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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott.
Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE
DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 COMMA 7° C.C.I.I.
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL
N. 22/2025 R.G.P.U. N. 22-1/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
Parte_1
LESSANDRO
[...]
Pt_2 [...]
Parte_3
-PARTE RICORRENTE-
1 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
***
OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 ss. D. Lgs. 14/2019 s.m.i..
***
Letta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D.Lgs. 14/2019, formulata dai ricorrenti (con l'avv. Monia GIATTI), in epigrafe indicati, depositata in data 20/02/2025, originariamente assegnata ad altro giudice, assegnata in data 22.09.2025 allo scrivente Giudice delegato;
viste le integrazioni documentali e i chiarimenti resi, dalla debitrice e dal gestore della crisi, su richiesta dell'Ufficio, anteriormente all'emissione del decreto di apertura della presente procedura;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
richiamato il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 12/08/2025 dal precedente giudice assegnatario del presente fascicolo, con il quale erano state altresì concesse le misure protettive del patrimonio ivi specificate;
letta la Relazione ex art. 70 C.C.I.I. depositata in data 09.10.2025 dall'avv. Franco Andrea
TALAMONI n.q. di Gestore della crisi il quale, per quanto assume rilevanza in questa sede, con riferimento alle osservazioni ricevute e alle proposte di modifica del piano, ivi dichiara e conclude come segue:
<<- venivano pertanto inviate le relative osservazioni dai seguenti creditori: 1) (pec del 18.09.2025- doc. 2) Controparte_1
Email_1 il creditore, oltre all'indicazione della pec suindicata, precisava, come di seguito, i crediti con riferimento alle singole posizioni contrattuali: “Buongiorno, con riferimento alla pratica in oggetto, in merito alla Sua del 08/09 u.s., presentiamo le seguenti osservazioni. Il credito vantato da è pari a: Controparte_1
- Euro 915,85 per la linea CO 20882974;
- Euro 6.247,04 per la linea CO 27329356;
- Euro 3.241,61 per la linea CA 32178580155;
- Euro 17.127,60 per la linea CQ 147559”
Risposta gestore: lo scrivente provvederà ad aggiornare i valori di cui al piano sulla base delle somme indicate dalla creditrice come sopra.
2) ST (pec del 18.09.2025 doc. 3) CP_1
: Email_2 Email_3 comunicazione del collega per il creditore che indicava pec e iban della Testimone_1
2 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII stessa;
Risposta Gestore: nessuna osservazione sollevata dal creditore.
3) Agenzia delle Entrate RI SC (pec. del 22.09.2025-doc. 4) t: veniva indicata dal creditore Email_4
l'indirizzo pec ove effettuare le successive comunicazioni senza addurre osservazione alcuna;
Risposta Gestore: nessuna osservazione sollevata dal creditore.
4) (pec del 26.09.2025 doc. 5) Controparte_2
Email_5 il creditore oltre all'indicazione della pec suindicata precisava come di seguito i crediti con riferimento alle singole posizioni contrattuali:
“Buongiorno Avv. Talamoni, in qualità di gestore della crisi per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 22-1/2025 Tribunale di Massa, ad istanza dei debitori in oggetto, facendo seguito alla Sua del 09/09/2025, segnaliamo che successivamente all'apertura della procedura stessa sono state incamerate per i rapporti intestati ai clienti le seguenti somme:
1. euro 2.403,98 sul rapporto n. 21636390 intestato a , Parte_1 Parte_3
relativo alle rate in scadenza dal 01/03/2025 al 01/08/2025;
[...]
2. euro 1.972,80 sul rapporto n. 9343299 intestato a Parte_3 CP_3
, relativo alle rate in scadenza dal 20/02/2025 al 20/07/2025;
[...]
3. euro 803,52 sul rapporto n. 22068388 intestato a Parte_3 CP_3
, relativo alle rate in scadenza dal 20/02/2025 al 20/07/2025;
[...]
4. euro 85,68 sul rapporto n. 22077484 intestato a Parte_3 CP_3
, relativo alle rate in scadenza dal 20/02/2025 al 20/07/2025.
[...]
Inoltre comunichiamo che alla data odierna, secondo le nostre evidenze contabili, risultano pertanto le seguenti esposizioni debitorie:
1. rapporto n. 21636390 intestato a , Parte_1 Parte_3
Esposizione euro 30.705,97 di cui capitale a scadere euro 29.922,11 e Totale Scaduto + Mora Calcolata euro 783,86;
2. rapporto n. 9343299 intestato a : Esposizione Parte_3 CP_3 euro 17.178,62 di cui capitale a scadere euro 16.518,31 e Totale Scaduto + Mora
Calcolata euro 660,31; 3. rapporto n. 22068388 intestato a : Esposizione Parte_3 CP_3 euro 9.213,44 di cui capitale a scadere euro 8.943,42 e Totale Scaduto + Mora Calcolata euro 270,02;
4. rapporto n. 22077484 intestato a : Esposizione Parte_3 CP_3 euro 1.357,00 di cui capitale a scadere euro 1.328,44 e Totale Scaduto + Mora Calcolata euro 28,56. Comunichiamo altresì di aver dato disposizione all'ufficio competente di sospendere con effetto immediato l'addebito in conto corrente dei rapporti rateali. Tanto dovevamo per eventuali rettifiche e rimaniamo in attesa di indicazioni sul seguito. Cordiali saluti”.
Risposta Gestore: in merito alla precisazione del credito si provvederà ad aggiornare i valori come indicati dal creditore. Con riferimento alle somme trattenute a seguito dell'apertura della procedura le stesse dovranno essere restituite alla procedura ed essere versate sul conto corrente CP_ della stessa, ad oggi non ancora aperto dalla;
5) (pec del 01.09.2025 -doc. 6) Controparte_5
Email_6
3 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII comunicazione della collega per il creditore che esponeva ampie osservazioni alle Testimone_2 quali si rimanda, depositando, altresì, ingente documentazione (giurisprudenza) allegata alla pec esportata in originale (già doc. 6), e precisando così il proprio credito:
“1) Contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio n. 839943, con montante di Euro 36.000,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili da euro 300,00 ciascuna, stipulato il 10 gennaio 2024 (cfr. doc. 04); alla data del 18 agosto 2025, l'Amministrazione Co terza ceduta risulta aver corrisposto a un totale di nr. 17 quote mensili, sicché il credito residuo ancora dovuto in favore dell'odierna esponente ammonta ad € 30.900,00 in termini di montante lordo residuo, ricavato dalla moltiplicazione dell'importo di ciascuna rata (di €
300,00) per il numero di rate residue (n. 103), come da estratto contabile aggiornato e piano di ammortamento acclusi al fascicolo di parte esponente (cfr. docc.ti 05 e 06);
2) Contratto di finanziamento dietro prestito con delega di cui al contratto n. 853650, con montante di euro 9.984,00, da restituire in n. 48 rate mensili, da euro 208,00 ciascuna sottoscritto il 18 gennaio 2024 (cfr. doc. 07); alla data del 18 agosto 2025, terza ceduta risulta Co aver corrisposto a un totale di nr. 17 quote mensili, sicché il credito residuo ancora dovuto in favore dell'odierna esponente ammonta ad € 6.448,00 in termini di montante lordo residuo, ricavato dalla moltiplicazione dell'importo di ciascuna rata (di € 208,00) per il numero di rate residue (n. 31), come da estratto contabile aggiornato e piano di ammortamento acclusi al fascicolo di parte esponente (cfr. docc.ti 08 e 09)”.
Risposta Gestore: lo scrivente a seguito delle osservazioni avanzate dal creditore specifica come:
- preliminarmente si evidenzia come la creditrice abbia precisato il credito senza specificare separatamente il quantum a titolo di linea capitale e il quantum per interessi, limitandosi a definirla come “montante lordo residuo”, calcolato erroneamente dalla somma della rata mensile contrattualmente prevista moltiplicato per il numero di rate residue (?!) Cifra quella della rata che, ovviamente, risulta contrattualmente comprensiva anche degli interessi di cui al piano di ammortamento, ma che, in caso di chiusura anticipata, dovrà considerare solo il capitale fino a quel momento rimanente, come indicato nel piano di ammortamento sotto la voce “importo estinzione”. In assenza specifica precisazione della sola Co linea capitale residua ad oggi da parte di , lo scrivente si atterrà ai piani di ammortamento Co allegati da , unitamente alle osservazioni inviate, prendendo come cifra di riferimento quella avente ad oggetto l'importo ad estinzione del mese corrispondente all'ultima rata pagata, come indicate dal creditore;
non possono certo essere riconosciuti interessi che sarebbero maturati successivamente nel caso di rispetto del piano di ammortamento originario.
- in primo luogo si evidenzia come alcun diritto di difesa del creditore sia stato leso o
“dimezzato”, come affermato dalla creditrice, in quanto il termine di 20 giorni per le precisazioni di cui al punto 5) del decreto di apertura, è stato fatto decorrere, per tutti i creditori, dalla comunicazione inviata dallo scrivente ai creditori in data 08.09.2025, con la quale, a seguito della notifica agli stessi del solo provvedimento di apertura del 14.008.2025, venivano inviate le tabelle modificate depositate in data 26.08.2025 (nei termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del 12.08.2025), nonché il ricorso, la relazione e le relative integrazioni, Co come disposto dal giudice al punto 3) del decreto de quo. Pertanto ha avuto termine, sino al
28.09.2025, come tutti gli altri creditori, per far eventuali osservazioni alla documentazione inviatagli.
Co Co
- Sulla presunta natura privilegiata del credito di : l'argomentazione di è del tutto infondata e non condivisibile in quanto il credito da cessione del quinto non gode di alcun privilegio, dovendo correttamente essere inserito tra i crediti chirografi, sia per la rata di rimborso che per l'eventuale TFR ceduto, salvo casi molto specifici e limitati relativi a cedimenti di crediti già maturati prima di un fallimento o di una procedura di sovraindebitamento, non ravvisabili nel caso di specie. La cessione del quinto, infatti, è un credito futuro che diventa
4 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII esigibile solo quando la retribuzione è percepita, ma non costituisce un diritto di prelazione legale.
Va, quindi, escluso il privilegio richiesto ex art. 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c. sul contratto di finanziamento garantito da cessione sul quinto, con esclusione del privilegio richiesto ex artt.
2745 e 2751 bis n. 1 c.c., in quanto la natura del credito è quella del prestito personale e la cessione pro solvendo non muta tale natura e grado di privilegio.
La cessione del quinto si configura quale cessione di un credito futuro, e si perfeziona soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento ovvero liquidazione controllata del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata, non è opponibile al fallimento ovvero alla liquidazione controllata se, alla data della dichiarazione di apertura della procedura, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
-Inopponibilità della cessione del quinto alla procedura: è ormai pacifico in giurisprudenza il principio dell'assoluta inopponibilità della cessione del quinto alle procedure di sovraindebitamento (in tal senso da ultimo Trib. Pistoia sent. n. 27/2024 del 10.04.2024; conf. Trib. Pistoia sent. n. 48 del 11.06.2024).
Da ultimo il Tribunale di Pistoia, nell'ultima delle pronunce suindicate, ha affermato “La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte satisfattiva riservata agli altri creditori” (così Trib. Pistoia, sent. n. 48/2024)
L'inopponibilità della cessione del quinto alle procedure concorsuali è stata, altresì, sostenuta dalla unanime giurisprudenza in virtù di una applicazione analogica, alla liquidazione controllata, dell'art. 144 CCII in tema di liquidazione giudiziale ove afferma al comma 1 “Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”. Le indicazioni previste dall'art. 144
CCII, anche se non richiamate espressamente, devono difatti intendersi applicabili anche alla Liquidazione controllata;
pertanto eventuali pagamenti effettuati in violazione alla par condicio creditorum devono essere considerati inefficaci. Si ritiene, pertanto, che il giudice debba disporre la liberazione dello stipendio del ricorrente dalla cessione volontaria del quinto suindividuata, stante il maggioritario orientamento suesposto.
Co Le argomentazioni addotte da risultano, alla luce di quanto sopra esposto, infondate, superate e comunque non conformi alla recente e unanime giurisprudenza sul tema (da ultimo
Trib. Milano, sent. 05.09.2024- Trib. Lucca sent. 16.03.2025). Co Il paradosso in realtà, differentemente da quanto affermato da , si andrebbe proprio a creare nel caso in cui la cessione non venisse sospesa dopo l'apertura della procedura di sovraindebitamento, così che la finanziaria diverrebbe, illegittimamente, creditore privilegiato rispetto agli altri, pur non godendo di alcun titolo preferenziale come suindicato, dovendosi invece qualificare come mero chirografari, vedendosi riconosciuto il proprio credito integralmente e in modo preferenziale rispetto a creditori di grado superiore (prededuttivi e privilegiati). In questo caso, quindi, si avrebbe una totale violazione della regola della parcondicio creditorium e dei principi di cui all'art. 67 e ss. CCII.
- sulle funzioni e funzionalità del piano, presupposti del CCII e funzione del gestore: sul punto non si può far altro che sottolineare come le osservazione della creditrice risultino del tutto superflue e inopportune, soprattutto con riferimento agli obblighi e il ruolo dello scrivente OCC
Gestore. Co In primo luogo si rassicura la collega di sulla assoluta assenza di interessi personali o coinvolgimenti emotivi dello scrivete nei confronti dei debitori, il quale è, ed è stato in grado, di svolgere il proprio ruolo in modo oggettivo, imparziale, con approfondito studio della documentazione prodotta, nonchè reperita autonomamente, in modo tale chiarire al giudicante ogni aspetto degno di approfondimento.
5 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
In secondo luogo si fa notare come il giudice avrà la possibilità di esaminare direttamente le osservazioni dei singoli creditori, senza che vengano “filtrate” dallo scrivente, come timore della creditrice, in quanto il sottoscritto, giusto disposto di cui al punto 7) del decreto di apertura, provvederà a depositare nel fascicolo telematico, oltre alla già depositata prova della notifica delle varie comunicazioni ai creditori, le osservazioni presentate dai creditori, in modo da permettere al giudicante una corretta valutazione della proposta avanzata con le opportune modifiche.
- insufficienze probatorie e insussistenza del requisito della meritevolezza: in merito si fa presente come lo scrivente, come emerge dalla relazione particolareggiata, abbia valutato in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento dei debitori, alla quale si rimanda, verificando documentalmente le circostanze dedotte. Come sottolineato dallo scrivente nella valutazione del merito creditizio, è stato complicato per lo scrivente utilizzare il modello di calcolo per tale valutazione, essendo stati nel corso degli anni aperti e chiusi diverse posizioni, anche dalle medesime finanziarie, con rifinanziamenti di posizioni già aperte. L'unica certezza, in tale valutazione, è che sicuramente, stante le diverse posizioni debitorie per prestiti al consumo, comunque pagati quasi tutti regolarmente, accese negli anni dai debitori, con riferimento ai contratti accesi per ultimi, può emergere qualche dubbio sulla corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore erogante: in tale categoria Co rientrano sicuramente i tre finanziamenti concessi da rispettivamente in data 10.01.2024 e
18.01.2024, Lo scrivente ha analizzato la diligenza dei debitori nel momento di assunzione delle obbligazioni e nonché l'assenza di colpa grave in capo agli stessi, ritenendo che:
- tutti i debitori, assunti a tempo indeterminato, risultavano capienti al momento dell'apertura dei singoli finanziamenti;
- l'accesso al credito si rese sempre necessario per esigenze del nucleo familiare e necessità sopravvenute, ma non certo per scelte sconsiderate, spese voluttuose o comunque del tutto sproporzionate alle proprie entrate;
- tale accesso al credito, sicuramente eccessivo, ma strettamente necessario per sopperire alle esigenze del nucleo familiare (con tre minori di cui due invalidi !!!), è stato favorito, o comunque non dissuaso dalle varie intermediarie finanziarie, che hanno sempre continuato ad accendere finanziamenti, carte di credito e cessioni ai ricorrenti, che pur rispettando più o meno regolarmente gli impegni presi, era comunque evidente (da una mera indagine al CRIF) che avessero in essere diverse posizioni aperte, di cui alcune in sofferenza.
Per ogni altra contestazione si rimanda alla relazione già in atti, nonché alle successive integrazioni.
6) (pec. del 30.07.2025) comunicazione Controparte_6 Email_7 della collega per il creditore che esponeva le seguenti osservazioni “La Parte_4
Santander Consumer Bank Spa stipulava con la Sig.ra nata a Massa (MS) in [...] [...] c.f. , il contratto di credito al consumo n. 16282410, C.F._1 sottoscritto per l'importo di € 13.326,44, avente ad oggetto “EA + SPESE;
il medesimo doveva essere rimborsato in 84 rate da € 208,00 a far data dal 01/11/2022; - Per tale contratto sono state rimborsate 21 rate del finanziamento ed a oggi i pagamenti risultano regolari;
- Il credito residuo della Sig.ra nei confronti della SANTANDER CONSUMER BANK SPA CP_3 per tale contratto ammonta a € 13.356,00. - A fronte della pendenza della procedura, si invita
l'Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento a verificare la necessità di interrompere i pagamenti in attesa degli sviluppi della procedura. Per quanto sopra comunico le coordinate bancarie alla quale disporre il versamento delle somme dovute: IBAN IT/71/C/03191/01000/000000000404, avendo cura di inserire nella causale del versamento il
6 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII numero di pratica e il nominativo”. Risposta Gestore: si provvederà ad aggiornare il quantum del credito come precisato dal creditore. Si ritiene, giusto disposto del giudice, che il creditore debba sospendere i pagamenti del contratto di cui sopra, e le eventuali somme trattenute a seguito dell'apertura della procedura di ristrutturazione dovranno essere restituite alla procedura medesima sul conto corrente alla stessa intestato.
Ciò premesso il Gestore, dopo aver sentito i debitori, alla luce delle osservazioni dei creditori su individuate, propone le seguenti modifiche: 1) aggiornamento del quantum residuo dei finanziamenti come su individuato dai creditori e da considerarsi però Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Co solo in linea capitale, e non per il montante lordo residuo (come invece indicato da );
2) in merito alle somme che ha precisato essere state incamerate successivamente CP_2 all'apertura della procedura lo scrivente ritiene opportuno che il Giudice ordini la restituzione di tale somme nel conto corrente della procedura, che ci si riserva di indicare, al fine della distribuzione unitamente all'attivo che verrà versato mensilmente dai debitori;
Co
3) in merito alle osservazioni sollevate da sulla natura privilegiata del proprio credito derivante da cessione del quinto, rimandando a quanto suesposto sul tema, si ritiene vada riconosciuto il grado chirografo all'intero credito.>>
letti gli artt. 67 ss. CCII nonché tutta la documentazione allegata e depositata, pronuncia la seguente
OSSERVA
Nella relazione particolareggiata, depositata in data 20/02/2025 dal Gestore della crisi, avv.
Talamoni, si leggono valutazioni, di cui si riportano quelle più rilevanti in questa sede, aventi il seguente tenore letterale:
<<Si fa presente come gli istanti abbiano proposto un piano di ristrutturazione dei debiti a valenza familiare ex art 66 CCII. Si ritiene sussistano i presupposti di cui alla norma de qua essendo gli istanti conviventi, risiedendo tutti in Massa, via Gotara n. 16 (MS) , come da stato di famiglia allegato, nonché, l'indebitamento degli stessi possa ritenersi avere un'origine comune. Il nucleo familiare è così composto :
, nato a [...] il [...], C.F. , istante Parte_1 C.F._2
, nt. a Massa il 24.11.1960, C.F. , istante Parte_5 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. istante CP_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. , istante, figlio di Parte_3 C.F._4
e ; Parte_1 Parte_5
nato a [...] il [...], C.F. , minore, figlio Parte_6 C.F._5 di e , Parte_1 Parte_5
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_7
, minore, figlia di e;
C.F._6 CP_3 Parte_3
7 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
, nato a [...] il [...], C.F. minore, figlio di Parte_8 C.F._7
e ; CP_3 Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. , figlio di Controparte_7 C.F._8 prime nozze di , come da allegato certificato di stato di famiglia. CP_3
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazion i (ai sensi dell'art . 68, comma 2 , lett. a) , CCII) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII sovraindebitamento si intende: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativao ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
” In riferimento all'evoluzione storica del debito si conferma quanto indicato nella spiegazione sulle cause dell'indebitamento redatta dal legale dei debitori, avv. Giatti, sottoscritta dai debitori e allegata alla documentazione fornita dall'avvocato Giatti.
la causa del sovraindebitamento è da imputarsi a una serie di eventi sfavorevoli ed imprevisti che hanno portato la famiglia dei ricorrenti a trovarsi in uno stato di squilibrio progressivo tra le entrate del nucleo e le uscite. I ricorrenti dichiaravano come, inizialmente, a causa dell'imprevista rottura del tetto della propria abitazione familiare nel 2006, di cui allegavano preventivo (doc. 22), si vedevano costretti ad aprire un primo finanziamento con GO DU n. 014688769 intestato a Controparte_8
per euro 27.000,00.
[...]
Nel 2011 accesero un nuovo finanziamento con GO per Controparte_8
50.000 chiudendo il precedente (vedasi CRIF già doc. 15), per fronteggiare le crescenti spese del nucleo familiare, e nello specifico del nucleo e , per la nascita nel Parte_3 CP_3 dicembre 2011 della prima figlia oltre le spese di invalidità del figlio minorenne della CP_3
( ) come da certificato di invalidità prodotto dai ricorrenti (doc. 26). Controparte_7
Nel 2012 richiedeva due distinti prestiti ad GO per euro 3.600,00 e uno con Parte_1
Consum.it (ora MPS -doc. 18-) per euro 15.000,00. Nel 2013 e Parte_3 CP_3 vanno a vivere con e , sia per esigenze personali (accudimento Parte_1 Parte_5 bambini durante il lavoro dei genitori) sia per esigenze economiche, non dovendo pagare l'affitto essendo l'immobile di proprietà della sig.ra . Tuttavia, a fronte della cospicua mole Parte_1 debitoria, pur sforzandosi di essere regolari nei pagamenti, la famiglia restava Controparte_9 indietro con le rate dei molteplici finanziamenti, tanto che GO DU, cedeva il proprio credito ad Ifis Banca, la quale nell'anno 2016 notificava d.i. n. 562/2016 per la somma di euro 54.747,84 nei confronti di ed iscrivendo ipoteca sulla casa familiare (doc. 13 ). Parte_1 Pt_3 Pt_9
Nel 2016 nasce il secondo figlio di e , , affetto da una grave Parte_3 CP_3 Pt_8 invalidità con diagnosi di disturbo del neurosviluppo con riconoscimento della gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 per riduzione dell'autonomia personale tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, come da documentazione medica prodotta dai ricorrenti (doc. 26 ). Pt_10
8 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Con riferimento alle invalidità dei figli minori, dalla documetazione prodotta si rileva: (…)
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori Dall'analisi della documentazione è emersa inoltre l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di “atti in frode” si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Il concetto di frode richiama la volontarietà di danneggiare, dunque, un comportamento che implica l'esistenza di un elemento psicologico connotato dal dolo preordinato alla frode. Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori, nonché, le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dai debitori di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico. (…)
7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte (ai sensi dell'art . 68, comma 2 , lett. b), CCII) Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione in merito al rapporto tra il reddito mensile netto del nucleo familiare come suindicate, da una parte e le Persona_1
“spese necessarie” a far fronte ai bisogni primari della famiglia e le uscite fisse rappresentate dalle rate mensili dei singoli finanziamenti, aperture di credito oggi in essere, dall'altra,
La consistenza e la composizione del patrimonio dei debitori (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)): Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore. Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato. Beni Immobili: La Sig.ra. risulta comproprietaria per la quota di ½ con il fratello invalido Parte_1
, deceduto a ottobre 2022, del bene immobile sito in Massa, Via Gotara, Persona_2
16, appartamento contraddistinto in Catasto al Foglio 108, particella 24, cat. A/4, classe 5, vani 7,
rendita Euro 524,20. Sulla base della perizia di stima fornita allo scrivente dai debitori, a firma Geom. il Per_3 valore della piena proprietà dell'immobile, all'anno 2023, era stimato in complessivi euro 96.000, la poco appetibile posizione e lo scadente stato di conservazione e manutenzione. La quota di proprietà in capo istante pari ad un ½ veniva, pertanto, quantificata in euro Parte_1
48.000,00 (doc.23 perizia di stima Geom. . Per_3
Si fa presente in merito all'immobile de quo che lo stesso fosse stato, fino a poco fa, gravato da ipoteca giudiziale di primo grado (rg n. 7190 e rp n. 934 ) iscrizione del 07.08.2019 a favore della
9 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII società in virtù di decreto ingiuntivo n. 562/16 del Tribunale di Massa, Controparte_10 per la somma in linea capitale di euro 54.747,84. In data 06.03.2024 la debitrice Parte_1 sottoscriveva un accordo a saldo e stralcio del proprio debito derivante dal contratto n. ° 43796128, ed oggetto del d.i. de quo, con la per la somma complessiva di euro 21.000,00 (come da CP_10 accordo che si allega). In virtù di tale accordo, regolarmente adempiuto dalla debitrice, in data 23.10.2024 Ifis dichiarava di non aver più nulla a che pretendere dalla debitrice, prestando il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale (rg n. 7190 e rp n. 934 ) iscritta sull'immobile di cui sopra di proprietà della sig.ra (come da atto pubblico allegato doc. ) Parte_1
Conti correnti: I debitori sono, altresì, titolari di conti correnti bancari, meglio specifciati di seguito, di cui si allegano estratti conto ultimi anni con giacenza media (doc. 28): a) conto corrente n. 311839, presso Monte dei Paschi di Siena, con Parte_5 giacenza media per l'anno 2021 di euro 2.306,62, anno 2022 di euro 1.814,35 e per l'anno 2023 di euro 784,03 (doc. 28D-28F); b) : conto corrente n. 518533, presso Monte dei Paschi di Siena, con giacenza Parte_1 media per l'anno 2021 di euro 2.934,84 e saldo al 31.12.2024 di euro - 586,16 (doc. 28A-28D); c) : conto corrente cointestato n. 103687153 presso Controparte_11 CP_2 con giacenza media 2024 euro 699,83 e saldo euro 903,51 (doc. 28B);
[...]
d) : conto corrente cointestato n. 0368001074-3 presso Controparte_11 [...] con giacenza media 2024 euro 617,28 (fini ISEE 1.784,53), e saldo euro 606,80 (doc. 28C) CP_5
Beni Mobili registrati:
Sulla base delle verifiche effettuate dallo scrivente sul Pubblico Registro Automobilistico come da visure al PRA che si allegano (doc. ), i debitori risultano proprietari dei seguenti veicoli:
A) ntestataria 08.10.2014- Parte_3 Controparte_12 targa:EW065ZP (valore Eurotax 4.900; B) : intestataria 21.10.2010- targa: CP_3 Controparte_13
EC517TA (valore Eurotax 4.400); Lo scrivente evidenzia come su tale veicolo sia emersa da una visura al PRA la presenza di un fermo amministrativo da parte dell' provvedimento del 19.11.2019. Controparte_14
Si fa notare come, da colloquio con la debitrice, il veicolo in questione non sia stato dalla stessa usato negli ultimi anni, o comunque dopo il 2019, e ad oggi la stessa risulta priva di CP_3 patente. C) AN OLGA: intestataria autovettura OPEL CORSA- immatr. 06.02.2013- trasferimento di proprietà del 03.04.2023- targa: EP062XS, acquistata a febbraio 2023 – valore Eurotax 3.500,00- 4.800- (doc.24 visura PRA); Quanto al valore dei beni mobili registrati di cui sopra, si ritiene che per la loro vetustà, tale valore, al netto dei costi di un'eventuale vendita con evidenzia pubblica del bene stesso tramite IVG, potrà portare a circa 3.000/4.000 con riferimento ai veicoli di cui alla lettera A) e C), mentre per il veicolo di cui alla lett. B) gravato da fermo dell' del 19.11.2019, e, pertanto, inutilizzato da CP_15 anni, il valore di mercato è da ritenersi quello di rottamazione. Senza considerare che i veicoli di proprietà degli istanti ed iano strettamente Parte_1 Pt_3 necessari, come emerso dalle informazioni fornite dagli stessi, in quanto strumentali al lavoro e alle esigenze della famiglia.
10 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII) Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni. d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII) Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Lo scrivente ha potuto verificare i redditi del nucleo familiare dalle buste paga (doc. 5) e dalle dichiarazione dei redditi messe a disposizione dei ricorrenti (doc. 1 ) dai quali emerge: Pt_9
risulta pensionato ( con una pensione mensile netta di euro Parte_5 Pt_11
1.089,39 (lorda euro 1.293,40);
risulta dipendente con contratto indeterminato part-time al 63% con qualifica Parte_1 di operai pulizie ( data inizio 03.06.2013) presso la Cooperativa Sociale Raggio Verde con una retribuzione netta di euro 913.00 ( lorda euro 982,52);
risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Parte_3 operaio 4 livello (data assunzione 01.06.2005) presso la società CMO S.R.L., con uno stipendio mensile netto di euro 1.499,00 (lordo euro 1.950,56);
risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato con qualifica addetto CP_3 servizi pulizie (data inizio 06.07.2009) della cooperativa sociale Raggio Verde con una retribuzione netta di euro 1.230 (lorda 1.639,00); è dipendente della Ditta Canarbino ed ha un reddito mensile di € Parte_6
1300/1400 mensili, ma pur risultando sullo stato di famiglia di fatto vive con la fidanzata.- Gli altri 3 membri sono minori in età scolare. Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 3 anni.
e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII) Per quanto concerne le uscite mensili necessarie per il sostentamento del Nucleo familiare
[...]
si ritengono congrue le spese indicate dai ricorrenti nella propria proposta di Persona_4 piano, che comprendono le spese alimentari, le utenze, le spese mediche, le spese per la gestione delle autovetture, che mensilmente ammontano a circa euro 3.940,00.
9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII): sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile. Lo scrivente rileva come la documentazione messa a disposizione dai debitori in allegato al piano di ristrutturazione del debito risulta conforme alle previsioni normative, e nello specifico al dispositivo di cui all'art. 67 comma 2 CCII in virtù del quale la domanda proposta dal debitore deve essere corredata dall'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi
11 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Alla luce della documentazione allegata al ricorso introduttivo, nonché dalle verifiche effettuate dallo scrivente gestore presso le banche dati ed enti pubblici e istituti privati, così come illustrato nei precedenti paragrafi, la documentazione messa a disposizione dai debitori e complessivamente reperita è risultata completa e sostanzialmente attendibile ai fini dell'analisi e della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento, al cui elenco dei documenti in calce alla presente relazione si rimanda.
15. ATTESTAZIONE FINALE Il sottoscritto Gestore, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nel ricorso dei debitori, la completezza ed attendibilità dei documenti depositati a corredo dello stesso, ritiene ragionevolmente fattibile il piano così come proposto, pur con l'alea caratterizzante ogni evento futuro, in particolare la regolarità dell'accantonamento della quota di reddito della ricorrente da destinare al soddisfacimento della massa dei creditori. Lo scrivente OCC conferma il parere favorevole circa la sostenibilità ed attuabilità della proposta formulata dai debitori, anche alla luce dell'età non avanzata di questi, soprattutto con riferimento a e , (39 anni), e della stabilità offerta, allo stato attuale, dai tre Parte_3 CP_3 contratti di lavoro a tempo indeterminato di , e e CP_3 Parte_3 Parte_1 dalla pensione di vecchiaia . Parte_5
La misura di tali trattenute volontarie mensili potrà, infatti, ragionevolmente consentire ai ricorrenti di far fronte alle proprie uscite correnti e del proprio nucleo familiare, di sostenere il flusso di pagamenti a favore dei creditori , nonché di far fronte ad eventuali futuri imprevisti, come si evince anche dalla comparazione tra la situazione economica dei ricorrenti ante e post piano, come descritta in narrativa.>>
Qualità di consumatore
I ricorrenti rientrano nella categoria di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal Correttivo D.Lgs. 136/2024), quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
12 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Stato di sovraindebitamento
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) risulta che i ricorrenti versano in uno stato di
<sovraindebitamento>>, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, ossia “lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore (…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (…) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (enfasi aggiunta) considerando che per
<> l'art. 2, comma 1, lett. a) CCII intende “lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e per <> l'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Completezza della documentazione
La parte ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento della ricorrente trae origine dalla crisi coniugale, dall'abbandono della casa famigliare da parte del marito, il quale ha conseguentemente interrotto la corresponsione di ogni apporto economico alla famiglia;
(cfr. pag. 4 del ricorso);
b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte da ravvisare sia nella situazione di difficoltà economica in cui
13 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII la ricorrente si è ritrovata sia nell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, circostanze che hanno quindi determinato la necessità per la debitrice di ricorrere ulteriormente al circuito creditizio per ottenere somme liquide di denaro con cui saldare le rate dei finanziamenti pregressi e far fronte alle ordinarie e straordinarie spese familiari (non voluttuarie);
c. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d. l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e. valutazione del merito creditizio (cfr. pagg. 12-13 integrazione relazione OCC);
f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso si ritiene integrato il presupposto per la procedibilità della domanda come previsto dagli artt. 39 e 67 CCII.
Condizioni soggettive: esdebitazione precedente
Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la debitrice abbia goduto del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione: il Gestore della crisi non ha sollevato rilievi critici in proposito.
Condizioni soggettive: assenza di colpa grave, malafede e frode del debitore.
L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla “mancanza di “colpa grave, malafede o frode” nella determinazione della situazione di sovraindebitamento secondo l'art. 69, comma 1, CCII.
Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib.
La Spezia 3 marzo 2022).
Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando
14 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale.
La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su “cause dell'indebitamento e dell'insolvenza”,
“diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, “ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità
e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).
Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib.
Avellino, 04 Marzo 2021).
La recente integrazione normativa apportata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha ribadito che il giudizio sulla meritevolezza deve concentrarsi sull'assenza di dolo o frode e sull'impegno cooperativo del debitore (art. 69 CCII).
Il Tribunale di Pistoia (decreto 31 luglio 2024) ha, ulteriormente, chiarito che non possono escludersi i benefici della procedura nei casi in cui i debiti derivino da situazioni di necessità,
confermando la valutazione in merito alla diligenza del debitore anche in presenza di difficoltà pregresse.
Dunque, deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, dovendosi impedire l'accesso al presente strumento di regolazione della crisi/insolvenza esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta che la parte ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano.
Sembra, in considerazione di quanto sopra espresso, allo stato, potersi escludere la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del debitore nella determinazione del sovraindebitamento.
15 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Atti in frode ai creditori
Dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.
Valutazione finale.
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso.
In conclusione, in forza di tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra richiamate, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano previste dalla legge e pertanto sussistenti i requisiti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Stante la meritevolezza dell'omologazione, si conferma la sospensione di tutte le azioni/procedure esecutive/cautelari in corso ed il divieto di instaurazione di nuove iniziative di tal genere per i creditori sino alla completa esecuzione del piano ovvero sino alla cessazione anticipata della fase esecutiva-attuativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, SETTORE CIVILE, UFFICIO PROCEDURE
CONCORSUALI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario specificato in epigrafe, così provvede:
Letto l'art. 70 comma 7° D.Lgs. 14/2019, s.m.i.,
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
, , , Parte_1 Parte_5 CP_3 Parte_3
;
[...]
2. DICHIARA CHIUSA la presente procedura che tuttavia non può essere archiviata fino alla cessazione della fase attuativa-esecutiva del piano omologato;
3. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – con tutte le successive integrazioni effettuate su richiesta del Tribunale e con le modifiche proposte dal
Gestore della Crisi Avv. Franco Andrea TALAMONI nella Relazione ex art. 70
C.C.I.I. depositata in data 09.10.2025 – sul sito web del Tribunale di Massa, a cura del Gestore della crisi;
16 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
4. ORDINA la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del
Gestore della crisi, a tutti i creditori;
5. ORDINA che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
6. ORDINA che il Gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nella sua esecuzione;
7. DISPONE che ogni 6 mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza il Gestore della crisi riferisca per iscritto al Giudice delegato in merito all'esecuzione del piano da parte dei ricorrenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1 CCII;
8. DISPONE che il Gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice delegato una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 71, commi 4 e 5 CCII;
9. RICORDA che il Giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art.72
CCII;
10. CONFERMA le misure cautelari e protettive disposte nel decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data
12/08/2025;
11. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 70 comma 8° C.C.I.I.;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi e al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza previste dall'art. 72 C.C.I.I..
Massa, 06/11/2025
Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegri
17
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott.
Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE
DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 COMMA 7° C.C.I.I.
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL
N. 22/2025 R.G.P.U. N. 22-1/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
Parte_1
LESSANDRO
[...]
Pt_2 [...]
Parte_3
-PARTE RICORRENTE-
1 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
***
OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 ss. D. Lgs. 14/2019 s.m.i..
***
Letta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D.Lgs. 14/2019, formulata dai ricorrenti (con l'avv. Monia GIATTI), in epigrafe indicati, depositata in data 20/02/2025, originariamente assegnata ad altro giudice, assegnata in data 22.09.2025 allo scrivente Giudice delegato;
viste le integrazioni documentali e i chiarimenti resi, dalla debitrice e dal gestore della crisi, su richiesta dell'Ufficio, anteriormente all'emissione del decreto di apertura della presente procedura;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
richiamato il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 12/08/2025 dal precedente giudice assegnatario del presente fascicolo, con il quale erano state altresì concesse le misure protettive del patrimonio ivi specificate;
letta la Relazione ex art. 70 C.C.I.I. depositata in data 09.10.2025 dall'avv. Franco Andrea
TALAMONI n.q. di Gestore della crisi il quale, per quanto assume rilevanza in questa sede, con riferimento alle osservazioni ricevute e alle proposte di modifica del piano, ivi dichiara e conclude come segue:
<<- venivano pertanto inviate le relative osservazioni dai seguenti creditori: 1) (pec del 18.09.2025- doc. 2) Controparte_1
Email_1 il creditore, oltre all'indicazione della pec suindicata, precisava, come di seguito, i crediti con riferimento alle singole posizioni contrattuali: “Buongiorno, con riferimento alla pratica in oggetto, in merito alla Sua del 08/09 u.s., presentiamo le seguenti osservazioni. Il credito vantato da è pari a: Controparte_1
- Euro 915,85 per la linea CO 20882974;
- Euro 6.247,04 per la linea CO 27329356;
- Euro 3.241,61 per la linea CA 32178580155;
- Euro 17.127,60 per la linea CQ 147559”
Risposta gestore: lo scrivente provvederà ad aggiornare i valori di cui al piano sulla base delle somme indicate dalla creditrice come sopra.
2) ST (pec del 18.09.2025 doc. 3) CP_1
: Email_2 Email_3 comunicazione del collega per il creditore che indicava pec e iban della Testimone_1
2 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII stessa;
Risposta Gestore: nessuna osservazione sollevata dal creditore.
3) Agenzia delle Entrate RI SC (pec. del 22.09.2025-doc. 4) t: veniva indicata dal creditore Email_4
l'indirizzo pec ove effettuare le successive comunicazioni senza addurre osservazione alcuna;
Risposta Gestore: nessuna osservazione sollevata dal creditore.
4) (pec del 26.09.2025 doc. 5) Controparte_2
Email_5 il creditore oltre all'indicazione della pec suindicata precisava come di seguito i crediti con riferimento alle singole posizioni contrattuali:
“Buongiorno Avv. Talamoni, in qualità di gestore della crisi per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 22-1/2025 Tribunale di Massa, ad istanza dei debitori in oggetto, facendo seguito alla Sua del 09/09/2025, segnaliamo che successivamente all'apertura della procedura stessa sono state incamerate per i rapporti intestati ai clienti le seguenti somme:
1. euro 2.403,98 sul rapporto n. 21636390 intestato a , Parte_1 Parte_3
relativo alle rate in scadenza dal 01/03/2025 al 01/08/2025;
[...]
2. euro 1.972,80 sul rapporto n. 9343299 intestato a Parte_3 CP_3
, relativo alle rate in scadenza dal 20/02/2025 al 20/07/2025;
[...]
3. euro 803,52 sul rapporto n. 22068388 intestato a Parte_3 CP_3
, relativo alle rate in scadenza dal 20/02/2025 al 20/07/2025;
[...]
4. euro 85,68 sul rapporto n. 22077484 intestato a Parte_3 CP_3
, relativo alle rate in scadenza dal 20/02/2025 al 20/07/2025.
[...]
Inoltre comunichiamo che alla data odierna, secondo le nostre evidenze contabili, risultano pertanto le seguenti esposizioni debitorie:
1. rapporto n. 21636390 intestato a , Parte_1 Parte_3
Esposizione euro 30.705,97 di cui capitale a scadere euro 29.922,11 e Totale Scaduto + Mora Calcolata euro 783,86;
2. rapporto n. 9343299 intestato a : Esposizione Parte_3 CP_3 euro 17.178,62 di cui capitale a scadere euro 16.518,31 e Totale Scaduto + Mora
Calcolata euro 660,31; 3. rapporto n. 22068388 intestato a : Esposizione Parte_3 CP_3 euro 9.213,44 di cui capitale a scadere euro 8.943,42 e Totale Scaduto + Mora Calcolata euro 270,02;
4. rapporto n. 22077484 intestato a : Esposizione Parte_3 CP_3 euro 1.357,00 di cui capitale a scadere euro 1.328,44 e Totale Scaduto + Mora Calcolata euro 28,56. Comunichiamo altresì di aver dato disposizione all'ufficio competente di sospendere con effetto immediato l'addebito in conto corrente dei rapporti rateali. Tanto dovevamo per eventuali rettifiche e rimaniamo in attesa di indicazioni sul seguito. Cordiali saluti”.
Risposta Gestore: in merito alla precisazione del credito si provvederà ad aggiornare i valori come indicati dal creditore. Con riferimento alle somme trattenute a seguito dell'apertura della procedura le stesse dovranno essere restituite alla procedura ed essere versate sul conto corrente CP_ della stessa, ad oggi non ancora aperto dalla;
5) (pec del 01.09.2025 -doc. 6) Controparte_5
Email_6
3 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII comunicazione della collega per il creditore che esponeva ampie osservazioni alle Testimone_2 quali si rimanda, depositando, altresì, ingente documentazione (giurisprudenza) allegata alla pec esportata in originale (già doc. 6), e precisando così il proprio credito:
“1) Contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio n. 839943, con montante di Euro 36.000,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili da euro 300,00 ciascuna, stipulato il 10 gennaio 2024 (cfr. doc. 04); alla data del 18 agosto 2025, l'Amministrazione Co terza ceduta risulta aver corrisposto a un totale di nr. 17 quote mensili, sicché il credito residuo ancora dovuto in favore dell'odierna esponente ammonta ad € 30.900,00 in termini di montante lordo residuo, ricavato dalla moltiplicazione dell'importo di ciascuna rata (di €
300,00) per il numero di rate residue (n. 103), come da estratto contabile aggiornato e piano di ammortamento acclusi al fascicolo di parte esponente (cfr. docc.ti 05 e 06);
2) Contratto di finanziamento dietro prestito con delega di cui al contratto n. 853650, con montante di euro 9.984,00, da restituire in n. 48 rate mensili, da euro 208,00 ciascuna sottoscritto il 18 gennaio 2024 (cfr. doc. 07); alla data del 18 agosto 2025, terza ceduta risulta Co aver corrisposto a un totale di nr. 17 quote mensili, sicché il credito residuo ancora dovuto in favore dell'odierna esponente ammonta ad € 6.448,00 in termini di montante lordo residuo, ricavato dalla moltiplicazione dell'importo di ciascuna rata (di € 208,00) per il numero di rate residue (n. 31), come da estratto contabile aggiornato e piano di ammortamento acclusi al fascicolo di parte esponente (cfr. docc.ti 08 e 09)”.
Risposta Gestore: lo scrivente a seguito delle osservazioni avanzate dal creditore specifica come:
- preliminarmente si evidenzia come la creditrice abbia precisato il credito senza specificare separatamente il quantum a titolo di linea capitale e il quantum per interessi, limitandosi a definirla come “montante lordo residuo”, calcolato erroneamente dalla somma della rata mensile contrattualmente prevista moltiplicato per il numero di rate residue (?!) Cifra quella della rata che, ovviamente, risulta contrattualmente comprensiva anche degli interessi di cui al piano di ammortamento, ma che, in caso di chiusura anticipata, dovrà considerare solo il capitale fino a quel momento rimanente, come indicato nel piano di ammortamento sotto la voce “importo estinzione”. In assenza specifica precisazione della sola Co linea capitale residua ad oggi da parte di , lo scrivente si atterrà ai piani di ammortamento Co allegati da , unitamente alle osservazioni inviate, prendendo come cifra di riferimento quella avente ad oggetto l'importo ad estinzione del mese corrispondente all'ultima rata pagata, come indicate dal creditore;
non possono certo essere riconosciuti interessi che sarebbero maturati successivamente nel caso di rispetto del piano di ammortamento originario.
- in primo luogo si evidenzia come alcun diritto di difesa del creditore sia stato leso o
“dimezzato”, come affermato dalla creditrice, in quanto il termine di 20 giorni per le precisazioni di cui al punto 5) del decreto di apertura, è stato fatto decorrere, per tutti i creditori, dalla comunicazione inviata dallo scrivente ai creditori in data 08.09.2025, con la quale, a seguito della notifica agli stessi del solo provvedimento di apertura del 14.008.2025, venivano inviate le tabelle modificate depositate in data 26.08.2025 (nei termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del 12.08.2025), nonché il ricorso, la relazione e le relative integrazioni, Co come disposto dal giudice al punto 3) del decreto de quo. Pertanto ha avuto termine, sino al
28.09.2025, come tutti gli altri creditori, per far eventuali osservazioni alla documentazione inviatagli.
Co Co
- Sulla presunta natura privilegiata del credito di : l'argomentazione di è del tutto infondata e non condivisibile in quanto il credito da cessione del quinto non gode di alcun privilegio, dovendo correttamente essere inserito tra i crediti chirografi, sia per la rata di rimborso che per l'eventuale TFR ceduto, salvo casi molto specifici e limitati relativi a cedimenti di crediti già maturati prima di un fallimento o di una procedura di sovraindebitamento, non ravvisabili nel caso di specie. La cessione del quinto, infatti, è un credito futuro che diventa
4 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII esigibile solo quando la retribuzione è percepita, ma non costituisce un diritto di prelazione legale.
Va, quindi, escluso il privilegio richiesto ex art. 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c. sul contratto di finanziamento garantito da cessione sul quinto, con esclusione del privilegio richiesto ex artt.
2745 e 2751 bis n. 1 c.c., in quanto la natura del credito è quella del prestito personale e la cessione pro solvendo non muta tale natura e grado di privilegio.
La cessione del quinto si configura quale cessione di un credito futuro, e si perfeziona soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento ovvero liquidazione controllata del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata, non è opponibile al fallimento ovvero alla liquidazione controllata se, alla data della dichiarazione di apertura della procedura, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
-Inopponibilità della cessione del quinto alla procedura: è ormai pacifico in giurisprudenza il principio dell'assoluta inopponibilità della cessione del quinto alle procedure di sovraindebitamento (in tal senso da ultimo Trib. Pistoia sent. n. 27/2024 del 10.04.2024; conf. Trib. Pistoia sent. n. 48 del 11.06.2024).
Da ultimo il Tribunale di Pistoia, nell'ultima delle pronunce suindicate, ha affermato “La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte satisfattiva riservata agli altri creditori” (così Trib. Pistoia, sent. n. 48/2024)
L'inopponibilità della cessione del quinto alle procedure concorsuali è stata, altresì, sostenuta dalla unanime giurisprudenza in virtù di una applicazione analogica, alla liquidazione controllata, dell'art. 144 CCII in tema di liquidazione giudiziale ove afferma al comma 1 “Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”. Le indicazioni previste dall'art. 144
CCII, anche se non richiamate espressamente, devono difatti intendersi applicabili anche alla Liquidazione controllata;
pertanto eventuali pagamenti effettuati in violazione alla par condicio creditorum devono essere considerati inefficaci. Si ritiene, pertanto, che il giudice debba disporre la liberazione dello stipendio del ricorrente dalla cessione volontaria del quinto suindividuata, stante il maggioritario orientamento suesposto.
Co Le argomentazioni addotte da risultano, alla luce di quanto sopra esposto, infondate, superate e comunque non conformi alla recente e unanime giurisprudenza sul tema (da ultimo
Trib. Milano, sent. 05.09.2024- Trib. Lucca sent. 16.03.2025). Co Il paradosso in realtà, differentemente da quanto affermato da , si andrebbe proprio a creare nel caso in cui la cessione non venisse sospesa dopo l'apertura della procedura di sovraindebitamento, così che la finanziaria diverrebbe, illegittimamente, creditore privilegiato rispetto agli altri, pur non godendo di alcun titolo preferenziale come suindicato, dovendosi invece qualificare come mero chirografari, vedendosi riconosciuto il proprio credito integralmente e in modo preferenziale rispetto a creditori di grado superiore (prededuttivi e privilegiati). In questo caso, quindi, si avrebbe una totale violazione della regola della parcondicio creditorium e dei principi di cui all'art. 67 e ss. CCII.
- sulle funzioni e funzionalità del piano, presupposti del CCII e funzione del gestore: sul punto non si può far altro che sottolineare come le osservazione della creditrice risultino del tutto superflue e inopportune, soprattutto con riferimento agli obblighi e il ruolo dello scrivente OCC
Gestore. Co In primo luogo si rassicura la collega di sulla assoluta assenza di interessi personali o coinvolgimenti emotivi dello scrivete nei confronti dei debitori, il quale è, ed è stato in grado, di svolgere il proprio ruolo in modo oggettivo, imparziale, con approfondito studio della documentazione prodotta, nonchè reperita autonomamente, in modo tale chiarire al giudicante ogni aspetto degno di approfondimento.
5 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
In secondo luogo si fa notare come il giudice avrà la possibilità di esaminare direttamente le osservazioni dei singoli creditori, senza che vengano “filtrate” dallo scrivente, come timore della creditrice, in quanto il sottoscritto, giusto disposto di cui al punto 7) del decreto di apertura, provvederà a depositare nel fascicolo telematico, oltre alla già depositata prova della notifica delle varie comunicazioni ai creditori, le osservazioni presentate dai creditori, in modo da permettere al giudicante una corretta valutazione della proposta avanzata con le opportune modifiche.
- insufficienze probatorie e insussistenza del requisito della meritevolezza: in merito si fa presente come lo scrivente, come emerge dalla relazione particolareggiata, abbia valutato in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento dei debitori, alla quale si rimanda, verificando documentalmente le circostanze dedotte. Come sottolineato dallo scrivente nella valutazione del merito creditizio, è stato complicato per lo scrivente utilizzare il modello di calcolo per tale valutazione, essendo stati nel corso degli anni aperti e chiusi diverse posizioni, anche dalle medesime finanziarie, con rifinanziamenti di posizioni già aperte. L'unica certezza, in tale valutazione, è che sicuramente, stante le diverse posizioni debitorie per prestiti al consumo, comunque pagati quasi tutti regolarmente, accese negli anni dai debitori, con riferimento ai contratti accesi per ultimi, può emergere qualche dubbio sulla corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore erogante: in tale categoria Co rientrano sicuramente i tre finanziamenti concessi da rispettivamente in data 10.01.2024 e
18.01.2024, Lo scrivente ha analizzato la diligenza dei debitori nel momento di assunzione delle obbligazioni e nonché l'assenza di colpa grave in capo agli stessi, ritenendo che:
- tutti i debitori, assunti a tempo indeterminato, risultavano capienti al momento dell'apertura dei singoli finanziamenti;
- l'accesso al credito si rese sempre necessario per esigenze del nucleo familiare e necessità sopravvenute, ma non certo per scelte sconsiderate, spese voluttuose o comunque del tutto sproporzionate alle proprie entrate;
- tale accesso al credito, sicuramente eccessivo, ma strettamente necessario per sopperire alle esigenze del nucleo familiare (con tre minori di cui due invalidi !!!), è stato favorito, o comunque non dissuaso dalle varie intermediarie finanziarie, che hanno sempre continuato ad accendere finanziamenti, carte di credito e cessioni ai ricorrenti, che pur rispettando più o meno regolarmente gli impegni presi, era comunque evidente (da una mera indagine al CRIF) che avessero in essere diverse posizioni aperte, di cui alcune in sofferenza.
Per ogni altra contestazione si rimanda alla relazione già in atti, nonché alle successive integrazioni.
6) (pec. del 30.07.2025) comunicazione Controparte_6 Email_7 della collega per il creditore che esponeva le seguenti osservazioni “La Parte_4
Santander Consumer Bank Spa stipulava con la Sig.ra nata a Massa (MS) in [...] [...] c.f. , il contratto di credito al consumo n. 16282410, C.F._1 sottoscritto per l'importo di € 13.326,44, avente ad oggetto “EA + SPESE;
il medesimo doveva essere rimborsato in 84 rate da € 208,00 a far data dal 01/11/2022; - Per tale contratto sono state rimborsate 21 rate del finanziamento ed a oggi i pagamenti risultano regolari;
- Il credito residuo della Sig.ra nei confronti della SANTANDER CONSUMER BANK SPA CP_3 per tale contratto ammonta a € 13.356,00. - A fronte della pendenza della procedura, si invita
l'Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento a verificare la necessità di interrompere i pagamenti in attesa degli sviluppi della procedura. Per quanto sopra comunico le coordinate bancarie alla quale disporre il versamento delle somme dovute: IBAN IT/71/C/03191/01000/000000000404, avendo cura di inserire nella causale del versamento il
6 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII numero di pratica e il nominativo”. Risposta Gestore: si provvederà ad aggiornare il quantum del credito come precisato dal creditore. Si ritiene, giusto disposto del giudice, che il creditore debba sospendere i pagamenti del contratto di cui sopra, e le eventuali somme trattenute a seguito dell'apertura della procedura di ristrutturazione dovranno essere restituite alla procedura medesima sul conto corrente alla stessa intestato.
Ciò premesso il Gestore, dopo aver sentito i debitori, alla luce delle osservazioni dei creditori su individuate, propone le seguenti modifiche: 1) aggiornamento del quantum residuo dei finanziamenti come su individuato dai creditori e da considerarsi però Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Co solo in linea capitale, e non per il montante lordo residuo (come invece indicato da );
2) in merito alle somme che ha precisato essere state incamerate successivamente CP_2 all'apertura della procedura lo scrivente ritiene opportuno che il Giudice ordini la restituzione di tale somme nel conto corrente della procedura, che ci si riserva di indicare, al fine della distribuzione unitamente all'attivo che verrà versato mensilmente dai debitori;
Co
3) in merito alle osservazioni sollevate da sulla natura privilegiata del proprio credito derivante da cessione del quinto, rimandando a quanto suesposto sul tema, si ritiene vada riconosciuto il grado chirografo all'intero credito.>>
letti gli artt. 67 ss. CCII nonché tutta la documentazione allegata e depositata, pronuncia la seguente
OSSERVA
Nella relazione particolareggiata, depositata in data 20/02/2025 dal Gestore della crisi, avv.
Talamoni, si leggono valutazioni, di cui si riportano quelle più rilevanti in questa sede, aventi il seguente tenore letterale:
<<Si fa presente come gli istanti abbiano proposto un piano di ristrutturazione dei debiti a valenza familiare ex art 66 CCII. Si ritiene sussistano i presupposti di cui alla norma de qua essendo gli istanti conviventi, risiedendo tutti in Massa, via Gotara n. 16 (MS) , come da stato di famiglia allegato, nonché, l'indebitamento degli stessi possa ritenersi avere un'origine comune. Il nucleo familiare è così composto :
, nato a [...] il [...], C.F. , istante Parte_1 C.F._2
, nt. a Massa il 24.11.1960, C.F. , istante Parte_5 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. istante CP_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. , istante, figlio di Parte_3 C.F._4
e ; Parte_1 Parte_5
nato a [...] il [...], C.F. , minore, figlio Parte_6 C.F._5 di e , Parte_1 Parte_5
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_7
, minore, figlia di e;
C.F._6 CP_3 Parte_3
7 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
, nato a [...] il [...], C.F. minore, figlio di Parte_8 C.F._7
e ; CP_3 Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. , figlio di Controparte_7 C.F._8 prime nozze di , come da allegato certificato di stato di famiglia. CP_3
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazion i (ai sensi dell'art . 68, comma 2 , lett. a) , CCII) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII sovraindebitamento si intende: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativao ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
” In riferimento all'evoluzione storica del debito si conferma quanto indicato nella spiegazione sulle cause dell'indebitamento redatta dal legale dei debitori, avv. Giatti, sottoscritta dai debitori e allegata alla documentazione fornita dall'avvocato Giatti.
la causa del sovraindebitamento è da imputarsi a una serie di eventi sfavorevoli ed imprevisti che hanno portato la famiglia dei ricorrenti a trovarsi in uno stato di squilibrio progressivo tra le entrate del nucleo e le uscite. I ricorrenti dichiaravano come, inizialmente, a causa dell'imprevista rottura del tetto della propria abitazione familiare nel 2006, di cui allegavano preventivo (doc. 22), si vedevano costretti ad aprire un primo finanziamento con GO DU n. 014688769 intestato a Controparte_8
per euro 27.000,00.
[...]
Nel 2011 accesero un nuovo finanziamento con GO per Controparte_8
50.000 chiudendo il precedente (vedasi CRIF già doc. 15), per fronteggiare le crescenti spese del nucleo familiare, e nello specifico del nucleo e , per la nascita nel Parte_3 CP_3 dicembre 2011 della prima figlia oltre le spese di invalidità del figlio minorenne della CP_3
( ) come da certificato di invalidità prodotto dai ricorrenti (doc. 26). Controparte_7
Nel 2012 richiedeva due distinti prestiti ad GO per euro 3.600,00 e uno con Parte_1
Consum.it (ora MPS -doc. 18-) per euro 15.000,00. Nel 2013 e Parte_3 CP_3 vanno a vivere con e , sia per esigenze personali (accudimento Parte_1 Parte_5 bambini durante il lavoro dei genitori) sia per esigenze economiche, non dovendo pagare l'affitto essendo l'immobile di proprietà della sig.ra . Tuttavia, a fronte della cospicua mole Parte_1 debitoria, pur sforzandosi di essere regolari nei pagamenti, la famiglia restava Controparte_9 indietro con le rate dei molteplici finanziamenti, tanto che GO DU, cedeva il proprio credito ad Ifis Banca, la quale nell'anno 2016 notificava d.i. n. 562/2016 per la somma di euro 54.747,84 nei confronti di ed iscrivendo ipoteca sulla casa familiare (doc. 13 ). Parte_1 Pt_3 Pt_9
Nel 2016 nasce il secondo figlio di e , , affetto da una grave Parte_3 CP_3 Pt_8 invalidità con diagnosi di disturbo del neurosviluppo con riconoscimento della gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 per riduzione dell'autonomia personale tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, come da documentazione medica prodotta dai ricorrenti (doc. 26 ). Pt_10
8 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Con riferimento alle invalidità dei figli minori, dalla documetazione prodotta si rileva: (…)
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori Dall'analisi della documentazione è emersa inoltre l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di “atti in frode” si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Il concetto di frode richiama la volontarietà di danneggiare, dunque, un comportamento che implica l'esistenza di un elemento psicologico connotato dal dolo preordinato alla frode. Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori, nonché, le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dai debitori di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico. (…)
7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte (ai sensi dell'art . 68, comma 2 , lett. b), CCII) Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione in merito al rapporto tra il reddito mensile netto del nucleo familiare come suindicate, da una parte e le Persona_1
“spese necessarie” a far fronte ai bisogni primari della famiglia e le uscite fisse rappresentate dalle rate mensili dei singoli finanziamenti, aperture di credito oggi in essere, dall'altra,
La consistenza e la composizione del patrimonio dei debitori (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)): Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore. Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato. Beni Immobili: La Sig.ra. risulta comproprietaria per la quota di ½ con il fratello invalido Parte_1
, deceduto a ottobre 2022, del bene immobile sito in Massa, Via Gotara, Persona_2
16, appartamento contraddistinto in Catasto al Foglio 108, particella 24, cat. A/4, classe 5, vani 7,
rendita Euro 524,20. Sulla base della perizia di stima fornita allo scrivente dai debitori, a firma Geom. il Per_3 valore della piena proprietà dell'immobile, all'anno 2023, era stimato in complessivi euro 96.000, la poco appetibile posizione e lo scadente stato di conservazione e manutenzione. La quota di proprietà in capo istante pari ad un ½ veniva, pertanto, quantificata in euro Parte_1
48.000,00 (doc.23 perizia di stima Geom. . Per_3
Si fa presente in merito all'immobile de quo che lo stesso fosse stato, fino a poco fa, gravato da ipoteca giudiziale di primo grado (rg n. 7190 e rp n. 934 ) iscrizione del 07.08.2019 a favore della
9 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII società in virtù di decreto ingiuntivo n. 562/16 del Tribunale di Massa, Controparte_10 per la somma in linea capitale di euro 54.747,84. In data 06.03.2024 la debitrice Parte_1 sottoscriveva un accordo a saldo e stralcio del proprio debito derivante dal contratto n. ° 43796128, ed oggetto del d.i. de quo, con la per la somma complessiva di euro 21.000,00 (come da CP_10 accordo che si allega). In virtù di tale accordo, regolarmente adempiuto dalla debitrice, in data 23.10.2024 Ifis dichiarava di non aver più nulla a che pretendere dalla debitrice, prestando il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale (rg n. 7190 e rp n. 934 ) iscritta sull'immobile di cui sopra di proprietà della sig.ra (come da atto pubblico allegato doc. ) Parte_1
Conti correnti: I debitori sono, altresì, titolari di conti correnti bancari, meglio specifciati di seguito, di cui si allegano estratti conto ultimi anni con giacenza media (doc. 28): a) conto corrente n. 311839, presso Monte dei Paschi di Siena, con Parte_5 giacenza media per l'anno 2021 di euro 2.306,62, anno 2022 di euro 1.814,35 e per l'anno 2023 di euro 784,03 (doc. 28D-28F); b) : conto corrente n. 518533, presso Monte dei Paschi di Siena, con giacenza Parte_1 media per l'anno 2021 di euro 2.934,84 e saldo al 31.12.2024 di euro - 586,16 (doc. 28A-28D); c) : conto corrente cointestato n. 103687153 presso Controparte_11 CP_2 con giacenza media 2024 euro 699,83 e saldo euro 903,51 (doc. 28B);
[...]
d) : conto corrente cointestato n. 0368001074-3 presso Controparte_11 [...] con giacenza media 2024 euro 617,28 (fini ISEE 1.784,53), e saldo euro 606,80 (doc. 28C) CP_5
Beni Mobili registrati:
Sulla base delle verifiche effettuate dallo scrivente sul Pubblico Registro Automobilistico come da visure al PRA che si allegano (doc. ), i debitori risultano proprietari dei seguenti veicoli:
A) ntestataria 08.10.2014- Parte_3 Controparte_12 targa:EW065ZP (valore Eurotax 4.900; B) : intestataria 21.10.2010- targa: CP_3 Controparte_13
EC517TA (valore Eurotax 4.400); Lo scrivente evidenzia come su tale veicolo sia emersa da una visura al PRA la presenza di un fermo amministrativo da parte dell' provvedimento del 19.11.2019. Controparte_14
Si fa notare come, da colloquio con la debitrice, il veicolo in questione non sia stato dalla stessa usato negli ultimi anni, o comunque dopo il 2019, e ad oggi la stessa risulta priva di CP_3 patente. C) AN OLGA: intestataria autovettura OPEL CORSA- immatr. 06.02.2013- trasferimento di proprietà del 03.04.2023- targa: EP062XS, acquistata a febbraio 2023 – valore Eurotax 3.500,00- 4.800- (doc.24 visura PRA); Quanto al valore dei beni mobili registrati di cui sopra, si ritiene che per la loro vetustà, tale valore, al netto dei costi di un'eventuale vendita con evidenzia pubblica del bene stesso tramite IVG, potrà portare a circa 3.000/4.000 con riferimento ai veicoli di cui alla lettera A) e C), mentre per il veicolo di cui alla lett. B) gravato da fermo dell' del 19.11.2019, e, pertanto, inutilizzato da CP_15 anni, il valore di mercato è da ritenersi quello di rottamazione. Senza considerare che i veicoli di proprietà degli istanti ed iano strettamente Parte_1 Pt_3 necessari, come emerso dalle informazioni fornite dagli stessi, in quanto strumentali al lavoro e alle esigenze della famiglia.
10 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII) Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni. d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII) Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Lo scrivente ha potuto verificare i redditi del nucleo familiare dalle buste paga (doc. 5) e dalle dichiarazione dei redditi messe a disposizione dei ricorrenti (doc. 1 ) dai quali emerge: Pt_9
risulta pensionato ( con una pensione mensile netta di euro Parte_5 Pt_11
1.089,39 (lorda euro 1.293,40);
risulta dipendente con contratto indeterminato part-time al 63% con qualifica Parte_1 di operai pulizie ( data inizio 03.06.2013) presso la Cooperativa Sociale Raggio Verde con una retribuzione netta di euro 913.00 ( lorda euro 982,52);
risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Parte_3 operaio 4 livello (data assunzione 01.06.2005) presso la società CMO S.R.L., con uno stipendio mensile netto di euro 1.499,00 (lordo euro 1.950,56);
risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato con qualifica addetto CP_3 servizi pulizie (data inizio 06.07.2009) della cooperativa sociale Raggio Verde con una retribuzione netta di euro 1.230 (lorda 1.639,00); è dipendente della Ditta Canarbino ed ha un reddito mensile di € Parte_6
1300/1400 mensili, ma pur risultando sullo stato di famiglia di fatto vive con la fidanzata.- Gli altri 3 membri sono minori in età scolare. Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 3 anni.
e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII) Per quanto concerne le uscite mensili necessarie per il sostentamento del Nucleo familiare
[...]
si ritengono congrue le spese indicate dai ricorrenti nella propria proposta di Persona_4 piano, che comprendono le spese alimentari, le utenze, le spese mediche, le spese per la gestione delle autovetture, che mensilmente ammontano a circa euro 3.940,00.
9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII): sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile. Lo scrivente rileva come la documentazione messa a disposizione dai debitori in allegato al piano di ristrutturazione del debito risulta conforme alle previsioni normative, e nello specifico al dispositivo di cui all'art. 67 comma 2 CCII in virtù del quale la domanda proposta dal debitore deve essere corredata dall'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi
11 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Alla luce della documentazione allegata al ricorso introduttivo, nonché dalle verifiche effettuate dallo scrivente gestore presso le banche dati ed enti pubblici e istituti privati, così come illustrato nei precedenti paragrafi, la documentazione messa a disposizione dai debitori e complessivamente reperita è risultata completa e sostanzialmente attendibile ai fini dell'analisi e della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento, al cui elenco dei documenti in calce alla presente relazione si rimanda.
15. ATTESTAZIONE FINALE Il sottoscritto Gestore, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nel ricorso dei debitori, la completezza ed attendibilità dei documenti depositati a corredo dello stesso, ritiene ragionevolmente fattibile il piano così come proposto, pur con l'alea caratterizzante ogni evento futuro, in particolare la regolarità dell'accantonamento della quota di reddito della ricorrente da destinare al soddisfacimento della massa dei creditori. Lo scrivente OCC conferma il parere favorevole circa la sostenibilità ed attuabilità della proposta formulata dai debitori, anche alla luce dell'età non avanzata di questi, soprattutto con riferimento a e , (39 anni), e della stabilità offerta, allo stato attuale, dai tre Parte_3 CP_3 contratti di lavoro a tempo indeterminato di , e e CP_3 Parte_3 Parte_1 dalla pensione di vecchiaia . Parte_5
La misura di tali trattenute volontarie mensili potrà, infatti, ragionevolmente consentire ai ricorrenti di far fronte alle proprie uscite correnti e del proprio nucleo familiare, di sostenere il flusso di pagamenti a favore dei creditori , nonché di far fronte ad eventuali futuri imprevisti, come si evince anche dalla comparazione tra la situazione economica dei ricorrenti ante e post piano, come descritta in narrativa.>>
Qualità di consumatore
I ricorrenti rientrano nella categoria di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal Correttivo D.Lgs. 136/2024), quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
12 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Stato di sovraindebitamento
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) risulta che i ricorrenti versano in uno stato di
<sovraindebitamento>>, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, ossia “lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore (…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (…) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (enfasi aggiunta) considerando che per
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l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e per <
b) CCII intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Completezza della documentazione
La parte ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento della ricorrente trae origine dalla crisi coniugale, dall'abbandono della casa famigliare da parte del marito, il quale ha conseguentemente interrotto la corresponsione di ogni apporto economico alla famiglia;
(cfr. pag. 4 del ricorso);
b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte da ravvisare sia nella situazione di difficoltà economica in cui
13 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII la ricorrente si è ritrovata sia nell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, circostanze che hanno quindi determinato la necessità per la debitrice di ricorrere ulteriormente al circuito creditizio per ottenere somme liquide di denaro con cui saldare le rate dei finanziamenti pregressi e far fronte alle ordinarie e straordinarie spese familiari (non voluttuarie);
c. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d. l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e. valutazione del merito creditizio (cfr. pagg. 12-13 integrazione relazione OCC);
f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso si ritiene integrato il presupposto per la procedibilità della domanda come previsto dagli artt. 39 e 67 CCII.
Condizioni soggettive: esdebitazione precedente
Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la debitrice abbia goduto del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione: il Gestore della crisi non ha sollevato rilievi critici in proposito.
Condizioni soggettive: assenza di colpa grave, malafede e frode del debitore.
L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla “mancanza di “colpa grave, malafede o frode” nella determinazione della situazione di sovraindebitamento secondo l'art. 69, comma 1, CCII.
Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib.
La Spezia 3 marzo 2022).
Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando
14 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale.
La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su “cause dell'indebitamento e dell'insolvenza”,
“diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, “ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità
e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).
Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib.
Avellino, 04 Marzo 2021).
La recente integrazione normativa apportata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha ribadito che il giudizio sulla meritevolezza deve concentrarsi sull'assenza di dolo o frode e sull'impegno cooperativo del debitore (art. 69 CCII).
Il Tribunale di Pistoia (decreto 31 luglio 2024) ha, ulteriormente, chiarito che non possono escludersi i benefici della procedura nei casi in cui i debiti derivino da situazioni di necessità,
confermando la valutazione in merito alla diligenza del debitore anche in presenza di difficoltà pregresse.
Dunque, deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, dovendosi impedire l'accesso al presente strumento di regolazione della crisi/insolvenza esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta che la parte ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano.
Sembra, in considerazione di quanto sopra espresso, allo stato, potersi escludere la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del debitore nella determinazione del sovraindebitamento.
15 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Atti in frode ai creditori
Dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.
Valutazione finale.
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso.
In conclusione, in forza di tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra richiamate, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano previste dalla legge e pertanto sussistenti i requisiti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Stante la meritevolezza dell'omologazione, si conferma la sospensione di tutte le azioni/procedure esecutive/cautelari in corso ed il divieto di instaurazione di nuove iniziative di tal genere per i creditori sino alla completa esecuzione del piano ovvero sino alla cessazione anticipata della fase esecutiva-attuativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, SETTORE CIVILE, UFFICIO PROCEDURE
CONCORSUALI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario specificato in epigrafe, così provvede:
Letto l'art. 70 comma 7° D.Lgs. 14/2019, s.m.i.,
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
, , , Parte_1 Parte_5 CP_3 Parte_3
;
[...]
2. DICHIARA CHIUSA la presente procedura che tuttavia non può essere archiviata fino alla cessazione della fase attuativa-esecutiva del piano omologato;
3. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – con tutte le successive integrazioni effettuate su richiesta del Tribunale e con le modifiche proposte dal
Gestore della Crisi Avv. Franco Andrea TALAMONI nella Relazione ex art. 70
C.C.I.I. depositata in data 09.10.2025 – sul sito web del Tribunale di Massa, a cura del Gestore della crisi;
16 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
4. ORDINA la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del
Gestore della crisi, a tutti i creditori;
5. ORDINA che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
6. ORDINA che il Gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nella sua esecuzione;
7. DISPONE che ogni 6 mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza il Gestore della crisi riferisca per iscritto al Giudice delegato in merito all'esecuzione del piano da parte dei ricorrenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1 CCII;
8. DISPONE che il Gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice delegato una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 71, commi 4 e 5 CCII;
9. RICORDA che il Giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art.72
CCII;
10. CONFERMA le misure cautelari e protettive disposte nel decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data
12/08/2025;
11. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 70 comma 8° C.C.I.I.;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi e al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza previste dall'art. 72 C.C.I.I..
Massa, 06/11/2025
Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegri
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