Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 816/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 816/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: amministratore Unico di Pofer spa reddito: euro 3.400,00 al mese circa con l'Avv. Angela Natati presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata amministrativa reddito: euro 950,00 al mese circa con l'Avv. Federica Moietta presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a NO (RO) il 26-8-2011 (anno 2011, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, avendo il padre reperito un'altra abitazione poco distante dalla casa coniugale.
2. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la Per_1 propria residenza anagrafica presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale condotta in locazione con conseguente successione ex lege (art. 6 L 392/78) nel contratto stipulato dai coniugi il 14.01.2010.
3. , in considerazione della sua età (14 anni), della vicinanza tra le
Per_1 abitazioni dei genitori e del forte legame che lo unisce ad entrambi, avrà diritto di stare con ciascun genitore liberamente e solamente in denegata ipotesi di disaccordo egli starà con ciascun genitore a settimane alternate. Per le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni,
Per_1 il giorno di Natale o di Capodanno. Per le vacanze estive, trascorrerà 21 giorni con ciascun genitore anche non
Per_1 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, salvo che , in
Per_1 ragione della sua età (14 anni) non intenda trascorrere le vacanze con i suoi amici. In caso di disaccordo sceglierà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari.
4. I genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese ordinarie nei periodi in cui starà presso ciascuno di essi, mentre Per_1 le spese straordinarie, come da Protocollo in uso avanti l'intestato Tribunale, in considerazione della differenza di reddito fra i genitori, saranno sostenute in via esclusiva dal Signor Pt_1
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
2 Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia.
5. Il Signor si impegna a sostenere il canone di locazione della casa Pt_1 coniugale pari ad € 398,58= per dodici mesi decorrenti dalla mensilità successiva a quella dell'effettivo rilascio della casa coniugale.
6. L'automobile modello Lancia Ypsilon targata EF214HS di proprietà dei coniugi resterà di proprietà esclusiva della Signora Le spese per il passaggio di Pt_2 proprietà del veicolo saranno sostenute in via esclusiva dal Signor Pt_1
7. Il conto corrente cointestato intrattenuto con verrà estinto e il CP_1 saldo, al netto delle eventuali spese per la chiusura dello stesso, verrà suddiviso tra i coniugi. La Signora alla quale viene assegnata la casa coniugale, sarà Pt_2 onerata delle volture delle utenze e della modifica della loro domiciliazione bancaria.
8. La Signora continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico Pt_2
Universale.
9. Con la sottoscrizione del presene atto i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e si dichiarano economicamente autonomi sì da non pretendere reciprocamente alcun contributo al loro mantenimento.
10. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non siano Per_1
3 in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 816/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a NO (RO) il 26-8-
[...]
2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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