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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9352 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 35703/2024 R.G. riunito con il proc. R.G.N. 34594/2024)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso, depositato in data 14.10.2024
da
1) Parte_1
Nato il 03/06/1980 a MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con gli Avvocati ELISABETTA SILVA e VALENTINA PICCOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata il 22/08/1984 a Fortaleza, BRASILE cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con l'Avv. ULIVI MANUELA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12.10.2013 (anno 2013, atto n. 1641, parte 1, R. 01) In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 4424/2025 pubblicata il 30/05/2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Milano, cod. fisc. Parte_3
, cittadinanza italiana C.F._3
FATTO In data 7.10.2024 il sig. ha depositato dinanzi a questo Tribunale ricorso per la Parte_1 separazione dei coniugi ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c. nei confronti della sig. , la Parte_2 quale a sua volta ha depositato in data 15.10.2024 ricorso ex art. 151, comma 2, c.c. e di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c. I ricorsi erano riuniti con decreto del 28.01.2025. All'udienza del 7.05.2025 i coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio cumulativamente ex art. 473 bis 49 c.p.c., alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio Pt_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza.
3) verrà collocata in via prevalente presso la madre, in Via Antegnati n. 9, Milano, ove sarà Pt_3 residente.
4) La casa familiare sita a Milano, Via Antegnati n. 9, attualmente condotta in locazione da entrambi i coniugi, sarà assegnata alla madre che, a partire dal mese di maggio 2025, si obbliga a pagarne il canone e tutti gli oneri e le utenze (prendendo atto che il padre ne cesserà il pagamento). La signora si impegna a mantenere l'intestazione del contratto di locazione di detto immobile, Pt_2 volturando le relative utenze, mentre il sig. si impegna a comunicare al proprietario il suo Pt_1 recesso unilaterale dal medesimo contratto per accordi di separazione, facendo presente che lo stesso proseguirà con la sola intestazione alla sig.ra , senza alcuna pretesa di restituzione del Pt_2 deposito cauzionale.
5) I genitori si impegnano a comunicare in modo collaborativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni e le necessità di;
a condividere la gestione dei rapporti con la scuola e l'assistenza Pt_3 nello svolgimento dei compiti scolastici. S'impegnano, altresì, a concordare in un clima di reciproco rispetto le scelte e le regole educative relative alla figlia.
6) I genitori si impegnano a non accompagnarsi, in presenza di , per almeno un anno dalla Pt_3 separazione, con persona con cui intrattengono una relazione sentimentale.
7) Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, sempre nell'ottica di privilegiare il benessere della figlia, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: Pt_3
i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica prima di cena entro le 19.30, allorquando la riaccompagnerà presso la casa materna. Nel caso in cui il signor Pt_1 debba lavorare la domenica pomeriggio, egli s'impegna a preferire la sig.ra ad altre persone Pt_2
e a riaccompagnare presso la casa materna dopo pranzo, previo avviso alla signora Pt_3 Pt_2
da comunicarsi entro e non oltre il venerdì precedente quando viene presa la bambina;
[...]
ii) nei giorni di martedì, venerdì (salvo scambi tra i genitori in funzione dei permessi lavorativi che la madre può ottenere dal datore di lavoro) nonché il lunedì pomeriggio in caso di sua disponibilità e indisponibilità materna, giorni in cui starà con il papà e/o con la nonna paterna dall'uscita Pt_3 da scuola, sino alle ore 20.00 allorquando il papà la riaccompagnerà presso la casa materna;
iii) I genitori concordano che fino a quando il sig. non reperirà un'abitazione propria il Pt_1 pernottamento infrasettimanale sarà sospeso durante il periodo scolastico;
pernotterà presso Pt_3 il padre un giorno durante la settimana, indicativamente il martedì, nei periodi extrascolastici e dal momento in cui egli avrà una propria abitazione anche nei periodi scolastici, tenuto conto delle problematiche e necessità che la bambina potrebbe manifestare per eventuali problemi ad addormentarsi e ad essere poi accompagnata a scuola il giorno seguente. iv) durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà con sé per almeno tre settimane Pt_3 anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, in modo da consentire a entrambi i genitori una migliore organizzazione del proprio tempo con la figlia;
v) durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà il 24 (cena della Vigilia) o 25 (pranzo Pt_3 di Natale) alternandosi padre e madre di anno in anno, le restanti vacanze verranno ripartite tra i genitori dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre ad anni alterni, scambiandosi la minore alle ore 12.00 del 31 dicembre;
vi) le vacanze scolastiche di Pasqua e le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse da , Pt_3 in via alternata tra i genitori e di anno in anno, (se un anno il padre terrà con sé la figlia per le vacanze di Carnevale, la madre la terrà per le vacanze di Pasqua e l'anno successivo viceversa); vii) i ponti e le vacanze scolastiche infra-annuali saranno trascorsi da secondo il principio Pt_3 dell'alternanza dei fine settimana dando la precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo. Quanto all'alternanza dei fine settimana si precisa che, se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i figli sono stati con un genitore, una volta terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana. viii) nei giorni infrasettimanali in cui il papà o la mamma non vedranno , la potranno sentire Pt_3 telefonicamente una sola volta per un breve saluto in orario serale nel rispetto dell'orario dei pasti e del riposo della bambina. 8) Si precisa che, infrasettimanalmente, nei giorni di pertinenza materna (e il lunedì, in caso di impegni lavorativi del padre), verrà prelevata all'uscita da scuola dalla baby-sitter, che la Pt_3 accompagnerà alle eventuali attività pomeridiane e starà con la piccola presso la casa della mamma sino al rientro dal lavoro della signora . Pt_2
I costi della baby-sitter saranno sostenuti dalla mamma con l'indennità di accompagnamento di cui è beneficiaria . Pt_3
9) Il padre verserà alla madre, a decorrere dal mese di maggio 2025 (e in ogni caso da quando la signora inizierà a sostenere i costi della locazione della casa di Via Antegnati n. 9 e Parte_2 delle relative utenze), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 500,00 Pt_3 mensili, somma che sarà corrisposta alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al costo vita (prima rivalutazione maggio 2026 indice base maggio 2025).
10) Si concorda che il c.d. assegno unico statale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla signora . Pt_2
11) Si precisa che , la quale presenta un disturbo dello spettro autistico (ascritto al livello 3 del Pt_3
DSM-5), è attualmente beneficiaria: a) di un'indennità di accompagnamento che per il 2025 è di € 531,76 mensili per dodici mensilità annue, che i genitori pattuiscono verrà utilizzata per sostenere i costi della baby-sitter e che verrà percepita e gestita dalla madre, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno;
resta inteso che tali somme potranno essere prelevate dalla signora dal libretto intestato ad di cui al punto 13) e b) di un contributo della Regione Pt_2 Pt_3
Lombardia di circa € 700,00 mensili per dodici mensilità (MISURA B1), da utilizzarsi per coprire i costi dei corsi di psicomotricità e della logopedia di cui la piccola necessita. I genitori stabiliscono che, sino a quando tale contributo verrà erogato, sarà percepito e gestito dalla madre, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno. Si precisa, inoltre, che, il signor si impegna a versare sul libretto intestato ad di cui al Pt_1 Pt_3 punto 13) il saldo attuale della carta prepagata ed intestata al medesimo sulla quale fino ad ora è stato versato questo contributo previa esibizione del saldo alla signora , tale somma potrà Pt_2 essere utilizzata solo per le spese della minore come indicato per le somme di cui al punto 13). Si precisa inoltre che allorquando quest'ultimo contributo verrà meno, le spese per la psicomotricità e le sedute di logopedia, se ancora necessarie e salvo diverso accordo, verranno ripartite tra i genitori secondo quanto previsto al punto che segue per le spese straordinarie. 12) Il signor terrà a proprio carico l'80 % delle spese extra assegno relative alla figlia (ad Pt_1 esclusione dei costi della baby-sitter di e, sino a quando sarà beneficiaria del contributo Pt_3 Pt_3 regionale di cui al punto 11, di quelli relativi alle sedute di logopedia e della psicomotricità) secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13) I genitori concordano che la giacenza attuale del libretto Banco Posta n. 1260585508 intestato ad , pari ad € 11.200,00=, non potrà essere trasferita, utilizzata e/o investita, se non previo Pt_3 accordo tra essi, per coprire spese particolari relative alla minore a cui non siano in grado di provvedere diversamente. La signora si impegna ad esibire al padre il saldo all'inizio di Pt_2 ogni anno.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nessun contributo è dovuto dall'uno a favore dell'altro. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, autorizzate con ordinanza di rimessione del 29.05.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate già formulate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 12 ottobre 2013 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso, depositato in data 14.10.2024
da
1) Parte_1
Nato il 03/06/1980 a MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con gli Avvocati ELISABETTA SILVA e VALENTINA PICCOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata il 22/08/1984 a Fortaleza, BRASILE cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con l'Avv. ULIVI MANUELA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12.10.2013 (anno 2013, atto n. 1641, parte 1, R. 01) In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 4424/2025 pubblicata il 30/05/2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Milano, cod. fisc. Parte_3
, cittadinanza italiana C.F._3
FATTO In data 7.10.2024 il sig. ha depositato dinanzi a questo Tribunale ricorso per la Parte_1 separazione dei coniugi ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c. nei confronti della sig. , la Parte_2 quale a sua volta ha depositato in data 15.10.2024 ricorso ex art. 151, comma 2, c.c. e di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c. I ricorsi erano riuniti con decreto del 28.01.2025. All'udienza del 7.05.2025 i coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio cumulativamente ex art. 473 bis 49 c.p.c., alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio Pt_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza.
3) verrà collocata in via prevalente presso la madre, in Via Antegnati n. 9, Milano, ove sarà Pt_3 residente.
4) La casa familiare sita a Milano, Via Antegnati n. 9, attualmente condotta in locazione da entrambi i coniugi, sarà assegnata alla madre che, a partire dal mese di maggio 2025, si obbliga a pagarne il canone e tutti gli oneri e le utenze (prendendo atto che il padre ne cesserà il pagamento). La signora si impegna a mantenere l'intestazione del contratto di locazione di detto immobile, Pt_2 volturando le relative utenze, mentre il sig. si impegna a comunicare al proprietario il suo Pt_1 recesso unilaterale dal medesimo contratto per accordi di separazione, facendo presente che lo stesso proseguirà con la sola intestazione alla sig.ra , senza alcuna pretesa di restituzione del Pt_2 deposito cauzionale.
5) I genitori si impegnano a comunicare in modo collaborativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni e le necessità di;
a condividere la gestione dei rapporti con la scuola e l'assistenza Pt_3 nello svolgimento dei compiti scolastici. S'impegnano, altresì, a concordare in un clima di reciproco rispetto le scelte e le regole educative relative alla figlia.
6) I genitori si impegnano a non accompagnarsi, in presenza di , per almeno un anno dalla Pt_3 separazione, con persona con cui intrattengono una relazione sentimentale.
7) Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, sempre nell'ottica di privilegiare il benessere della figlia, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: Pt_3
i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica prima di cena entro le 19.30, allorquando la riaccompagnerà presso la casa materna. Nel caso in cui il signor Pt_1 debba lavorare la domenica pomeriggio, egli s'impegna a preferire la sig.ra ad altre persone Pt_2
e a riaccompagnare presso la casa materna dopo pranzo, previo avviso alla signora Pt_3 Pt_2
da comunicarsi entro e non oltre il venerdì precedente quando viene presa la bambina;
[...]
ii) nei giorni di martedì, venerdì (salvo scambi tra i genitori in funzione dei permessi lavorativi che la madre può ottenere dal datore di lavoro) nonché il lunedì pomeriggio in caso di sua disponibilità e indisponibilità materna, giorni in cui starà con il papà e/o con la nonna paterna dall'uscita Pt_3 da scuola, sino alle ore 20.00 allorquando il papà la riaccompagnerà presso la casa materna;
iii) I genitori concordano che fino a quando il sig. non reperirà un'abitazione propria il Pt_1 pernottamento infrasettimanale sarà sospeso durante il periodo scolastico;
pernotterà presso Pt_3 il padre un giorno durante la settimana, indicativamente il martedì, nei periodi extrascolastici e dal momento in cui egli avrà una propria abitazione anche nei periodi scolastici, tenuto conto delle problematiche e necessità che la bambina potrebbe manifestare per eventuali problemi ad addormentarsi e ad essere poi accompagnata a scuola il giorno seguente. iv) durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà con sé per almeno tre settimane Pt_3 anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, in modo da consentire a entrambi i genitori una migliore organizzazione del proprio tempo con la figlia;
v) durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà il 24 (cena della Vigilia) o 25 (pranzo Pt_3 di Natale) alternandosi padre e madre di anno in anno, le restanti vacanze verranno ripartite tra i genitori dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre ad anni alterni, scambiandosi la minore alle ore 12.00 del 31 dicembre;
vi) le vacanze scolastiche di Pasqua e le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse da , Pt_3 in via alternata tra i genitori e di anno in anno, (se un anno il padre terrà con sé la figlia per le vacanze di Carnevale, la madre la terrà per le vacanze di Pasqua e l'anno successivo viceversa); vii) i ponti e le vacanze scolastiche infra-annuali saranno trascorsi da secondo il principio Pt_3 dell'alternanza dei fine settimana dando la precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo. Quanto all'alternanza dei fine settimana si precisa che, se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i figli sono stati con un genitore, una volta terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana. viii) nei giorni infrasettimanali in cui il papà o la mamma non vedranno , la potranno sentire Pt_3 telefonicamente una sola volta per un breve saluto in orario serale nel rispetto dell'orario dei pasti e del riposo della bambina. 8) Si precisa che, infrasettimanalmente, nei giorni di pertinenza materna (e il lunedì, in caso di impegni lavorativi del padre), verrà prelevata all'uscita da scuola dalla baby-sitter, che la Pt_3 accompagnerà alle eventuali attività pomeridiane e starà con la piccola presso la casa della mamma sino al rientro dal lavoro della signora . Pt_2
I costi della baby-sitter saranno sostenuti dalla mamma con l'indennità di accompagnamento di cui è beneficiaria . Pt_3
9) Il padre verserà alla madre, a decorrere dal mese di maggio 2025 (e in ogni caso da quando la signora inizierà a sostenere i costi della locazione della casa di Via Antegnati n. 9 e Parte_2 delle relative utenze), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 500,00 Pt_3 mensili, somma che sarà corrisposta alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al costo vita (prima rivalutazione maggio 2026 indice base maggio 2025).
10) Si concorda che il c.d. assegno unico statale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla signora . Pt_2
11) Si precisa che , la quale presenta un disturbo dello spettro autistico (ascritto al livello 3 del Pt_3
DSM-5), è attualmente beneficiaria: a) di un'indennità di accompagnamento che per il 2025 è di € 531,76 mensili per dodici mensilità annue, che i genitori pattuiscono verrà utilizzata per sostenere i costi della baby-sitter e che verrà percepita e gestita dalla madre, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno;
resta inteso che tali somme potranno essere prelevate dalla signora dal libretto intestato ad di cui al punto 13) e b) di un contributo della Regione Pt_2 Pt_3
Lombardia di circa € 700,00 mensili per dodici mensilità (MISURA B1), da utilizzarsi per coprire i costi dei corsi di psicomotricità e della logopedia di cui la piccola necessita. I genitori stabiliscono che, sino a quando tale contributo verrà erogato, sarà percepito e gestito dalla madre, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno. Si precisa, inoltre, che, il signor si impegna a versare sul libretto intestato ad di cui al Pt_1 Pt_3 punto 13) il saldo attuale della carta prepagata ed intestata al medesimo sulla quale fino ad ora è stato versato questo contributo previa esibizione del saldo alla signora , tale somma potrà Pt_2 essere utilizzata solo per le spese della minore come indicato per le somme di cui al punto 13). Si precisa inoltre che allorquando quest'ultimo contributo verrà meno, le spese per la psicomotricità e le sedute di logopedia, se ancora necessarie e salvo diverso accordo, verranno ripartite tra i genitori secondo quanto previsto al punto che segue per le spese straordinarie. 12) Il signor terrà a proprio carico l'80 % delle spese extra assegno relative alla figlia (ad Pt_1 esclusione dei costi della baby-sitter di e, sino a quando sarà beneficiaria del contributo Pt_3 Pt_3 regionale di cui al punto 11, di quelli relativi alle sedute di logopedia e della psicomotricità) secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13) I genitori concordano che la giacenza attuale del libretto Banco Posta n. 1260585508 intestato ad , pari ad € 11.200,00=, non potrà essere trasferita, utilizzata e/o investita, se non previo Pt_3 accordo tra essi, per coprire spese particolari relative alla minore a cui non siano in grado di provvedere diversamente. La signora si impegna ad esibire al padre il saldo all'inizio di Pt_2 ogni anno.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nessun contributo è dovuto dall'uno a favore dell'altro. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, autorizzate con ordinanza di rimessione del 29.05.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate già formulate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 12 ottobre 2013 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG