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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1748/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI AGRIGENTO - Piazza Pirandello 1 92100 Agrigento AG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Agrigento il 16 maggio 2025 mediante posta elettronica certificata Email_2consegnata all'indirizzo PEC " , depositato il 13 giugno 2025, il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] e residente in [...], Difensore_1rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento TARI N. 443 del 25.11.2024 relativo all'anno d'imposta 2018, emesso dal Comune di Agrigento ed asseritamente notificato il 19 marzo 2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma di € 2.012,00 per TARI dell'anno 2018, sanzione, interessi e spese di notifica, con riferimento a tre unità immobiliari descritte nel dettaglio delle utenze. Il ricorrente lamentava l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato per non essere proprietario, Indirizzo_1né locatore, né possessore ovvero detentore di alcun immobile sito nella di Agrigento, affermando che il medesimo tributo era già stato richiesto, con riferimento all'immobile sito nella Indirizzo_1, alla di lui moglie e che la Commissione aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 237/01/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che aveva accolto il motivo di impugnazione afferente il mancato possesso, nonché la mancata detenzione a qualunque titolo, dell'immobile sito nella Indirizzo_1 . Sosteneva ancora che la mancanza di legittimazione passiva era stata pronunciata pure con la sentenza n. 2281/2019, depositata il 28.11.2019, emessa nel giudizio iscritto al n. 2488/2018 R.G.R., notificata al Comune di Agrigento in data 19.12.2019, non impugnata e passata in cosa giudicata. Lamentava, poi, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del tributo. Adottava le seguenti conclusioni: “Per i motivi sopra indicati: previa sospensione del provvedimento impugnato o della sua efficacia esecutiva, stante il grave ed irreparabile pregiudizio che ne potrebbe derivare si chiede la pronuncia in ordine alla declaratoria di nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, comunque privo di qualunque efficacia. E' evidente che, allo stato, va annullato l'intero avviso di accertamento”. Il Comune di Agrigento non si costituiva in giudizio, benché il ricorso sia stato allo stesso ritualmente notificato, come si evince dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente. Con ordinanza del 25/26 agosto 2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione cautelare. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata è la censura di illegittimità dell'impugnato Avviso di accertamento Tari N. 443 con riferimento all'immobile sito nella Indirizzo_1 di Agrigento. La parte ricorrente ha, infatti, prodotto la sentenza n. 2281/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento nel giudizio iscritto al n. 2488/2018 R.G.R. promosso dall'odierno ricorrente Sig. Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Agrigento avverso una comunicazione Tari dell'anno 2018, depositata il 28.11.2019, notificata al Comune di Agrigento in data 19.12.2019, non impugnata e passata in cosa giudicata. Dall'esame del testo della superiore sentenza si evince che il giudicante ha già allora accertato che Ricorrente_1 Indirizzo_1il Sig. non aveva il possesso dell'immobile sito nella di Agrigento, così come con precedente sentenza era stato accertato che non l'avesse nemmeno il coniuge. L'accertamento contenuto nella succitata sentenza n. 2281/2019, passata in cosa giudicata, fa stato a ogni effetto tra le parti, nella fattispecie il Sig. Ricorrente_1 ed il Comune di Agrigento, che erano parti anche nel giudizio definito con la sentenza in questione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2909 Cod. Civ., la circostanza già accertata che la parte ricorrente non sia proprietaria e non abbia il possesso dell'immobile sito nella Indirizzo_1 di Agrigento, costituisce giudicato che riverbera i suoi effetti anche nel presente giudizio in ordine alla rilevata mancata proprietà e possesso della detta unità immobiliare assoggettata alla tassa. Fondata è anche la doglianza di illegittimità dell'atto oggetto di controversia per verificatasi decadenza in capo al Comune di Agrigento dal potere di accertare e reclamare il mancato Indirizzo_1pagamento della Tari dell'anno 2018 con riferimento agli altri due immobili siti nella e nella Indirizzo_2 di Agrigento. Si osserva che in materia di tributi degli Enti locali l'azione accertatrice incorre nella decadenza, ai sensi del comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati, essendo questo il mezzo per contestare omessi denuncia e pagamento, integrale o parziale. In forza della sopra riportata disposizione normativa per l'anno 2018 l'accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2023, ovvero tutt'al più entro il 25 marzo 2024, in applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione di tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori dal 08 marzo al 31 maggio 2020 (giorni 85), con l'effetto che è stato spostato in avanti il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per la stessa durata della sospensione. Nel caso che ci occupa, però, l'impugnato avviso di accertamento TARI n. 443 risulta essere stato emesso e stampato il 25 novembre 2024, come si ricava dall'esame dello stesso, ed è stato notificato il 19 marzo 2025, quando era già maturato il termine di decadenza sopra indicato. Per quanto superiormente argomentato l'impugnato avviso di accertamento è illegittimo e va, conseguentemente, annullato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico del Comune di Agrigento;
le stesse si liquidano in complessivi € 400,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 400,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice IC NO LI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1748/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI AGRIGENTO - Piazza Pirandello 1 92100 Agrigento AG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Agrigento il 16 maggio 2025 mediante posta elettronica certificata Email_2consegnata all'indirizzo PEC " , depositato il 13 giugno 2025, il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] e residente in [...], Difensore_1rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento TARI N. 443 del 25.11.2024 relativo all'anno d'imposta 2018, emesso dal Comune di Agrigento ed asseritamente notificato il 19 marzo 2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma di € 2.012,00 per TARI dell'anno 2018, sanzione, interessi e spese di notifica, con riferimento a tre unità immobiliari descritte nel dettaglio delle utenze. Il ricorrente lamentava l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato per non essere proprietario, Indirizzo_1né locatore, né possessore ovvero detentore di alcun immobile sito nella di Agrigento, affermando che il medesimo tributo era già stato richiesto, con riferimento all'immobile sito nella Indirizzo_1, alla di lui moglie e che la Commissione aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 237/01/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che aveva accolto il motivo di impugnazione afferente il mancato possesso, nonché la mancata detenzione a qualunque titolo, dell'immobile sito nella Indirizzo_1 . Sosteneva ancora che la mancanza di legittimazione passiva era stata pronunciata pure con la sentenza n. 2281/2019, depositata il 28.11.2019, emessa nel giudizio iscritto al n. 2488/2018 R.G.R., notificata al Comune di Agrigento in data 19.12.2019, non impugnata e passata in cosa giudicata. Lamentava, poi, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del tributo. Adottava le seguenti conclusioni: “Per i motivi sopra indicati: previa sospensione del provvedimento impugnato o della sua efficacia esecutiva, stante il grave ed irreparabile pregiudizio che ne potrebbe derivare si chiede la pronuncia in ordine alla declaratoria di nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, comunque privo di qualunque efficacia. E' evidente che, allo stato, va annullato l'intero avviso di accertamento”. Il Comune di Agrigento non si costituiva in giudizio, benché il ricorso sia stato allo stesso ritualmente notificato, come si evince dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente. Con ordinanza del 25/26 agosto 2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione cautelare. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata è la censura di illegittimità dell'impugnato Avviso di accertamento Tari N. 443 con riferimento all'immobile sito nella Indirizzo_1 di Agrigento. La parte ricorrente ha, infatti, prodotto la sentenza n. 2281/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento nel giudizio iscritto al n. 2488/2018 R.G.R. promosso dall'odierno ricorrente Sig. Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Agrigento avverso una comunicazione Tari dell'anno 2018, depositata il 28.11.2019, notificata al Comune di Agrigento in data 19.12.2019, non impugnata e passata in cosa giudicata. Dall'esame del testo della superiore sentenza si evince che il giudicante ha già allora accertato che Ricorrente_1 Indirizzo_1il Sig. non aveva il possesso dell'immobile sito nella di Agrigento, così come con precedente sentenza era stato accertato che non l'avesse nemmeno il coniuge. L'accertamento contenuto nella succitata sentenza n. 2281/2019, passata in cosa giudicata, fa stato a ogni effetto tra le parti, nella fattispecie il Sig. Ricorrente_1 ed il Comune di Agrigento, che erano parti anche nel giudizio definito con la sentenza in questione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2909 Cod. Civ., la circostanza già accertata che la parte ricorrente non sia proprietaria e non abbia il possesso dell'immobile sito nella Indirizzo_1 di Agrigento, costituisce giudicato che riverbera i suoi effetti anche nel presente giudizio in ordine alla rilevata mancata proprietà e possesso della detta unità immobiliare assoggettata alla tassa. Fondata è anche la doglianza di illegittimità dell'atto oggetto di controversia per verificatasi decadenza in capo al Comune di Agrigento dal potere di accertare e reclamare il mancato Indirizzo_1pagamento della Tari dell'anno 2018 con riferimento agli altri due immobili siti nella e nella Indirizzo_2 di Agrigento. Si osserva che in materia di tributi degli Enti locali l'azione accertatrice incorre nella decadenza, ai sensi del comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati, essendo questo il mezzo per contestare omessi denuncia e pagamento, integrale o parziale. In forza della sopra riportata disposizione normativa per l'anno 2018 l'accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2023, ovvero tutt'al più entro il 25 marzo 2024, in applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione di tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori dal 08 marzo al 31 maggio 2020 (giorni 85), con l'effetto che è stato spostato in avanti il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per la stessa durata della sospensione. Nel caso che ci occupa, però, l'impugnato avviso di accertamento TARI n. 443 risulta essere stato emesso e stampato il 25 novembre 2024, come si ricava dall'esame dello stesso, ed è stato notificato il 19 marzo 2025, quando era già maturato il termine di decadenza sopra indicato. Per quanto superiormente argomentato l'impugnato avviso di accertamento è illegittimo e va, conseguentemente, annullato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico del Comune di Agrigento;
le stesse si liquidano in complessivi € 400,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 400,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice IC NO LI