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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO TI Presidente Relatore
dott. Maio Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6365/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MELAS ROBERTA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PIU GLENDA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che
1. Con ricorso congiunto, le odierne parti domandavano che l'Ill.mo Tribunale di Cagliari
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto e recepisse gli accordi tra le medesime intercorsi;
2. L'Ill.mo Tribunale di Cagliari, giusta sentenza n. 530/2025 nella causa iscritta al V.G. n.
2619/2025 pubblicata in data 22.05.2025, in accoglimento delle conclusioni rassegnate con il verbale di non comparizione così disponeva “poiché inoltre la nonna paterna del bambino risiede in
Piemonte, il piccolo si recherà a farle visita, previo accordo tra il Sig. e la Sig.ra Per_1 Pt_1
sulle date e compatibilmente con gli impegni scolastici del piccolo, accompagnato dal papà e CP_1
con presenza facoltativa durante tutta la durata del soggiorno da parte di quest'ultimo, considerato che non è necessaria la presenza del sig. durante tutta la durata del soggiorno, atteso che il Pt_1
rapporto con gli ascendenti può essere intrattenuto anche in assenza dei genitori, tanto più in caso di rapporto consolidato”;
3. Nelle more tuttavia le parti hanno inteso modificare gli accordi sul punto, con la previsione di una diversa regolamentazione delle intese, che prevedano la presenza del padre nelle trasferte del minore in Piemonte alle seguenti condizioni:
“poiché inoltre la nonna paterna del bambino risiede in Piemonte, il piccolo si recherà a Per_1
farle visita, previo accordo tra il Sig. e la Sig.ra sulle date e compatibilmente con gli Pt_1 CP_1
impegni scolastici del piccolo, accompagnato dal papà che vi permarrà per tutta la durata del soggiorno. Nonostante infatti il rapporto con la nonna paterna sia consolidato, la distanza rispetto alla residenza del minore e la non abitudinarietà nella frequentazione, suggeriscono che, per una maggior serenità del minore, il padre permanga per tutta la durata del soggiorno”;
* * *
Tutto quanto premesso e considerato il Sig. e la Sig.ra come sopra Parte_1 CP_1
rappresentati, difesi e domiciliati Ricorrono All'Ill.mo Tribunale adito, al fine di sentir accogliere le seguenti condizioni:
• Ferme le statuizioni sui restanti punti, sull'accordo delle parti, a parziale modifica della sentenza
Tribunale di Cagliari n. 530/2025, pubblicata in data 22.05.2025 nel procedimento V.G. n.
2619/2025 e del capoverso indicato nella superiore espositiva, disporre la sostituzione dello stesso con seguente di testuale tenore: “poiché inoltre la nonna paterna del bambino risiede in Piemonte,
il piccolo si recherà a farle visita, previo accordo tra il Sig. e la Sig.ra sulle Per_1 Pt_1 CP_1
date e compatibilmente con gli impegni scolastici del piccolo, accompagnato dal papà che vi permarrà per tutta la durata del soggiorno. Nonostante infatti il rapporto con la nonna paterna sia consolidato, la distanza rispetto alla residenza del minore e la non abitudinarietà nella frequentazione, suggeriscono che, per una maggior serenità del minore, il padre permanga per tutta la durata del soggiorno”
• Spese di lite compensate”.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e del figlio.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 530/2025 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 22.05.2025
nel procedimento VG 2619/2025, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio Civile del 06.10.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
IO TI