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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1606 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata difesa dall'Avv. MAURIZIO ABBAGNATO e dall'Avv.
BARTUCCIO CONCETTA, per procura in atti, ricorrente-opponente, contro
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. RUSSO FRANCESCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/07/2024 ha adito il Tribunale Parte_1
di Barcellona Pozzo di Gotto proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
99/2024 del 27.06.2024 con cui è stato ingiunto di pagare a Controparte_1
la somma di euro 20.411,71 per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 567,00 per compensi professionali di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende.
La società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna del al pagamento della somma CP_1
dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso o, comunque, decurtare la somma eventualmente spettante al sig. a titolo di TFR dell'importo dovuto da CP_1 quest'ultimo a titolo di indennità di mancato preavviso, determinata in applicazione del CCNL di riferimento o in subordine a seguito di espletanda CTU di cui si chiede sin
d'ora l'ammissione
Si è costituito il resistente-opposto chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 14.11.2024 veniva sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa: Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e rinunzia del Saporita al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio, corrisponda la società opponente all'opposto la somma di € 20.411,71 senza accessori, oltre la metà delle spese di lite della presente opposizione per € 1.300,00 oltre accessori, con rinunzia della società opponente alla svolta domanda riconvenzionale.
Le parti hanno aderito alla proposta giudiziale.
Alla udienza del 10.06.2025 il ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi di cui alla citata ordinanza, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
richiesta a cui ha aderito anche la società opponente, ribadendo l'adesione alla proposta giudiziale.
In ragione della avvenuta conciliazione delle parti, anche in relazione alle spese di lite,
e dell'avvenuto integrale pagamento degli importi su cui esse hanno raggiunto l'accordo, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1606/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 99/2024.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/06/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano