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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4015/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 4015/2017 tra
PA
APPELLANTE
e
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 26 marzo 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
per l'avv. VINCITORIO MASSIMILIANO PA
per l'avv. MINNA FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni;
lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4015/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
Massimiliano VINCITORIO, elettivamente domiciliato in San Marco in
Lamis alla via Maria SS di Stignano n.1, presso il difensore avv.
VINCITORIO
APPELLANTE
contro
oggi (p. iva Controparte_3 Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. Francesco MINNA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla via Ofanto n. 15 presso lo studio del difensore avv. MINNA
APPELLATA
nonché
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.1.2014, ha PA convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Foggia, ex San
Giovanni Rotondo, la e Controparte_3 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
"accertata e dichiarata la colpa esclusiva nella determinazione del sinistro de quo dell'autovettura Fiat Doblò tg CT 252 LI, 4 proprietà di per le causali in narrativa;
- Controparte_2
CONDANNARE, con il più stretto vincolo solidale tra loro, in virtù della normativa vigente e per tali effetti, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e quantificati nella somma di € 8.855,30, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati, maturandi, svalutazione monetaria, comunque, entro il limite di competenza dell'adito Giudice".
A sostegno della sua domanda l'attore ha dedotto che era stato coinvolto in un sinistro avvenuto il 31/8/2013, alle ore 08,00 circa, mentre percorreva, nel centro abitato di San Giovanni Rotondo, Via
Kennedy, direzione Piazza Padre Pio, a bordo di una bicicletta di sua proprietà e che, giunto all'incrocio con Via De Bonis, era stato investito da una Fiat Doblò tg CT 252 LL, di proprietà di
[...]
e condotta nell'occasione dal sig. Controparte_2 CP
, assicurata per la con la
[...] CP_6 Controparte_1 polizza n. 00059633404042 che, nel tentativo di svoltare a sinistra, non si avvedeva della bici che in quel momento sopraggiungeva e la collideva violentemente.
Il giudizio veniva iscritto al n. RG 86/14.
In detto procedimento si costituiva contestando l'an Controparte_7
e il quantum debeatur.
Il Giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.5.2014, ammetteva le prove testimoniali, nelle persone dei testi e S_
, espletate alle udienze del 23.6.14. Tes_2
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.5.2014, ammetteva la
C.T.U.
Depositata la C.T.U. il Giudice di Pace di Foggia, ex San Giovanni
Rotondo, con sentenza n. 197/2016 depositata il 14.11.2016 ha rigettato la domanda attorea e ha condannato “ a rimborsare in PA
pagina 3 di 12 favore della “ , in Controparte_8 persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, la somma di €
1.035,44,da imputarsi per € 4.3544 a < surplus > per quanto afferente
l'offerta di risarcimento (accertata) dalla stessa operata nei propri confronti, e per € 600,00 da imputarsi a < spese legali > conglobate nella avanzata offerta risarcitoria, oltre interessi di legge maturati;
pone a carico di , da imputarsi a compenso liquidato al PA
C.T.U. nominato dott. per l' attività peritale Persona_1 espletatala somma di € 290,00, oltre I.V.A.; nulla per le spese”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ritenendola PA ingiusta ed erronea e chiedendone la riforma, concludendo “in_via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza: appellata n. 197/2016 di cui sopra, ricorrendo i presupposti previsti per legge: -in via principale e nel merito, accogliere in toto il presente l'appello, ¢ previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal Giudice di primo grado, per
l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 197/2016, resa tra le parti, addì 15.6.2016 dal Giudice di Pace di Foggia — ex
San Giovanni Rotondo - per i motivi esposti nel presente atto di appello;
- e, per l'effetto, condannare i convenuti, al ristoro dei danni subiti dall'appellante nella misura di euro 844,16, come su specificali o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, svalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati, maturandi, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del legale antistatario”.
Si è costituita in appello con Controparte_3 comparsa depositata il 5.09.2017 la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello interposto e ha chiesto: “rigettarsi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e col favore delle spese;
nella denegata non creduta ipotesi di ricalcolo del danno, decurtarsi la somma di € 5.000,00 (già al netto delle spese legali stragiudiziali) già percepita dall'istante prima del giudizio di primo grado”.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 28.11.2018 lo scrivente Giudice, ha formulato proposta conciliativa “parte appellata pagina 4 di 12 rinuncia a chiedere le restituzioni disposte nella sentenza di primo grado e parte appellante rinuncia per ogni altro aspetto all'appello proposto con compensazione per la metà delle spese di lite della fase di appello che liquida nella misura complessiva di 250 per compenso professionale ed euro 91 per esborsi ponendo la metà a carico dell'appellata”.
Tale proposta è stata accettata unicamente dalla parte appellante, pertanto, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisone.
*****
1.Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
1.2. In rito deve essere dichiarata la contumacia della
[...] che, ritualmente citata in giudizio, ha Controparte_2 inteso non costituirsi.
2. Nel merito l'appello interposto da è fondato e deve essere Pt_2 accolto per quanto di ragione. ha interposto gravame avverso la sentenza n. Parte_3
197/2016 del Giudice di Pace di Foggia sulla scorta dei seguenti motivi:
- Difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al due punto decisivo della controversia e precisamente sulla quantificazione del danno;
- violazione ex art. 112 c.p.c.;
- violazione del principio della soccombenza in merito alle spese di ctu e spese legali del giudizio.
Parte appellante ha fondato i propri motivi di appello deducendo che a fronte di una ricostruzione corretta sulla responsabilità del sinistro, il Giudice di prime cure aveva, tuttavia, errato nel conteggiare complessivamente la quantificazione del danno e che da tanto era derivato un risarcimento danni inferiore al dovuto, il mancato rimborso delle spese mediche e di CTU nella loro totalità e l'erronea compensazione delle spese legali. Oltre ad un vizio di ultra petitum relativo alla disposta restituzione di somme, non richiesta dalla parte convenuta con le proprie difese.
L'appellata compagnia, dal canto suo, ha chiesto la rideterminazione pagina 5 di 12 della liquidazione del danno, con esclusione del danno morale riconosciuto, e la non riconoscibilità delle spese definite “mediche” in quanto costituenti mero danno patrimoniale non connesso ai fatti di causa.
2.1 Orbene, dato atto delle rispettive posizioni delle parti giova ricordare che nell'azionare la domanda risarcitoria aveva Pt_1 quantificato i danni derivanti dal sinistro alla propria persona nella somma di euro 13.855,30, precisando che la Controparte_3
gli aveva rimesso a titolo di transazione stragiudiziale
[...] per i danni subiti, la somma di euro 5.600 comprensiva della somma di euro 600,00 da imputarsi a spese legali, che egli aveva trattenuto in acconto sul maggior danno.
Ciò posto, la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno
(ex multis, Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente
– danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro, anche alla luce dell'offerta risarcitoria della compagnia nella fase pagina 6 di 12 stragiudiziale.
ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione al Pt_1 quantum deducendo che il GdP avrebbe errato nel quantificare l'entità del risarcimento e nell'avere quindi dichiarato congrua la somma versata da in sede stragiudiziale. Controparte_3
L'appellata compagnia, al contrario, ha asserito che il conteggio eseguito in prime cure non solo si appalesa corretto, ma addirittura superiore al dovuto poichè nel computo era stato inserito il danno morale, non dovuto, nella misura di 1/3.
Di contro, l'appellante ha sostenuto di non avere appellato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno morale che, pertanto, era divenuta cosa giudicata, ma di aver limitato il gravame allora riconoscimento delle spese mediche e delle spese relative al giudizio da parte del giudice di prime cure.
In particolare, ha sostenuto che in sede di citazione egli aveva quantificato le spese mediche in € 1.000 ed allegato, all'uopo, in atti tutti i giustificativi di spesa, non contestati dalla parte convenuta, mentre il GdP le aveva riconosciute nella limitata somma di euro 72,96.
Infine, ha lamentato la circostanza per cui il GdP avesse pronunciato ultrapaetita, disponendo la restituzione di somme alla convenuta, pur non essendo stata richiesta in citazione.
2.2 Tutto quanto sopra premesso, v'è da rilevare che la sentenza appellata ha disposto un rigetto della domanda risarcitoria proposta da che agiva per il riconoscimento del maggior danno subito “(…) Pt_1 sentirli condannare a risarcire in solido tra loro i danni derivanti alla propria persona quantificati nella residua somma di euro 8855,30
(…)” (cfr. atto di citazione primo grado)
Dunque, poiché il giudice di prime cure ha ritenuto completamente soddisfacente la pretesa, la somma versata dalla compagnia assicurativa al nella fase stragiudiziale, condannando il stesso Pt_1 Pt_1 al rimborso di € 1.035,44(€ 435,44 a “surplus”, € 600,00 a “spese legali”) e alle spese di C.T.U. pari a 290,00, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello è la riforma integrale della sentenza che si domanda con consequenziale determinazione dell'esatto ammontare del risarcimento richiesto dal ivi compresa la debenza o meno Pt_1 della liquidazione del danno morale.
Nell'ambito del giudizio di primo grado è stata espletata c.t.u. medica pagina 7 di 12 sulla persona dell'appellante i cui esiti sono da considerarsi pienamente condivisibili. Infatti, non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni possono essere acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal perito che ha così concluso: ITT 6 giorni;
ITP 75% 10 giorni;
ITP 50% 20 giorni;
ITP 25% 15 giorni;
danno biologico permanente nella misura del 3%.
Orbene, venendo alla liquidazione del danno come sopra accertato, il
Tribunale ritiene di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità. Appare corretto applicare quale parametro risarcitorio le tabelle di Milano del danno non patrimoniale-edizione 2013.
Il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale), sempre facendo applicazione delle tabelle di Milano, viene calcolato prendendo come base di partenza la somma di euro 96,00 al giorno, ritenuta congrua in relazione alla gravità del fatto ed alle conseguenze riportate, diversamente dal punto euro 46,20 scelto dal Giudice di prime cure.
Le risultanze della Consulenza tecnica conducono, quindi, alla seguente liquidazione:
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.456,00
Invalidità temporanea totale € 576,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 720,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 960,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 360,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.616,00
Per un totale generale pari ad € 6.072,00
Nulla si riconosce per la personalizzazione del danno in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
Sempre per mancanza della prova rigorosa, non va nemmeno riconosciuto un autonomo risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza interiore.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del pagina 8 di 12 risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente
(Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età,
è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Da tale importo dovrà essere sottratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale vale a dire € 5.000 così residuando un importo pari ad €
1.072,00 che dovrà essere pagato dalla a CP_1 Pt_1
Avuto riguardo al danno patrimoniale subito dall'appellante, questi ha dedotto un errato riconoscimento quantitativo dello stesso da parte del
GdP che lo ha riconosciuto nella limitata somma di euro 72,96.
V'è da rilevare al riguardo che la statuizione del giudice di prime cure appare corretta con riferimento ad alcuni giustificativi prodotti, considerando che le spese mediche documentate non riconosciute in primo grado non appaiono attinenti ai fatti di causa in quanto inerenti a patologie non dipendenti e non conseguenziali dal sinistro e che tali spese risultano cronologicamente effettuate in epoca assai posteriore al sinistro.
In particolare, ci si riferisce all'acquisto di prodotti oculistici, atteso che non risulta né dalla narrazione del sinistro così come dedotto, nè dalle deposizioni rese dai testi, nè dal referto di PS e dalla cartella clinica né infine dagli esiti della ctu in atti, si sia pagina 9 di 12 verificata alcuna lesione/danno oculistico consequenziale al sinistro,
e, dunque, che la spesa relativa all'acquisto degli occhiali da vista euro 600,00, e degli altri medicinali di uso oftalmico sia casualmente legata ai fatti di causa al sinistro.
Considerato che il CTU nominato non ha stabilito nell'elaborato depositato un chiaro giudizio di congruità delle spese mediche documentate, appare opportuno riconoscere le spese relative agli accertamenti effettuati che il consulente ha citato nell'elaborato ai fini della ricostruzione anamnestica perché ritenute di interessa, vale a dire: la visita fisiatrica per euro 26,19, la RMN encefalo e rachide cervicale per euro 46,15 e, infine, la rieducazione motoria effettuata in un ciclo di 20 sedute per euro 46,15.
Da tanto discende la riquantificazione delle spese mediche sostenute da che devono essere poste a carico della compagnia assicurativa Pt_2 in euro 118,49.
Conclusivamente, all'attore andrà riconosciuto PA
l'importo di euro 6.072,00 a titolo di danno non patrimoniale cui andrà sottratta la somma già trattenuta in acconto dall'attore di euro 5.000, così risultando complessivamente in euro 1.072,00 l'importo che la dovrà liquidare al a titolo di risarcimento Controparte_1 Pt_1 del danno non patrimoniale.
A titolo di danno patrimoniale, dovrà, altresì, essere liquidato all'attore l'importo di euro 118,49 per le spese sanitarie documentate con esclusione delle voci ulteriori come meglio sopra specificato.
Su tutte le dette somme sono ulteriormente dovuti gli interessi maturati dalla domanda di primo grado al saldo, calcolata, fino alla pubblicazione della sentenza (momento a partire dal quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta) sulle somme anno per anno rivalutate.
3. Avuto riguardo alle spese del giudizio di primo grado, attesa l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, le stesse vanno poste in capo alla soccombente e sono liquidate in dispositivo Controparte_1 tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi vigenti all'epoca ed in considerazione delle fasi di giudizio effettivamente svolte.
3.1 Le spese di CTU liquidate come da decreto del GdP di Foggia devono essere poste in capo alla in ragione del principio Controparte_7 pagina 10 di 12 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del professionista.
3.2 Avuto riguardo le spese di giudizio del presente grado d'appello le stesse vanno poste in capo alla soccombente e sono Controparte_1 liquidate in dispositivo in relazione al decisum e dei parametri medi vigenti, in considerazione delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di Pt_1 CP_1
e e, in riforma dell'appellata
[...] Controparte_2 sentenza, condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro a pagare a la somma di euro 1.072,00 a PA titolo di danno non patrimoniale ed euro 118,49 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda di primo grado al saldo, calcolati come da parte motiva;
- in riforma dell'appellata sentenza condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al Controparte_9 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.990,00 per compensi ed € PA
250,00 per spese oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Massimiliano Vincitorio, dichiaratosi antistatario;
- in riforma dell'appellata sentenza condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al Controparte_9 pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate nel giudizio di primo grado, con diritto di alla ripetizione di quanto PA eventualmente già versato al c.t.u., fermo restando il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del consulente;
- condanna e Controparte_1 Controparte_9
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del
[...] presente grado di di giudizio in favore di che liquida PA in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da pagina 11 di 12 distrarsi in favore del procuratore avv. Massimiliano Vincitorio, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 26.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 4015/2017 tra
PA
APPELLANTE
e
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 26 marzo 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
per l'avv. VINCITORIO MASSIMILIANO PA
per l'avv. MINNA FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni;
lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4015/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
Massimiliano VINCITORIO, elettivamente domiciliato in San Marco in
Lamis alla via Maria SS di Stignano n.1, presso il difensore avv.
VINCITORIO
APPELLANTE
contro
oggi (p. iva Controparte_3 Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. Francesco MINNA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla via Ofanto n. 15 presso lo studio del difensore avv. MINNA
APPELLATA
nonché
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.1.2014, ha PA convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Foggia, ex San
Giovanni Rotondo, la e Controparte_3 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
"accertata e dichiarata la colpa esclusiva nella determinazione del sinistro de quo dell'autovettura Fiat Doblò tg CT 252 LI, 4 proprietà di per le causali in narrativa;
- Controparte_2
CONDANNARE, con il più stretto vincolo solidale tra loro, in virtù della normativa vigente e per tali effetti, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e quantificati nella somma di € 8.855,30, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati, maturandi, svalutazione monetaria, comunque, entro il limite di competenza dell'adito Giudice".
A sostegno della sua domanda l'attore ha dedotto che era stato coinvolto in un sinistro avvenuto il 31/8/2013, alle ore 08,00 circa, mentre percorreva, nel centro abitato di San Giovanni Rotondo, Via
Kennedy, direzione Piazza Padre Pio, a bordo di una bicicletta di sua proprietà e che, giunto all'incrocio con Via De Bonis, era stato investito da una Fiat Doblò tg CT 252 LL, di proprietà di
[...]
e condotta nell'occasione dal sig. Controparte_2 CP
, assicurata per la con la
[...] CP_6 Controparte_1 polizza n. 00059633404042 che, nel tentativo di svoltare a sinistra, non si avvedeva della bici che in quel momento sopraggiungeva e la collideva violentemente.
Il giudizio veniva iscritto al n. RG 86/14.
In detto procedimento si costituiva contestando l'an Controparte_7
e il quantum debeatur.
Il Giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.5.2014, ammetteva le prove testimoniali, nelle persone dei testi e S_
, espletate alle udienze del 23.6.14. Tes_2
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.5.2014, ammetteva la
C.T.U.
Depositata la C.T.U. il Giudice di Pace di Foggia, ex San Giovanni
Rotondo, con sentenza n. 197/2016 depositata il 14.11.2016 ha rigettato la domanda attorea e ha condannato “ a rimborsare in PA
pagina 3 di 12 favore della “ , in Controparte_8 persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, la somma di €
1.035,44,da imputarsi per € 4.3544 a < surplus > per quanto afferente
l'offerta di risarcimento (accertata) dalla stessa operata nei propri confronti, e per € 600,00 da imputarsi a < spese legali > conglobate nella avanzata offerta risarcitoria, oltre interessi di legge maturati;
pone a carico di , da imputarsi a compenso liquidato al PA
C.T.U. nominato dott. per l' attività peritale Persona_1 espletatala somma di € 290,00, oltre I.V.A.; nulla per le spese”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ritenendola PA ingiusta ed erronea e chiedendone la riforma, concludendo “in_via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza: appellata n. 197/2016 di cui sopra, ricorrendo i presupposti previsti per legge: -in via principale e nel merito, accogliere in toto il presente l'appello, ¢ previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal Giudice di primo grado, per
l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 197/2016, resa tra le parti, addì 15.6.2016 dal Giudice di Pace di Foggia — ex
San Giovanni Rotondo - per i motivi esposti nel presente atto di appello;
- e, per l'effetto, condannare i convenuti, al ristoro dei danni subiti dall'appellante nella misura di euro 844,16, come su specificali o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, svalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati, maturandi, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del legale antistatario”.
Si è costituita in appello con Controparte_3 comparsa depositata il 5.09.2017 la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello interposto e ha chiesto: “rigettarsi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e col favore delle spese;
nella denegata non creduta ipotesi di ricalcolo del danno, decurtarsi la somma di € 5.000,00 (già al netto delle spese legali stragiudiziali) già percepita dall'istante prima del giudizio di primo grado”.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 28.11.2018 lo scrivente Giudice, ha formulato proposta conciliativa “parte appellata pagina 4 di 12 rinuncia a chiedere le restituzioni disposte nella sentenza di primo grado e parte appellante rinuncia per ogni altro aspetto all'appello proposto con compensazione per la metà delle spese di lite della fase di appello che liquida nella misura complessiva di 250 per compenso professionale ed euro 91 per esborsi ponendo la metà a carico dell'appellata”.
Tale proposta è stata accettata unicamente dalla parte appellante, pertanto, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisone.
*****
1.Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
1.2. In rito deve essere dichiarata la contumacia della
[...] che, ritualmente citata in giudizio, ha Controparte_2 inteso non costituirsi.
2. Nel merito l'appello interposto da è fondato e deve essere Pt_2 accolto per quanto di ragione. ha interposto gravame avverso la sentenza n. Parte_3
197/2016 del Giudice di Pace di Foggia sulla scorta dei seguenti motivi:
- Difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al due punto decisivo della controversia e precisamente sulla quantificazione del danno;
- violazione ex art. 112 c.p.c.;
- violazione del principio della soccombenza in merito alle spese di ctu e spese legali del giudizio.
Parte appellante ha fondato i propri motivi di appello deducendo che a fronte di una ricostruzione corretta sulla responsabilità del sinistro, il Giudice di prime cure aveva, tuttavia, errato nel conteggiare complessivamente la quantificazione del danno e che da tanto era derivato un risarcimento danni inferiore al dovuto, il mancato rimborso delle spese mediche e di CTU nella loro totalità e l'erronea compensazione delle spese legali. Oltre ad un vizio di ultra petitum relativo alla disposta restituzione di somme, non richiesta dalla parte convenuta con le proprie difese.
L'appellata compagnia, dal canto suo, ha chiesto la rideterminazione pagina 5 di 12 della liquidazione del danno, con esclusione del danno morale riconosciuto, e la non riconoscibilità delle spese definite “mediche” in quanto costituenti mero danno patrimoniale non connesso ai fatti di causa.
2.1 Orbene, dato atto delle rispettive posizioni delle parti giova ricordare che nell'azionare la domanda risarcitoria aveva Pt_1 quantificato i danni derivanti dal sinistro alla propria persona nella somma di euro 13.855,30, precisando che la Controparte_3
gli aveva rimesso a titolo di transazione stragiudiziale
[...] per i danni subiti, la somma di euro 5.600 comprensiva della somma di euro 600,00 da imputarsi a spese legali, che egli aveva trattenuto in acconto sul maggior danno.
Ciò posto, la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno
(ex multis, Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente
– danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro, anche alla luce dell'offerta risarcitoria della compagnia nella fase pagina 6 di 12 stragiudiziale.
ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione al Pt_1 quantum deducendo che il GdP avrebbe errato nel quantificare l'entità del risarcimento e nell'avere quindi dichiarato congrua la somma versata da in sede stragiudiziale. Controparte_3
L'appellata compagnia, al contrario, ha asserito che il conteggio eseguito in prime cure non solo si appalesa corretto, ma addirittura superiore al dovuto poichè nel computo era stato inserito il danno morale, non dovuto, nella misura di 1/3.
Di contro, l'appellante ha sostenuto di non avere appellato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno morale che, pertanto, era divenuta cosa giudicata, ma di aver limitato il gravame allora riconoscimento delle spese mediche e delle spese relative al giudizio da parte del giudice di prime cure.
In particolare, ha sostenuto che in sede di citazione egli aveva quantificato le spese mediche in € 1.000 ed allegato, all'uopo, in atti tutti i giustificativi di spesa, non contestati dalla parte convenuta, mentre il GdP le aveva riconosciute nella limitata somma di euro 72,96.
Infine, ha lamentato la circostanza per cui il GdP avesse pronunciato ultrapaetita, disponendo la restituzione di somme alla convenuta, pur non essendo stata richiesta in citazione.
2.2 Tutto quanto sopra premesso, v'è da rilevare che la sentenza appellata ha disposto un rigetto della domanda risarcitoria proposta da che agiva per il riconoscimento del maggior danno subito “(…) Pt_1 sentirli condannare a risarcire in solido tra loro i danni derivanti alla propria persona quantificati nella residua somma di euro 8855,30
(…)” (cfr. atto di citazione primo grado)
Dunque, poiché il giudice di prime cure ha ritenuto completamente soddisfacente la pretesa, la somma versata dalla compagnia assicurativa al nella fase stragiudiziale, condannando il stesso Pt_1 Pt_1 al rimborso di € 1.035,44(€ 435,44 a “surplus”, € 600,00 a “spese legali”) e alle spese di C.T.U. pari a 290,00, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello è la riforma integrale della sentenza che si domanda con consequenziale determinazione dell'esatto ammontare del risarcimento richiesto dal ivi compresa la debenza o meno Pt_1 della liquidazione del danno morale.
Nell'ambito del giudizio di primo grado è stata espletata c.t.u. medica pagina 7 di 12 sulla persona dell'appellante i cui esiti sono da considerarsi pienamente condivisibili. Infatti, non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni possono essere acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal perito che ha così concluso: ITT 6 giorni;
ITP 75% 10 giorni;
ITP 50% 20 giorni;
ITP 25% 15 giorni;
danno biologico permanente nella misura del 3%.
Orbene, venendo alla liquidazione del danno come sopra accertato, il
Tribunale ritiene di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità. Appare corretto applicare quale parametro risarcitorio le tabelle di Milano del danno non patrimoniale-edizione 2013.
Il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale), sempre facendo applicazione delle tabelle di Milano, viene calcolato prendendo come base di partenza la somma di euro 96,00 al giorno, ritenuta congrua in relazione alla gravità del fatto ed alle conseguenze riportate, diversamente dal punto euro 46,20 scelto dal Giudice di prime cure.
Le risultanze della Consulenza tecnica conducono, quindi, alla seguente liquidazione:
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.456,00
Invalidità temporanea totale € 576,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 720,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 960,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 360,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.616,00
Per un totale generale pari ad € 6.072,00
Nulla si riconosce per la personalizzazione del danno in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
Sempre per mancanza della prova rigorosa, non va nemmeno riconosciuto un autonomo risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza interiore.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del pagina 8 di 12 risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente
(Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età,
è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Da tale importo dovrà essere sottratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale vale a dire € 5.000 così residuando un importo pari ad €
1.072,00 che dovrà essere pagato dalla a CP_1 Pt_1
Avuto riguardo al danno patrimoniale subito dall'appellante, questi ha dedotto un errato riconoscimento quantitativo dello stesso da parte del
GdP che lo ha riconosciuto nella limitata somma di euro 72,96.
V'è da rilevare al riguardo che la statuizione del giudice di prime cure appare corretta con riferimento ad alcuni giustificativi prodotti, considerando che le spese mediche documentate non riconosciute in primo grado non appaiono attinenti ai fatti di causa in quanto inerenti a patologie non dipendenti e non conseguenziali dal sinistro e che tali spese risultano cronologicamente effettuate in epoca assai posteriore al sinistro.
In particolare, ci si riferisce all'acquisto di prodotti oculistici, atteso che non risulta né dalla narrazione del sinistro così come dedotto, nè dalle deposizioni rese dai testi, nè dal referto di PS e dalla cartella clinica né infine dagli esiti della ctu in atti, si sia pagina 9 di 12 verificata alcuna lesione/danno oculistico consequenziale al sinistro,
e, dunque, che la spesa relativa all'acquisto degli occhiali da vista euro 600,00, e degli altri medicinali di uso oftalmico sia casualmente legata ai fatti di causa al sinistro.
Considerato che il CTU nominato non ha stabilito nell'elaborato depositato un chiaro giudizio di congruità delle spese mediche documentate, appare opportuno riconoscere le spese relative agli accertamenti effettuati che il consulente ha citato nell'elaborato ai fini della ricostruzione anamnestica perché ritenute di interessa, vale a dire: la visita fisiatrica per euro 26,19, la RMN encefalo e rachide cervicale per euro 46,15 e, infine, la rieducazione motoria effettuata in un ciclo di 20 sedute per euro 46,15.
Da tanto discende la riquantificazione delle spese mediche sostenute da che devono essere poste a carico della compagnia assicurativa Pt_2 in euro 118,49.
Conclusivamente, all'attore andrà riconosciuto PA
l'importo di euro 6.072,00 a titolo di danno non patrimoniale cui andrà sottratta la somma già trattenuta in acconto dall'attore di euro 5.000, così risultando complessivamente in euro 1.072,00 l'importo che la dovrà liquidare al a titolo di risarcimento Controparte_1 Pt_1 del danno non patrimoniale.
A titolo di danno patrimoniale, dovrà, altresì, essere liquidato all'attore l'importo di euro 118,49 per le spese sanitarie documentate con esclusione delle voci ulteriori come meglio sopra specificato.
Su tutte le dette somme sono ulteriormente dovuti gli interessi maturati dalla domanda di primo grado al saldo, calcolata, fino alla pubblicazione della sentenza (momento a partire dal quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta) sulle somme anno per anno rivalutate.
3. Avuto riguardo alle spese del giudizio di primo grado, attesa l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, le stesse vanno poste in capo alla soccombente e sono liquidate in dispositivo Controparte_1 tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi vigenti all'epoca ed in considerazione delle fasi di giudizio effettivamente svolte.
3.1 Le spese di CTU liquidate come da decreto del GdP di Foggia devono essere poste in capo alla in ragione del principio Controparte_7 pagina 10 di 12 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del professionista.
3.2 Avuto riguardo le spese di giudizio del presente grado d'appello le stesse vanno poste in capo alla soccombente e sono Controparte_1 liquidate in dispositivo in relazione al decisum e dei parametri medi vigenti, in considerazione delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di Pt_1 CP_1
e e, in riforma dell'appellata
[...] Controparte_2 sentenza, condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro a pagare a la somma di euro 1.072,00 a PA titolo di danno non patrimoniale ed euro 118,49 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda di primo grado al saldo, calcolati come da parte motiva;
- in riforma dell'appellata sentenza condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al Controparte_9 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.990,00 per compensi ed € PA
250,00 per spese oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Massimiliano Vincitorio, dichiaratosi antistatario;
- in riforma dell'appellata sentenza condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al Controparte_9 pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate nel giudizio di primo grado, con diritto di alla ripetizione di quanto PA eventualmente già versato al c.t.u., fermo restando il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del consulente;
- condanna e Controparte_1 Controparte_9
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del
[...] presente grado di di giudizio in favore di che liquida PA in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da pagina 11 di 12 distrarsi in favore del procuratore avv. Massimiliano Vincitorio, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 26.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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