Articolo 4 della Legge 19 maggio 1950, n. 334
Articolo 3Articolo 5
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20 giugno 1950
Art. 4.
E' consentita la esportazione temporanea di cliches per la stampa di cataloghi e di libri.
Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Entrata in vigore il 20 giugno 1950