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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1903/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DI CECILIA GENNARO, Presidente
LOMBARDI MA ROSARIA, Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6691/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001453713000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, previa notifica alla controparte, la società in epigrafe indicata impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259001453713000 elaborata in data 10/01/2025 e notificata a mezzo posta elettronica il 21 gennaio 2025 recante una pretesa complessiva pari ad euro
220.707,93 avente ad oggetto tra le altre la cartella di pagamento n. 07120230040189566000 recante una pretesa di euro 5.365,82 per Sanzioni pecuniarie 2017, oltre a diritti di notifica per euro 8,75 - totale euro 5.380,87 - la cui presunta notifica sarebbe avvenuta il 3/5/2023.
Deduceva l' Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione dell'onere della prova, del diritto di difesa e del D.P.R. n. 602/73,
oltre che per decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Si costituiva la Agenzia delle entrate riscossione che chiedeva il rigetto della domanda, al pari della
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 1.
Questa ultima evidenziava inoltre che la cartella esattoriale era conseguente l'atto di contestazione e irrogazione sanzioni n. TF3CO5F00624/2022 per l'anno d'imposta 2017, notificato in data 15/07/2022 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
All'esito della trattazione in pubblica udienza la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della presente decisione appare dirimente verificare la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata dalla resistente alla società.
La notifica risulta avvenuta ex art 26 dpr 602/73 a mezzo PEC il 3 maggio 2023.
Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione del credito (maturata antecedentemente la notifica della cartella) e l'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR N. 602/73, sono inammissibili ed andavano sollevate nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento n. 07120230040189566000, ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 546/1992.
Pertantoiln assenza di impugnativa il credito, ivi indicato, è divenuto irretrattabile.
Ed invero la Suprema Corte nella ordinanza n.9185 del 2025 ha precisato che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta".
Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che alla data di notifica della presente intimazione non risulta decorso, sia per il tributo (decennale) che per le sanzioni (quinquennale).
Deve rilevarsi, poi, che per effetto dell' art 68 IV co bis del dl 18 del 2020 in relazione "ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate."
Ne consegue che alcuna decadenza si è verificata, al pari della prescrizione.
Infine, in relazione alla omessa motivazione, l'intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale ed in essa vi è il riferimento al numero di cartella esattoriale notificata e, quindi, pervenuta nella sfera giuridica della ricorrente, determinando la conoscenza delle ragioni giustificative della pretesa che sono comunque elencate nell'atto impugnato.
Per quanto innanzi il ricorso va rigettato con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna parte resistente costituita che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA, cpa e spese forfettarie come per legge se dovute.
Così decisa in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Lombardi dott. Gennaro Di Cecilia
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DI CECILIA GENNARO, Presidente
LOMBARDI MA ROSARIA, Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6691/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001453713000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, previa notifica alla controparte, la società in epigrafe indicata impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259001453713000 elaborata in data 10/01/2025 e notificata a mezzo posta elettronica il 21 gennaio 2025 recante una pretesa complessiva pari ad euro
220.707,93 avente ad oggetto tra le altre la cartella di pagamento n. 07120230040189566000 recante una pretesa di euro 5.365,82 per Sanzioni pecuniarie 2017, oltre a diritti di notifica per euro 8,75 - totale euro 5.380,87 - la cui presunta notifica sarebbe avvenuta il 3/5/2023.
Deduceva l' Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione dell'onere della prova, del diritto di difesa e del D.P.R. n. 602/73,
oltre che per decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Si costituiva la Agenzia delle entrate riscossione che chiedeva il rigetto della domanda, al pari della
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 1.
Questa ultima evidenziava inoltre che la cartella esattoriale era conseguente l'atto di contestazione e irrogazione sanzioni n. TF3CO5F00624/2022 per l'anno d'imposta 2017, notificato in data 15/07/2022 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
All'esito della trattazione in pubblica udienza la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della presente decisione appare dirimente verificare la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata dalla resistente alla società.
La notifica risulta avvenuta ex art 26 dpr 602/73 a mezzo PEC il 3 maggio 2023.
Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione del credito (maturata antecedentemente la notifica della cartella) e l'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR N. 602/73, sono inammissibili ed andavano sollevate nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento n. 07120230040189566000, ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 546/1992.
Pertantoiln assenza di impugnativa il credito, ivi indicato, è divenuto irretrattabile.
Ed invero la Suprema Corte nella ordinanza n.9185 del 2025 ha precisato che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta".
Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che alla data di notifica della presente intimazione non risulta decorso, sia per il tributo (decennale) che per le sanzioni (quinquennale).
Deve rilevarsi, poi, che per effetto dell' art 68 IV co bis del dl 18 del 2020 in relazione "ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate."
Ne consegue che alcuna decadenza si è verificata, al pari della prescrizione.
Infine, in relazione alla omessa motivazione, l'intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale ed in essa vi è il riferimento al numero di cartella esattoriale notificata e, quindi, pervenuta nella sfera giuridica della ricorrente, determinando la conoscenza delle ragioni giustificative della pretesa che sono comunque elencate nell'atto impugnato.
Per quanto innanzi il ricorso va rigettato con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna parte resistente costituita che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA, cpa e spese forfettarie come per legge se dovute.
Così decisa in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Lombardi dott. Gennaro Di Cecilia