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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3932 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BELLONI STEFANO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo, Piazza San Protaso, N. 26;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VIADANA MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale Montenero, N. 66;
i quali hanno contratto matrimonio in Pula, in data 24/05/2008, il cui atto è stato trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pula alla Parte II, Serie A, n. 9, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 18 luglio 2016 e relativo decreto di omologa del 5 settembre 2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato a Pula tra i
IG.ri e e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_3 Parte_2
Cagliari, n.81, parte II, serie B, anno 2008.
2) Ordinare all'Ufficio dello stato civile del Comune di Cagliari di procedere alla annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Le figlie restano affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con le seguenti modalità: - nel corso della settimana, dal giovedì pomeriggio H 17:00 al venerdì mattina le bambine potranno stare con il papà (che le accompagna a scuola); il giorno può variare a seconda delle necessità famigliari previo accordo tra i genitori;
- il papà potrà stare con le figlie a week end alterni, prendendo le bambine dall'abitazione materna e ivi riaccompagnandole, dal venerdì alle 17:00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
- vacanze estive: entro il mese di giugno i genitori concorderanno il piano ferie, e il papà potrà trascorrere fino a 20gg consecutivi con le figlie;
- festività: le bambine trascorreranno le feste a periodi alternati con entrambi i genitori (es.
Natale con la mamma, Capodanno con il papà, Pasqua con la mamma e l'anno successivo con il papà, ecc.);
- le restanti festività e/o ponti feriali verranno concordati di volta in volta dai genitori, sempre nell'interesse esclusivo delle figlie e della contingente situazione familiare;
Pt_ 4) Il signor LL verserà alla IG.ra , entro il 3 di ogni mese a mezzo bonifico, a titolo Pt_2 di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per le spese extra assegno gli odierni ricorrenti si riportano integralmente al protocollo in vigore presso codesto Ill.mo Tribunale, prodotto sub doc. 4) e da intendersi qui integralmente trascritto.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica e acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio delle minori.
6) Le parti dichiarano, per quanto non previsto nel presente atto, di avere già disciplinato tutti i rapporti economici fra loro pendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessuna causa, ragione o titolo, dipendente e/o indipendente dal Matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 05.09.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 18 luglio 2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pula il giorno 24/05/2008 (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2008); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3932 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BELLONI STEFANO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo, Piazza San Protaso, N. 26;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VIADANA MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale Montenero, N. 66;
i quali hanno contratto matrimonio in Pula, in data 24/05/2008, il cui atto è stato trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pula alla Parte II, Serie A, n. 9, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 18 luglio 2016 e relativo decreto di omologa del 5 settembre 2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato a Pula tra i
IG.ri e e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_3 Parte_2
Cagliari, n.81, parte II, serie B, anno 2008.
2) Ordinare all'Ufficio dello stato civile del Comune di Cagliari di procedere alla annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Le figlie restano affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con le seguenti modalità: - nel corso della settimana, dal giovedì pomeriggio H 17:00 al venerdì mattina le bambine potranno stare con il papà (che le accompagna a scuola); il giorno può variare a seconda delle necessità famigliari previo accordo tra i genitori;
- il papà potrà stare con le figlie a week end alterni, prendendo le bambine dall'abitazione materna e ivi riaccompagnandole, dal venerdì alle 17:00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
- vacanze estive: entro il mese di giugno i genitori concorderanno il piano ferie, e il papà potrà trascorrere fino a 20gg consecutivi con le figlie;
- festività: le bambine trascorreranno le feste a periodi alternati con entrambi i genitori (es.
Natale con la mamma, Capodanno con il papà, Pasqua con la mamma e l'anno successivo con il papà, ecc.);
- le restanti festività e/o ponti feriali verranno concordati di volta in volta dai genitori, sempre nell'interesse esclusivo delle figlie e della contingente situazione familiare;
Pt_ 4) Il signor LL verserà alla IG.ra , entro il 3 di ogni mese a mezzo bonifico, a titolo Pt_2 di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per le spese extra assegno gli odierni ricorrenti si riportano integralmente al protocollo in vigore presso codesto Ill.mo Tribunale, prodotto sub doc. 4) e da intendersi qui integralmente trascritto.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica e acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio delle minori.
6) Le parti dichiarano, per quanto non previsto nel presente atto, di avere già disciplinato tutti i rapporti economici fra loro pendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessuna causa, ragione o titolo, dipendente e/o indipendente dal Matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 05.09.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 18 luglio 2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pula il giorno 24/05/2008 (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2008); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3