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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Pasquale CRISTIANO - Presidente
Dr. Michele VIDETTA - Consigliere
Dott. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.678/2018 R.G. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Abbatista.
Appellanti
E
(già , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Rizzi.
Appellata
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv.ti Nicola Rocco e Rossella Papapietro. Appellata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n.436/2018 del Tribunale di Matera in tema di: proprietà.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis del 21.07.2015 i signori e , Parte_1 Parte_2
adducendo la loro qualità di proprietari dei terreni e dei fabbricati siti in Pomarico (MT),
c.da – Serrone Rosso, in NCEU al foglio 50 part.lle 100-66-85 (di proprietà CP_4
) e al foglio 46 p.lle 95-17-16 (di proprietà e ), adivano il Tribunale Pt_2 Parte_1 Pt_2
di Matera per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di
Matera, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto in favore della società sui fondi di proprietà dei sigg.ri 2) Controparte_2 Controparte_5
ordinare all' in persona del suo l.r. p.t. la cessazione di Controparte_2
qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori nonché la rimozione del cavidotto insistente nella proprietà dei ricorrenti;
3) condannare la società convenuta in persona del suo leg. Rapp. P.t., al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Asserivano gli attori che una parte dei loro terreni fosse stata interessata, nell'anno 2013, dall'installazione di un cavidotto con atti arbitrari ed a loro insaputa;
che veniva dunque attivato un procedimento possessorio (iscritto al n. 1072/2013 di RG) nel quale emergeva, a seguito di perizia, che il predetto cavidotto “ ricade sul fondo di proprietà dei ricorrenti e che il cavo elettrico si sviluppa al di sotto della strada di proprietà comunale denominata
“Lama di Palio” e per brevi tratti, circa ml.529,36 complessivi, al di sotto di altre strade che sono di uso pubblico e non di proprietà pubblica, utilizzate per passaggi di persone, animali e mezzi meccanici, che interessano le proprietà dei ricorrenti riportate in catasto al fg.50 p.lla 100 e foglio 46, p.lle n.16-95-17”; che con missiva del 09.06.2015 diffidavano la società a rimuovere il cavidotto dalla parte dei fondi di loro proprietà CP_2 Controparte_2
arbitrariamente occupata in assenza di un valido titolo giustificativo.
_______________
pag. 2 2. Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva di chiamare in Controparte_2
causa la società esecutrice dei lavori di interramento del Controparte_3
cavidotto e cedente di quest'ultimo e degli impianti ad esso correlati, per essere tenuta indenne e manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite.
Nel merito contestava la domanda ritenendo che difettasse in capo agli attori la titolarità dei fondi in quanto era il il titolare delle strade al di sotto delle quali era Controparte_6
stato posizionato l'elettrodotto, in quanto il avrebbe usucapito la proprietà delle CP_6
strade in questione o, quantomeno, la servitù di passaggio attraverso le strade stesse.
3. Con comparsa depositata il 21.04.2016 si costituiva la chiamata in causa
[...]
deducendo: Controparte_3
di aver eseguito le opere a seguito di un'intesa negoziale con ai sensi dell'art. 4 CP_2
del provvedimento n.281/2005 dell'Autorità garante per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico, nonché assenso del con atti del 2010 e del Controparte_6
2012;
di aver posizionato il cavidotto sotto un'area di sedime destinata ab immemorabile a strada di uso pubblico;
che era decorso il termine di cui all'art. 936 c.c. per cui la domanda era tardiva;
che vi era difetto di legittimazione passiva delle due società convenute in quanto non titolari di diritti reali di godimento sui fondi, ma di un diritto personale sulla cosa.
Concludeva chiedendo di dichiarare improponibile e/inammissibile la domanda per inosservanza del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 936 c.c. e, nel merito, il rigetto con condanna alle spese del giudizio.
4. Con sentenza n.405 del 24.04.2018 il Tribunale di Matera rigettava la domanda proposta dai signori e , condannando gli attori in solido a rifondere le spese Parte_1 Pt_2
alle società convenute. Motivava il Giudice di prime cure asserendo che le attestazioni rilasciate dal comune di , le quali affermavano la proprietà comunale sia della CP_6
strada rurale “Masseria San Giacomo”, che si sviluppa sulle p.lle 66 e 100 del foglio 50 ed altre del foglio 51, sia della strada rurale “Lama di Palio”, che si sviluppa lungo le particelle
16, 17 e 95 del foglio 46, costituivano prova dell'iscrizione nell'elenco delle strade pubbliche di quelle in cui ricadevano anche le aree in contestazione, per cui era onere degli attori dimostrare l'inesistenza del diritto di godimento di dette aree da parte della collettività.
La mancanza di tale prova comportava automaticamente il rigetto della domanda spiegata.
Inoltre, per le aree controverse avrebbe operato la presunzione di demanialità di cui all'art.
_______________
pag. 3 22 legge n.2248 del 1865, allegato F, e pertanto occorreva fornire prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi.
5. Avverso la detta pronuncia proponevano appello i sigg.ri e , con atto Parte_1 Pt_2
del 20.11.2018 formulando quattro motivi di gravame.
In primo luogo eccepivano una erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure il quale non avrebbe rilevato la contraddittorietà delle attestazioni rilasciate dal CP_6
di , dalle quali non si poteva evincere che le aree in contestazione fossero di CP_6
proprietà pubblica o demaniali, ritenendo altresì acquisito agli atti l'elenco delle strade pubbliche, invece mai prodotto in giudizio. Sottolineava come nel caso di specie fosse stata realizzata una attività che aveva interessato il sottosuolo (id est l'interramento dell'elettrodotto), asservendolo a usi diversi dal mero passaggio o dal pubblico transito, circostanza che evidenziava l'illegittimità dell'agire delle società convenute.
Con il secondo motivo contestavano la ritenuta presunzione di demanialità, in proposito richiamando la giurisprudenza di legittimità che postula – affinché la presunzione possa operare – la sussistenza di requisiti specifici quali l'immediata accessibilità delle aree,
l'integrazione della funzione viaria della rete stradale pubblica, il carattere pertinenziale delle stesse. Tali principi sarebbero stati disattesi dal Tribunale, che avrebbe ritenuto sufficiente il fatto che le aree in questione fossero “adiacenti” a quelle indicate dai convenuti come strade comunali. Contestavano, altresì, in radice la individuabilità delle strade di cui alle attestazioni del come “strade pubbliche”. Controparte_6
Con il terzo motivo lamentavano l'erroneità della decisione impugnata in relazione al capo che aveva ritenuto non provata, da parte degli attori, l'inesistenza del diritto di godimento di dette aree da parte della collettività. Ciò a motivo sia del tipo di azione intrapresa, che comportava l'onere in capo al convenuto di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva, sia della mancata ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati dagli attori, ivi compresa la consulenza tecnica.
Da ultimo, impugnava il provvedimento di primo grado in riferimento alla liquidazione delle spese giudiziali, chiedendone la riforma integrale.
6. Si costituiva in giudizio con comparsa del 18.03.2019 (già Controparte_1 [...]
, contestando integralmente il contenuto dell'atto di appello e chiedendo Controparte_2
il rigetto per infondatezza del medesimo. Precisava che non vi era prova della titolarità dei terreni oggetto di causa in capo agli appellanti;
che nelle attestazioni comunali rilasciate in data 14.06.2013 si affermava che le strade rurali “Masseria San Giacomo” e “Lama di
Palio”, che si sviluppano, rispettivamente, lungo le p.lle 100 e 66 del foglio di mappa 50 e
_______________
pag. 4 p.lle 100,85,83,64,70,68,139,65 e 129 del foglio di mappa 50 e p.lle 17,95, 16, 26 del foglio di mappa 46, sono di proprietà comunale con destinazione al pubblico transito;
che in sede di giudizio possessorio il ctu nominato aveva accertato che il cavidotto si sviluppava lungo le due strade sopra menzionate;
che difettava in capo ai sigg.ri e la Parte_1 Pt_2
titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio poiché spettava al Controparte_6
esercitare l'actio negatoria; che in ogni caso il Comune di avrebbe usucapito la CP_6
proprietà delle strade in questione o, quanto meno, la servitù di passaggio attraverso le stesse.
In subordine e in caso di accoglimento dell'appello, domandava di essere manlevata e tenuta indenne dalla Controparte_3
7. Si costituiva anche quest'ultima società, con comparsa depositata il 08.04.2019, deducendo: la carenza di legittimazione passiva delle convenute, titolari di un diritto personale sulla cosa;
l'infondatezza della domanda, essendo la realizzazione dell'opera avvenuta in buona fede e nel rispetto dell'iter procedimentale sfociato nella stipula della convenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con il comune di;
CP_6
l'inammissibilità della domanda di rimozione del cavidotto essendo gli appellanti incorsi nella decadenza di cui all'art. 936 c.c..
8. In data 25.03.2025 veniva infine fissata l'udienza del 01.07.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza. Con successivo decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. I primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi alla problematica della titolarità delle aree nelle quali sono stati effettuati i lavori di interramento del cavidotto dalle società convenute.
Asseriscono gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe viziata, e dunque da riformare, laddove ha ritenuto sussistente la prova che le aree in cui era stato interrato il cavidotto appartenessero a terreni lungo i quali correvano le due strade rurali, denominate “Masseria
San Giacomo” e “Lama di Palio”, di proprietà comunale, come risultava dalle attestazioni rilasciate dal Comune di al legale rapp.te della in data CP_6 Controparte_3
14.06.2013. Tali attestazioni, per il Tribunale, assurgerebbero a prova dell'iscrizione nell'elenco delle strade pubbliche di quelle in cui ricadono le predette aree, per le quali ultime opererebbe, comunque, una presunzione di demanialità.
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pag. 5 Una simile ricostruzione, ad avviso degli appellanti, sarebbe erronea e determinata da un travisamento dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda.
I motivi sono fondati.
9.1 Da una attenta lettura di tutto il materiale probatorio versato agli atti dalle parti della odierna controversia emergono una serie di circostanze che non sono state esaminate, e correttamente interpretate, dal giudice di prime cure.
Gli appellanti hanno prodotto sin dall'instaurazione del giudizio gli atti pubblici di compravendita che attestano la proprietà, in capo agli stessi, delle p.lle n.66 (pascolo, cl.2 are 46,37) e n.100 (seminativo, cl.4, are 32,10) del foglio di mappa 50 nonchè delle p.lle n.16 (inc. prod., cl. 2 ha 7.81.90), n.17 (seminativo, cl.3 ha 2.22.03) e n.95 (pasc., cl.3 ha
1.03.62) del foglio di mappa 46.
Le attestazioni rilasciate dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di CP_6
in data 14.06.2013 e 07.04.2014 sono tra loro contraddittorie per alcuni profili poiché in esse si legge:
- “Il responsabile dell'ufficio (...) attesta che la strada rurale Lama di Palio che si sviluppa lungo le particelle 100, 85, 83, 64,70, 68, 139, 65 e 129 del foglio di mappa numero 50 e lungo le particelle numero 17, 95, 16, 26 del foglio di mappa numero
46 è di proprietà comunale con destinazione al pubblico transito.” (certificazione del
14.06.2013);
- “Il responsabile dell'ufficio (…) attesta che la strada rurale Masseria San Giacomo che si sviluppa lungo le particelle 100, 66 del foglio di mappa numero 50 e lungo le particelle numero 117,118,188,186,129,107,14 del foglio di mappa numero 51 è di proprietà comunale con destinazione al pubblico transito.” (certificazione del
14.06.2013);
- “Il responsabile del servizio, visti gli atti di ufficio, certifica che la strada comunale denominata Lama di Palio, ricadente sul foglio di mappa numero 46, particella nr.
16, ai bordi del quale corre il cavo interrato che collega l'impianto eolico realizzato dalla società alla cabina pur non essendo di proprietà Controparte_3 CP_2
comunale è tuttavia utilizzata come passaggio pubblico per il transito di persone, animali e mezzi meccanici, da tempo immemorabile.” (certificazione del
07.04.2014).
Dunque per un verso due strade diverse sembrano insistere sulla medesima particella (la n.100 del fg.50), per altro verso emerge una incoerenza sulla titolarità delle predette strade,
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pag. 6 le quali, da ciò che appare dalle suddette certificazioni, non per tutti i tratti vengono qualificate “di proprietà comunale”.
Nella relazione di perizia depositata nel procedimento possessorio (RG 1072/2013), inoltre, il ctu Ing. in merito alla natura pubblica o privata delle predette strade, scriveva: Per_1
- “(…) detto cavo per lunghi tratti corre al di sotto della strada di proprietà comunale denominata “Lama di Palio" già indicata ed individuata nel foglio di impianto del catasto (1921:1923) e per brevi tratti, circa ml 529,36 complessivi si sviluppa al di sotto di altre strade non denominate catastalmente che sono di uso pubblico e non di proprietà pubblica, utilizzate per passaggi pubblici di persone, animali e mezzi meccanici secondo quanto certificato dal Comune di e secondo quanto CP_6
autocertificato dal responsabile legale della Ing. Controparte_3 [...]
”; Persona_2
- “Dalle verifiche effettuate è risultato che la strada rurale denominata Masseria San
Giacomo nella formulazione del quesito in oggetto non esisteva al momento del foglio di impianto del catasto (1921: 1923); certamente è posteriore a tale data
(…)”.
Nelle note ex art.183, co.6 n.2, ancora, i ricorrenti evidenziavano, attraverso la produzione di planimetrie, che il percorso delle strade sotto cui si dirama il cavidotto è in parte asfaltato e in parte sterrato, circostanza mai contestata dalle altre parti.
9.2 La considerazione unitaria di tale impianto probatorio manifesta come la titolarità delle strade rurali “Masseria San Giacomo” e “Lama di Palio” non possa essere ascritta al
Comune di , non rivestendo le attestazioni rilasciate dal responsabile del servizio CP_6
urbanistica del Comune alcuna efficacia nel senso di rivestire la qualità di “elenco delle strade pubbliche”, né integrando detto elenco la prova dell'appartenenza di quelle strade al pubblico Ente.
Ciò in quanto l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta solo da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo a tal fine reputarsi elemento idoneo e da solo sufficiente, l'inclusione (o meno) della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all.
F (Cass. Sez. 1, Ord. n. 15033/2020).
_______________
pag. 7 L'iscrizione delle vie negli elenchi delle strade comunali, invero, non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà dei terreni e connesse con il regime giuridico delle medesime (Cons. di Stato II, 18 maggio 2020, n. 3158).
Il giudice di legittimità in tema di appartenenza o meno di una strada all'ente pubblico territoriale, ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
«- l'inserimento di una strada nell'elenco di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 8, integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che può essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa (Cass., 11 febbraio
2009, n. 3391);
- nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali,
l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass., 10 aprile 2011, n. 5339);
- al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio),
l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica (Cass., 7 aprile 2000, n.4345);
- la presunzione di demanialità stabilita dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, art.22, all. F - la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire pertinenza della strada (non assumendo rilievo la non illuminazione dell'area, la sua quasi completa interclusione e il suo sfociare nella proprietà privata, la sua accessibilità attraverso gradini ed un cancello) - ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all'esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi, quali la produzione del titolo di proprietà (Cass, 10 marzo 2006, n. 5262)».
Il Tribunale non ha tenuto conto dell'applicazione dei principi sopra riportati, non essendo stati provati in alcun modo gli elementi evidenziati, come l'uso da parte di un numero indeterminato di persone, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica,
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pag. 8 risultando invece evidenze di segno opposto, come la non esistenza della strada rurale
Masseria San Giacomo al momento di impianto del foglio catastale;
la mancanza di asfaltatura e – ne consegue come portato logico necessitato – la mancanza di ogni tipo di manutenzione da parte dell'ente pubblico;
la mancanza di idoneità del bene a soddisfare un pubblico interesse, atteso che tale viabilità rurale non congiunge pubbliche vie.
La prova di tali elementi, nel procedimento in esame ,incombeva sulle società appellate poiché l'onere di provare la concreta sussistenza delle condizioni che contraddistinguono l'uso pubblico di una strada incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 2967 c.c. (TAR Campania
Salerno, Sez. II, 25/05/2023, n. 1248).
9.3 Quanto alla presunzione di demanialità, che pure è stata ritenuta sussistente dal
Giudice di prime cure, la stessa richiede, quale condizione preliminare, la natura pubblica della strada – come si è visto difettante in questa circostanza – e non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada;
nelle altre ipotesi, invece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione. (Cass. Sent. n. 2795/2017).
Affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e l'occupazione, finanche sine titulo, dell'area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto
(convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente, all'uso pubblico (TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 09/12/2022, n. 3551).
Il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto la natura demaniale di un'area sulla base del solo requisito della contiguità alla strada, omettendo ogni valutazione sull'effettiva sussistenza di atti o fatti idonei a indicarne la titolarità in capo al comune di . CP_6
9.4 Non coglie nel segno neanche la censura delle appellate secondo la quale il CP_6
avrebbe comunque usucapito la servitù di uso pubblico delle due strade rurali.
Ciò in quanto «Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico, ovvero nel caso in cui
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pag. 9 l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione. Una strada rientra, pertanto, nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere
l'affermazione del diritto di uso pubblico.» (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/03/2023, n.
8526).
Tutte circostanze che, nel caso di specie, difettano non essendone mai stata fornita prova dalle società su cui tale onere gravava.
Conclusivamente, si deve ritenere che non sussista prova della destinazione a uso pubblico delle strade “Masseria San Giacomo” e “Lama di Palio”, e quindi che la titolarità dominicale dei terreni su cui insistono sia da ritenersi privata.
10. L'erroneità della sentenza del Tribunale di Matera sul punto relativo alla appartenenza delle strade, apre al riesame delle domande e delle doglianze avanzate dagli appellanti in primo grado. Invero, l'attività posta in essere dalla e dalla Controparte_3
, seppur esplicatasi nell'alveo di un procedimento ben definito, ha Controparte_2
inciso sui diritti dominicali dei sigg.ri e . Parte_1 Pt_2
Come si evince dalla produzione delle suddette società (vedi la Cessione degli impianti di rete per la connessione delle linee elettriche di raccordo, doc. 7 fascicolo 1° grado
[...]
, la realizzazione del cavidotto su aree di natura privata ha richiesto la CP_3
concessione di innumerevoli servitù: di elettrodotto, di passaggio e carraio da parte dei singoli proprietari in favore di ma non si rinviene documentazione in merito alla CP_2
sussistenza della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente
Autorità di cui agli artt. 107 e segg. del r.d. n. 1775 del 1933.
La documentazione in atti attesta che l'impianto realizzato dalla Controparte_3
[... non era sottoposto al Dlgs. 387/2003 e al relativo procedimento autorizzatorio (cfr. doc. 3 fasc. 1° grado , ma che la stessa società si sarebbe attivata per curare gli Controparte_3
adempimenti connessi alle procedure autorizzative previste dal detto R.D., per la realizzazione dell'impianto di rete e della connessione, impegnandosi a sottoporre la documentazione ad per il benestare agli standard tecnici. CP_2
_______________
pag. 10 La consolidata giurisprudenza di legittimità resa più volte a sezioni unite, ha enunciato il principio che l'apprensione (o il mantenimento) sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l'impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”. Essa configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù (Cass. sez. un. 8065/1990; 4619 e 3963/1989; Cass. sent.
N.19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012; Cass. sent. n. 26965/2013).
Dunque l'apprensione sine titulo di un suolo di proprietà privata e l'installazione sullo stesso di apparecchiature elettriche senza che l'elettrodotto sia stato autorizzato dalla competente autorità e preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 111 e seguenti R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, non solo non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva, i cui estremi non ricorrono con riguardo ai diritti reali su cosa altrui, ma costituisce un illecito a carattere permanente da parte dell'ente costruttore o gestore, che perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, per il quale, mancando l'autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate, non può aversi costituzione di servitù coattiva di elettrodotto ai sensi dell'art. 1056 c.c., appunto perché l'attività materiale posta in essere dall'autore e gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica e quindi l'ordine di rimozione delle apparecchiature non incontra nemmeno il limite del divieto di condanna della P.A. ad un facere specifico di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
La realizzazione dell'elettrodotto da parte della e dell' Controparte_3 [...]
si è tradotta in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale dei sigg.ri Controparte_2
e , con la conseguenza che deve essere accolta la domanda di rimozione Parte_1 Pt_2
dell'elettrodotto e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
11. I restanti motivi di appello restano assorbiti dall'accoglimento dei primi due.
12. Quanto alla domanda di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...]
in virtù dell'art. 7 della scrittura privata di cessione degli impianti Controparte_3
_______________
pag. 11 di rete per la connessione delle linee elettriche di raccordo del 17.11.2013, si evidenzia quanto segue.
Il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione” (testo integrato delle connessioni attive – cd.: TICA) cui si fa espresso riferimento nella scrittura privata prevede un iter complesso in relazione all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni con obbligazioni a carico tanto del gestore di rete quanto del richiedente. Anche nel caso in cui – come nella vicenda in esame – il richiedente abbia deciso di non avvalersi del procedimento unico di cui all'art. 12 Dlgs. 387/2003, impegnandosi a curare personalmente gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, il TICA prevede poteri di controllo e sollecito del gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione. Ciò nonostante, il ruolo del gestore di rete rimane un ruolo tecnico e di coordinamento, finalizzato a garantire la corretta connessione dell'impianto di produzione alla rete, mentre il produttore rimane il responsabile delle autorizzazioni del proprio impianto di generazione di energia.
La clausola della scrittura privata del 07.11.2013 con cui la si impegna Controparte_3
a manlevare “da ogni richiesta risarcitoria, o indennitaria connessa o conseguente alla CP_2
costruzione degli impianti e a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole per indennità e sanzioni e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi a rimborsare ogni costo che è nel dovesse sostenere a causa delle predette pretese” deve ritenersi valida ed operante tra le parti in riferimento all'obbligo di riduzione al pristino stato delle aree di proprietà dei sigg.ri
[...]
e , in considerazione altresì della mancata contestazione della stessa da parte Pt_1 Pt_2
della predetta società. Il terzo chiamato in garanzia impropria, infatti, ha svolto le sue difese per contrastare solo la domanda proposta dall'attore principale, ma non anche la domanda di manleva.
13. Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado sono liquidate, in favore degli appellanti ed a carico di
. come da dispositivo: Controparte_1
- per il primo grado con applicazione del D.M. 55/2014 versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 ed in considerazione del valore della causa
(5.201,00-26.000,00), nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), valori medi;
_______________
pag. 12 - per il secondo grado con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del medesimo valore e dell'attività difensiva espletata
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Devono invece essere compensate le spese fra ed Controparte_1 Controparte_3
in ragione del fatto che quest'ultima non si è mai opposta alla domanda di
[...]
manleva nei suoi confronti avanzata da che l'aveva chiamata in causa. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 678/2018 di cui in epigrafe, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_1
rimozione del cavidotto insistente sulle aree di proprietà privata dei sigg.ri Parte_1
e e alla remissione in pristino;
Pt_2
b) Condanna al pagamento, in favore dei sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
, delle spese del primo grado di giudizio complessivamente quantificate Parte_2
in € 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio;
€ 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€.1.600,00 per la fase istruttoria;
€ 1.620,00 per la fase decisionale); nonché al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, complessivamente quantificate in € 5.809,00 (di cui €.1.134,00 per la fase di studio;
€.921,00 per la fase introduttiva;
€.
1.843.00 per la fase istruttoria;
€.1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in entrambi i casi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
c) Accoglie la domanda di manleva e dichiara l'obbligo di Controparte_3
[... a tenere indenne e manlevare dagli effetti della condanna di Controparte_1
cui ai superiori capi a) e b).
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr. Pasquale Cristiano
_______________
pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Pasquale CRISTIANO - Presidente
Dr. Michele VIDETTA - Consigliere
Dott. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.678/2018 R.G. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Abbatista.
Appellanti
E
(già , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Rizzi.
Appellata
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv.ti Nicola Rocco e Rossella Papapietro. Appellata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n.436/2018 del Tribunale di Matera in tema di: proprietà.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis del 21.07.2015 i signori e , Parte_1 Parte_2
adducendo la loro qualità di proprietari dei terreni e dei fabbricati siti in Pomarico (MT),
c.da – Serrone Rosso, in NCEU al foglio 50 part.lle 100-66-85 (di proprietà CP_4
) e al foglio 46 p.lle 95-17-16 (di proprietà e ), adivano il Tribunale Pt_2 Parte_1 Pt_2
di Matera per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di
Matera, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto in favore della società sui fondi di proprietà dei sigg.ri 2) Controparte_2 Controparte_5
ordinare all' in persona del suo l.r. p.t. la cessazione di Controparte_2
qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori nonché la rimozione del cavidotto insistente nella proprietà dei ricorrenti;
3) condannare la società convenuta in persona del suo leg. Rapp. P.t., al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Asserivano gli attori che una parte dei loro terreni fosse stata interessata, nell'anno 2013, dall'installazione di un cavidotto con atti arbitrari ed a loro insaputa;
che veniva dunque attivato un procedimento possessorio (iscritto al n. 1072/2013 di RG) nel quale emergeva, a seguito di perizia, che il predetto cavidotto “ ricade sul fondo di proprietà dei ricorrenti e che il cavo elettrico si sviluppa al di sotto della strada di proprietà comunale denominata
“Lama di Palio” e per brevi tratti, circa ml.529,36 complessivi, al di sotto di altre strade che sono di uso pubblico e non di proprietà pubblica, utilizzate per passaggi di persone, animali e mezzi meccanici, che interessano le proprietà dei ricorrenti riportate in catasto al fg.50 p.lla 100 e foglio 46, p.lle n.16-95-17”; che con missiva del 09.06.2015 diffidavano la società a rimuovere il cavidotto dalla parte dei fondi di loro proprietà CP_2 Controparte_2
arbitrariamente occupata in assenza di un valido titolo giustificativo.
_______________
pag. 2 2. Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva di chiamare in Controparte_2
causa la società esecutrice dei lavori di interramento del Controparte_3
cavidotto e cedente di quest'ultimo e degli impianti ad esso correlati, per essere tenuta indenne e manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite.
Nel merito contestava la domanda ritenendo che difettasse in capo agli attori la titolarità dei fondi in quanto era il il titolare delle strade al di sotto delle quali era Controparte_6
stato posizionato l'elettrodotto, in quanto il avrebbe usucapito la proprietà delle CP_6
strade in questione o, quantomeno, la servitù di passaggio attraverso le strade stesse.
3. Con comparsa depositata il 21.04.2016 si costituiva la chiamata in causa
[...]
deducendo: Controparte_3
di aver eseguito le opere a seguito di un'intesa negoziale con ai sensi dell'art. 4 CP_2
del provvedimento n.281/2005 dell'Autorità garante per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico, nonché assenso del con atti del 2010 e del Controparte_6
2012;
di aver posizionato il cavidotto sotto un'area di sedime destinata ab immemorabile a strada di uso pubblico;
che era decorso il termine di cui all'art. 936 c.c. per cui la domanda era tardiva;
che vi era difetto di legittimazione passiva delle due società convenute in quanto non titolari di diritti reali di godimento sui fondi, ma di un diritto personale sulla cosa.
Concludeva chiedendo di dichiarare improponibile e/inammissibile la domanda per inosservanza del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 936 c.c. e, nel merito, il rigetto con condanna alle spese del giudizio.
4. Con sentenza n.405 del 24.04.2018 il Tribunale di Matera rigettava la domanda proposta dai signori e , condannando gli attori in solido a rifondere le spese Parte_1 Pt_2
alle società convenute. Motivava il Giudice di prime cure asserendo che le attestazioni rilasciate dal comune di , le quali affermavano la proprietà comunale sia della CP_6
strada rurale “Masseria San Giacomo”, che si sviluppa sulle p.lle 66 e 100 del foglio 50 ed altre del foglio 51, sia della strada rurale “Lama di Palio”, che si sviluppa lungo le particelle
16, 17 e 95 del foglio 46, costituivano prova dell'iscrizione nell'elenco delle strade pubbliche di quelle in cui ricadevano anche le aree in contestazione, per cui era onere degli attori dimostrare l'inesistenza del diritto di godimento di dette aree da parte della collettività.
La mancanza di tale prova comportava automaticamente il rigetto della domanda spiegata.
Inoltre, per le aree controverse avrebbe operato la presunzione di demanialità di cui all'art.
_______________
pag. 3 22 legge n.2248 del 1865, allegato F, e pertanto occorreva fornire prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi.
5. Avverso la detta pronuncia proponevano appello i sigg.ri e , con atto Parte_1 Pt_2
del 20.11.2018 formulando quattro motivi di gravame.
In primo luogo eccepivano una erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure il quale non avrebbe rilevato la contraddittorietà delle attestazioni rilasciate dal CP_6
di , dalle quali non si poteva evincere che le aree in contestazione fossero di CP_6
proprietà pubblica o demaniali, ritenendo altresì acquisito agli atti l'elenco delle strade pubbliche, invece mai prodotto in giudizio. Sottolineava come nel caso di specie fosse stata realizzata una attività che aveva interessato il sottosuolo (id est l'interramento dell'elettrodotto), asservendolo a usi diversi dal mero passaggio o dal pubblico transito, circostanza che evidenziava l'illegittimità dell'agire delle società convenute.
Con il secondo motivo contestavano la ritenuta presunzione di demanialità, in proposito richiamando la giurisprudenza di legittimità che postula – affinché la presunzione possa operare – la sussistenza di requisiti specifici quali l'immediata accessibilità delle aree,
l'integrazione della funzione viaria della rete stradale pubblica, il carattere pertinenziale delle stesse. Tali principi sarebbero stati disattesi dal Tribunale, che avrebbe ritenuto sufficiente il fatto che le aree in questione fossero “adiacenti” a quelle indicate dai convenuti come strade comunali. Contestavano, altresì, in radice la individuabilità delle strade di cui alle attestazioni del come “strade pubbliche”. Controparte_6
Con il terzo motivo lamentavano l'erroneità della decisione impugnata in relazione al capo che aveva ritenuto non provata, da parte degli attori, l'inesistenza del diritto di godimento di dette aree da parte della collettività. Ciò a motivo sia del tipo di azione intrapresa, che comportava l'onere in capo al convenuto di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva, sia della mancata ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati dagli attori, ivi compresa la consulenza tecnica.
Da ultimo, impugnava il provvedimento di primo grado in riferimento alla liquidazione delle spese giudiziali, chiedendone la riforma integrale.
6. Si costituiva in giudizio con comparsa del 18.03.2019 (già Controparte_1 [...]
, contestando integralmente il contenuto dell'atto di appello e chiedendo Controparte_2
il rigetto per infondatezza del medesimo. Precisava che non vi era prova della titolarità dei terreni oggetto di causa in capo agli appellanti;
che nelle attestazioni comunali rilasciate in data 14.06.2013 si affermava che le strade rurali “Masseria San Giacomo” e “Lama di
Palio”, che si sviluppano, rispettivamente, lungo le p.lle 100 e 66 del foglio di mappa 50 e
_______________
pag. 4 p.lle 100,85,83,64,70,68,139,65 e 129 del foglio di mappa 50 e p.lle 17,95, 16, 26 del foglio di mappa 46, sono di proprietà comunale con destinazione al pubblico transito;
che in sede di giudizio possessorio il ctu nominato aveva accertato che il cavidotto si sviluppava lungo le due strade sopra menzionate;
che difettava in capo ai sigg.ri e la Parte_1 Pt_2
titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio poiché spettava al Controparte_6
esercitare l'actio negatoria; che in ogni caso il Comune di avrebbe usucapito la CP_6
proprietà delle strade in questione o, quanto meno, la servitù di passaggio attraverso le stesse.
In subordine e in caso di accoglimento dell'appello, domandava di essere manlevata e tenuta indenne dalla Controparte_3
7. Si costituiva anche quest'ultima società, con comparsa depositata il 08.04.2019, deducendo: la carenza di legittimazione passiva delle convenute, titolari di un diritto personale sulla cosa;
l'infondatezza della domanda, essendo la realizzazione dell'opera avvenuta in buona fede e nel rispetto dell'iter procedimentale sfociato nella stipula della convenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con il comune di;
CP_6
l'inammissibilità della domanda di rimozione del cavidotto essendo gli appellanti incorsi nella decadenza di cui all'art. 936 c.c..
8. In data 25.03.2025 veniva infine fissata l'udienza del 01.07.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza. Con successivo decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. I primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi alla problematica della titolarità delle aree nelle quali sono stati effettuati i lavori di interramento del cavidotto dalle società convenute.
Asseriscono gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe viziata, e dunque da riformare, laddove ha ritenuto sussistente la prova che le aree in cui era stato interrato il cavidotto appartenessero a terreni lungo i quali correvano le due strade rurali, denominate “Masseria
San Giacomo” e “Lama di Palio”, di proprietà comunale, come risultava dalle attestazioni rilasciate dal Comune di al legale rapp.te della in data CP_6 Controparte_3
14.06.2013. Tali attestazioni, per il Tribunale, assurgerebbero a prova dell'iscrizione nell'elenco delle strade pubbliche di quelle in cui ricadono le predette aree, per le quali ultime opererebbe, comunque, una presunzione di demanialità.
_______________
pag. 5 Una simile ricostruzione, ad avviso degli appellanti, sarebbe erronea e determinata da un travisamento dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda.
I motivi sono fondati.
9.1 Da una attenta lettura di tutto il materiale probatorio versato agli atti dalle parti della odierna controversia emergono una serie di circostanze che non sono state esaminate, e correttamente interpretate, dal giudice di prime cure.
Gli appellanti hanno prodotto sin dall'instaurazione del giudizio gli atti pubblici di compravendita che attestano la proprietà, in capo agli stessi, delle p.lle n.66 (pascolo, cl.2 are 46,37) e n.100 (seminativo, cl.4, are 32,10) del foglio di mappa 50 nonchè delle p.lle n.16 (inc. prod., cl. 2 ha 7.81.90), n.17 (seminativo, cl.3 ha 2.22.03) e n.95 (pasc., cl.3 ha
1.03.62) del foglio di mappa 46.
Le attestazioni rilasciate dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di CP_6
in data 14.06.2013 e 07.04.2014 sono tra loro contraddittorie per alcuni profili poiché in esse si legge:
- “Il responsabile dell'ufficio (...) attesta che la strada rurale Lama di Palio che si sviluppa lungo le particelle 100, 85, 83, 64,70, 68, 139, 65 e 129 del foglio di mappa numero 50 e lungo le particelle numero 17, 95, 16, 26 del foglio di mappa numero
46 è di proprietà comunale con destinazione al pubblico transito.” (certificazione del
14.06.2013);
- “Il responsabile dell'ufficio (…) attesta che la strada rurale Masseria San Giacomo che si sviluppa lungo le particelle 100, 66 del foglio di mappa numero 50 e lungo le particelle numero 117,118,188,186,129,107,14 del foglio di mappa numero 51 è di proprietà comunale con destinazione al pubblico transito.” (certificazione del
14.06.2013);
- “Il responsabile del servizio, visti gli atti di ufficio, certifica che la strada comunale denominata Lama di Palio, ricadente sul foglio di mappa numero 46, particella nr.
16, ai bordi del quale corre il cavo interrato che collega l'impianto eolico realizzato dalla società alla cabina pur non essendo di proprietà Controparte_3 CP_2
comunale è tuttavia utilizzata come passaggio pubblico per il transito di persone, animali e mezzi meccanici, da tempo immemorabile.” (certificazione del
07.04.2014).
Dunque per un verso due strade diverse sembrano insistere sulla medesima particella (la n.100 del fg.50), per altro verso emerge una incoerenza sulla titolarità delle predette strade,
_______________
pag. 6 le quali, da ciò che appare dalle suddette certificazioni, non per tutti i tratti vengono qualificate “di proprietà comunale”.
Nella relazione di perizia depositata nel procedimento possessorio (RG 1072/2013), inoltre, il ctu Ing. in merito alla natura pubblica o privata delle predette strade, scriveva: Per_1
- “(…) detto cavo per lunghi tratti corre al di sotto della strada di proprietà comunale denominata “Lama di Palio" già indicata ed individuata nel foglio di impianto del catasto (1921:1923) e per brevi tratti, circa ml 529,36 complessivi si sviluppa al di sotto di altre strade non denominate catastalmente che sono di uso pubblico e non di proprietà pubblica, utilizzate per passaggi pubblici di persone, animali e mezzi meccanici secondo quanto certificato dal Comune di e secondo quanto CP_6
autocertificato dal responsabile legale della Ing. Controparte_3 [...]
”; Persona_2
- “Dalle verifiche effettuate è risultato che la strada rurale denominata Masseria San
Giacomo nella formulazione del quesito in oggetto non esisteva al momento del foglio di impianto del catasto (1921: 1923); certamente è posteriore a tale data
(…)”.
Nelle note ex art.183, co.6 n.2, ancora, i ricorrenti evidenziavano, attraverso la produzione di planimetrie, che il percorso delle strade sotto cui si dirama il cavidotto è in parte asfaltato e in parte sterrato, circostanza mai contestata dalle altre parti.
9.2 La considerazione unitaria di tale impianto probatorio manifesta come la titolarità delle strade rurali “Masseria San Giacomo” e “Lama di Palio” non possa essere ascritta al
Comune di , non rivestendo le attestazioni rilasciate dal responsabile del servizio CP_6
urbanistica del Comune alcuna efficacia nel senso di rivestire la qualità di “elenco delle strade pubbliche”, né integrando detto elenco la prova dell'appartenenza di quelle strade al pubblico Ente.
Ciò in quanto l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta solo da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo a tal fine reputarsi elemento idoneo e da solo sufficiente, l'inclusione (o meno) della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all.
F (Cass. Sez. 1, Ord. n. 15033/2020).
_______________
pag. 7 L'iscrizione delle vie negli elenchi delle strade comunali, invero, non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà dei terreni e connesse con il regime giuridico delle medesime (Cons. di Stato II, 18 maggio 2020, n. 3158).
Il giudice di legittimità in tema di appartenenza o meno di una strada all'ente pubblico territoriale, ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
«- l'inserimento di una strada nell'elenco di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 8, integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che può essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa (Cass., 11 febbraio
2009, n. 3391);
- nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali,
l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass., 10 aprile 2011, n. 5339);
- al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio),
l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica (Cass., 7 aprile 2000, n.4345);
- la presunzione di demanialità stabilita dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, art.22, all. F - la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire pertinenza della strada (non assumendo rilievo la non illuminazione dell'area, la sua quasi completa interclusione e il suo sfociare nella proprietà privata, la sua accessibilità attraverso gradini ed un cancello) - ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all'esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi, quali la produzione del titolo di proprietà (Cass, 10 marzo 2006, n. 5262)».
Il Tribunale non ha tenuto conto dell'applicazione dei principi sopra riportati, non essendo stati provati in alcun modo gli elementi evidenziati, come l'uso da parte di un numero indeterminato di persone, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica,
_______________
pag. 8 risultando invece evidenze di segno opposto, come la non esistenza della strada rurale
Masseria San Giacomo al momento di impianto del foglio catastale;
la mancanza di asfaltatura e – ne consegue come portato logico necessitato – la mancanza di ogni tipo di manutenzione da parte dell'ente pubblico;
la mancanza di idoneità del bene a soddisfare un pubblico interesse, atteso che tale viabilità rurale non congiunge pubbliche vie.
La prova di tali elementi, nel procedimento in esame ,incombeva sulle società appellate poiché l'onere di provare la concreta sussistenza delle condizioni che contraddistinguono l'uso pubblico di una strada incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 2967 c.c. (TAR Campania
Salerno, Sez. II, 25/05/2023, n. 1248).
9.3 Quanto alla presunzione di demanialità, che pure è stata ritenuta sussistente dal
Giudice di prime cure, la stessa richiede, quale condizione preliminare, la natura pubblica della strada – come si è visto difettante in questa circostanza – e non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada;
nelle altre ipotesi, invece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione. (Cass. Sent. n. 2795/2017).
Affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e l'occupazione, finanche sine titulo, dell'area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto
(convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente, all'uso pubblico (TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 09/12/2022, n. 3551).
Il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto la natura demaniale di un'area sulla base del solo requisito della contiguità alla strada, omettendo ogni valutazione sull'effettiva sussistenza di atti o fatti idonei a indicarne la titolarità in capo al comune di . CP_6
9.4 Non coglie nel segno neanche la censura delle appellate secondo la quale il CP_6
avrebbe comunque usucapito la servitù di uso pubblico delle due strade rurali.
Ciò in quanto «Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico, ovvero nel caso in cui
_______________
pag. 9 l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione. Una strada rientra, pertanto, nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere
l'affermazione del diritto di uso pubblico.» (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/03/2023, n.
8526).
Tutte circostanze che, nel caso di specie, difettano non essendone mai stata fornita prova dalle società su cui tale onere gravava.
Conclusivamente, si deve ritenere che non sussista prova della destinazione a uso pubblico delle strade “Masseria San Giacomo” e “Lama di Palio”, e quindi che la titolarità dominicale dei terreni su cui insistono sia da ritenersi privata.
10. L'erroneità della sentenza del Tribunale di Matera sul punto relativo alla appartenenza delle strade, apre al riesame delle domande e delle doglianze avanzate dagli appellanti in primo grado. Invero, l'attività posta in essere dalla e dalla Controparte_3
, seppur esplicatasi nell'alveo di un procedimento ben definito, ha Controparte_2
inciso sui diritti dominicali dei sigg.ri e . Parte_1 Pt_2
Come si evince dalla produzione delle suddette società (vedi la Cessione degli impianti di rete per la connessione delle linee elettriche di raccordo, doc. 7 fascicolo 1° grado
[...]
, la realizzazione del cavidotto su aree di natura privata ha richiesto la CP_3
concessione di innumerevoli servitù: di elettrodotto, di passaggio e carraio da parte dei singoli proprietari in favore di ma non si rinviene documentazione in merito alla CP_2
sussistenza della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente
Autorità di cui agli artt. 107 e segg. del r.d. n. 1775 del 1933.
La documentazione in atti attesta che l'impianto realizzato dalla Controparte_3
[... non era sottoposto al Dlgs. 387/2003 e al relativo procedimento autorizzatorio (cfr. doc. 3 fasc. 1° grado , ma che la stessa società si sarebbe attivata per curare gli Controparte_3
adempimenti connessi alle procedure autorizzative previste dal detto R.D., per la realizzazione dell'impianto di rete e della connessione, impegnandosi a sottoporre la documentazione ad per il benestare agli standard tecnici. CP_2
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pag. 10 La consolidata giurisprudenza di legittimità resa più volte a sezioni unite, ha enunciato il principio che l'apprensione (o il mantenimento) sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l'impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”. Essa configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù (Cass. sez. un. 8065/1990; 4619 e 3963/1989; Cass. sent.
N.19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012; Cass. sent. n. 26965/2013).
Dunque l'apprensione sine titulo di un suolo di proprietà privata e l'installazione sullo stesso di apparecchiature elettriche senza che l'elettrodotto sia stato autorizzato dalla competente autorità e preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 111 e seguenti R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, non solo non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva, i cui estremi non ricorrono con riguardo ai diritti reali su cosa altrui, ma costituisce un illecito a carattere permanente da parte dell'ente costruttore o gestore, che perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, per il quale, mancando l'autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate, non può aversi costituzione di servitù coattiva di elettrodotto ai sensi dell'art. 1056 c.c., appunto perché l'attività materiale posta in essere dall'autore e gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica e quindi l'ordine di rimozione delle apparecchiature non incontra nemmeno il limite del divieto di condanna della P.A. ad un facere specifico di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
La realizzazione dell'elettrodotto da parte della e dell' Controparte_3 [...]
si è tradotta in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale dei sigg.ri Controparte_2
e , con la conseguenza che deve essere accolta la domanda di rimozione Parte_1 Pt_2
dell'elettrodotto e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
11. I restanti motivi di appello restano assorbiti dall'accoglimento dei primi due.
12. Quanto alla domanda di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...]
in virtù dell'art. 7 della scrittura privata di cessione degli impianti Controparte_3
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pag. 11 di rete per la connessione delle linee elettriche di raccordo del 17.11.2013, si evidenzia quanto segue.
Il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione” (testo integrato delle connessioni attive – cd.: TICA) cui si fa espresso riferimento nella scrittura privata prevede un iter complesso in relazione all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni con obbligazioni a carico tanto del gestore di rete quanto del richiedente. Anche nel caso in cui – come nella vicenda in esame – il richiedente abbia deciso di non avvalersi del procedimento unico di cui all'art. 12 Dlgs. 387/2003, impegnandosi a curare personalmente gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, il TICA prevede poteri di controllo e sollecito del gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione. Ciò nonostante, il ruolo del gestore di rete rimane un ruolo tecnico e di coordinamento, finalizzato a garantire la corretta connessione dell'impianto di produzione alla rete, mentre il produttore rimane il responsabile delle autorizzazioni del proprio impianto di generazione di energia.
La clausola della scrittura privata del 07.11.2013 con cui la si impegna Controparte_3
a manlevare “da ogni richiesta risarcitoria, o indennitaria connessa o conseguente alla CP_2
costruzione degli impianti e a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole per indennità e sanzioni e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi a rimborsare ogni costo che è nel dovesse sostenere a causa delle predette pretese” deve ritenersi valida ed operante tra le parti in riferimento all'obbligo di riduzione al pristino stato delle aree di proprietà dei sigg.ri
[...]
e , in considerazione altresì della mancata contestazione della stessa da parte Pt_1 Pt_2
della predetta società. Il terzo chiamato in garanzia impropria, infatti, ha svolto le sue difese per contrastare solo la domanda proposta dall'attore principale, ma non anche la domanda di manleva.
13. Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado sono liquidate, in favore degli appellanti ed a carico di
. come da dispositivo: Controparte_1
- per il primo grado con applicazione del D.M. 55/2014 versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 ed in considerazione del valore della causa
(5.201,00-26.000,00), nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), valori medi;
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pag. 12 - per il secondo grado con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del medesimo valore e dell'attività difensiva espletata
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Devono invece essere compensate le spese fra ed Controparte_1 Controparte_3
in ragione del fatto che quest'ultima non si è mai opposta alla domanda di
[...]
manleva nei suoi confronti avanzata da che l'aveva chiamata in causa. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 678/2018 di cui in epigrafe, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_1
rimozione del cavidotto insistente sulle aree di proprietà privata dei sigg.ri Parte_1
e e alla remissione in pristino;
Pt_2
b) Condanna al pagamento, in favore dei sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
, delle spese del primo grado di giudizio complessivamente quantificate Parte_2
in € 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio;
€ 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€.1.600,00 per la fase istruttoria;
€ 1.620,00 per la fase decisionale); nonché al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, complessivamente quantificate in € 5.809,00 (di cui €.1.134,00 per la fase di studio;
€.921,00 per la fase introduttiva;
€.
1.843.00 per la fase istruttoria;
€.1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in entrambi i casi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
c) Accoglie la domanda di manleva e dichiara l'obbligo di Controparte_3
[... a tenere indenne e manlevare dagli effetti della condanna di Controparte_1
cui ai superiori capi a) e b).
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr. Pasquale Cristiano
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