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Ordinanza collegiale 1 agosto 2024
Sentenza 14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2021, proposto da
Comune di Rutigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Casamassima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Di Corato e Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, Sezione autorizzazioni ambientali, servizio VIA e VIncA del 11 febbraio 2021 n. 39 (in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18 febbraio 2021) con la quale, sulla base del parere del Comitato regionale VIA, è stato stabilito, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di non assoggettare al procedimento di VIA il progetto di potenziamento del nuovo depuratore, a servizio dell’agglomerato di Casamassima (BA), con recapito finale in trincee drenanti e con completamento dello scarico del c.d. “troppo pieno” (in sole situazioni di emergenza) in località “Lama San Giorgio” nel Comune di Rutigliano (BA);
- degli atti presupposti e connessi menzionati nelle premesse della determina, tra cui i pareri espressi dal Comitato regionale VIA nelle sedute del 30 settembre 2020 e del 13 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Casamassima e di Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Il gravame in epigrafe, proposto dal Comune di Rutigliano, è diretto a contestare la mancata sottoposizione a VIA del progetto di potenziamento del nuovo depuratore, a servizio dell’agglomerato di Casamassima; più specificamente, nella parte in cui ha previsto oltre al recapito finale in trincee drenanti, il completamento dello scarico del c.d. “troppo pieno” (in sole situazioni di emergenza) in località “Lama San Giorgio” in agro comunale del Comune ricorrente stesso sul presupposto che l’ubicazione di siffatto recapito finale, asseritamente superfluo alla luce delle nuove tecnologie, si porrebbe in contrasto con una serie di rilevanti emergenze ambientali, considerata la geomorfologia e la idrogeologia dell'area, la presenza di un inghiottitoio (largo ed attivo) a distanza di 297-298 metri e la vicinanza a molteplici pozzi irrigui le cui acque potrebbero subire una contaminazione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la Regione Puglia, Acquedotto pugliese s.p.a. e il Comune di Casamassima con atti –rispettivamente- in data 26 e 27 aprile 2021 e 3 luglio 2021, meglio articolando e puntualizzando le proprie difese in successive memorie e preliminarmente formulando –la Regione Puglia e Acquedotto pugliese s.p.a.- eccezioni processuali.
Con ordinanza n.188/2021, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso valorizzando, per un verso, la necessità di eseguire la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) che, nell’ambito della procedura di infrazione 2004/2034, aveva condannato lo Stato italiano per violazione della direttiva 91/271/CEE (in particolare degli artt. 3 - 4 e 10), non essendo stato assicurato un adeguato trattamento delle acque reflue urbane in passato ed esigendo quindi l’implementazione della capacità di funzionamento del nuovo depuratore; per altro verso, sul rispetto obbligatorio –prima dell’avvio dei lavori- delle numerose prescrizioni comunque apposte dal Comitato V.I.A., proprio nell’ottica di mitigare eventuali criticità ambientali collegate alla realizzazione del progetto (cfr. “ Quadro delle Condizioni Ambientali ”, all. 1 alla delibera impugnata).
Con successiva ordinanza n. 920/2024 la Sezione, preso atto della sopravvenuta apertura di un tavolo di concertazione, ha disposto adempimenti istruttori a carico della Regione e fissato al 17 dicembre 2024 l’udienza di discussione. All’esito di tale udienza, il ricorso è stata trattenuto in decisione, non avendo il tavolo stesso condotto a risultati concreti.
2.- In accoglimento di un’espressa eccezione della difesa regionale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto in questione e del sottostante piano di tutela regionale delle acque che lo ha recepito, in continuità con precedenti pronunzie della Sezione.
Ed invero, sono rimaste inoppugnate sia la deliberazione di G.R. n. 1196 del 3 luglio 2019 recante approvazione del progetto di cui si discute nella contestata configurazione, sia il successivo Piano regionale di tutela delle acque 2015/2021 che quel progetto ha pienamente recepito, adottato in via preliminare con deliberazione di G.R. n.1333 del 16 luglio 2019, in via definitiva con deliberazione di G.R. n. 1521 del 7 novembre 2022 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 154 del 23 maggio 2023, a seguito del della conclusione del procedimento di V.A.S. di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006; aggiornato di recente ma mai fatto oggetto di impugnazione. Non è dato oggi, pertanto, contestare l’ubicazione e le caratteristiche di un progetto contemplato –con queste caratteristiche- nelle richiamate risalenti deliberazioni, rispetto alle quali il Comune, odierno ricorrente, ha fatto acquiescenza.
Si rinvia, pertanto, all’iter argomentativo espresso nei precedenti su menzionati, nei quali si trova inequivocabilmente affermato che “ l'omessa tempestiva impugnazione del piano preclude la successiva contestazione della localizzazione e della tipologia della infrastruttura destinata a realizzare gli obiettivi ivi rappresentati ” (cfr. le decisioni di questa Sezione nn.1038/24, 1052/24 e 1053/24).
In particolare nella citata sentenza n. 1038/24 si legge quanto di seguito riportato: “ Il Collegio condivide quanto già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 6250 del 27 dicembre 2013, sulla natura del Piano di Tutela delle Acque e sulla conseguente vincolatività delle scelte in esso racchiuse: “Si tratta… di un piano di settore che ha natura giuridica mista nonché contenuti ed effetti molteplici: atto generale, in ordine ai profili pianificatori, programmatori, temporali, finanziari, ma anche provvedimento puntuale in relazione ad esempio all’individuazione delle localizzazioni delle infrastrutture e delle migliori tecnologie compatibili con le risorse a disposizione. La circostanza, poi, che il piano possa essere ciclicamente revisionato ed aggiornato (art. 121, co. 5, cit.), non riduce o attenua la portata direttamente vincolante delle misure puntuali in esso previste, fra cui la scelta delle tecnologie da impiegare per rispettare gli standard minimi di tutela (obbligatori ex lege), delle misure per incrementare la qualità ambientale dei corpi idrici, ovvero la localizzazione delle necessarie infrastrutture. Pertanto, finché il piano non viene modificato, esso è vincolante nella parte in cui introduce effetti precettivi immediati e diretti e comunque impone la coerenza degli interventi previsti in materia di servizio idrico dagli altri attori istituzionali con gli obiettivi del piano medesimo ”.
3.- Il gravame va dunque dichiarato inammissibile per le considerazioni che precedono; si dispone tuttavia la compensazione delle spese di causa tra le parti in ragione delle concrete modalità di svolgimento della complessiva vicenda e della natura della pretesa azionata in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO