenico Fontana n. C.F._1
200 presso lo studio dell'Avv. Monica Bellinetti (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. Controparte_2 C.F._4
- CONVENUTO
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa all'udienza del 19.05.2025 all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e motivazione contestualmente depositata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. , premesso di aver concesso in Parte_1
locazione, con contratto di locazione abitativa agevolata, registrato il
27.04.2023, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Pozzuoli, al numero – serie 3T codice identificativo P.IVA_1
, a e CodiceFiscale_5 Controparte_1 Controparte_2
l'appartamento sito in Quarto (NA) alla Via Casalanno n. 106 A identificato al catasto al foglio 7 p.lla 722 sub. 4, categoria A/2, pattuendo un canone di locazione mensile di € 400,00; che i conduttori si erano resi morosi dei canoni di locazione per complessivi € 5.800,00 oltre accessori, per i mesi da aprile 2023 a settembre 2024 (€ 400,00 x 18), al netto degli acconti versati, ciò malgrado diffida e messa in mora del 25.06.2024; tanto premesso chiedeva convalidarsi lo sfratto e, in caso di opposizione, emettersi ordinanza provvisoria di rilascio.
I convenuti non si costituivano né comparivano alla prima udienza .
Essendo l'intimazione stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il
Giudice disponeva il mutamento di rito, onerando parte attrice alla notifica dell'ordinanza e del verbale di udienza.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi.
Nel merito la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
Va premesso che, come noto, in tema di inadempimento del conduttore,
a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392 la valutazione della gravità e dell'importanza dello stesso in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine
- 2 - quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Ciò è altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“nel caso in cui il conduttore […] abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392” (cfr. Cass., sez. III, 18/11/2010, n.
23257).
Nella fattispecie in esame, avendo il locatore assolto l'onere probatorio a suo carico, il contratto di locazione deve essere dichiarato risolto per fatto e colpa dei conduttori. Di conseguenza questi ultimi vanno condannati al rilascio del bene indicato in contratto, libero e vuoto da persone e cose, fissandosi per l'esecuzione la data del 10.6.2025.
Infine i conduttori vanno condannati al pagamento della somma di euro
8200,00 per canoni non corrisposti sino al marzo 2025 come richiesto nella memoria integrativa oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, ai sensi del D.M.
Giustizia 147/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività
- 3 - concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara risolto per fatto e colpa dei conduttori il contratto di locazione tra le odierne parti in causa relativo all'immobile sito in Quarto (NA) alla Via Casalanno n. 106, meglio descritto in citazione e nel contratto agli atti;
- ordina ai conduttori il rilascio immediato del predetto immobile libero e vuoto di persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 10.6.2025;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, della somma di euro 8200,00 per canoni Parte_1
non corrisposti ino al marzo 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
309,00 euro per spese, e 4237,00 euro per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Napoli, il 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 4 -