Versione
13 luglio 1999
13 luglio 1999
Art. 2. (Competenza del giudice di pace).
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entita'.
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 10/04/2002, n. 97Provvedimento: […] l'art. 24 Cost. "con riferimento alla tutela delle situazioni soggettive comportanti particolari difficoltà di accertamento, anche in relazione alla notevole entità della sanzione irrogata"; e l'art. 76 Cost., per l'eccesso rispetto ai criteri di delega indicati dall'art. 2 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario);Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- connessione soggettiva e oggettiva delle violazioni sanzionate·
- ordinanze-ingiunzioni·
- manifesta inammissibilità delle questioni.·
- mancata attribuzione alla cognizione del tribunale·
- giudizio di opposizione·
- difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza