Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2404/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Piazza Dante nr. 6/4, come da mandato in atti
Appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Ugo Carassale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova,
Via Macaggi 21/5, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
e/o prevalente responsabilità della - quale ente proprietario e Controparte_1 custode della strada in cui si è verificato l'evento del 31/08/2019 - in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. e/o per la norma meglio vista e ritenuta, condannare l'ente medesimo, in persona legale rappresentante pro tempore, a. al risarcimento di tutti i danni – nessuno escluso – patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI , compreso danno biologico, morale, esistenziale, Parte_1 patrimoniale e spese mediche, sia a titolo di danno emergente, che a titolo di lucro cessante, nella misura da accertarsi in corso di causa, applicando le tabelle per il danno biologico del
Tribunale di Milano alle valutazioni medico legali del dott. (doc. 12) o, in caso di Persona_1 contestazione, a quelle della espletanda CTU, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione del sinistro al soddisfo;
b. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SIa in proprio e nella sua qualità di figlia di Parte_3 Parte_1
e dalla SIa , in proprio e nella sua qualità di moglie di
[...] Parte_2
, in termini di lucro cessante e danno emergente, come saranno Parte_1 accertati in corso di causa o, in subordine da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi ex art.
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione del sinistro al soddisfo. 2) Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, ivi compresse quelle per eventuali CTU e CTP.” In via istruttoria insiste: I) Per l'ammissione della prova per interpello
e testi dedotta nella prima e seconda memoria ex art. 183 cpc e non ammessa;
II) Per il licenziamento di CTU ricostruttiva della dinamica dell'evento dannoso occorso al sig.
[...]
; III) Per il licenziamento di CTU medico legale per la quantificazione del Parte_1 danno biologico riportato dal sig. a seguito dell'evento, nonché per la Pt_1 quantificazione degli oneri occorrenti per la sua cura e per l'assistenza per lo stesso necessaria;
IV) Per il licenziamento di CTU contabile, per la quantificazione del pregiudizio economico conseguente alla cessazione da parte del sig. della sua attività di Pt_1 venditore ambulante.”
Per l'appellata:
Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in principalità di respingere tutti i motivi di appello, nessuno escluso, svolti dai signori e Parte_1 Parte_2
, condannandoli in ogni caso al pagamento delle competenze e spese di Parte_3 giudizio. In via subordinata e condizionata: in via istruttoria: ammetta tutte le richieste richiamate concludendo in 1° grado e così formulate: “previa occorrendo ammissione di ogni richiesta istruttoria dedotta e non ammessa o espletata”; Nel merito: rifiutato il contraddittorio su qualsiasi domanda nuova eventualmente proposta, respinga ogni e qualsiasi domanda dei Sigg.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannandoli al pagamento delle competenze e spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, la
[...] Parte_3 [...]
domandando la sua condanna al risarcimento di ogni danno patito Controparte_1 in conseguenza del sinistro occorso in data 31.08.2019 nel Comune di Rovegno.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: , mentre Parte_1 percorreva un marciapiedi che conduceva ad alcuni cassonetti dei rifiuti, urtava con il piede un muretto privo di recinzione posto a delimitazione di sottostante scarpata, perdeva l'equilibrio e finiva per cadere proprio nella scarpata in questione;
-in particolare, il muretto aveva un'altezza di circa 20 cm, era privo di recinzione, risultando fonte di pericolo non segnalato;
-a seguito della caduta, veniva trasportato con l'elicottero presso il P.S. Pt_1 del Policlinico di San Martino di Genova, dove veniva ricoverato presso la U.O. Clinica di
Neurochirurgia e Neurotraumatologia per “tetraparesi grave in trauma cranico-cervicale con frattura di C3”; -seguiva un lungo periodo di cure e di degenza, con necessità di un delicato intervento chirurgico di laminoplastica decompressiva C3-C6, per la lesione alla colonna vertebrale riportata in conseguenza della caduta;
-l'attore veniva ricoverato dal 12.09.2019 al 20.06.2020 presso l'Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure,
e sottoposto a riabilitazione neuromotoria, viscerale ed a terapia occupazionale, dimesso poi con diagnosi di “tetrapelgia C4 AIS D”; -di quanto accaduto riteneva responsabile la
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c. quale ente Controparte_1 proprietario della strada dove si era verificato il sinistro.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava in fatto e in Controparte_1 diritto la domanda attorea, affermando che il muretto in questione non era di sua proprietà Per_ ma di tale sig.ra , proprietaria della scarpata in cui era caduto e del muretto, Pt_1 che in realtà rappresentava la parte superiore del muro di sostegno di detta scarpata.
Osservava che, per le condizioni personali di e dei luoghi, doveva escludersi il Pt_1 ricorrere di alcun rapporto causale tra la caduta e il muretto, comunque andava escluso un difetto di manutenzione ascrivibile all'Ente convenuto.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente e mediante prove testimoniali, emetteva l'impugnata sentenza, con la quale rigettava le domande di parte attrice e compensava le spese di giudizio.
Avverso la pronuncia proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e domandando accertare e dichiarare l'esclusiva o concorrente
[...] Parte_3 responsabilità della in ordine alla produzione del sinistro e, Controparte_1 per l'effetto, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c., condannare l'ente medesimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti da , compreso il danno biologico, Pt_1 morale, esistenziale, patrimoniale, sia a titolo di danno emergente sia a titolo di lucro cessante, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti da , in proprio e nella Parte_3 sua qualità di figlia, e da , in proprio e nella sua qualità di moglie, Parte_2 in termini di lucro cessante e danno emergente.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione del Tribunale di Genova nella parte in cui: 1) ha escluso la sussistenza di un nesso causale, giuridicamente rilevante, tra la
(com)proprietà del cordolo/muretto in capo all'Ente convenuto e la caduta occorsa allo
. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. errore nel ragionamento Pt_1 controfattuale di accertamento del nesso di causalità; 2) ha ritenuto che la caduta si sarebbe verificata, a causa della condotta tenuta dallo che, pur conoscendo lo stato dei Pt_1 luoghi, camminava in posizione eccessivamente vicina al dislivello. Violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 2043, 2051 e 2697 c.c.; 3) ha ritenuto che il difetto di nesso causale escluda in radice la possibilità di affermare il ricorrere di alcuna responsabilità CP_ dell' convenuto per l'accaduto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 4) ha ritenuto che la costruzione fattuale e giuridica degli attori sia stata solo quella fondata sulla efficienza causale, nel dinamismo del sinistro, della sola presenza di un cordolo/muretto particolarmente insidioso e, in sé, pericoloso e non quella fondata sulla potenziale fonte di responsabilità dell'Ente per il ricorrere di una generalizzata posizione di garanzia nei confronti dei consociati in relazione a qualsiasi fonte di pericolo connessa alla viabilità (e in particolare, con riferimento al caso in esame, in relazione alla mancata predisposizione di sistemi di contenzione/ritenzione in presenza di fondi a dislivello in corrispondenza delle strade pubbliche). Violazione dell'art. 132 c.p.c. con difetto rilevante di motivazione, nonché per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si costituiva in giudizio la chiedendo respingere tutti i motivi Controparte_1 di appello svolti da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannandoli in ogni caso al pagamento delle competenze e spese di giudizio.
Con provvedimento del 14.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 13.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello è impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante tra il muretto e la caduta occorsa allo . Assume l'appellante che il nesso di causalità in materia civile deve Pt_1 seguire la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".
Pertanto, a seguito dell'allegazione e della prova che la scarpata è pertinenza della strada, la responsabilità della , ai sensi dell'art. 2051 c.c., doveva essere Controparte_1 ravvisata, sotto il profilo della violazione degli arrt. 14 e 24 del D.lgs 285/1992, artt. 16 e 28, allegato F) L. 20/03/1865 n. 2248; art. 5 del Regio Decreto 15/11/1923 n. 2056, per aver omesso di assicurare la sicurezza alla strada ed alle sue pertinenze e per aver omesso di recintare il muretto e/o dotare lo stesso di una ringhiera a presidio della sottostante scarpata,
e comunque ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 40/2 comma c.p. per aver omesso di adottare tutte le cautele necessarie.
Aggiunge che nessuno dei testimoni ha riferito la circostanza che abbia camminato Pt_1 in maniera anomala, avendo lo stesso percorso il marciapiede “normalmente” per andare a depositare i rifiuti nell'apposito contenitore, e che comunque se il muretto fosse stato dotato di una ringhiera (come forse in passato, attesa la presenza di materiale ferro che fuoriesce dal medesimo muretto) la caduta non sarebbe avvenuta.
Deduce che la nozione di caso fortuito non può essere identificata con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode, dovendo quest'ultimo provare il caso fortuito i cui caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità siano stati tali da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento danno.
Con il secondo motivo di appello censura la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto che la caduta si sia verificata a causa della condotta dello che, pur Pt_1 necessariamente consapevole dello stato dei luoghi, ha camminato troppo vicino al dislivello, con il rischio di cadere, sottolineando la larghezza di appena 1 metro del marciapiede.
Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che il difetto di nesso causale esclude in radice la possibilità di affermare il ricorrere di alcuna responsabilità dell'ente convenuto per l'accaduto sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., che dell'art.2051c.c.. Afferma poi che l'indagine controfattuale avrebbe permesso di accertare che la condotta alternativa avrebbe evitato la caduta, in quanto se la avesse dotato il marciapiedi Controparte_1 di parapetto e/o ringhiera e/o altra protezione, non sarebbe caduto. Pt_1
Con il quarto motivo d'appello è dedotta l'erroneità della pronuncia laddove ha ritenuto che la costruzione fattuale e giuridica degli attori sia stata solo quella fondata sulla efficienza causale del muretto in quanto insidioso e non sull'omessa cautela derivante dalla posizione di garanzia in relazione alla mancata predisposizione di sistemi di contenzione in presenza di fondi a dislivello in corrispondenza delle strade pubbliche.
La esclude si sia in presenza di una scarpata, alla luce del Controparte_1 dislivello che risulta dalle fotografie;
deduce di non essere tenuta ad apporre alcuna recinzione al terreno di terzi, in quanto dove termina il marciapiede il bene è privato e
è caduto nel terreno di proprietà di , sito al di là della strada e del Pt_1 Persona_3
Per_ marciapiede, sottolineando che il fatto che in passato i danti causa della avessero posizionato una recinzione a tutela della loro proprietà, non implica il dovere della pubblica municipalità di delimitare il marciapiede di sua proprietà (già delimitato dal muretto), perché la situazione ambientale non indicava alcun potenziale pericolo.
Individua la condotta alternativa esigibile al momento della verificazione dell'incidente nel passaggio sulla parte sinistra, o comunque centrale, del marciapiede, sottolineando che la documentazione afferente alla riscontrata stenosi del rachide cervicale in capo al danneggiato, in assenza di lesioni traumatiche, evidenziava la causa del capogiro che ne ha provocato la caduta.
Ragioni logico sistematiche impongono anzitutto l'esame del quarto motivo d'appello dedotto.
La sentenza appellata si è così espressa: “Secondo diversa prospettazione si sarebbe potuto affermare che qualsiasi caduta, anche determinata da “inciampo” autonomo o altrui urto o spinta, può - nei luoghi di causa - avere conseguenze nefaste ed estreme, grandemente più serie di quelle ordinarie, a causa della assenza di sistemi di protezione contro la caduta nel fondo a dislivello. Se la domanda attorea fosse stata così impostata, il convenuto avrebbe potuto impostare diversamente le proprie difese, eventualmente discorrendo della sussistenza o meno di un obbligo di predisposizione di barriere protettive rispetto al dislivello, ed essendo in una tale costruzione del tutto irrilevante la dinamica e la causa della caduta. Tuttavia, avendo parte attrice costruito la propria domanda sulla causalità efficiente imputata al muretto, accogliere la domanda sul presupposto della mancata predisposizione di una barriera protettiva - elemento di fatto non prospettato da parte attrice - costituirebbe violazione del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
In realtà fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte appellante, seppure indicando la presenza del muretto come ragione di inciampo, ha anche dedotto che sulle stesso non era presente una recinzione (memoria ex art. 183 comma VI n 1 cpc: “una recinzione doveva esserci e se ci fosse stata, il sig. non sarebbe caduto nel terreno Pt_1 sottostante”).
L'onere di allegazione in ordine a tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, risulta pertanto assolto.
In merito alla proprietà del marciapiedi e del muretto la sentenza di primo grado ha affermato che i soggetti comproprietari sono il proprietario del fondo sottostante (la c.d. scarpata) foglio Per_ 27 mappale 649 (tali sig.ri ) e, in difetto di alcun elemento istruttorio di segno diverso, la in relazione alla strada provinciale lungo la quale si sono Controparte_1 verificati i fatti (S.P. n.83 di Pietranera) e al relativo marciapiedi che, in tutta evidenza, costituisce pertinenza della strada in questione”, facendo applicazione dell' art. 887 cc, che nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà del muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e il potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria
o utile per il fondo a valle.
Tale capo della sentenza non è stato impugnato e la circostanza, quindi, risulta coperta da giudicato.
I motivi sub 1 e 2, da trattarsi congiuntamente in quanto all'evidenza comportano l'esame delle medesime allegazioni, non sono fondati. La sentenza appellata si è così espressa: la caduta si è verificata, in termini causalmente
“assorbenti”, per l'autonoma scelta (da valutare in termini di autoresponsabilità) dello
che, pur necessariamente consapevole dello stato dei luoghi, si è condotto in Pt_1 posizione eccessivamente vicina al dislivello e dunque in prossimità di un elemento che con alta probabilità, in caso di perdita di equilibrio, avrebbe potuto condurre ad esiti deprecabili.
Orbene, la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la presenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, che attribuisce al predetto un potere di controllo sulla medesima;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (Cass. ordinanza del 9/11/2020, n.25018).
La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e ciò viene fatto in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c. “richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., Ordinanza, 03/04/2019, n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; Cass. 22.03.2011 n. 6529
Sono circostanze pacifiche il fatto che il sinistro sia avvenuto di giorno, che l'appellante conoscesse i luoghi, dove dimorava (si era infatti recato a depositare i rifiuti nei cassonetti vicini), la presenza di un marciapiedi della larghezza di circa un metro, che termina con un muretto dell'altezza di circa 20 cm, la presenza di un piano di campagna al livello inferiore di circa 1,5 m rispetto al piano del marciapiede.
Nella fattispecie deve osservarsi che nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, pertanto non è dato conoscere le modalità della stessa ed il motivo di tale accadimento. Il bene sottoposto alla custodia anche dell''ente appellato, in quanto comproprietario, non risulta fosse, al momento dell'evento dannoso, non manutenuto in base alle prescrizioni di legge vigenti. Va sottolineato che non è esigibile dal soggetto custode il rispetto di standards superiori a quelli imposti dalla normativa vigente, al fine di evitare l'accadimento di qualsivoglia evento tragico, non prevedibile ex ante, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.
Quanto al richiamo effettuato da parte appellante agli artt. 14 e 24 del D.lgs 285/1992, riguardanti rispettivamente i compiti degli enti proprietari delle strade e le pertinenze delle stesse, esso non consente di ritenere tenuto l'ente ad apporre nella fattispecie l'inferriata sul muretto in comproprietà con il privato;
quanto agli artt. 16 e 28, allegato F) L. 20/03/1865
n. 2248, essi afferiscono alla definizione di strade comunali, mentre da ultimo l' art. 5 del
Regio Decreto 15/11/1923 n. 2056 dispone che il provvede a sue spese alla CP_3 manutenzione della strade comunale. Non si evincono pertanto elementi anche da tali norme a corroborare l'assunto dell'appellante,
Né lo stato dei luoghi, come raffigurato dalle fotografie riprodotte anche nella sentenza appellata e sopra descritto, impone una ulteriore cautela in capo al custode, né comporta la necessità di apporre segnali di pericolo.
Quanto al richiamo al giudizio controfattuale svolto dall'appellante, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", Corte di
Cassazione, civ., sez. III, Sentenza del 14 marzo 2022, n. 8114.
Il giudizio sul punto formulato dall'appellante si fonda sulla presenza di un comportamento dovuto che nella fattispecie, come anzidetto, non si ravvisa, restando irrilevante ai fini decisori la presenza di ferro che spunta dal muretto non potendo da essa evincersi la necessarietà della inferriata, alla luce delle svolte argomentazioni.
Ne consegue che non avendo l'appellante assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del nesso causale incombente sul danneggiato, va esclusa la fondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto al terzo motivo d'appello si osserva che una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.(cfr. Cass.
n. 22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato. Alla luce della fondatezza della doglianza di cui al quarto motivo d'appello, seppure non determinante la riforma della sentenza appellata, si stima equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, rigetta l'appello formulato da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza N. 2404/2024 del Tribunale di Genova e per l'effetto conferma
[...] la sentenza appellata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Da' atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 16.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno