Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4355/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/06/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f. e p.iva: ), elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla via Chiatamone n. 11 presso lo studio dell'Avv. BIANCO ANDREA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., domiciliato ex lege in Napoli alla Piazza del Plebiscito n. 22.
- Appellato contumace
È presente l'avv. Andrea Bianco per parte appellante, che si riporta al proprio ricorso in appello del quale chiede l'accoglimento. Rileva la contumacia della Controparte_2
itualmente citata. Chiede la decisione.
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4355/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f. e p.iva: ), elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla via Chiatamone n. 11 presso lo studio dell'Avv. BIANCO ANDREA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., domiciliato ex lege in Napoli alla Piazza del Plebiscito n. 22.
- Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 26.02.2025, l'appellante
[...]
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, in Parte_2
persona della Dott.ssa Maria Esposito, n. 17227/2024 pubblicata il 26.07.2024, con cui veniva accolta la domanda attorea ma compensate le spese di lite.
Più precisamente, la società aveva proposto opposizione avverso il Verbale di accerta- mento di violazione di norme del codice della strada, n. 058905/T/21, Registro n.
087856/21 del 03.10.2021, elevato dal Comune di Pozzuoli elevato per una presunta violazione dell'art. 7 comma 1 f) e comma 15 del Codice della Strada, commessa in data
03.10.2021 in Pozzuoli via Sicaloja Antonio, in quanto il conducente del veicolo targato
FG305NY, avrebbe circolato nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto e, con l'Ordinanza
Ingiunzione Prefettizia n. 415594 del 19.10.2022 III prot. n. M_IT PR_NAUTG CP_3
00415594 del 19.10.2022, notificata il 01.12.2022, la rigettava il Controparte_2
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ricorso.
Con l'impugnata sentenzan. 17227/2024, tale statuizione veniva riformata ad il ricorso veniva accolto, ma compensate le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Napoli, l'odierno appellante ha proposto ricorso, eccependo la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., atteso che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la compensazione, quali la “soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Ha eccepito poi il difetto di motivazione della sentenza impugnata, ex art. 111 comma 6
Cost., ed ha chiesto la condanna della parte alla refusione delle spese di lite.
La prefettura di Napoli, pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi.
All'udienza del 4.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.06.2025 per la decisione a a norma dell'art. 429 c.p.c..
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L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Invero, il Giudice di Pace in primo grado ha accolto i motivi di impugnativa fatti valere dall'attuale appellante, come evidenziato dalla succitata sentenza.
Più precisamente, il giudice di prime cure ha disposto quanto segue:
“L'opposizione va accolta per quanto appresso si chiarirà. L'istante deduce di avere proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione, ricorso rigettato con l'ordinanza impugnata emessa tardivamente. Insiste anche in questa sede perché si valutino le doglianze già avanzate in sede di ricorso amministrativo collegate all'attività commerciale svolta dalla ricorrente e chiede l'annullamento dell'atto impu- gnato. Si è costituito in giudizio l'Amministrazione Comunale, anche per delega del
Prefetto, con nota in atti, riconoscendo espressamente la tardiva adozione dell'ordinanza prefettizia, chiedendo la compensazione delle spese in ragione della correttezza difensiva dimostrata. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo, essendo stato depositato il 28.12.2022 a fronte della notifica dell'ordinanza in data
1.12.2022. Nel merito l'opposizione è fondata, attesa la riconosciuta tardività dell'adozione dell'ordinanza prefettizia. Stante il riconoscimento della fondatezza del
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ricorso da parte dei resistenti si ritiene opportuno compensare le spese di lite ad eccezio- ne di quelle vive (…) che determina nella misura di 50 euro”.
Orbene, l'appello risulta fondato in quanto “il riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dei resistenti” non rientra nei motivi di compensazione delle spese di lite previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
In ragione dell'accoglimento del ricorso ed in palese assenza di ragioni idonee a giustifi- care la compensazione delle spese di lite, la statuizione in tema di spese di lite va conseguentemente riformata.
In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere, pertanto, condannata a Controparte_2
rifondere all'appellante le spese di lite relative al Parte_2
primo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e di tutte le circostanze del caso e da integrare poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della CPA, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Con gli stessi criteri si liquidano le spese del presente grado, sempre con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della nel presente giudizio;
Controparte_2
➢ accoglie l'appello proposto dalla società avverso Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, in persona della Dott.ssa Maria Esposi- to, n. 17227/2024 del 26.07.2024, e per l'effetto condanna la Controparte_4
a rifondere alla società le spese relative al giu- Parte_2
dizio di primo grado, liquidate in € 150,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese esenti (contributo unificato ed imposta di bollo) ove ne sia documentato il pagamento, rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore di- chiaratosi antistatario;
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➢ condanna la a rifondere all'appellante Controparte_2 Parte_2
le spese relative al presente giudizio di gravame, liquidate in €
[...]
200,00 per compenso del difensore, oltre rimborso delle spese esenti (contributo unificato ed imposta di bollo) ove ne sia documentato il pagamento, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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