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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1072/24 R.G
Promosso da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Pierluigi Umberto Di
Palma, difeso e rappresentato dagli avv.ti Marco Ramazzotti e Marco Di Giugno
- Appellante-
Contro
con sede legale in Albania, Tirana Busines Park Vora Controparte_1
Edificio 7, codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_2
-Appellata (contumace)-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n.801/24 pubblicata il 17.4.2024
CONCLUSIONI: per l'appellante:
pagina 1 di 4 “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 801/2024, emessa dal
Tribunale di Ancona, Dott. Fava, pubblicata in data 17/04/2024, non notificata, resa nel giudizio R.G. 6242/2023 e per l'effetto rigettare il ricorso proposto da e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2023, adottata dall' . CP_1 Pt_1
In ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso presentato da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2023, Controparte_1 adottata dall' , per l'inosservanza di cui all'art. 5 del d.Lgs. 53/2018, Pt_1 sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo decreto, con compensazione delle spese legali.
Ha proposto appello l' che, ripresentando tutte le domande ed eccezioni non Pt_1 accolte in primo grado in quanto assorbite nella pronuncia resa, ha contestato la sentenza, deducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'errore consistito nella trasmissione (inesatta) del nome della passeggera , che veniva trascritto in non Parte_2 Parte_3 inficiava il riconoscimento anticipato del passeggero utile a prevenire trasferimenti aerei illegali, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 24
D.Lgs 53/2018, chiedendo, di conseguenza, anche la modifica della statuizione sulle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'appellata che veniva dichiarata contumace.
Preso atto delle note scritte con cui la parte costituita ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi e le ragioni che seguono.
pagina 2 di 4 Il Tribunale ha ritenuto che l'aggiunta di una lettera al nome del passeggero (nel caso di specie l'aggiunta della lettera “W” al nome ) non integra la Pt_2 fattispecie della “trasmissione di dati errati” sanzionata dall'art. 24 dlgs. 53/2018, in quanto si tratterebbe di un “errore facilmente constatabile e non suscettibile di pregiudicare il riconoscimento del passeggero”.
Orbene, l'art 24, 1° comma, d.lgs. n. 53/2018 sanziona il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, prevedendo espressamente che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi anche in caso di trasmissione di dati incompleti o errati
Nel caso di specie, la difformità dei dati personali (cognome) relativi al passeggero prima indicato, trasmessi dalla compagnia, a quelli corretti è incontroversa e detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno dell'errore, anche in considerazione della ratio della noma, finalizzata a prevenire eventuali atti di terrorismo, di talché indispensabile
è la correttezza dei dati comunicati, diretta appunto a consentire di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri.
Detto errore nella trasmissione dei dati è peraltro chiaramente attribuibile al vettore, odierno appellato, che se ne sarebbe dovuto avvedere quantomeno al momento al momento dell'imbarco del passeggero, allorquando avrebbe avuto la possibilità – ed il dovere – di verificare egli stesso la validità del documento di identità nonché la corrispondenza dei dati anagrafici ivi riportati ai dati API comunicati alla Polizia.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, andrà rigettata l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2023, con Controparte_1 conseguente conferma della stessa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...] avverso la sentenza n. 801/24 pubblicata il Parte_1
17.4.2024 del Tribunale di Ancona, così provvede:
accoglie l'appello in riforma della sentenza n. 801/24 emessa dal Tribunale di Ancona, rigetta il ricorso presentato da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
15/2023 adottata dall' con conseguente conferma della stessa. Pt_1
Condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano
- quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 2540,00, oltre rimborso spese generali ed accessori dovuti per legge;
- quanto al presente grado di giudizio, in €. 2906,00, per compenso professionale, in 355,50 per spese oltre rimborso spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1072/24 R.G
Promosso da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Pierluigi Umberto Di
Palma, difeso e rappresentato dagli avv.ti Marco Ramazzotti e Marco Di Giugno
- Appellante-
Contro
con sede legale in Albania, Tirana Busines Park Vora Controparte_1
Edificio 7, codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_2
-Appellata (contumace)-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n.801/24 pubblicata il 17.4.2024
CONCLUSIONI: per l'appellante:
pagina 1 di 4 “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 801/2024, emessa dal
Tribunale di Ancona, Dott. Fava, pubblicata in data 17/04/2024, non notificata, resa nel giudizio R.G. 6242/2023 e per l'effetto rigettare il ricorso proposto da e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2023, adottata dall' . CP_1 Pt_1
In ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso presentato da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2023, Controparte_1 adottata dall' , per l'inosservanza di cui all'art. 5 del d.Lgs. 53/2018, Pt_1 sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo decreto, con compensazione delle spese legali.
Ha proposto appello l' che, ripresentando tutte le domande ed eccezioni non Pt_1 accolte in primo grado in quanto assorbite nella pronuncia resa, ha contestato la sentenza, deducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'errore consistito nella trasmissione (inesatta) del nome della passeggera , che veniva trascritto in non Parte_2 Parte_3 inficiava il riconoscimento anticipato del passeggero utile a prevenire trasferimenti aerei illegali, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 24
D.Lgs 53/2018, chiedendo, di conseguenza, anche la modifica della statuizione sulle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'appellata che veniva dichiarata contumace.
Preso atto delle note scritte con cui la parte costituita ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi e le ragioni che seguono.
pagina 2 di 4 Il Tribunale ha ritenuto che l'aggiunta di una lettera al nome del passeggero (nel caso di specie l'aggiunta della lettera “W” al nome ) non integra la Pt_2 fattispecie della “trasmissione di dati errati” sanzionata dall'art. 24 dlgs. 53/2018, in quanto si tratterebbe di un “errore facilmente constatabile e non suscettibile di pregiudicare il riconoscimento del passeggero”.
Orbene, l'art 24, 1° comma, d.lgs. n. 53/2018 sanziona il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, prevedendo espressamente che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi anche in caso di trasmissione di dati incompleti o errati
Nel caso di specie, la difformità dei dati personali (cognome) relativi al passeggero prima indicato, trasmessi dalla compagnia, a quelli corretti è incontroversa e detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno dell'errore, anche in considerazione della ratio della noma, finalizzata a prevenire eventuali atti di terrorismo, di talché indispensabile
è la correttezza dei dati comunicati, diretta appunto a consentire di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri.
Detto errore nella trasmissione dei dati è peraltro chiaramente attribuibile al vettore, odierno appellato, che se ne sarebbe dovuto avvedere quantomeno al momento al momento dell'imbarco del passeggero, allorquando avrebbe avuto la possibilità – ed il dovere – di verificare egli stesso la validità del documento di identità nonché la corrispondenza dei dati anagrafici ivi riportati ai dati API comunicati alla Polizia.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, andrà rigettata l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2023, con Controparte_1 conseguente conferma della stessa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...] avverso la sentenza n. 801/24 pubblicata il Parte_1
17.4.2024 del Tribunale di Ancona, così provvede:
accoglie l'appello in riforma della sentenza n. 801/24 emessa dal Tribunale di Ancona, rigetta il ricorso presentato da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
15/2023 adottata dall' con conseguente conferma della stessa. Pt_1
Condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano
- quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 2540,00, oltre rimborso spese generali ed accessori dovuti per legge;
- quanto al presente grado di giudizio, in €. 2906,00, per compenso professionale, in 355,50 per spese oltre rimborso spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
pagina 4 di 4