Art. 4.
E' consentita la esportazione temporanea di cliches per la stampa di cataloghi e di libri.
Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
E' consentita la esportazione temporanea di cliches per la stampa di cataloghi e di libri.
Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.