Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2025, proposto da CO De RR, ET EL De RR, IO DO De RR e AO NI AR, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Deluise, PEC deluise.filippo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Roccanova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Maria Fucci, PEC francescomaria.fucci@avvocatibari.legalmail.it, e Flavia De Bartolomeo, PEC flavia.debartolomeo@avvocatibari.legalmail.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 197 del 9.4.2025 (notificata il 16.4.2025), perché non appellata;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccanova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. QU AS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. CO De RR, ET EL De RR, IO DO De RR e AO NI AR affermano che con la Sentenza, indicata in epigrafe, ma non allegata al ricorso (tale Sentenza non è stata depositata neanche dal Comune di Roccanova), il Tribunale di Lagonegro ha condannato il Comune di Roccanova ad eseguire i lavori, stabiliti dal CTU nominato in quel giudizio (anche la Perizia del CTU non è stata deposita dalle parti), per impedire le inondazioni del loro terreno, il cui ammontare è stato quantificato in € 251.261,80, e pertanto, con il presente ricorso, notificato il 27.10.2025 e depositato il 10.11.2025, hanno chiesto l’esecuzione della predetta Sentenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roccanova, il quale eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, in quanto si era immediatamente attivato, per realizzare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, pari ad un valore complessivo di € 1.503.720,41, che contemplano anche i lavori, stabiliti dal predetto CTU, e comprendono pure il terreno dei ricorrenti, in quanto:
-in data 7.11.2025 aveva nominato il Responsabile del procedimento ed inoltrato al Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Basilicata, che opera come stazione appaltante, il documento di indirizzo alla progettazione, ed aveva già eseguito un intervento di pulizia delle canalette di scolo e di taglio dell’erba, predisponendone un altro, evidenziando che i ricorrenti si erano opposti all’accesso al loro terreno;
-dopo essere stato sollecitato dal Comune di Roccanova, il soggetto attuatore, delegato dal Commissario straordinario, con provvedimenti del 9.1.2026 aveva affidato le progettazioni dei suddetti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
-si tratta di lavori che, essendo relativi a terreni soggetti al rischio idrogeologico, devono essere autorizzati dall’Autorità di Bacino e richiedono l’esproprio delle aree interessate, e pertanto possono essere realizzati in un periodo di tempo di oltre 1 anno.
Nella Camera di Consiglio dell’11.2.2026 il ricorso è passato in decisione, dopo che il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso, in quanto non sono state depositate la suindicata Sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 197 del 9.4.2025 ed il relativo certificato, attestante il passaggio in giudicato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto:
-l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. statuisce che, “unitamente al ricorso” di esecuzione del giudicato, deve essere depositato “in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato”;
-tale deposito costituisce condizione dell’azione (sul punto cfr. ex multis TAR Basilicata Sent. n. 24 del 3.1.2020, che richiama le Sentenze TAR Lombardia Sez. III n. 2083 dell’1.10.2019 e n. 2224 del 5.10.2018 e TAR Lazio Sez. III-bis n. 2443 del 19.2.2019, n. 2243);
-al riguardo, va rilevato che l’omessa allegazione del titolo esecutivo va sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, in quanto costituisce il documento essenziale per la proposizione dell’azione di esecuzione del giudicato, la cui mancanza non consente al Giudice Amministrativo di esaminare l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.
Va, altresì, rilevata l’inammissibilità per il mancato deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., in quanto tale carenza è di per sé idonea a determinare tale esito processuale e, trattandosi parimenti di condizione dell’azione, è soggetta a rilievo d’ufficio (cfr. ex multis, T.A.R. Basilicata Sent. n. 363 del 4.7.2024, che richiama la precedente Sentenza di questo Tribunale n. 140 del 13.2.2021; cfr. pure Sent. TAR Basilicata le Sentenze n. 722 del 26.10.2022, che richiama la precedente Sent. n. 66 del 17.1.2020, n. 841 del 16.12.2021, n. 329 del 20.4.2021 e n. 221 dell’11.3.2021).
Inoltre, il predetto deposito risulta necessario anche perché i ricorsi di ottemperanza per l’esecuzione delle Sentenze e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, diversamente dalle Sentenze del Giudice Amministrativo, possono essere proposti soltanto se su di essi si è formato il giudicato, il quale non può essere dimostrato in altro modo (sul punto cfr. ex multis TAR Basilicata Sentenze n. 573 dell’11.11.2024 e n. 761 del 14.11.2022, che richiama la precedente Sentenza di questo Tribunale n. 272 del 4.4.2017).
A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, con la puntualizzazione che il Contributo Unificato, versato per la proposizione del ricorso, rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI OL, Presidente
QU AS, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU AS | NI OL |
IL SEGRETARIO