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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente Rel.
Dott.ssa Alice Croci Giudice
Dott.ssa Giovanni Piccioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta a RG n. 2046 / 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...] CF. ( Avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
TOMMASO e )
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] CF. ( Contumace ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: come da udienza del 29/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi indicati in epigrafe, introdotto con ricorso depositato da , la ricorrente, nella contumacia del resistente, Parte_1 all'udienza del 29/11/2024, tenuta davanti al Presidente del Collegio delegato per la trattazione, ha insistito nella pronuncia di divorzio, dopodiché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data Per_ 22/06/1980 in Lucca e dal quale è nata , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
Infatti, è decorso il prescritto termine di legge dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale in data 07/06/2023, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione. Sembra da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente dall'aver stabilito, i medesimi, la residenza in località diverse. Del resto, il – non costituendosi, pur avendo ricevuto rituale notifica – ha mostrato di nulla eccepire CP_1 rispetto alla domanda.
Considerato l'esito della controversia e la mancata opposizione del resistente non costituitosi, si compensano integralmente le spese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lucca in data 22/06/1980 tra nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(PI) il 12/12/1952, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca all'anno
1980 n. parte II serie A n. 171;
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lucca in Camera di Consiglio il giorno 03/12/2024.
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente Rel.
Dott.ssa Alice Croci Giudice
Dott.ssa Giovanni Piccioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta a RG n. 2046 / 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...] CF. ( Avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
TOMMASO e )
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] CF. ( Contumace ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: come da udienza del 29/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi indicati in epigrafe, introdotto con ricorso depositato da , la ricorrente, nella contumacia del resistente, Parte_1 all'udienza del 29/11/2024, tenuta davanti al Presidente del Collegio delegato per la trattazione, ha insistito nella pronuncia di divorzio, dopodiché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data Per_ 22/06/1980 in Lucca e dal quale è nata , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
Infatti, è decorso il prescritto termine di legge dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale in data 07/06/2023, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione. Sembra da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente dall'aver stabilito, i medesimi, la residenza in località diverse. Del resto, il – non costituendosi, pur avendo ricevuto rituale notifica – ha mostrato di nulla eccepire CP_1 rispetto alla domanda.
Considerato l'esito della controversia e la mancata opposizione del resistente non costituitosi, si compensano integralmente le spese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lucca in data 22/06/1980 tra nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(PI) il 12/12/1952, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca all'anno
1980 n. parte II serie A n. 171;
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lucca in Camera di Consiglio il giorno 03/12/2024.
Il Presidente est.