CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile di opposizione ex art 404 cpc, iscritta al n. 286 del ruolo generale anno 2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352
cpc del 15.1.2025
tra rappresentata e difesa dall' avv. Antonia Rocca Palmisano, Parte_1
giusta mandato allegato all'atto di citazione ex art 404 cpc
Opponente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Opposto
nonchè
Opposta contumace Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Palmisano per la società dalla stessa difesa ha chiesto, in accoglimento della proposta opposizione ex art 404 cpc all'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2022 nel giudizio n. 2222/2017, l'accertamento della validità ed efficacia del contratto di affitto del
25.11.2017 anche nei confronti del con conseguente nullità del Controparte_1
provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, il tutto con vittoria delle spese di lite
. Co L' avv. Montanaro per l'appellato ha eccepito l'incompetenza funzionale della , CP_1
essendo competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto, nonché la litispendenza con il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla stessa e la nullità della notifica della Parte_1
citazione, effettuata al difensore del e non direttamente all' ; nel merito ha CP_1 CP_4
chiesto il rigetto delle avverse richieste e conclusioni, con vittoria di spese e responsabilità
aggravata ex art 96 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata il 23.8.2023, la adiva questa Corte con azione ex art 404 e ss Parte_1
cpc per ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia nei suoi confronti dell'ordinanza ex art 702
bis cpc, emessa dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2022 nel giudizio n. 2222/2017,
provvedimento con cui era stata dichiarata illegittima l'occupazione di alcune aree in località Pino
di Lenne da parte della condannandola al rilascio delle stesse in favore del Controparte_2
Comune di . CP_1
In particolare l'appellante deduceva di essere rimasta estranea al giudizio n. 2222/2017, con conseguente nullità della citata ordinanza ex art 702 bis cpc per violazione del contraddittorio,
nonostante fosse detentrice qualificata delle aree di cui era stato ordinato il rilascio, per averle ottenute in affitto dalla con contratto del 25.11.2017, registrato in data 27.11.2017 Controparte_2
e ben noto all'Ente civico .
Il Comune si costituiva anche nella presente fase, eccependo l'incompetenza funzionale della CA
adita per essere competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto che aveva emanato l'impugnata ordinanza;
la litispendenza con il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla Pt_1
per gli stessi motivi qui dedotti;
la nullità della citazione dell'atto introduttivo poiché Pt_1
notificata al difensore e non direttamente al nel merito concludeva per il rigetto CP_1
dell'avversa opposizione ex art 404 cpc, poiché il Comune aveva conseguito la proprietà delle aree con provvedimento ablativo del 29.7.2008, trascritto in data 14.5.2009 e quindi opponibile sia alla che alla . Controparte_2 Parte_1 La causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025, dopo che le parti avevano depositato scritti conclusivi .
In via preliminare ed assorbente, su eccezione tempestivamente formulata dal CP_1
nella comparsa di costituzione depositata in termini, va dichiarata l'incompetenza
[...]
funzionale della CA adita, essendo competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto che ha emesso in data 17.9.2022 l'ordinanza impugnata nell'ambito del giudizio n. 2222/2017 promosso ai sensi dell'art 702 bis cpc .
Trattasi infatti di competenza inderogabile, come costantemente affermato dalla SC e dalla giurisprudenza di merito ( cfr Cass nn 3608/1999 – 4798/1991 ; Trib Bari sent n. 713 del 13.3.2006
e Trib Firenze sentenza del 9.10.1984 ) .
La circostanza che la citata ordinanza del Tribunale sia stata confermata da questa CA con sentenza n. 112/2024 del 25.3.2024, con rigetto dell'appello proposto da non sposta i Controparte_5
termini della questione e non incide sulla competenza inderogabile del Tribunale di Taranto ex art
405 cpc poiché le doglianze della sono state rivolte alla pronunzia di prime cure, Parte_1
di cui si è chiesta la declaratoria di nullità per violazione del contraddittorio nei suoi confronti .
La dichiarata incompetenza assorbe tutte le altre questioni sollevate, tra cui anche quella della eccepita nullità della notifica della citazione, effettuata al difensore e non direttamente al CP_1
che in ogni caso si è tempestivamente costituito in giudizio, così sanando eventuali vizi della sua vocatio in ius .
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, avendo la violato la Parte_1
norma inderogabile sulla competenza, costringendo il a difendersi anche in questa CP_1
impropria sede;
non vi è luogo a responsabilità aggravata ex art 96 cpc, stante la decisione in mero rito qui pronunziata .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza funzionale della Corte di Appello adita, essendo competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto che ha pronunziato l'impugnata ordinanza del
17.9.2022, emessa nel giudizio ex art 702 bis cpc n. 2222/2017 ;
2. condanna la al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
di questa fase, che si liquidano in E 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP
e RSG al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'opponente del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 22.1.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile di opposizione ex art 404 cpc, iscritta al n. 286 del ruolo generale anno 2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352
cpc del 15.1.2025
tra rappresentata e difesa dall' avv. Antonia Rocca Palmisano, Parte_1
giusta mandato allegato all'atto di citazione ex art 404 cpc
Opponente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Opposto
nonchè
Opposta contumace Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Palmisano per la società dalla stessa difesa ha chiesto, in accoglimento della proposta opposizione ex art 404 cpc all'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2022 nel giudizio n. 2222/2017, l'accertamento della validità ed efficacia del contratto di affitto del
25.11.2017 anche nei confronti del con conseguente nullità del Controparte_1
provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, il tutto con vittoria delle spese di lite
. Co L' avv. Montanaro per l'appellato ha eccepito l'incompetenza funzionale della , CP_1
essendo competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto, nonché la litispendenza con il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla stessa e la nullità della notifica della Parte_1
citazione, effettuata al difensore del e non direttamente all' ; nel merito ha CP_1 CP_4
chiesto il rigetto delle avverse richieste e conclusioni, con vittoria di spese e responsabilità
aggravata ex art 96 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata il 23.8.2023, la adiva questa Corte con azione ex art 404 e ss Parte_1
cpc per ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia nei suoi confronti dell'ordinanza ex art 702
bis cpc, emessa dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2022 nel giudizio n. 2222/2017,
provvedimento con cui era stata dichiarata illegittima l'occupazione di alcune aree in località Pino
di Lenne da parte della condannandola al rilascio delle stesse in favore del Controparte_2
Comune di . CP_1
In particolare l'appellante deduceva di essere rimasta estranea al giudizio n. 2222/2017, con conseguente nullità della citata ordinanza ex art 702 bis cpc per violazione del contraddittorio,
nonostante fosse detentrice qualificata delle aree di cui era stato ordinato il rilascio, per averle ottenute in affitto dalla con contratto del 25.11.2017, registrato in data 27.11.2017 Controparte_2
e ben noto all'Ente civico .
Il Comune si costituiva anche nella presente fase, eccependo l'incompetenza funzionale della CA
adita per essere competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto che aveva emanato l'impugnata ordinanza;
la litispendenza con il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla Pt_1
per gli stessi motivi qui dedotti;
la nullità della citazione dell'atto introduttivo poiché Pt_1
notificata al difensore e non direttamente al nel merito concludeva per il rigetto CP_1
dell'avversa opposizione ex art 404 cpc, poiché il Comune aveva conseguito la proprietà delle aree con provvedimento ablativo del 29.7.2008, trascritto in data 14.5.2009 e quindi opponibile sia alla che alla . Controparte_2 Parte_1 La causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025, dopo che le parti avevano depositato scritti conclusivi .
In via preliminare ed assorbente, su eccezione tempestivamente formulata dal CP_1
nella comparsa di costituzione depositata in termini, va dichiarata l'incompetenza
[...]
funzionale della CA adita, essendo competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto che ha emesso in data 17.9.2022 l'ordinanza impugnata nell'ambito del giudizio n. 2222/2017 promosso ai sensi dell'art 702 bis cpc .
Trattasi infatti di competenza inderogabile, come costantemente affermato dalla SC e dalla giurisprudenza di merito ( cfr Cass nn 3608/1999 – 4798/1991 ; Trib Bari sent n. 713 del 13.3.2006
e Trib Firenze sentenza del 9.10.1984 ) .
La circostanza che la citata ordinanza del Tribunale sia stata confermata da questa CA con sentenza n. 112/2024 del 25.3.2024, con rigetto dell'appello proposto da non sposta i Controparte_5
termini della questione e non incide sulla competenza inderogabile del Tribunale di Taranto ex art
405 cpc poiché le doglianze della sono state rivolte alla pronunzia di prime cure, Parte_1
di cui si è chiesta la declaratoria di nullità per violazione del contraddittorio nei suoi confronti .
La dichiarata incompetenza assorbe tutte le altre questioni sollevate, tra cui anche quella della eccepita nullità della notifica della citazione, effettuata al difensore e non direttamente al CP_1
che in ogni caso si è tempestivamente costituito in giudizio, così sanando eventuali vizi della sua vocatio in ius .
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, avendo la violato la Parte_1
norma inderogabile sulla competenza, costringendo il a difendersi anche in questa CP_1
impropria sede;
non vi è luogo a responsabilità aggravata ex art 96 cpc, stante la decisione in mero rito qui pronunziata .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza funzionale della Corte di Appello adita, essendo competente ex art 405 cpc il Tribunale di Taranto che ha pronunziato l'impugnata ordinanza del
17.9.2022, emessa nel giudizio ex art 702 bis cpc n. 2222/2017 ;
2. condanna la al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
di questa fase, che si liquidano in E 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP
e RSG al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'opponente del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 22.1.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)