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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
nella persona del Giudice designato dott. Alfonso Piccialli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell' 8.04.2025 in trattazioen scritta
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Salvigni Sandra giusta delega in atti;
Parte_1
Attori;
(con sede in Latina Via E. Savoia n.25, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Rossella MARRO, giusta delega in atti;
Controparte_2
Convenuto;
OGGETTO: responsabilità extra contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione dell' 8.04.2025 ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in fatto che la presente causa ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da , nella qualità di proprietaria dell'unità immobiliare facente parte del Parte_1
Condominio sito in Latina via Mameli n.41, contraddistinto al Catasto del Comune di Latina foglio
142 part.72 sub 19 classe A/2 in relazione ai danni subiti in seguito a delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale soprastante.
Nell' atto introduttivo precisava l' attrice che in relazione alla causa dei danni ed alla loro quantificazione, all' esito di una CTP di parte che aveva evidenziato la provenienza delle infiltrazioni dal cattivo stato manutentivo dei cornicioni dello Stabile , dalla cattiva CP_3 impermeabilizzazione della guaina del salone ed a causa dell' ostruzione dei CP_3 discendenti pluviali, era stata esperita una procedura di ATP R.G. 6464/2023 dinanzi a a questo
Tribunale.
All' esito dell' accertamento tecnico il CTU nominato, Arch con perizia depositata Persona_1 in data 4.08.2023 aveva confermato gli assunti attorei riconducendo le cause del fenomeno al cattivo stato di manutenzione delle parti comuni dell'edificio in particolare dei cornicioni ed indicava gli interventi idonei ad eliminare tutte le riscontrate concause delle infiltrazioni, e più precisamente: “spicconatura di intonaco sui cornicioni, rimozione soglie di marmo, rimozione degli infissi, posizionamento nuove soglie e nuovi infissi, demolizione tra cantoni interni e ricostruzione degli stessi, sostituzione tubazioni di scarico acque meteoriche, rimozione guaina di copertura, indicando all'uopo anche l'importo dei lavori stessi” ( doc.4). 8) che il CTU indicava, altresì, i lavori necessari per risistemare l'appartamento della ricorrente e quantificava in Euro 5900,00 oltre IVA
l'ammontare dei danni subiti da quest'ultima ( doc.4).
L' attrice rappresentava che nonostante la CTU depositata il convenuto non aveva CP_1 provveduto all' esecuzione del lavori indicati nel procedimento di ATP né aveva provveduto all' esecuzione dei lavori indicati dal proprio CTP ed approvati con verbale assembleare del 10.05.2023, concludeva pertanto affinchè fosse accertato e dichiarato che “le infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento della ricorrente sono imputabili al cattivo stato dello stabile così come evidenziato nella CTU a firma dell'arch. in atti e per l'effetto condannare il all'esecuzione dei lavori in essa individuati Per_1 CP_1 per l'eliminazione delle stesse, condannare altresì il al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e CP_1 quantificati in Euro 8.464,15 di cui Euro 5900,00 a titolo di risarcimento ed Euro 2.564,15 quali spese sostenute per la CTU nel giudizio ex art.696 bis cpc oltre interessi ed accessori di legge”.
Si costituivano il convenuto non contestando di fatto né l' entitità dei danni subiti CP_1 dalla ricorrente e quantificati nell' ATP, né la circostanza che le infiltrazioni provenissero dal terrazzo condominiale e relativi discendenti, rappresentava tuttavia la non necessità di interventi sugli infissi condominiali e sui cornicioni come evidenziato dal CTU, in quanto estranei rispetto alle cause delle infiltrazioni, riconducibili unicamente all' ostruzione dei pluviali discendenti ed alla vetustà della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale;
sul punto rappresentava che l' assemblea aveva approvato un preventivo e relativo computo metrico per l' esecuzione di tali interventi e che erano in procinto di essere eseguiti.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ( fascicolo di ATP) ed all' udienza dell' 8.04.2025 è stata discussa e decisa ex art 281 sexies cpc
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze della CTU in merito alla necessità di interventi diffusi sui cornicioni ed infissi dello stabile è fondata su un accurato esame dello stato dei luoghi e delle cause delle CP_3 infiltrazioni e, come ha evidenziato il CTU nelle repliche alle osservazioni del CTP nominato dal
“la necessità di intervenire anche sui cornicioni e sugli infissi dell' ultimo piano è strettamente CP_1 necessaria al fine di porre rimedio alle problematiche delle denunciate infiltrazioni;
dallo stato dei luoghi e dalla documentazione fotografica acquisita, appare del tutto evidente che l' umidità presente sul presente sul parapetto non può in alcun modo derivare dai soli discendenti. E' ben evidente che la stessa umidità entra dagli infissi e dal cornicione scendendo verso il pavimento per poi infiltrarsi nel piano sottostante”.
Peraltro, le osservazioni del CTP del condominio geom. Ferrarese, in merito alla non necessità di interventi sugli infissi e cornicioni, riconducendo sostanzialmente le infiltrazioni a problematiche relativi ai discendenti delle acque pluviali ed alla impermeabilizzazione del lastrico, non è sorretta da alcun riscontro o motivazione di carattere tecnico atto a confutare le conclusioni del CTU nominato.
Ne consegue l' accoglimento della domanda attorea e l' accertamento della responsabilità esclusiva del per le infiltrazioni di cui è causa e relativi danni, ai sensi dell' art 2051 c.c che . CP_1 individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno
Nella fattispecie tale prova liberatoria non è stata fornita dal . CP_1
Va dunque dichiarata l' esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei CP_1 danni subiti dall' immobile di proprietà dell' attrice per i fatti di cui è causa.
In merito alla quantificazione del danno ed alle opere da eseguire per le eliminazione delle cause del danno e per il ripristino dell' immobile di proprietà dell' attrice, per le ragioni sopra espresse, ci sia richiama alle conclusioni del CTU arch. ( ATP R.G. 6464/2023) perizia depositata Persona_1 in data 4.08.2023, con particolare riferimento agli interventi indicati in risposta al Quesito n. 3.
Nulla a titolo di ulteriore ristoro del danno in favore dell' attrice, atteso che la condanna del al risarcimento del danno in forma specifica, mediante eliminazione dei danni subiti CP_1 all' immobile di parte ricorrente, con l' indicazione dell' esecuzione di opere per un costo complessivo di € 5900,00, oltre iva esclude la liquidazione di un ulteriore danno per equivalente stante l' alternatività delle due forme di ristoro ai sensi dell' art 2058 c.c. .
Le spese di causa della fase di merito, liquidate come da dispositivo, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti ed in favore di parte attrice.
Analogamente, potranno trovare ristoro le spese relative alle competenze legali aventi ad oggetto il giudizio di ATP e le spese per il compenso al CTU in quella fase nominato pari ad 2.564,15 ( esborsi la cui quantificazione è documentata dal decreto di liquidazione e dalla fattura allegata), in quanto strettamente connesse e necessarie all' introduzione del successivo giudizio risarcitorio atteso il noto principio secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
Non sussistono i presupposti di cui all' art 96 cpc attesa la natura non dilatoria o pretestuosa della difesa delle convenute in ragione della complessità tecnica ed in fatto degli accertamenti sottesi all' individuazione delle cause delle infiltrazioni.
.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) Accerta l' esclusiva responsabilità e art 2051 c.c. del (con sede in Latina Controparte_1
Via E. Savoia n.25, in persona dell'amministratore p.t. in relazione alle infiltrazioni Controparte_2 di cui è causa;
2) Per l' effetto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 del , condanna quest' ultimo ai sensi dell' art. 2051 c.c all' esecuzione Controparte_1 dei lavori descritti dal CTU nominato arch. ( ATP R.G. 6464/2023) nella perizia datata Persona_1
4.08.2023, con particolare riferimento agli interventi indicati in risposta al Quesito n. 3;
3) Rigetta ogni altra domanda e/o eccezione;
4) Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 parte attrice, liquidate in complessivi euro 2200,00 per competenze, € 160,00 per spese documentate, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori delle spese relative alla fase di
ATP liquidare in € 900,00 per competenze ed € 150,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
6) Condanna il convenuto al pagamento della somma di € 2.564,15 in favore di parte attrice CP_1
a titolo di esborsi documentati per il pagamento delle competenze del CTU nominato nel procedimento di ATP RG 6464/2023.
Così deciso in Latina, 8.04.2025 Il Giudice
dott.Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
nella persona del Giudice designato dott. Alfonso Piccialli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell' 8.04.2025 in trattazioen scritta
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Salvigni Sandra giusta delega in atti;
Parte_1
Attori;
(con sede in Latina Via E. Savoia n.25, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Rossella MARRO, giusta delega in atti;
Controparte_2
Convenuto;
OGGETTO: responsabilità extra contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione dell' 8.04.2025 ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in fatto che la presente causa ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da , nella qualità di proprietaria dell'unità immobiliare facente parte del Parte_1
Condominio sito in Latina via Mameli n.41, contraddistinto al Catasto del Comune di Latina foglio
142 part.72 sub 19 classe A/2 in relazione ai danni subiti in seguito a delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale soprastante.
Nell' atto introduttivo precisava l' attrice che in relazione alla causa dei danni ed alla loro quantificazione, all' esito di una CTP di parte che aveva evidenziato la provenienza delle infiltrazioni dal cattivo stato manutentivo dei cornicioni dello Stabile , dalla cattiva CP_3 impermeabilizzazione della guaina del salone ed a causa dell' ostruzione dei CP_3 discendenti pluviali, era stata esperita una procedura di ATP R.G. 6464/2023 dinanzi a a questo
Tribunale.
All' esito dell' accertamento tecnico il CTU nominato, Arch con perizia depositata Persona_1 in data 4.08.2023 aveva confermato gli assunti attorei riconducendo le cause del fenomeno al cattivo stato di manutenzione delle parti comuni dell'edificio in particolare dei cornicioni ed indicava gli interventi idonei ad eliminare tutte le riscontrate concause delle infiltrazioni, e più precisamente: “spicconatura di intonaco sui cornicioni, rimozione soglie di marmo, rimozione degli infissi, posizionamento nuove soglie e nuovi infissi, demolizione tra cantoni interni e ricostruzione degli stessi, sostituzione tubazioni di scarico acque meteoriche, rimozione guaina di copertura, indicando all'uopo anche l'importo dei lavori stessi” ( doc.4). 8) che il CTU indicava, altresì, i lavori necessari per risistemare l'appartamento della ricorrente e quantificava in Euro 5900,00 oltre IVA
l'ammontare dei danni subiti da quest'ultima ( doc.4).
L' attrice rappresentava che nonostante la CTU depositata il convenuto non aveva CP_1 provveduto all' esecuzione del lavori indicati nel procedimento di ATP né aveva provveduto all' esecuzione dei lavori indicati dal proprio CTP ed approvati con verbale assembleare del 10.05.2023, concludeva pertanto affinchè fosse accertato e dichiarato che “le infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento della ricorrente sono imputabili al cattivo stato dello stabile così come evidenziato nella CTU a firma dell'arch. in atti e per l'effetto condannare il all'esecuzione dei lavori in essa individuati Per_1 CP_1 per l'eliminazione delle stesse, condannare altresì il al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e CP_1 quantificati in Euro 8.464,15 di cui Euro 5900,00 a titolo di risarcimento ed Euro 2.564,15 quali spese sostenute per la CTU nel giudizio ex art.696 bis cpc oltre interessi ed accessori di legge”.
Si costituivano il convenuto non contestando di fatto né l' entitità dei danni subiti CP_1 dalla ricorrente e quantificati nell' ATP, né la circostanza che le infiltrazioni provenissero dal terrazzo condominiale e relativi discendenti, rappresentava tuttavia la non necessità di interventi sugli infissi condominiali e sui cornicioni come evidenziato dal CTU, in quanto estranei rispetto alle cause delle infiltrazioni, riconducibili unicamente all' ostruzione dei pluviali discendenti ed alla vetustà della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale;
sul punto rappresentava che l' assemblea aveva approvato un preventivo e relativo computo metrico per l' esecuzione di tali interventi e che erano in procinto di essere eseguiti.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ( fascicolo di ATP) ed all' udienza dell' 8.04.2025 è stata discussa e decisa ex art 281 sexies cpc
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze della CTU in merito alla necessità di interventi diffusi sui cornicioni ed infissi dello stabile è fondata su un accurato esame dello stato dei luoghi e delle cause delle CP_3 infiltrazioni e, come ha evidenziato il CTU nelle repliche alle osservazioni del CTP nominato dal
“la necessità di intervenire anche sui cornicioni e sugli infissi dell' ultimo piano è strettamente CP_1 necessaria al fine di porre rimedio alle problematiche delle denunciate infiltrazioni;
dallo stato dei luoghi e dalla documentazione fotografica acquisita, appare del tutto evidente che l' umidità presente sul presente sul parapetto non può in alcun modo derivare dai soli discendenti. E' ben evidente che la stessa umidità entra dagli infissi e dal cornicione scendendo verso il pavimento per poi infiltrarsi nel piano sottostante”.
Peraltro, le osservazioni del CTP del condominio geom. Ferrarese, in merito alla non necessità di interventi sugli infissi e cornicioni, riconducendo sostanzialmente le infiltrazioni a problematiche relativi ai discendenti delle acque pluviali ed alla impermeabilizzazione del lastrico, non è sorretta da alcun riscontro o motivazione di carattere tecnico atto a confutare le conclusioni del CTU nominato.
Ne consegue l' accoglimento della domanda attorea e l' accertamento della responsabilità esclusiva del per le infiltrazioni di cui è causa e relativi danni, ai sensi dell' art 2051 c.c che . CP_1 individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno
Nella fattispecie tale prova liberatoria non è stata fornita dal . CP_1
Va dunque dichiarata l' esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei CP_1 danni subiti dall' immobile di proprietà dell' attrice per i fatti di cui è causa.
In merito alla quantificazione del danno ed alle opere da eseguire per le eliminazione delle cause del danno e per il ripristino dell' immobile di proprietà dell' attrice, per le ragioni sopra espresse, ci sia richiama alle conclusioni del CTU arch. ( ATP R.G. 6464/2023) perizia depositata Persona_1 in data 4.08.2023, con particolare riferimento agli interventi indicati in risposta al Quesito n. 3.
Nulla a titolo di ulteriore ristoro del danno in favore dell' attrice, atteso che la condanna del al risarcimento del danno in forma specifica, mediante eliminazione dei danni subiti CP_1 all' immobile di parte ricorrente, con l' indicazione dell' esecuzione di opere per un costo complessivo di € 5900,00, oltre iva esclude la liquidazione di un ulteriore danno per equivalente stante l' alternatività delle due forme di ristoro ai sensi dell' art 2058 c.c. .
Le spese di causa della fase di merito, liquidate come da dispositivo, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti ed in favore di parte attrice.
Analogamente, potranno trovare ristoro le spese relative alle competenze legali aventi ad oggetto il giudizio di ATP e le spese per il compenso al CTU in quella fase nominato pari ad 2.564,15 ( esborsi la cui quantificazione è documentata dal decreto di liquidazione e dalla fattura allegata), in quanto strettamente connesse e necessarie all' introduzione del successivo giudizio risarcitorio atteso il noto principio secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
Non sussistono i presupposti di cui all' art 96 cpc attesa la natura non dilatoria o pretestuosa della difesa delle convenute in ragione della complessità tecnica ed in fatto degli accertamenti sottesi all' individuazione delle cause delle infiltrazioni.
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) Accerta l' esclusiva responsabilità e art 2051 c.c. del (con sede in Latina Controparte_1
Via E. Savoia n.25, in persona dell'amministratore p.t. in relazione alle infiltrazioni Controparte_2 di cui è causa;
2) Per l' effetto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 del , condanna quest' ultimo ai sensi dell' art. 2051 c.c all' esecuzione Controparte_1 dei lavori descritti dal CTU nominato arch. ( ATP R.G. 6464/2023) nella perizia datata Persona_1
4.08.2023, con particolare riferimento agli interventi indicati in risposta al Quesito n. 3;
3) Rigetta ogni altra domanda e/o eccezione;
4) Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 parte attrice, liquidate in complessivi euro 2200,00 per competenze, € 160,00 per spese documentate, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori delle spese relative alla fase di
ATP liquidare in € 900,00 per competenze ed € 150,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
6) Condanna il convenuto al pagamento della somma di € 2.564,15 in favore di parte attrice CP_1
a titolo di esborsi documentati per il pagamento delle competenze del CTU nominato nel procedimento di ATP RG 6464/2023.
Così deciso in Latina, 8.04.2025 Il Giudice
dott.Alfonso Piccialli