Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13222/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13222/2023 R.G. e avente ad oggetto la separazione personale pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Tenerelli,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Avv. CP_1 C.F._2
Antonio Console,
-convenuto- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con la parte convenuta in data
02.11.2005 in Albania. Dalla loro unione sono nati due figli:
(18.09.2007) et (08.08.2014). Per_1 Per_2
Ha lamentato il venir meno della affectio coniugalis a causa dei comportamenti possessivi del marito nei suoi confronti.
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Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa familiare;
un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 mensili per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi di giudizio
(ricorso depositato il 23.11.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
Non si è opposto alla pronuncia di separazione concludendo per il rigetto di ogni altra domanda (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2024).
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
08.11.2024, sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata rimessa la causa al Collegio per la decisione sullo status.
I.4.- Con ordinanza del 20.12.2024 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo rilevando la necessità di acquisire il certificato di matrimonio.
I.5.- All'udienza del 07.04.2025 la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
II.- La domanda principale di separazione non è meritevole di accoglimento per difetto di prova del matrimonio e dello stato coniugale.
Presupposto per la pronuncia della separazione è la qualità di coniuge acquisita per effetto della celebrazione di un matrimonio. La prova della celebrazione del matrimonio deve essere fornita necessariamente tramite un estratto dei registri dello stato civile (art. 130 c.c.), salvi i casi previsti dalla legge di mancanza dell'atto che però non ricorrono nella fattispecie per cui è causa.
In caso di matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, le parti che domandino la separazione o il divorzio sono comunque tenute a fornire prova equipollente della celebrazione del matrimonio. Tale prova consiste nella produzione dell'estratto di avvenuta trascrizione dell'atto straniero nei registri dello stato civile italiano ovvero, non avendo la trascrizione efficacia costitutiva ed operando in ogni caso l'art. 28 della legge 218/1995, mediante la produzione dell'atto straniero legalizzato (oppure anche solo
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munito di postilla ove si tratti di Stati aderenti alla
Convenzione de l'Aja del 05.10.1961).
Le parti del presente giudizio non hanno ottemperato a tale onere probatorio e, sebbene siano state invitate con ordinanza del 20.12.2024 a regolarizzare la produzione documentale, hanno inteso insistere nelle rispettive richieste senza nulla aggiungere alle produzioni documentali. Infatti, da un lato,
l'attrice ha prodotto una copia informe di un asserito certificato di matrimonio (cfr. doc. 3) che però è privo di apostille e, dunque, non può essere ritenuto equipollente ad un estratto dei registri;
e, dall'altro, il convenuto ha prodotto un certificato anagrafico contestuale (doc. 3) che nulla indica in ordine all'esistenza di eventuali matrimoni.
Pertanto, dalla documentazione prodotta dalle parti non può sufficientemente ritenersi provata l'esistenza del loro matrimonio e, conseguentemente, non se ne può pronunciare la separazione personale né può essere delibata ogni altra questione accessoria.
Ogni domanda deve pertanto essere rigettata.
III.- Spese e compensi di giudizio devono essere interamente compensati tra le parti per reciproca soccombenza non essendovi stata contestazione sulla domanda di status ed essendo parimenti imputabile ad entrambe le parti la mancata produzione dell'atto di matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 13222/2023 introdotto con ricorso del 23.11.2023 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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