Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Fattispecie in tema di carnet di assegni lasciato in un ufficio privato. La Corte ha rigettato il ricorso rilevando che, nel motivo di gravame, nulla era stato dedotto sul fatto che il luogo in cui era stata lasciato il bene, per le sue caratteristiche, potesse non averne facilitato la sottrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 9022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9022 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/02/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 247
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 16310/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU MA, n. a San Severo il 15 dicembre 1975;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 4 marzo 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MURA Antonio che ha chiesto a.c.r. limitatamente alla condanna per il delitto e inammissibilità nel resto.
Udito il difensore Avv. VIRGILI Paolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA IU impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai reati di furto di due carnet di assegni e di contravvenzione a una misura di prevenzione che gli interdiceva l'ingresso nel comune di Modena in cui fu fermato. Propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 625 c.p., n. 7, lamentando che i giudici del merito abbiano riconosciuto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede benché i carnet di assegni si trovassero all'interno di un ufficio privato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione alla misura di prevenzione, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare che egli viveva di fatto a Modena. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché secondo la giurisprudenza di questa Corte "la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 c.p., n. 7, terza ipotesi, non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato;
ne consegue che tale condizione può sussistere anche se "la cosa" si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere" (Cass., sez. 2^, 4 luglio 1989, Panbianchi, m. 182026) "o comunque facilmente accessibile" (Cass., sez. 2^, 17 gennaio 1991, Crisafulli, m. 188119). Sicché ciò che rileva è la facilità della sottrazione del bene altrui, non il luogo in cui la sottrazione avviene;
e poiché nulla dice il ricorrente circa le modalità del fatto, il motivo di impugnazione va disatteso.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente non precisa per quale ragione la sua residenza di fatto a Modena dovesse privare di efficacia l'ordine che gli interdiceva l'ingresso in quel comune.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006