Ordinanza cautelare 9 maggio 2019
Decreto cautelare 27 maggio 2019
Ordinanza cautelare 24 giugno 2019
Ordinanza collegiale 18 giugno 2020
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 10/07/2023, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 11495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03962/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3962 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CH OS, RI SS, MA AD, ON De SA, VA TA IC, CE FF, DO LL, NT IN, AE ELRS, OR CO, IA MO, NT FU, ID PP, IN BA, CE IZ, GI DE RU, ET Di DO, EL ER, VI CE, UL NI, RI ND, IC NE, FA IN, SS AG, RM D'LO, EM EO, VA AN, LE RG, ON NO, NT PR, CH RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Marone, Andrea Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale LO Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LO FA;
NT AN;
RA LO;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429, con cui è stato determinato in 1851 unità il contingente degli allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del DL 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 e si è, pertanto, dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da ammettere al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto del Ministro in data 19.4.2019 n. 333.B/12D.3.19/9691, pubblicato in data 23.4.2019, con cui è stato approvato l'elenco degli aspiranti all'assunzione e il relativo calendario delle convocazioni ai successivi accertamenti concorsuali; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023 il dott. LO Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429, con cui è stato determinato in 1851 unità il contingente degli allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del DL 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 e si è, pertanto, dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da ammettere al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
In particolare, ricorrenti hanno partecipato al concorso aperto per 893 posti di allievi agenti, vale a dire una delle tre procedure di ripartizione dei posti messi a concorso; in data 27.10.2017 l’Amministrazione ha approvato la graduatoria degli idonei alle prove scritte e tutti i ricorrenti, avendo superato la prova scritta, sono stati ammessi, perciò, alle successive fasi.
È accaduto, però, che il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia del reclutamento degli agenti della Polizia di Stato e con l’art. 11, comma 2-bis del DL 135/2018 ha autorizzato l’assunzione di 1851 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato “ mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 ”; e ciò sotto la condizione del “ possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ”: sarebbe a dire i requisiti per la nomina ad agente (“ L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualità di condotta ”).
La sostanziale contestazione mossa in giudizio dai ricorrenti è che in applicazione del decreto impugnato si sarebbe previsto che possano essere ammessi alla selezione solo i candidati che avessero 26 anni alla data dell’1.1.2019; mentre, a loro avviso, l’interpretazione legislativa avrebbe dovuto condurre ad ammettere coloro che fossero in “ possesso dei soli requisiti che il candidato ha l’obbligo di conservare fino al momento della immissione in ruolo ” (cfr. pag. 8).
La tesi di fondo è che “ l’art. 4, comma 1, del bando fissa i requisiti necessari per l’ammissione al concorso. Il successivo art. 4, comma 3 del bando dispone chiaramente che tutti i predetti requisiti devono esser conservati in capo ai concorrenti fino alla data di ammissione in servizio, fatta eccezione per il requisito anagrafico ” (cfr. pag. 9).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (6.5.2019), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 2697 del 9 maggio 2019 è stata accolta la domanda cautelare ed i ricorrenti sono stati, pertanto, ammessi con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del DPR n. 335/1982.
Con motivi aggiunti (17.5.2019) i ricorrenti hanno compendiato l’impugnazione estendendola al decreto del Ministro adottato in data 19.4.2019 e pubblicato in data 23.4.2019, con cui è stato formalizzato l'elenco degli aspiranti all'assunzione e il relativo calendario delle convocazioni ai successivi accertamenti concorsuali.
Con ordinanza n. 4243 del 24 giugno 2019 è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
Con ordinanza collegiale n. 6658 del 18 giugno 2020 si è preso atto che “ con ordinanza n. 5547/2019 pubblicata il 26 maggio 2020 e resa nel giudizio RG n. 8446/2019 questa Sezione ha sollevato innanzi alla Corte costituzionale ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art.11, comma 2 bis, lettera b) del d.l.n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione ”; il processo è stato, pertanto, sospeso.
Con ordinanza n. 243 del 17 dicembre 2021, tuttavia, la Corte Costituzionale, a definizione di vari giudizi aventi ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale, ha statuito che “ è intervenuto l’art. 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come aggiunto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; che tale disposizione, al dichiarato scopo di definire il contenzioso insorto riguardo ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale in questione, ha autorizzato l’Amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere – entro un massimo di 1650 unità per l’anno 2020 e di 550 unità per l’anno 2021 – allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, a prescindere dal possesso dei nuovi e più stringenti requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 (è sufficiente, dunque, il possesso dei precedenti requisiti previsti dal bando); ciò, con riferimento ai soggetti che: a) abbiano riportato alla prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai destinatari della norma oggi sottoposta a scrutinio; b) siano stati ammessi alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo LO Stato, sempre che i giudizi risultino pendenti; c) risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati; che la norma sopravvenuta è atta, dunque, a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali (fermo restando che, come già rilevato da questa Corte nella citata ordinanza n. 191 del 2021, i candidati che non abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura non potrebbero, comunque sia, giovarsi di una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, posto che la cosiddetta retroattività delle sentenze di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, quali quelli rispetto ai quali siano decorsi i termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi); che si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce LO ius superveniens ”.
Restituiti, dunque, gli atti del presente giudizio a questo Tribunale, è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito per il 26 maggio 2023 è, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il legislatore ha introdotto, nel DL 34/2020, l’art. 260 bis, che ha autorizzato l’assunzione dei candidati con ricorsi pendenti, ma limitatamente ai soggetti che avessero ottenuto alla prova scritta d’esame del concorso a 893 posti da allievo agente una votazione pari o superiore al voto di 8,250 (voto minimo per accedere alla procedura assunzionale di 1851 allievi agenti) e fossero risultati idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale, ove non già espletati.
I ricorrenti hanno tutti ottenuto voti superiori nella prova scritta, avendola superata “ 1. CH OS con punti 9,250; 2. RI SS con punti 9,250; 3. MA AD con punti 9,500; 4. ON De SA con punti 9,250; 5. VA TA IC con punti 9,500; 6. CE FF con punti 9,000; 7. DO LL con punti 9,500; 8. NT IN con punti 8,875; 9. AE DERS con punti 9,125; 10. OR CO con punti 9,375; 11. IA MO, con punti 8,875; 12. NT FU con punti 9,500; 13. ID PP, con punti 9,000; 14. IN BA, con punti 9,500; 15. CE IZ, con punti 9,125; 16. GI LO RU, con punti 9,250; 17. ET Di DO, con punti 9,250; 18. EL ER, con punti 9,250; 19. VI CE, con punti 9,500; 20. UL NI, con punti 9,125; 21. RI ND, con punti 9,250; 22. IC NE, con punti 9,000; 23. FA IN con punti 8,875; 24. SS AG, con punti 9,000; 25. RM D’LO, con punti 9,125; 26. EM EO, con punti 9,375; 27. VA AN, con punti 8,875; 28. LE RG, con punti 9,125; 29. ON NO, con punti 8,875; 30. NT PR, con punti 8,875; 31. CH RE, con punti 9,125 ” (cfr. pagg. 5 – 6).
Pertanto, può affermarsi che è stato riconosciuto ex lege il diritto all’assunzione oggetto della proposta domanda.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
LO Fanizza, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Fanizza | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO