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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3067 del Ruolo Generale NTenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, , , NTroparte_1 CP_2 CP_3 _4
, ,
[...] CP_5 NTroparte_6 NTroparte_7
, , , NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] NTroparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , rappresentati e difesi, in virtù di procure in Parte_13 Parte_14 atti, dall'avv. Pier Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5063/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/05/2022. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , , , NTroparte_1 CP_2 CP_3 NTroparte_4 CP_5
, , , , NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 NTroparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , premesso di di Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 aver svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità in favore della
[...] NT d'ora in poi per brevità anche soltanto Parte_1 CP_15 dalle date rispettivamente indicate presso la sede di via degli Aldobrandeschi in Roma ed, in particolare, presso la Sala Sicurezza, composta dal 2009 da Videosorveglianza e con mansioni di addetti alla videosorveglianza e, Parte_15 dal 01/04/2011, di addetti alla sala allarmi, seppur soltanto formalmente assunti con contratto a tempo indeterminato dalla società ICTS s.r.l., hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare - CP_15 previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra i ricorrenti e la
[...] ussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro NTroparte_16 subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) per sin dal 10.12.2009; per il sig. dal NTroparte_1 CP_2
09.05.2011; per il sig. sin dal 05.07.2012; per il dal CP_3 NTroparte_4
13.01.2014; per il sig. dal 25.05.2010; per il sin dal CP_5 NTroparte_6
09.05.2011; il dal 25.05.2010; il dal 05.10.2009; per il NTroparte_7 CP_8
sin dal 31.05.2010; per il sin dal 15.12.2009, per il NTroparte_9 CP_10 sig. sin dal 20.08.2012; il sin dal 13.10.2011; il CP_11 NTroparte_12 CP_13
sin dal 01.09.2019; il sig. sin dal 01.10.2012; per il sig.
[...] CP_14 [...]
sin dal 01.04.2014; per il sig. dal 01.08.2014; per il sig. Parte_2 Parte_3 [...]
dal 16.05.2011; per il sig. dal 12.07.2010; il sig. Parte_4 Parte_5
sin dal 12.12.2018; per il sig. sin dal 21.11.2018; Parte_6 Parte_7 per il sig. dal 16.09.2010; per il sig. sin dal 01.03.2010; Parte_8 Parte_9 per il sig. sin dal 17.12.2010; per il sig. sin dal Parte_10 Parte_11
05.05.2011; per il sig. sin dal 17.12.2010; il sin dal Parte_12 Parte_13
10.12.2009; per la sig.ra sin dal 11.12.2018 (o dalla diversa data che Parte_14 dovesse risultare di giustizia) con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 1° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la n NTroparte_16 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dal 01.01.2021, le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di
€2.147,24 lordi mensili per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”.
2 1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “1 Accerta e CP_15 dichiara che tra i ricorrenti e si è NTroparte_17 instaurato rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time con inquadramento nella 2° Area, 1° livello retributivo del C.C.N.L. per il settore del Credito dalle seguenti date : dal 10/12/2009 per;
dal 9 maggio 2011 per CP_18
Attori ; dal 05. 07. 2012 per;
dal 13/01/2014 per CP_2 CP_3 _4
; dal 25/05/2010 per;
dal 09/05/2011 per;
dal
[...] CP_5 NTroparte_6
25/05/2010 per : dal 05/10/2009 per;
dal 31/05/2010 NTroparte_7 CP_8 per;
dal 15/12/2009 per;
dal 28/08/2012 per NTroparte_9 CP_10
; dal 13/10/2011 per;
dal 01/09/2019 per CP_11 NTroparte_12 CP_13
; dal 01/10/2012 per;
dal 01/04/2014 per;
[...] CP_14 Parte_2 dal 01/08/2014 per;
dal 16/05/2011 per;
dal Parte_3 Parte_4
12/07/2010 per;
dal 12/12/2018 per;
dal Parte_5 Parte_6
21/11/2018 per;
dal 16/09/2010 per;
dal Parte_7 Parte_8
01/03/2010 per;
dal 17/12/2010 per;
dal 05/05/2011 Parte_9 Parte_10 per dal 17/12/2010 per;
dal 10/12/2009 per Parte_11 Parte_12
e dal 11/12/2018 per;
2. Condanna Parte_13 Parte_14 [...]
al pagamento, in favore dei ricorrenti delle NTroparte_17 differenze retributive esistenti tra quanto dagli stessi percepito anno per anno e la retribuzione loro spettante, retribuzione pari all'importo di euro 2.147,24 al lordo al mese per 13° mensilità lordi mensili, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso ( 27 gennaio 2021 ) ;
3. Accerta e dichiara che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è tuttora in essere;
4. Condanna la NTroparte_16 alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 14.542,00 oltre 15% per spese generali, rimborso C. U. versato, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 32 legge n. 183/2010 dalla società convenuta;
b) infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta;
c) fondate le domande nel merito, alla luce dell'assenza di contratti di appalto per il periodo anteriore al 12/06/2012 e per il periodo 31/12/2016-29/01/2018, in presenza di vizi che inficiano gli altri contratti di appalto perché sottoscritti in epoca successiva alla produzione degli effetti dagli stessi previsti, in mancanza di prova offerta dalla convenuta sulle modalità di determinazione del corrispettivo per gli appalti conclusi che diano conto della determinazione dello stesso non sulla base di ore di lavoro necessarie a svolgere i compiti di sicurezza svolti dai ricorrenti, bensì sul risultato del servizio assunto, ed in presenza di mail prodotte da parte ricorrente inviate da dipendenti NT della stessa ai ricorrenti contenenti indicazioni specifiche sulla gestione della sala operativa e sulla video sorveglianza;
d) non contestato l'inquadramento richiesto dai lavoratori.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_15
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 138/2010, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, nella parte in cui ha ritenuto illegittimi/inesistenti i contratti di appalto, nella parte in cui ha omesso di valutare l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie
3 giurate armate, e nella parte in cui ha omesso di accertare in concreto l'interposizione di manodopera.
2.1. Si sono costituiti in giudizio , , , NTroparte_1 CP_2 CP_3
, , , NTroparte_4 CP_5 NTroparte_6 NTroparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] NTroparte_9 CP_10 CP_11 NTroparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Pt_14
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare osserva la Corte che, in corso di giudizio, , NTroparte_1
, , , , , CP_3 CP_5 Parte_14 Parte_7 CP_11
, , , NTroparte_12 CP_13 CP_14 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 CP_19 Parte_8 Parte_9 [...]
, , hanno raggiunto un accordo Parte_11 Parte_12 Parte_13 conciliativo con che ha depositato in atti i verbali di conciliazione CP_15 sottoscritti dai singoli lavoratori.
3.1. Gli accordi in questione prevedono, per quanto di interesse in questa sede, che: a) la dichiara di rinunciare al giudizio di appello proposto avverso la sentenza Pt_1
n. 5063/2022 del Tribunale di Roma, pendente dinanzi la Corte di appello di Roma con R.G. n. 3067/2022; b) la si obbliga a depositare nel relativo fascicolo i Pt_1 verbali di conciliazione al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
c) il lavoratore, preso atto, dichiara di accettare la rinuncia della agli atti ed all'azione del giudizio di appello R.G. n. 3067/2022 Pt_1
e di accettare che la Corte dichiari in detto giudizio la cessazione della materia del contendere tra le parti a spese compensate.
3.2. Osserva la Corte che, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti e sopra illustrata, le parti hanno (alle condizioni ivi stabilite) definito transattivamente l'odierna controversia, dandosi reciprocamente atto (punto 9. dei verbali di conciliazione) “che, con la corretta esecuzione degli obblighi posti a carico della nel presente Verbale le stesse non avranno null'altro a pretendere l'una Pt_1 dall'altra per qualsiasi fatto ricollegabile anche indirettamente a quanto dedotto nel giudizio in premessa”.
3.3. Preso atto di tale accordo, deve rilevarsi che è sopravvenuto il difetto di interesse di e dei lavoratori indicati al superiore § 4. a proseguire il CP_15 processo. Tale situazione giustifica l'emissione, in riforma della sentenza impugnata, di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con NT compensazione integrale tra e le indicate parti appellate delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
4. Nel merito, l'appello - con riguardo al rapporto processuale tra parte CP_15 appellante, e , , CP_2 NTroparte_4 NTroparte_6 CP_7
, , , e
[...] NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10 Parte_5
, parti appellate costituite - è infondato e deve essere respinto. Parte_10
5. Il primo motivo di appello censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 32 legge n. 183/2010. Sostiene, in particolare, parte appellante che: i) l'eccezione di decadenza ex art. 32, quarto comma, legge n. 183/2010 era stata formulata, rispetto
4 ai contratti di appalto anteriori a quello intercorso dal 01/01/2017 con ICTS,
NT relativamente: - ai ricorrenti che si trovavano ancora ad operare presso in esecuzione dell'appalto relativo al servizio di sicurezza e vigilanza all'epoca in
NT essere;
- ai ricorrenti ( e non più operanti in rispettivamente dal Pt_10 Pt_13
NT 19/02/2021 e dal 30/03/2021) il cui impiego in era cessato successivamente alla proposizione del ricorso, avvenuta il 27/01/2021; - ai ricorrenti e _4
NT
, i quali, avendo smesso di rendere la loro prestazione in favore di CP rispettivamente in data 28/09/2020 e 05/10/2020, avevano impugnato tempestivamente soltanto l'appalto in forza del quale essi alla cessazione NT prestavano la loro attività presso ma non anche quelli precedenti: il Tribunale ha ritenuto non operante nel caso di specie la eccepita decadenza in ragione di un argomento ritenuto dirimente ed assorbente quale l'assenza di un atto scritto di recesso, ovvero un atto equipollente, da parte della nei confronti delle Pt_1 controparti;
ii) sul tema si è formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce hanno affermato che nel caso di appalto non può esserci alcun atto scritto da parte della committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatrice ai fini della decorrenza dell'ipotesi di decadenza prevista dal legislatore;
iii) sulla base di tali pronunce, in assenza di un formale provvedimento di licenziamento, il dies a quo va fatto necessariamente coincidere dal momento di effettiva estromissione del lavoratore dall'appalto, ossia con la cessazione dell'appalto medesimo;
iv) non è concepibile che l'impugnativa soltanto dell'ultimo rapporto di appalto possa determinare il rimettere in discussione rapporti di appalto fra committente e appaltatrici cessati anni prima rispetto alla formale impugnativa, con la conseguenza che la cognizione del giudicante doveva limitarsi esclusivamente alla verifica formale e sostanziale dell'ultimo rapporto di appalto;
v) d'altro canto, negli appalti in questione non è stata prevista alcuna clausola sociale di assumere l'impresa subentrante il personale in forza nella impresa appaltatrice cedente, con la conseguenza che non può parlarsi di unicità dei vari rapporti di appalto.
5.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sul presupposto della impossibilità di individuare un dies a quo da cui far decorrere il termine dell'impugnativa in assenza di un atto scritto di licenziamento per tutti i dipendenti ad eccezione di , e NTroparte_4 NTroparte_6 Parte_10
, i quali, tuttavia, avevano tempestivamente impugnato - come Parte_13 provato in via documentale - le “illegittime estromissioni aziendali”, offrendo le proprie prestazioni lavorative a CP_15
5.2. Le argomentazioni del gravame non sono tali da scalfire il ragionamento logico- giuridico del Tribunale: esse richiamano un contrasto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che, invero, appare superato alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, che ha riaffermato - disattendendo gli arresti più datati - il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
5 5.3. Difatti, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183 del 2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 ha ritenuto che il licenziamento orale, intimato dall'appaltatore/datore di lavoro formale, non fa decorrere la decadenza (mancando un atto scritto) e Cass. n. 40652 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
5.4. Nel caso che occupa, alla data di deposito del ricorso di primo grado, i lavoratori appellati erano tutti ancora alle dipendenze del formale datore di lavoro, ossia ICTS Italia s.r.l., fatta eccezione per i lavoratori , _4 _4 NTroparte_6 [...]
e , che peraltro avevano tempestivamente impugnato Pt_10 Parte_13 gli atti di recesso: ne consegue, pertanto, che è inconferente il richiamo alle pronunce indicate nell'atto di appello, essendo queste ultime riferibili a fattispecie diverse da quella in esame, ossia al passaggio dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, appaltatore di servizi, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore (Cass. n. 13179/2017 - il cui obiter dictum in punto di dies a quo della decadenza nell'ipotesi di interposizione fittizia è stato disatteso e definitivamente superato dai successivi arresti del giudice di legittimità, Cass. n. 12030/2020), e al riconoscimento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. (Cass. n. 13648/2019), e quindi ad un rapporto di lavoro ormai risolto con il datore di lavoro formale.
5.5. D'altro canto, avendo i lavoratori dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione dei rispettivi rapporti di lavoro in capo a trova applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale CP_15 decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024). E tali principi di diritto non sono affatto contraddetti, come già accennato, sicché nessun contrasto
6 esegetico sussiste in senso alla giurisprudenza di legittimità, dalle decisioni invocate dall'appellante, che anzi li confermano (cfr. anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 3800/2024).
5.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato, poiché si limita ad invocare l'applicazione di principi di diritto diversi da quelli sopra riportati (correttamente applicati dalla sentenza appellata), senza allegare l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui la società appellante lamenta una errata applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale di Roma ha così ritenuto: «L'eccezione di prescrizione va del pari respinta non essendo stata data prova, dalla parte che l'ha sollevata, delle dimensioni aziendali delle società che hanno assunto i ricorrenti e quindi della sua decorrenza nel corso dei rapporti di lavoro. Si richiama inoltre al fine di disattendere l'eccezione, la motivazione posta a fondamento della pronuncia di questo Tribunale depositata il 3 giugno 2021 nel giudizio RG 8974/21 intervenuta in analoga vicenda, motivazione che non risulta contraddetta da repliche nel presente giudizio e che pertanto per la sua completezza ed esaustività merita di essere posta a fondamento anche della presente decisione. In particolare il Tribunale si è così espresso;
“l'accertamento di elementi di fatto, quale l'inizio del rapporto di lavoro, non è soggetto ad alcun decorso di termine prescrizionale e quindi non è precluso ove non siano prescritti i diritti che da tale accertamento derivano. Pertanto il lavoratore può chiedere l'accertamento della retrodatazione dell'inizio del suo rapporto (e quindi della durata fino a quel tempo maturata del suo servizio) anche se l'iniziale periodo lavorativo disconosciuto dal datore di lavoro si colloca temporalmente al di là del termine di dieci anni di prescrizione ordinaria atteso che il correlativo credito del lavoratore avente ad oggetto il trf non è prescritto essendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto medesimo ( v. Cass.,2.10.1998 n. 9814 e Cass., 12.5.2004 n. 9060).” Come infatti precisato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 2487/19 “non si tratta di accertare o meno l'esistenza di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma piuttosto di tenere conto della inesistenza fino all'accertamento giudiziale del rapporto di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione»; ii) tuttavia, nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione è stata sollevata con riferimento all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo, atteso che l'asserita illegittimità degli appalti intercorsi risulta contestata per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio proposto in data 27/01/2021; iii) l'eccezione riguardava i lavoratori , CP_1 CP_5 CP_7
, e , , e CP_8 NTroparte_9 CP_10 Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Pt_12
i quali fanno decorrere l'esistenza di un rapporto subordinato in capo a Pt_13 NT da oltre 10 anni dalla proposizione del ricorso, ma sono stati silenti sino alla proposizione del ricorso introduttivo della presente vertenza;
iv) d'altro canto, la prescrizione può decorrere in costanza di rapporto unicamente quando non sia ravvisabile un metus del lavoratore che lo distolga dal proposito di tutelare i propri diritti per timore di una reazione datoriale negativa, mentre le controparti non hanno fornito una tangibile ed idonea prova delle “concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto” che avrebbero dato luogo all'applicazione
7 del regime prescrizionale proprio della tutela obbligatoria anziché quello della stabilità reale;
v) la statuizione resa non si ritiene corretta anche con riferimento alla data di inizio dei rapporti di lavoro degli odierni appellati: sul punto, il Tribunale di Roma ha così ritenuto: “Si premette che per tutti i ricorrenti le date di inizio NT dell'attività lavorativa presso coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti;
sul punto è mancata specifica contestazione mossa da parte resistente”; al contrario di quanto ritenuto dal giudicante, la Banca aveva puntualmente contestato che sotto il profilo della decadenza i rapporti di lavoro di ciascun ricorrente andavano considerati solo a partire dal gennaio del 2017, data di inizio dell'ultimo contratto con la società ICTS Italia s.r.l.; in via subordinata, si è contestata la data di inizio dei singoli rapporti, in ragione della eccepita prescrizione per il lasso temporale esorbitante il decennio dal deposito del ricorso, in ragione della quale l'estensione temporale di cognizione da parte del giudicante non poteva andare oltre l'anno 2011. 6.1. Posto che la questione attiene unicamente gli appellati , NTroparte_7
, , , e NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10 Parte_5 [...]
, il motivo in disamina critica le motivazioni del primo giudice asserendo Pt_10 che dovrebbe dovuto aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, che nella specie si caratterizzava per l'assenza di metus, atteso che i lavoratori avevano agito in giudizio prima che i rispettivi rapporti lavorativi cessassero.
6.2. Come già affermato in un caso analogo (cfr. sentenza della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 3800/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.), la censura non è accoglibile, perché si fonda sul fraintendimento del principio invocato. Parte appellante, infatti, appare non aver compreso che il richiamo operato dalla giurisprudenza di legittimità al concreto atteggiarsi del rapporto null'altro significa se non che il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post (Cass. n. 29774/2017; Cass., S.U., n. 4942/2012). Tale principio di diritto - al pari di quello per cui grava sul chi eccepisce la prescrizione dimostrare la sussistenza del regime di stabilità reale che ne consente il decorso anche in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 7640/2012; Cass. n. 11793/2002) - è stato rettamente applicato dal Tribunale allorché ha respinto l'eccezione di prescrizione osservando che
[...] non aveva offerto prova delle “dimensioni aziendali delle Parte_1 società che hanno assunto i ricorrenti”, ossia, in altre parole, del fatto che il rapporto di lavoro instaurato dagli attuali appellati con le formali datrici di lavoro fosse assistito da stabilità reale.
6.3. L'appellante contesta tale ultima conclusione del Tribunale assumendo che NT
“ ha puntualmente dedotto come le stesse fossero di primario livello e ha richiesto di essere ammessa alla prova orale, per come articolata nel corpo della propria memoria di costituzione” (cfr. pag. 27 del ricorso in appello). Il rilievo, che chiaramente si riferisce alla mancata ammissione del capitolo di prova orale n. 1, è del tutto irrilevante. La locuzione “di primario livello” non solo è generica e valutativa (essa, infatti, non è agganciata ad alcun dato oggettivo e dipende dal personale giudizio del dichiarante), ma soprattutto è silente quanto al requisito dimensionale e, quindi, inidonea a provarlo. Il motivo di appello, che non contrasta
8 neppure le originarie deduzioni degli appellati (implicitamente recepite dal Tribunale), che in primo grado avevano dedotto che alla data di introduzione della lite ancora prestavano la loro opera per l'appellante, deve essere respinto.
6.4. Diviene così così superfluo esaminare le censure che l'appellante rivolge all'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale al fine di disattendere l'eccezione di prescrizione, ossia che l'accertamento di elementi di fatto del rapporto di lavoro, quale appunto la data di suo inizio, non sarebbe soggetta a prescrizione. Trattasi, infatti, di argomentazione meramente rafforzativa della precedente, del tutto priva di autonomia, mentalmente eliminabile senza che ciò determini conseguenze sulla correttezza fattuale e giuridica della reiezione dell'eccezione di prescrizione.
6.5. tuttavia, nell'ambito del secondo motivo di Parte_1 appello (e precisamente nel § B.2) censura l'impugnata decisione anche nella parte in cui ha affermato che “per tutti i ricorrenti le date di inizio dell'attività lavorativa NT presso coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti;
sul punto è mancata specifica contestazione mossa da parte resistente”. La doglianza è priva di pregio, poiché muove dal presupposto (negato in questa sede) della fondatezza delle proposte eccezioni di decadenza e prescrizione, senza in alcun modo contestare le risultanze e la valenza probatoria degli estratti contributivi valorizzati al fine di individuare da quale data ciascun singolo ricorrente aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa nell'appalto del quale l'appellante era committente.
6.6. In ogni caso, quanto al profilo della carenza di stabilità reale del rapporto, appare opportuno precisare che, in disparte la questione della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro, sia formale che effettivo, il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). D'altro canto, fino alla pronuncia giudiziale, di per sé aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro formale/appaltatore, di sicuro non sussiste per il lavoratore alcuna garanzia di stabilità (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 642/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
6.7. Pertanto, essendo i rapporti di lavoro degli odierni appellati pacificamente ancora in essere al momento del deposito del ricorso di primo grado, alcuna prescrizione può ritenersi maturata, ed anche sul punto la decisione di prime cure deve essere confermata.
9 7. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta l'errata affermazione di inesistenza/illegittimità dei contratti di appalto depositati in atti.
7.1. Sostiene, in sintesi, quanto segue: i) l'accoglimento della domanda CP_15 svolta dagli odierni appellati si fonda unicamente sulla ritenuta assenza/illegittimità/irregolarità dei contratti di appalto ovvero di subappalto;
ii) il primo giudice ha accolto l'eccezione avversaria relativa all'assenza dei contratti, senza effettuare la prova richiesta, nonostante la prospettazione offerta dalla Pt_1 sorretta dalla produzione dei contratti di appalto riferibili all'arco temporale in contestazione, inducesse a concludere in senso diametralmente opposto;
iii) con il contratto di appalto “per la fornitura e la gestione di servizi di sicurezza”, formalizzato in via provvisoria il 04/06/2008 e con l'accordo definitivo del 24/07/2008, la ha affidato alla per il periodo Pt_1 Parte_16
01/06/2008-31/05/2011, l'esecuzione diretta del servizio di Network, consistente nel coordinamento e gestione unificata dei servizi di sicurezza e, anche tramite subappalto, dei servizi di sicurezza, intesi come servizio di vigilanza e servizi accessori, nonché il servizio di videosorveglianza;
tutti i descritti servizi dovevano essere prestati in favore di determinate sedi della tra le quali quella di Via Pt_1 degli Aldobrandeschi: è irrilevante che il contratto provvisorio sia stato sottoscritto in un momento appena successivo all'inizio del rapporto, perché l'accordo era perfettamente operante con l'incontro tra proposta ed accettazione nei relativi scambi tra i competenti organi societari: il primo giudice, nell'affermare che il primo contratto di appalto prodotto fosse quello del 12/06/2012, ha completamente ignorato la produzione documentale offerta dalla già a partire dal giugno Pt_1
2008; iv) le considerazioni qui espresse valgono anche con riferimento al successivo NT contratto tra e , la cui estensione temporale, inizialmente prevista CP_20 per il periodo 01/12/2010 - 30/11/2011, è stata alla scadenza prorogata fino al 28/02/2012, come risulta dalla email del 22/12/2011: la circostanza che tale formalizzazione sia intervenuta in data 28/03/2011, cioè successivamente all'avvio del rapporto negoziale è irrilevante, atteso che lo sfasamento tra la data di entrata in vigore del contratto in atti e la data di sottoscrizione dello stesso è riconducibile esclusivamente ai passaggi burocratici interni dell'azienda; v) con il contratto NT sottoscritto il 12/06/2012, relativo al periodo dal 29/02/2012 al 28/02/2013, ha affidato i servizi in parola direttamente in appalto a ICTS Italia s.r.l., formale datrice di lavoro dei ricorrenti: il predetto contratto, con lettera del 17/12/2012, è stato prorogato fino al 28/02/2014, quindi, con lettera del 22/01/2014, l'accordo è stato rinnovato per il periodo 01/03/2014 - 31/12/2016, successivamente è stato nuovamente rinnovato per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 e poi ancora per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2022; anche in questo caso, lo sfasamento temporale tra la sottoscrizione dei contratti e l'avvio del servizio è imputabile esclusivamente ai tempi necessari per i passaggi interni prodromici alla formalizzazione degli accordi;
vi) se fosse stata svolta l'istruttoria testimoniale, così come chiesto dalla sarebbe stato agevolmente confermato che per tutti i contratti di fatto Pt_1 formalizzati in epoca successiva all'avvio della decorrenza contrattuale (ivi compreso quello in parola) l'intesa tra i contraenti andava in realtà collocata in epoca ad essa anteriore: del pari, si ravvisa l'insussistenza di alcun presunto “buco” contrattuale tra il 31/12/2016 e la sottoscrizione del secondo rinnovo avvenuta il 29/01/2018, poiché l'originario contratto di appalto con ICTS, successivamente
10 prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. clausola di migrazione, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto;
e comunque, nelle more della formalizzazione, avvenuta il 29/01/2018, era stata NT comunicata da con lettera del 26/01/2017, la propria volontà di rinnovare il contratto per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 alle precedenti condizioni e ICTS aveva sottoscritto per accettazione la richiamata missiva, con firma digitale apposta in data 13/03/2017; vii) la sentenza impugnata risulta errata anche nelle considerazioni relative alla ritenuta mancata prova di un subappalto tra Parte_16
e TVE s.r.l., poiché l'art. 13 del contratto concedeva la facoltà di subappalto,
[...] cioè consentiva alla società in funzione di Vigilanza, di Parte_16 Pt_17 avvalersi di altri Istituti di Vigilanza per la gestione attraverso subappalto dei servizi di sicurezza, facoltà che aveva esercitato subappaltando la Parte_16 fornitura del servizio alla società un ulteriore subappalto è poi Parte_18 intercorso tra e ICTS Italia s.r.l., la quale ha gestito il servizio in CP_20 subappalto sino alla scadenza del 28/02/2012, giacché anche il contratto con concedeva la facoltà di subappaltare, quindi legittimamente detta CP_20 società si è rivolta alla ICTS Italia s.r.l. per l'affidamento in subappalto del servizio di vigilanza e servizi accessori e di videosorveglianza, fino ad allora gestito da TVE srl;
viii) dal 29/02/2012, i servizi di sicurezza sono stati continuativamente forniti dalla ICTS Italia s.r.l., con contratto prorogato nel corso degli anni.
7.2. Le argomentazioni del giudice di prime cure resistono alle critiche mosse dal gravame, che, invero, poco si confrontano con le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di fondatezza delle domande dei lavoratori originari ricorrenti ed oggi appellati. NT
7.3. Nel dettaglio, il primo giudice ha ben evidenziato che: a) non ha assolto l'onere di allegare e dimostrare fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa dei ricorrenti il contenuto dei contratti di appalto conclusi, nonché di evidenziare i fatti da cui desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo e l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui lavoratori da parte delle società appaltatrici, nonché le capacità imprenditoriali di queste ultime e l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile innanzitutto dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo ed in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto; b) difatti, il primo contratto di appalto prodotto da reca la data del 12/06/2012, mentre per i ricorrenti CP_15 CP_2
, e non è stato contestato che le prestazioni lavorative siano CP CP_12 Pt_4 state rese presso la sede di via Aldobrandeschi, rispettivamente, a partire dal 09/05/2011, dal 13/10/2011 e dal 16/05/2011; inoltre, per gli altri ricorrenti nessun contratto di appalto, concluso con il formale datore di lavoro per il periodo NT 31/12/2016 - 29/01/2018 è stato prodotto da c) ancora, tutti i contratti prodotti e sottoscritti tra e ICTS Italia s.r.l. recano una data di CP_15 sottoscrizione successiva alla produzione degli effetti ivi previsti, atteso che il contratto di appalto del periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 è stato sottoscritto in data 29/01/2018: la deduzione di secondo cui “lo sfasamento tra la data CP_15 di entrata in vigore e la data di sottoscrizione è riconducibile ai passaggi burocratici interni, attese le grandi dimensioni di non consente di superare quanto CP_15 già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in analoghe vicende, in
11 ragione della tassatività delle ipotesi di dissociazione tra formale e sostanziale datore di lavoro in quanto riconducibili a valido ed efficace contratto di appalto, non sussistente nella presente fattispecie;
d) sfornita di prova è rimasta la deduzione di secondo cui tra TVE s.r.l., formale datore di lavoro, e CP_15 Parte_16 vi sarebbe stato un contratto di subappalto, atteso che non sono state nemmeno articolate prove orali circostanziate atte a dimostrare il contenuto, il periodo di tempo, il corrispettivo, la sede dell'attività appaltata;
e) non condivisibile è altresì la deduzione svolta da elle note conclusive, secondo cui vi sarebbe prova CP_15 dell'esistenza di un contratto di appalto anche per il periodo 31/12/2016 - 29/01/2018 poiché nel precedente contratto l'art.
8.2 prevedeva la proroga tacita del contratto alla scadenza fino al subentro di nuovo appaltatore: difatti, la proroga tacita convenuta era limitata a mesi 6 dalla cessazione e nelle note CP_15 conclusive ha svolto deduzioni generiche sul punto, non rendendo evidente l'incidenza nel concreto di tale regime contrattuale rispetto al periodo 31 dicembre 2016-29 gennaio 2018; f) dunque, alla luce dell'assenza di contratti di appalto per il periodo anteriore al 12/06/2012 e per il periodo 31/12/2016 - 29/01/2018, nonché in presenza di vizi che inficiano gli altri contratti di appalto perché sottoscritti in epoca successiva alla produzione degli effetti dagli stessi previsti, e tenuto conto altresì della mancata prova offerta dalla convenuta sulle modalità di determinazione del corrispettivo per gli appalti conclusi, che diano conto della determinazione dello stesso non sulla base di ore di lavoro necessarie a svolgere i compiti di sicurezza svolti dai ricorrenti, bensì sul risultato del servizio assunto, ed NT in presenza di mail inviate da dipendenti della stessa ai ricorrenti contenenti indicazioni specifiche sulla gestione della sala operativa e sulla video sorveglianza, le domande si prospettano fondate;
g) pacifica, inoltre, è la messa a disposizione NT anche dei ricorrenti da parte di di e-mails aziendali, ciò che è in linea con l'inserimento aziendale dei lavoratori, non essendo condivisibile la deduzione secondo cui gli indirizzi e-mails assegnati erano diretti a “facilitare l'interlocuzione nell'espletamento dei compiti di guardia giurata con la sala operativa di ” in CP_15 quanto l'interlocuzione tra il committente ed i dipendenti della società appaltatrice è di regola esclusa negli appalti genuini, dovendo avere come referenti il committente esclusivamente referenti della società appaltatrice diversi dagli stessi lavoratori che eseguono la prestazione in favore del committente, referenti cui è demandata l'organizzazione del servizio di appalto;
h) la richiesta istruttoria di prova orale formulata da parte convenuta sulle circostanze articolate in memoria non è dirimente, poiché si limita nella sostanza a dare conto della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro rimasta in capo alle società appaltatrici.
7.4. Trattasi di argomentazioni che non risultano adeguatamente censurate dal gravame: il Tribunale, in primo luogo, ha individuato un primo gruppo di lavoratori
- ossia per quanto di residuo interesse e - che CP_2 NTroparte_6 avevano iniziato a svolgere attività lavorativa presso la sede di via Aldobrandeschi NT nell'anno 2011, evidenziando come non avesse prodotto alcun contratto di appalto stipulato con il formale datore di lavoro (all'epoca ICTS Italia s.r.l.) prima del 12/06/2012, data di stipula del contratto di appalto tra e ICTS Italia CP_15
s.r.l. Per inciso, tale argomentazione è valida anche con riguardo ai lavoratori che hanno iniziato a fornire le proprie prestazioni in via Aldobrandeschi nel 2009 e nel
12 2010, ossia, per quanto di residuo interesse, , , NTroparte_7 NTroparte_8
, e . NTroparte_9 CP_10 Parte_5
7.4.1. L'affermazione del giudice di prime cure è condivisibile, a giudizio della Corte, in quanto i precedenti contratti di appalto - per la fornitura e gestione dei servizi per la sicurezza - stipulati tra nel 2008, nonché CP_15 Parte_16 tra e nel 2011, non dimostrano la sussistenza di alcun CP_15 NTroparte_21 vincolo contrattuale giustificativo di un appalto genuino tra l'odierna appellante e il datore di lavoro formale degli originari ricorrenti, in particolare con TVE s.r.l. sino al dicembre 2010 e successivamente con ICTS Italia s.r.l. E come correttamente NT evidenziato dal primo giudice, non ha ottemperato all'onere, su di essa gravante, di dimostrare in via documentale l'esistenza di rapporti di sub-appalto intercorsi tra le società appaltatrici e le società formali datrici di lavoro: in contratti di sub-appalto dovevano essere prodotti in giudizio, e sul punto la prova testimoniale, di cui lamenta la mancata assunzione, non sarebbe stata in CP_15 ogni caso dirimente, tenuto conto della genericità dei capitoli di prova articolati in NT merito a tale questione (cfr. punti 14, 16 e 20 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado). Difatti, se è vero che l'art. 13 del contratto di appalto stipulato tra e prevedeva la possibilità per CP_15 Parte_16
l'appaltatrice di far ricorso al sub-appalto, è altresì innegabile che immediatamente dopo il medesimo articolo imponeva l'autorizzazione preventiva per iscritto da parte della committente: e di certo alcuna difficoltà di accedere alla prova può NT essere invocato in ordine ad un atto - l'autorizzazione preventiva - che proprio avrebbe dovuto rilasciare alla per consentire l'eventuale sub-appalto, e Parte_16 che, invece, non risulta prodotto in atti.
7.4.2. Le medesime considerazioni valgono per il contratto stipulato nel 2011 con tale accordo, all'art. 18, prevedeva in primo luogo l'impossibilità NTroparte_21 di far ricorso al sub-appalto per i servizi di mentre per i servizi di Pt_17
Sicurezza era riconosciuta la facoltà di un sub-appalto parziale, con espresso divieto di cedere il contratto mediante sub-appalto ad un'unica ditta, e comunque sempre NT
“previo consenso scritto da parte di .
7.5. Destituita di fondamento, inoltre, è l'affermazione del gravame - che sul punto reitera le medesime considerazioni già svolte in primo grado - secondo cui “lo sfasamento temporale tra la sottoscrizione dei contratti e l'avvio del servizio è imputabile esclusivamente ai tempi necessari per i passaggi interni prodromici alla formalizzazione degli accordi”. Difatti, posto che è pacifico che i contratti di appalto
- il riferimento è all'evidenza soltanto ai contratti stipulati con ICTS Italia s.r.l. ed in particolare al contratto stipulato in data 12/06/2012 e con entrata in vigore fissata al 29/02/2012 - siano stati sottoscritti in epoca successiva all'instaurarsi del rapporto tra le parti, a tali contratti certamente non può riconoscersi alcuna efficacia retroattiva.
7.6. Dunque, deve essere confermata l'affermazione del primo giudice secondo cui, con riguardo alle posizioni dei lavoratori assunti in epoca antecedente al 2012 -
, , , , CP_2 NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8 CP_9
, e - non vi è prova di un rapporto di appalto
[...] CP_10 Parte_5 intercorso tra TVE s.r.l. e CP_15 NTroparte_22
[...
. Quanto ai lavoratori (assunti da ICTS Italia s.r.l. dopo il 12/06/2012)
[...]
, e _4 CP_13 CP_14 Parte_3 CP_19
13 , il giudice di prime cure ha parimenti ravvisato l'assenza di validi Parte_7 ed efficaci contratti di appalto stipulati dalla con ICTS Italia s.r.l. per il periodo Pt_1
31/12/2016 - 29/01/2018. Anche su tale questione le argomentazioni della gravata sentenza non risultano efficacemente contrastate dal motivo di appello in disamina.
7.8. Difatti, da un lato, è pacifico che, seppur il contratto di appalto stipulato in data 12/06/2012 - valido sino al 28/02/2013 e prorogato dapprima fino al 28/02/2014 e quindi fino al 31/12/2016 - prevedeva all'art.
8.2 che l'appaltatore, alla scadenza, fosse “tenuto ad assicurare le proprie prestazioni fino all'effettivo subentro nelle stesse di altro soggetto opportunamente selezionato e comunque per non oltre 6 (sei) mesi dalla cessazione del NTratto”, è altresì certo che, dopo la scadenza del 31/12/2016, il nuovo contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l. sia stato CP_15 stipulato in data 29/01/2018 con efficacia “retrodatata” al 01/01/2017. Dall'altro, tale nuovo contratto - al quale non può riconoscersi efficacia retroattiva - non può ritenersi tempestivo rispetto al termine di proroga tacita di sei mesi, neanche considerando la proposta di rinnovo datata 26/01/2017, atteso che tale proposta espressamente prevedeva che il nuovo contratto venisse “formalizzato e sottoscritto dalle parti entro il 01/04/2017”, il che pacificamente non è accaduto.
7.9. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di NTr un rapporto di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza tra e ICTS Italia per il periodo successivo al 31/12/2016. 7.10. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
14 7.11. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione dei lavoratori , CP_2 [...]
, , , , CP NTroparte_7 NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10
, , Parte_5 NTroparte_4 CP_13 CP_14 Parte_3
e sia stata fondata sulla esistenza di genuini e CP_19 Parte_7 validi contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un CP_15 efficace rapporto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra CP_15 effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e TVE s.r.l. e ICTS Italia s.r.l. s.r.l., che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della fornitura e gestione dei Servizi di sicurezza, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
7.12. Pertanto, la prestazione di lavoro degli appellati è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che CP_15
l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dai lavoratori e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
7.13. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato.
8. Il quarto motivo di gravame lamenta una errata “valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate”.
8.1. Sostiene, in particolare, la società appellante che: i) il primo giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 133 TULPS senza considerare le osservazioni svolte dalla circa la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata: Pt_1 NT
difatti, non possiede né i requisiti soggettivi né oggettivi per svolgere il servizio di vigilanza appaltato;
ii) per quanto attiene al profilo soggettivo, occorre evidenziare che la licenza abilitativa all'esercizio dell'attività di vigilanza privata è presupposto necessario tanto per il caso che la stessa sia esercitata da enti di vigilanza, fattispecie a cui si riferisce l'art. 134 T.U.L.P.S., quanto per la diversa situazione in cui sia un soggetto privato a destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari di cui è titolare, fattispecie a cui NT si riferisce l'art. 133 T.U.L.P.S.: essendo un soggetto privato avente forma
15 societaria, perché la possa avere alle proprie dipendenze guardie particolari Pt_1 sarebbe necessario che il legale rappresentante pro tempore dell'Istituto fosse munito di licenza prefettizia abilitativa;
iii) anche sotto il profilo oggettivo, è errato NT l'assunto avversario di fatto asseverato dal giudice, secondo cui potrebbe senza problemi ottenere la licenza per svolgere autonomamente il servizio, oppure assumere alle proprie dipendenze le guardie particolari giurate armate: sotto un profilo tecnico organizzativo, una cosa è predisporre un impianto di videosorveglianza e l'assunzione di una singola guardia speciale giurata a protezione di una villa o di un ordinario esercizio commerciale, altra cosa è prevedere un sistema di vigilanza in sinergia con le singole Prefetture d'Italia a difesa di una banca che opera in tutto il territorio nazionale;
la per poter Pt_1 assumere direttamente tutte le guardie speciali giurate, dovrebbe in sostanza mutare il proprio oggetto sociale ed operare in tutt'altro settore, con tutt'altre competenze, professionalità e know how che per nulla attengono al settore del credito;
iv) è errata anche la valutazione del giudicante di ritenere che la non Pt_1 abbia dimostrato le modalità attraverso le quali le società appaltatrici avrebbero in concreto ottemperato al contenuto del D.M. 269 del 2010. 8.2. Anche il riportato motivo di appello è da ritenere infondato.
8.3. Appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3800/2024, secondo cui la circostanza “relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera”.
9. Con il quinto motivo di impugnazione parte appellante si duole del mancato accertamento in concreto della sussistenza di una interposizione di manodopera ovvero che gli appellati abbiano prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze NT della e ribadisce le proprie argomentazioni relative alla genuinità delle società appaltatrici ed all'erogazione del servizio alla committente, all'apporto organizzativo fornito dalla società appaltatrice, all'assunzione del rischio da parte della medesima società, alla fornitura degli strumenti di lavoro da parte della società appaltatrice, al mancato esercizio di potere direttivo da parte della committente, ed alla gestione dell'orario di lavoro e delle ferie in capo all'appaltatrice.
9.1. Posto che, invero, il Tribunale ha valorizzato - non soltanto l'assenza di contratti di appalto per il periodo anteriore al 12/06/2012 e per il periodo 31/12/2016- 29/01/2018 e i vizi degli altri contratti di appalto perché sottoscritti in epoca successiva alla produzione degli effetti - anche la “mancata prova offerta dalla convenuta sulle modalità di determinazione del corrispettivo per gli appalti conclusi”, tali da dare conto della determinazione del corrispettivo non sulla base di ore di lavoro necessarie a svolgere i compiti di sicurezza bensì sul risultato del servizio assunto, le mail prodotte dai lavoratori e ad essi inviate da dipendenti della stessa
16 NT contenenti indicazioni specifiche sulla gestione della sala operativa e sulla video sorveglianza, nonché la messa a disposizione degli originari ricorrenti da parte di di e-mails aziendali, tutte questioni sulle quali l'appello si CP_15 confronta in modo poco efficace (affermando unicamente che con le richiamate mail la si era “limitata” a fornire tramite il referente della sala videosorveglianza Pt_1 indicazioni ai lavoratori sul funzionamento del centro di gestione), osserva la Corte che l'esame delle riportate argomentazioni articolate dalla società appellante resta assorbito, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio. 10. Per quanto sin qui esposto, l'appello - con riferimento alle posizioni di CP_2
, , , ,
[...] NTroparte_4 NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8
, , e - deve essere NTroparte_9 CP_10 Parte_5 Parte_10 rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza con riguardo alle parti sopra indicate e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte: - in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra e , CP_15 NTroparte_1 CP_3
, , , ,
[...] CP_5 Parte_14 CP_11 NTroparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_11
, , , con compensazione integrale tra Parte_9 Parte_12 Parte_13 le indicate parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
- rigetta nel resto l'appello e condanna al pagamento in favore delle residue parti CP_15 appellate delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
17
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3067 del Ruolo Generale NTenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, , , NTroparte_1 CP_2 CP_3 _4
, ,
[...] CP_5 NTroparte_6 NTroparte_7
, , , NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] NTroparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , rappresentati e difesi, in virtù di procure in Parte_13 Parte_14 atti, dall'avv. Pier Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5063/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/05/2022. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , , , NTroparte_1 CP_2 CP_3 NTroparte_4 CP_5
, , , , NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 NTroparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , premesso di di Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 aver svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità in favore della
[...] NT d'ora in poi per brevità anche soltanto Parte_1 CP_15 dalle date rispettivamente indicate presso la sede di via degli Aldobrandeschi in Roma ed, in particolare, presso la Sala Sicurezza, composta dal 2009 da Videosorveglianza e con mansioni di addetti alla videosorveglianza e, Parte_15 dal 01/04/2011, di addetti alla sala allarmi, seppur soltanto formalmente assunti con contratto a tempo indeterminato dalla società ICTS s.r.l., hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare - CP_15 previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra i ricorrenti e la
[...] ussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro NTroparte_16 subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) per sin dal 10.12.2009; per il sig. dal NTroparte_1 CP_2
09.05.2011; per il sig. sin dal 05.07.2012; per il dal CP_3 NTroparte_4
13.01.2014; per il sig. dal 25.05.2010; per il sin dal CP_5 NTroparte_6
09.05.2011; il dal 25.05.2010; il dal 05.10.2009; per il NTroparte_7 CP_8
sin dal 31.05.2010; per il sin dal 15.12.2009, per il NTroparte_9 CP_10 sig. sin dal 20.08.2012; il sin dal 13.10.2011; il CP_11 NTroparte_12 CP_13
sin dal 01.09.2019; il sig. sin dal 01.10.2012; per il sig.
[...] CP_14 [...]
sin dal 01.04.2014; per il sig. dal 01.08.2014; per il sig. Parte_2 Parte_3 [...]
dal 16.05.2011; per il sig. dal 12.07.2010; il sig. Parte_4 Parte_5
sin dal 12.12.2018; per il sig. sin dal 21.11.2018; Parte_6 Parte_7 per il sig. dal 16.09.2010; per il sig. sin dal 01.03.2010; Parte_8 Parte_9 per il sig. sin dal 17.12.2010; per il sig. sin dal Parte_10 Parte_11
05.05.2011; per il sig. sin dal 17.12.2010; il sin dal Parte_12 Parte_13
10.12.2009; per la sig.ra sin dal 11.12.2018 (o dalla diversa data che Parte_14 dovesse risultare di giustizia) con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 1° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la n NTroparte_16 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dal 01.01.2021, le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di
€2.147,24 lordi mensili per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”.
2 1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “1 Accerta e CP_15 dichiara che tra i ricorrenti e si è NTroparte_17 instaurato rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time con inquadramento nella 2° Area, 1° livello retributivo del C.C.N.L. per il settore del Credito dalle seguenti date : dal 10/12/2009 per;
dal 9 maggio 2011 per CP_18
Attori ; dal 05. 07. 2012 per;
dal 13/01/2014 per CP_2 CP_3 _4
; dal 25/05/2010 per;
dal 09/05/2011 per;
dal
[...] CP_5 NTroparte_6
25/05/2010 per : dal 05/10/2009 per;
dal 31/05/2010 NTroparte_7 CP_8 per;
dal 15/12/2009 per;
dal 28/08/2012 per NTroparte_9 CP_10
; dal 13/10/2011 per;
dal 01/09/2019 per CP_11 NTroparte_12 CP_13
; dal 01/10/2012 per;
dal 01/04/2014 per;
[...] CP_14 Parte_2 dal 01/08/2014 per;
dal 16/05/2011 per;
dal Parte_3 Parte_4
12/07/2010 per;
dal 12/12/2018 per;
dal Parte_5 Parte_6
21/11/2018 per;
dal 16/09/2010 per;
dal Parte_7 Parte_8
01/03/2010 per;
dal 17/12/2010 per;
dal 05/05/2011 Parte_9 Parte_10 per dal 17/12/2010 per;
dal 10/12/2009 per Parte_11 Parte_12
e dal 11/12/2018 per;
2. Condanna Parte_13 Parte_14 [...]
al pagamento, in favore dei ricorrenti delle NTroparte_17 differenze retributive esistenti tra quanto dagli stessi percepito anno per anno e la retribuzione loro spettante, retribuzione pari all'importo di euro 2.147,24 al lordo al mese per 13° mensilità lordi mensili, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso ( 27 gennaio 2021 ) ;
3. Accerta e dichiara che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è tuttora in essere;
4. Condanna la NTroparte_16 alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 14.542,00 oltre 15% per spese generali, rimborso C. U. versato, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 32 legge n. 183/2010 dalla società convenuta;
b) infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta;
c) fondate le domande nel merito, alla luce dell'assenza di contratti di appalto per il periodo anteriore al 12/06/2012 e per il periodo 31/12/2016-29/01/2018, in presenza di vizi che inficiano gli altri contratti di appalto perché sottoscritti in epoca successiva alla produzione degli effetti dagli stessi previsti, in mancanza di prova offerta dalla convenuta sulle modalità di determinazione del corrispettivo per gli appalti conclusi che diano conto della determinazione dello stesso non sulla base di ore di lavoro necessarie a svolgere i compiti di sicurezza svolti dai ricorrenti, bensì sul risultato del servizio assunto, ed in presenza di mail prodotte da parte ricorrente inviate da dipendenti NT della stessa ai ricorrenti contenenti indicazioni specifiche sulla gestione della sala operativa e sulla video sorveglianza;
d) non contestato l'inquadramento richiesto dai lavoratori.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_15
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 138/2010, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, nella parte in cui ha ritenuto illegittimi/inesistenti i contratti di appalto, nella parte in cui ha omesso di valutare l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie
3 giurate armate, e nella parte in cui ha omesso di accertare in concreto l'interposizione di manodopera.
2.1. Si sono costituiti in giudizio , , , NTroparte_1 CP_2 CP_3
, , , NTroparte_4 CP_5 NTroparte_6 NTroparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] NTroparte_9 CP_10 CP_11 NTroparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Pt_14
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare osserva la Corte che, in corso di giudizio, , NTroparte_1
, , , , , CP_3 CP_5 Parte_14 Parte_7 CP_11
, , , NTroparte_12 CP_13 CP_14 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 CP_19 Parte_8 Parte_9 [...]
, , hanno raggiunto un accordo Parte_11 Parte_12 Parte_13 conciliativo con che ha depositato in atti i verbali di conciliazione CP_15 sottoscritti dai singoli lavoratori.
3.1. Gli accordi in questione prevedono, per quanto di interesse in questa sede, che: a) la dichiara di rinunciare al giudizio di appello proposto avverso la sentenza Pt_1
n. 5063/2022 del Tribunale di Roma, pendente dinanzi la Corte di appello di Roma con R.G. n. 3067/2022; b) la si obbliga a depositare nel relativo fascicolo i Pt_1 verbali di conciliazione al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
c) il lavoratore, preso atto, dichiara di accettare la rinuncia della agli atti ed all'azione del giudizio di appello R.G. n. 3067/2022 Pt_1
e di accettare che la Corte dichiari in detto giudizio la cessazione della materia del contendere tra le parti a spese compensate.
3.2. Osserva la Corte che, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti e sopra illustrata, le parti hanno (alle condizioni ivi stabilite) definito transattivamente l'odierna controversia, dandosi reciprocamente atto (punto 9. dei verbali di conciliazione) “che, con la corretta esecuzione degli obblighi posti a carico della nel presente Verbale le stesse non avranno null'altro a pretendere l'una Pt_1 dall'altra per qualsiasi fatto ricollegabile anche indirettamente a quanto dedotto nel giudizio in premessa”.
3.3. Preso atto di tale accordo, deve rilevarsi che è sopravvenuto il difetto di interesse di e dei lavoratori indicati al superiore § 4. a proseguire il CP_15 processo. Tale situazione giustifica l'emissione, in riforma della sentenza impugnata, di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con NT compensazione integrale tra e le indicate parti appellate delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
4. Nel merito, l'appello - con riguardo al rapporto processuale tra parte CP_15 appellante, e , , CP_2 NTroparte_4 NTroparte_6 CP_7
, , , e
[...] NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10 Parte_5
, parti appellate costituite - è infondato e deve essere respinto. Parte_10
5. Il primo motivo di appello censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 32 legge n. 183/2010. Sostiene, in particolare, parte appellante che: i) l'eccezione di decadenza ex art. 32, quarto comma, legge n. 183/2010 era stata formulata, rispetto
4 ai contratti di appalto anteriori a quello intercorso dal 01/01/2017 con ICTS,
NT relativamente: - ai ricorrenti che si trovavano ancora ad operare presso in esecuzione dell'appalto relativo al servizio di sicurezza e vigilanza all'epoca in
NT essere;
- ai ricorrenti ( e non più operanti in rispettivamente dal Pt_10 Pt_13
NT 19/02/2021 e dal 30/03/2021) il cui impiego in era cessato successivamente alla proposizione del ricorso, avvenuta il 27/01/2021; - ai ricorrenti e _4
NT
, i quali, avendo smesso di rendere la loro prestazione in favore di CP rispettivamente in data 28/09/2020 e 05/10/2020, avevano impugnato tempestivamente soltanto l'appalto in forza del quale essi alla cessazione NT prestavano la loro attività presso ma non anche quelli precedenti: il Tribunale ha ritenuto non operante nel caso di specie la eccepita decadenza in ragione di un argomento ritenuto dirimente ed assorbente quale l'assenza di un atto scritto di recesso, ovvero un atto equipollente, da parte della nei confronti delle Pt_1 controparti;
ii) sul tema si è formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce hanno affermato che nel caso di appalto non può esserci alcun atto scritto da parte della committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatrice ai fini della decorrenza dell'ipotesi di decadenza prevista dal legislatore;
iii) sulla base di tali pronunce, in assenza di un formale provvedimento di licenziamento, il dies a quo va fatto necessariamente coincidere dal momento di effettiva estromissione del lavoratore dall'appalto, ossia con la cessazione dell'appalto medesimo;
iv) non è concepibile che l'impugnativa soltanto dell'ultimo rapporto di appalto possa determinare il rimettere in discussione rapporti di appalto fra committente e appaltatrici cessati anni prima rispetto alla formale impugnativa, con la conseguenza che la cognizione del giudicante doveva limitarsi esclusivamente alla verifica formale e sostanziale dell'ultimo rapporto di appalto;
v) d'altro canto, negli appalti in questione non è stata prevista alcuna clausola sociale di assumere l'impresa subentrante il personale in forza nella impresa appaltatrice cedente, con la conseguenza che non può parlarsi di unicità dei vari rapporti di appalto.
5.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sul presupposto della impossibilità di individuare un dies a quo da cui far decorrere il termine dell'impugnativa in assenza di un atto scritto di licenziamento per tutti i dipendenti ad eccezione di , e NTroparte_4 NTroparte_6 Parte_10
, i quali, tuttavia, avevano tempestivamente impugnato - come Parte_13 provato in via documentale - le “illegittime estromissioni aziendali”, offrendo le proprie prestazioni lavorative a CP_15
5.2. Le argomentazioni del gravame non sono tali da scalfire il ragionamento logico- giuridico del Tribunale: esse richiamano un contrasto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che, invero, appare superato alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, che ha riaffermato - disattendendo gli arresti più datati - il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
5 5.3. Difatti, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183 del 2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 ha ritenuto che il licenziamento orale, intimato dall'appaltatore/datore di lavoro formale, non fa decorrere la decadenza (mancando un atto scritto) e Cass. n. 40652 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
5.4. Nel caso che occupa, alla data di deposito del ricorso di primo grado, i lavoratori appellati erano tutti ancora alle dipendenze del formale datore di lavoro, ossia ICTS Italia s.r.l., fatta eccezione per i lavoratori , _4 _4 NTroparte_6 [...]
e , che peraltro avevano tempestivamente impugnato Pt_10 Parte_13 gli atti di recesso: ne consegue, pertanto, che è inconferente il richiamo alle pronunce indicate nell'atto di appello, essendo queste ultime riferibili a fattispecie diverse da quella in esame, ossia al passaggio dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, appaltatore di servizi, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore (Cass. n. 13179/2017 - il cui obiter dictum in punto di dies a quo della decadenza nell'ipotesi di interposizione fittizia è stato disatteso e definitivamente superato dai successivi arresti del giudice di legittimità, Cass. n. 12030/2020), e al riconoscimento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. (Cass. n. 13648/2019), e quindi ad un rapporto di lavoro ormai risolto con il datore di lavoro formale.
5.5. D'altro canto, avendo i lavoratori dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione dei rispettivi rapporti di lavoro in capo a trova applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale CP_15 decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024). E tali principi di diritto non sono affatto contraddetti, come già accennato, sicché nessun contrasto
6 esegetico sussiste in senso alla giurisprudenza di legittimità, dalle decisioni invocate dall'appellante, che anzi li confermano (cfr. anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 3800/2024).
5.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato, poiché si limita ad invocare l'applicazione di principi di diritto diversi da quelli sopra riportati (correttamente applicati dalla sentenza appellata), senza allegare l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui la società appellante lamenta una errata applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale di Roma ha così ritenuto: «L'eccezione di prescrizione va del pari respinta non essendo stata data prova, dalla parte che l'ha sollevata, delle dimensioni aziendali delle società che hanno assunto i ricorrenti e quindi della sua decorrenza nel corso dei rapporti di lavoro. Si richiama inoltre al fine di disattendere l'eccezione, la motivazione posta a fondamento della pronuncia di questo Tribunale depositata il 3 giugno 2021 nel giudizio RG 8974/21 intervenuta in analoga vicenda, motivazione che non risulta contraddetta da repliche nel presente giudizio e che pertanto per la sua completezza ed esaustività merita di essere posta a fondamento anche della presente decisione. In particolare il Tribunale si è così espresso;
“l'accertamento di elementi di fatto, quale l'inizio del rapporto di lavoro, non è soggetto ad alcun decorso di termine prescrizionale e quindi non è precluso ove non siano prescritti i diritti che da tale accertamento derivano. Pertanto il lavoratore può chiedere l'accertamento della retrodatazione dell'inizio del suo rapporto (e quindi della durata fino a quel tempo maturata del suo servizio) anche se l'iniziale periodo lavorativo disconosciuto dal datore di lavoro si colloca temporalmente al di là del termine di dieci anni di prescrizione ordinaria atteso che il correlativo credito del lavoratore avente ad oggetto il trf non è prescritto essendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto medesimo ( v. Cass.,2.10.1998 n. 9814 e Cass., 12.5.2004 n. 9060).” Come infatti precisato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 2487/19 “non si tratta di accertare o meno l'esistenza di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma piuttosto di tenere conto della inesistenza fino all'accertamento giudiziale del rapporto di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione»; ii) tuttavia, nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione è stata sollevata con riferimento all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo, atteso che l'asserita illegittimità degli appalti intercorsi risulta contestata per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio proposto in data 27/01/2021; iii) l'eccezione riguardava i lavoratori , CP_1 CP_5 CP_7
, e , , e CP_8 NTroparte_9 CP_10 Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Pt_12
i quali fanno decorrere l'esistenza di un rapporto subordinato in capo a Pt_13 NT da oltre 10 anni dalla proposizione del ricorso, ma sono stati silenti sino alla proposizione del ricorso introduttivo della presente vertenza;
iv) d'altro canto, la prescrizione può decorrere in costanza di rapporto unicamente quando non sia ravvisabile un metus del lavoratore che lo distolga dal proposito di tutelare i propri diritti per timore di una reazione datoriale negativa, mentre le controparti non hanno fornito una tangibile ed idonea prova delle “concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto” che avrebbero dato luogo all'applicazione
7 del regime prescrizionale proprio della tutela obbligatoria anziché quello della stabilità reale;
v) la statuizione resa non si ritiene corretta anche con riferimento alla data di inizio dei rapporti di lavoro degli odierni appellati: sul punto, il Tribunale di Roma ha così ritenuto: “Si premette che per tutti i ricorrenti le date di inizio NT dell'attività lavorativa presso coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti;
sul punto è mancata specifica contestazione mossa da parte resistente”; al contrario di quanto ritenuto dal giudicante, la Banca aveva puntualmente contestato che sotto il profilo della decadenza i rapporti di lavoro di ciascun ricorrente andavano considerati solo a partire dal gennaio del 2017, data di inizio dell'ultimo contratto con la società ICTS Italia s.r.l.; in via subordinata, si è contestata la data di inizio dei singoli rapporti, in ragione della eccepita prescrizione per il lasso temporale esorbitante il decennio dal deposito del ricorso, in ragione della quale l'estensione temporale di cognizione da parte del giudicante non poteva andare oltre l'anno 2011. 6.1. Posto che la questione attiene unicamente gli appellati , NTroparte_7
, , , e NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10 Parte_5 [...]
, il motivo in disamina critica le motivazioni del primo giudice asserendo Pt_10 che dovrebbe dovuto aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, che nella specie si caratterizzava per l'assenza di metus, atteso che i lavoratori avevano agito in giudizio prima che i rispettivi rapporti lavorativi cessassero.
6.2. Come già affermato in un caso analogo (cfr. sentenza della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 3800/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.), la censura non è accoglibile, perché si fonda sul fraintendimento del principio invocato. Parte appellante, infatti, appare non aver compreso che il richiamo operato dalla giurisprudenza di legittimità al concreto atteggiarsi del rapporto null'altro significa se non che il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post (Cass. n. 29774/2017; Cass., S.U., n. 4942/2012). Tale principio di diritto - al pari di quello per cui grava sul chi eccepisce la prescrizione dimostrare la sussistenza del regime di stabilità reale che ne consente il decorso anche in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 7640/2012; Cass. n. 11793/2002) - è stato rettamente applicato dal Tribunale allorché ha respinto l'eccezione di prescrizione osservando che
[...] non aveva offerto prova delle “dimensioni aziendali delle Parte_1 società che hanno assunto i ricorrenti”, ossia, in altre parole, del fatto che il rapporto di lavoro instaurato dagli attuali appellati con le formali datrici di lavoro fosse assistito da stabilità reale.
6.3. L'appellante contesta tale ultima conclusione del Tribunale assumendo che NT
“ ha puntualmente dedotto come le stesse fossero di primario livello e ha richiesto di essere ammessa alla prova orale, per come articolata nel corpo della propria memoria di costituzione” (cfr. pag. 27 del ricorso in appello). Il rilievo, che chiaramente si riferisce alla mancata ammissione del capitolo di prova orale n. 1, è del tutto irrilevante. La locuzione “di primario livello” non solo è generica e valutativa (essa, infatti, non è agganciata ad alcun dato oggettivo e dipende dal personale giudizio del dichiarante), ma soprattutto è silente quanto al requisito dimensionale e, quindi, inidonea a provarlo. Il motivo di appello, che non contrasta
8 neppure le originarie deduzioni degli appellati (implicitamente recepite dal Tribunale), che in primo grado avevano dedotto che alla data di introduzione della lite ancora prestavano la loro opera per l'appellante, deve essere respinto.
6.4. Diviene così così superfluo esaminare le censure che l'appellante rivolge all'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale al fine di disattendere l'eccezione di prescrizione, ossia che l'accertamento di elementi di fatto del rapporto di lavoro, quale appunto la data di suo inizio, non sarebbe soggetta a prescrizione. Trattasi, infatti, di argomentazione meramente rafforzativa della precedente, del tutto priva di autonomia, mentalmente eliminabile senza che ciò determini conseguenze sulla correttezza fattuale e giuridica della reiezione dell'eccezione di prescrizione.
6.5. tuttavia, nell'ambito del secondo motivo di Parte_1 appello (e precisamente nel § B.2) censura l'impugnata decisione anche nella parte in cui ha affermato che “per tutti i ricorrenti le date di inizio dell'attività lavorativa NT presso coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti;
sul punto è mancata specifica contestazione mossa da parte resistente”. La doglianza è priva di pregio, poiché muove dal presupposto (negato in questa sede) della fondatezza delle proposte eccezioni di decadenza e prescrizione, senza in alcun modo contestare le risultanze e la valenza probatoria degli estratti contributivi valorizzati al fine di individuare da quale data ciascun singolo ricorrente aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa nell'appalto del quale l'appellante era committente.
6.6. In ogni caso, quanto al profilo della carenza di stabilità reale del rapporto, appare opportuno precisare che, in disparte la questione della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro, sia formale che effettivo, il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). D'altro canto, fino alla pronuncia giudiziale, di per sé aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro formale/appaltatore, di sicuro non sussiste per il lavoratore alcuna garanzia di stabilità (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 642/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
6.7. Pertanto, essendo i rapporti di lavoro degli odierni appellati pacificamente ancora in essere al momento del deposito del ricorso di primo grado, alcuna prescrizione può ritenersi maturata, ed anche sul punto la decisione di prime cure deve essere confermata.
9 7. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta l'errata affermazione di inesistenza/illegittimità dei contratti di appalto depositati in atti.
7.1. Sostiene, in sintesi, quanto segue: i) l'accoglimento della domanda CP_15 svolta dagli odierni appellati si fonda unicamente sulla ritenuta assenza/illegittimità/irregolarità dei contratti di appalto ovvero di subappalto;
ii) il primo giudice ha accolto l'eccezione avversaria relativa all'assenza dei contratti, senza effettuare la prova richiesta, nonostante la prospettazione offerta dalla Pt_1 sorretta dalla produzione dei contratti di appalto riferibili all'arco temporale in contestazione, inducesse a concludere in senso diametralmente opposto;
iii) con il contratto di appalto “per la fornitura e la gestione di servizi di sicurezza”, formalizzato in via provvisoria il 04/06/2008 e con l'accordo definitivo del 24/07/2008, la ha affidato alla per il periodo Pt_1 Parte_16
01/06/2008-31/05/2011, l'esecuzione diretta del servizio di Network, consistente nel coordinamento e gestione unificata dei servizi di sicurezza e, anche tramite subappalto, dei servizi di sicurezza, intesi come servizio di vigilanza e servizi accessori, nonché il servizio di videosorveglianza;
tutti i descritti servizi dovevano essere prestati in favore di determinate sedi della tra le quali quella di Via Pt_1 degli Aldobrandeschi: è irrilevante che il contratto provvisorio sia stato sottoscritto in un momento appena successivo all'inizio del rapporto, perché l'accordo era perfettamente operante con l'incontro tra proposta ed accettazione nei relativi scambi tra i competenti organi societari: il primo giudice, nell'affermare che il primo contratto di appalto prodotto fosse quello del 12/06/2012, ha completamente ignorato la produzione documentale offerta dalla già a partire dal giugno Pt_1
2008; iv) le considerazioni qui espresse valgono anche con riferimento al successivo NT contratto tra e , la cui estensione temporale, inizialmente prevista CP_20 per il periodo 01/12/2010 - 30/11/2011, è stata alla scadenza prorogata fino al 28/02/2012, come risulta dalla email del 22/12/2011: la circostanza che tale formalizzazione sia intervenuta in data 28/03/2011, cioè successivamente all'avvio del rapporto negoziale è irrilevante, atteso che lo sfasamento tra la data di entrata in vigore del contratto in atti e la data di sottoscrizione dello stesso è riconducibile esclusivamente ai passaggi burocratici interni dell'azienda; v) con il contratto NT sottoscritto il 12/06/2012, relativo al periodo dal 29/02/2012 al 28/02/2013, ha affidato i servizi in parola direttamente in appalto a ICTS Italia s.r.l., formale datrice di lavoro dei ricorrenti: il predetto contratto, con lettera del 17/12/2012, è stato prorogato fino al 28/02/2014, quindi, con lettera del 22/01/2014, l'accordo è stato rinnovato per il periodo 01/03/2014 - 31/12/2016, successivamente è stato nuovamente rinnovato per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 e poi ancora per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2022; anche in questo caso, lo sfasamento temporale tra la sottoscrizione dei contratti e l'avvio del servizio è imputabile esclusivamente ai tempi necessari per i passaggi interni prodromici alla formalizzazione degli accordi;
vi) se fosse stata svolta l'istruttoria testimoniale, così come chiesto dalla sarebbe stato agevolmente confermato che per tutti i contratti di fatto Pt_1 formalizzati in epoca successiva all'avvio della decorrenza contrattuale (ivi compreso quello in parola) l'intesa tra i contraenti andava in realtà collocata in epoca ad essa anteriore: del pari, si ravvisa l'insussistenza di alcun presunto “buco” contrattuale tra il 31/12/2016 e la sottoscrizione del secondo rinnovo avvenuta il 29/01/2018, poiché l'originario contratto di appalto con ICTS, successivamente
10 prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. clausola di migrazione, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto;
e comunque, nelle more della formalizzazione, avvenuta il 29/01/2018, era stata NT comunicata da con lettera del 26/01/2017, la propria volontà di rinnovare il contratto per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 alle precedenti condizioni e ICTS aveva sottoscritto per accettazione la richiamata missiva, con firma digitale apposta in data 13/03/2017; vii) la sentenza impugnata risulta errata anche nelle considerazioni relative alla ritenuta mancata prova di un subappalto tra Parte_16
e TVE s.r.l., poiché l'art. 13 del contratto concedeva la facoltà di subappalto,
[...] cioè consentiva alla società in funzione di Vigilanza, di Parte_16 Pt_17 avvalersi di altri Istituti di Vigilanza per la gestione attraverso subappalto dei servizi di sicurezza, facoltà che aveva esercitato subappaltando la Parte_16 fornitura del servizio alla società un ulteriore subappalto è poi Parte_18 intercorso tra e ICTS Italia s.r.l., la quale ha gestito il servizio in CP_20 subappalto sino alla scadenza del 28/02/2012, giacché anche il contratto con concedeva la facoltà di subappaltare, quindi legittimamente detta CP_20 società si è rivolta alla ICTS Italia s.r.l. per l'affidamento in subappalto del servizio di vigilanza e servizi accessori e di videosorveglianza, fino ad allora gestito da TVE srl;
viii) dal 29/02/2012, i servizi di sicurezza sono stati continuativamente forniti dalla ICTS Italia s.r.l., con contratto prorogato nel corso degli anni.
7.2. Le argomentazioni del giudice di prime cure resistono alle critiche mosse dal gravame, che, invero, poco si confrontano con le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di fondatezza delle domande dei lavoratori originari ricorrenti ed oggi appellati. NT
7.3. Nel dettaglio, il primo giudice ha ben evidenziato che: a) non ha assolto l'onere di allegare e dimostrare fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa dei ricorrenti il contenuto dei contratti di appalto conclusi, nonché di evidenziare i fatti da cui desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo e l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui lavoratori da parte delle società appaltatrici, nonché le capacità imprenditoriali di queste ultime e l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile innanzitutto dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo ed in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto; b) difatti, il primo contratto di appalto prodotto da reca la data del 12/06/2012, mentre per i ricorrenti CP_15 CP_2
, e non è stato contestato che le prestazioni lavorative siano CP CP_12 Pt_4 state rese presso la sede di via Aldobrandeschi, rispettivamente, a partire dal 09/05/2011, dal 13/10/2011 e dal 16/05/2011; inoltre, per gli altri ricorrenti nessun contratto di appalto, concluso con il formale datore di lavoro per il periodo NT 31/12/2016 - 29/01/2018 è stato prodotto da c) ancora, tutti i contratti prodotti e sottoscritti tra e ICTS Italia s.r.l. recano una data di CP_15 sottoscrizione successiva alla produzione degli effetti ivi previsti, atteso che il contratto di appalto del periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 è stato sottoscritto in data 29/01/2018: la deduzione di secondo cui “lo sfasamento tra la data CP_15 di entrata in vigore e la data di sottoscrizione è riconducibile ai passaggi burocratici interni, attese le grandi dimensioni di non consente di superare quanto CP_15 già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in analoghe vicende, in
11 ragione della tassatività delle ipotesi di dissociazione tra formale e sostanziale datore di lavoro in quanto riconducibili a valido ed efficace contratto di appalto, non sussistente nella presente fattispecie;
d) sfornita di prova è rimasta la deduzione di secondo cui tra TVE s.r.l., formale datore di lavoro, e CP_15 Parte_16 vi sarebbe stato un contratto di subappalto, atteso che non sono state nemmeno articolate prove orali circostanziate atte a dimostrare il contenuto, il periodo di tempo, il corrispettivo, la sede dell'attività appaltata;
e) non condivisibile è altresì la deduzione svolta da elle note conclusive, secondo cui vi sarebbe prova CP_15 dell'esistenza di un contratto di appalto anche per il periodo 31/12/2016 - 29/01/2018 poiché nel precedente contratto l'art.
8.2 prevedeva la proroga tacita del contratto alla scadenza fino al subentro di nuovo appaltatore: difatti, la proroga tacita convenuta era limitata a mesi 6 dalla cessazione e nelle note CP_15 conclusive ha svolto deduzioni generiche sul punto, non rendendo evidente l'incidenza nel concreto di tale regime contrattuale rispetto al periodo 31 dicembre 2016-29 gennaio 2018; f) dunque, alla luce dell'assenza di contratti di appalto per il periodo anteriore al 12/06/2012 e per il periodo 31/12/2016 - 29/01/2018, nonché in presenza di vizi che inficiano gli altri contratti di appalto perché sottoscritti in epoca successiva alla produzione degli effetti dagli stessi previsti, e tenuto conto altresì della mancata prova offerta dalla convenuta sulle modalità di determinazione del corrispettivo per gli appalti conclusi, che diano conto della determinazione dello stesso non sulla base di ore di lavoro necessarie a svolgere i compiti di sicurezza svolti dai ricorrenti, bensì sul risultato del servizio assunto, ed NT in presenza di mail inviate da dipendenti della stessa ai ricorrenti contenenti indicazioni specifiche sulla gestione della sala operativa e sulla video sorveglianza, le domande si prospettano fondate;
g) pacifica, inoltre, è la messa a disposizione NT anche dei ricorrenti da parte di di e-mails aziendali, ciò che è in linea con l'inserimento aziendale dei lavoratori, non essendo condivisibile la deduzione secondo cui gli indirizzi e-mails assegnati erano diretti a “facilitare l'interlocuzione nell'espletamento dei compiti di guardia giurata con la sala operativa di ” in CP_15 quanto l'interlocuzione tra il committente ed i dipendenti della società appaltatrice è di regola esclusa negli appalti genuini, dovendo avere come referenti il committente esclusivamente referenti della società appaltatrice diversi dagli stessi lavoratori che eseguono la prestazione in favore del committente, referenti cui è demandata l'organizzazione del servizio di appalto;
h) la richiesta istruttoria di prova orale formulata da parte convenuta sulle circostanze articolate in memoria non è dirimente, poiché si limita nella sostanza a dare conto della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro rimasta in capo alle società appaltatrici.
7.4. Trattasi di argomentazioni che non risultano adeguatamente censurate dal gravame: il Tribunale, in primo luogo, ha individuato un primo gruppo di lavoratori
- ossia per quanto di residuo interesse e - che CP_2 NTroparte_6 avevano iniziato a svolgere attività lavorativa presso la sede di via Aldobrandeschi NT nell'anno 2011, evidenziando come non avesse prodotto alcun contratto di appalto stipulato con il formale datore di lavoro (all'epoca ICTS Italia s.r.l.) prima del 12/06/2012, data di stipula del contratto di appalto tra e ICTS Italia CP_15
s.r.l. Per inciso, tale argomentazione è valida anche con riguardo ai lavoratori che hanno iniziato a fornire le proprie prestazioni in via Aldobrandeschi nel 2009 e nel
12 2010, ossia, per quanto di residuo interesse, , , NTroparte_7 NTroparte_8
, e . NTroparte_9 CP_10 Parte_5
7.4.1. L'affermazione del giudice di prime cure è condivisibile, a giudizio della Corte, in quanto i precedenti contratti di appalto - per la fornitura e gestione dei servizi per la sicurezza - stipulati tra nel 2008, nonché CP_15 Parte_16 tra e nel 2011, non dimostrano la sussistenza di alcun CP_15 NTroparte_21 vincolo contrattuale giustificativo di un appalto genuino tra l'odierna appellante e il datore di lavoro formale degli originari ricorrenti, in particolare con TVE s.r.l. sino al dicembre 2010 e successivamente con ICTS Italia s.r.l. E come correttamente NT evidenziato dal primo giudice, non ha ottemperato all'onere, su di essa gravante, di dimostrare in via documentale l'esistenza di rapporti di sub-appalto intercorsi tra le società appaltatrici e le società formali datrici di lavoro: in contratti di sub-appalto dovevano essere prodotti in giudizio, e sul punto la prova testimoniale, di cui lamenta la mancata assunzione, non sarebbe stata in CP_15 ogni caso dirimente, tenuto conto della genericità dei capitoli di prova articolati in NT merito a tale questione (cfr. punti 14, 16 e 20 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado). Difatti, se è vero che l'art. 13 del contratto di appalto stipulato tra e prevedeva la possibilità per CP_15 Parte_16
l'appaltatrice di far ricorso al sub-appalto, è altresì innegabile che immediatamente dopo il medesimo articolo imponeva l'autorizzazione preventiva per iscritto da parte della committente: e di certo alcuna difficoltà di accedere alla prova può NT essere invocato in ordine ad un atto - l'autorizzazione preventiva - che proprio avrebbe dovuto rilasciare alla per consentire l'eventuale sub-appalto, e Parte_16 che, invece, non risulta prodotto in atti.
7.4.2. Le medesime considerazioni valgono per il contratto stipulato nel 2011 con tale accordo, all'art. 18, prevedeva in primo luogo l'impossibilità NTroparte_21 di far ricorso al sub-appalto per i servizi di mentre per i servizi di Pt_17
Sicurezza era riconosciuta la facoltà di un sub-appalto parziale, con espresso divieto di cedere il contratto mediante sub-appalto ad un'unica ditta, e comunque sempre NT
“previo consenso scritto da parte di .
7.5. Destituita di fondamento, inoltre, è l'affermazione del gravame - che sul punto reitera le medesime considerazioni già svolte in primo grado - secondo cui “lo sfasamento temporale tra la sottoscrizione dei contratti e l'avvio del servizio è imputabile esclusivamente ai tempi necessari per i passaggi interni prodromici alla formalizzazione degli accordi”. Difatti, posto che è pacifico che i contratti di appalto
- il riferimento è all'evidenza soltanto ai contratti stipulati con ICTS Italia s.r.l. ed in particolare al contratto stipulato in data 12/06/2012 e con entrata in vigore fissata al 29/02/2012 - siano stati sottoscritti in epoca successiva all'instaurarsi del rapporto tra le parti, a tali contratti certamente non può riconoscersi alcuna efficacia retroattiva.
7.6. Dunque, deve essere confermata l'affermazione del primo giudice secondo cui, con riguardo alle posizioni dei lavoratori assunti in epoca antecedente al 2012 -
, , , , CP_2 NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8 CP_9
, e - non vi è prova di un rapporto di appalto
[...] CP_10 Parte_5 intercorso tra TVE s.r.l. e CP_15 NTroparte_22
[...
. Quanto ai lavoratori (assunti da ICTS Italia s.r.l. dopo il 12/06/2012)
[...]
, e _4 CP_13 CP_14 Parte_3 CP_19
13 , il giudice di prime cure ha parimenti ravvisato l'assenza di validi Parte_7 ed efficaci contratti di appalto stipulati dalla con ICTS Italia s.r.l. per il periodo Pt_1
31/12/2016 - 29/01/2018. Anche su tale questione le argomentazioni della gravata sentenza non risultano efficacemente contrastate dal motivo di appello in disamina.
7.8. Difatti, da un lato, è pacifico che, seppur il contratto di appalto stipulato in data 12/06/2012 - valido sino al 28/02/2013 e prorogato dapprima fino al 28/02/2014 e quindi fino al 31/12/2016 - prevedeva all'art.
8.2 che l'appaltatore, alla scadenza, fosse “tenuto ad assicurare le proprie prestazioni fino all'effettivo subentro nelle stesse di altro soggetto opportunamente selezionato e comunque per non oltre 6 (sei) mesi dalla cessazione del NTratto”, è altresì certo che, dopo la scadenza del 31/12/2016, il nuovo contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l. sia stato CP_15 stipulato in data 29/01/2018 con efficacia “retrodatata” al 01/01/2017. Dall'altro, tale nuovo contratto - al quale non può riconoscersi efficacia retroattiva - non può ritenersi tempestivo rispetto al termine di proroga tacita di sei mesi, neanche considerando la proposta di rinnovo datata 26/01/2017, atteso che tale proposta espressamente prevedeva che il nuovo contratto venisse “formalizzato e sottoscritto dalle parti entro il 01/04/2017”, il che pacificamente non è accaduto.
7.9. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di NTr un rapporto di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza tra e ICTS Italia per il periodo successivo al 31/12/2016. 7.10. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
14 7.11. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione dei lavoratori , CP_2 [...]
, , , , CP NTroparte_7 NTroparte_8 NTroparte_9 CP_10
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e sia stata fondata sulla esistenza di genuini e CP_19 Parte_7 validi contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un CP_15 efficace rapporto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra CP_15 effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e TVE s.r.l. e ICTS Italia s.r.l. s.r.l., che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della fornitura e gestione dei Servizi di sicurezza, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
7.12. Pertanto, la prestazione di lavoro degli appellati è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che CP_15
l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dai lavoratori e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
7.13. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato.
8. Il quarto motivo di gravame lamenta una errata “valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate”.
8.1. Sostiene, in particolare, la società appellante che: i) il primo giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 133 TULPS senza considerare le osservazioni svolte dalla circa la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata: Pt_1 NT
difatti, non possiede né i requisiti soggettivi né oggettivi per svolgere il servizio di vigilanza appaltato;
ii) per quanto attiene al profilo soggettivo, occorre evidenziare che la licenza abilitativa all'esercizio dell'attività di vigilanza privata è presupposto necessario tanto per il caso che la stessa sia esercitata da enti di vigilanza, fattispecie a cui si riferisce l'art. 134 T.U.L.P.S., quanto per la diversa situazione in cui sia un soggetto privato a destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari di cui è titolare, fattispecie a cui NT si riferisce l'art. 133 T.U.L.P.S.: essendo un soggetto privato avente forma
15 societaria, perché la possa avere alle proprie dipendenze guardie particolari Pt_1 sarebbe necessario che il legale rappresentante pro tempore dell'Istituto fosse munito di licenza prefettizia abilitativa;
iii) anche sotto il profilo oggettivo, è errato NT l'assunto avversario di fatto asseverato dal giudice, secondo cui potrebbe senza problemi ottenere la licenza per svolgere autonomamente il servizio, oppure assumere alle proprie dipendenze le guardie particolari giurate armate: sotto un profilo tecnico organizzativo, una cosa è predisporre un impianto di videosorveglianza e l'assunzione di una singola guardia speciale giurata a protezione di una villa o di un ordinario esercizio commerciale, altra cosa è prevedere un sistema di vigilanza in sinergia con le singole Prefetture d'Italia a difesa di una banca che opera in tutto il territorio nazionale;
la per poter Pt_1 assumere direttamente tutte le guardie speciali giurate, dovrebbe in sostanza mutare il proprio oggetto sociale ed operare in tutt'altro settore, con tutt'altre competenze, professionalità e know how che per nulla attengono al settore del credito;
iv) è errata anche la valutazione del giudicante di ritenere che la non Pt_1 abbia dimostrato le modalità attraverso le quali le società appaltatrici avrebbero in concreto ottemperato al contenuto del D.M. 269 del 2010. 8.2. Anche il riportato motivo di appello è da ritenere infondato.
8.3. Appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3800/2024, secondo cui la circostanza “relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera”.
9. Con il quinto motivo di impugnazione parte appellante si duole del mancato accertamento in concreto della sussistenza di una interposizione di manodopera ovvero che gli appellati abbiano prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze NT della e ribadisce le proprie argomentazioni relative alla genuinità delle società appaltatrici ed all'erogazione del servizio alla committente, all'apporto organizzativo fornito dalla società appaltatrice, all'assunzione del rischio da parte della medesima società, alla fornitura degli strumenti di lavoro da parte della società appaltatrice, al mancato esercizio di potere direttivo da parte della committente, ed alla gestione dell'orario di lavoro e delle ferie in capo all'appaltatrice.
9.1. Posto che, invero, il Tribunale ha valorizzato - non soltanto l'assenza di contratti di appalto per il periodo anteriore al 12/06/2012 e per il periodo 31/12/2016- 29/01/2018 e i vizi degli altri contratti di appalto perché sottoscritti in epoca successiva alla produzione degli effetti - anche la “mancata prova offerta dalla convenuta sulle modalità di determinazione del corrispettivo per gli appalti conclusi”, tali da dare conto della determinazione del corrispettivo non sulla base di ore di lavoro necessarie a svolgere i compiti di sicurezza bensì sul risultato del servizio assunto, le mail prodotte dai lavoratori e ad essi inviate da dipendenti della stessa
16 NT contenenti indicazioni specifiche sulla gestione della sala operativa e sulla video sorveglianza, nonché la messa a disposizione degli originari ricorrenti da parte di di e-mails aziendali, tutte questioni sulle quali l'appello si CP_15 confronta in modo poco efficace (affermando unicamente che con le richiamate mail la si era “limitata” a fornire tramite il referente della sala videosorveglianza Pt_1 indicazioni ai lavoratori sul funzionamento del centro di gestione), osserva la Corte che l'esame delle riportate argomentazioni articolate dalla società appellante resta assorbito, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio. 10. Per quanto sin qui esposto, l'appello - con riferimento alle posizioni di CP_2
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[...] NTroparte_4 NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8
, , e - deve essere NTroparte_9 CP_10 Parte_5 Parte_10 rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza con riguardo alle parti sopra indicate e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte: - in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra e , CP_15 NTroparte_1 CP_3
, , , ,
[...] CP_5 Parte_14 CP_11 NTroparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_11
, , , con compensazione integrale tra Parte_9 Parte_12 Parte_13 le indicate parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
- rigetta nel resto l'appello e condanna al pagamento in favore delle residue parti CP_15 appellate delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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