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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. RG 5814/2022 registro
Previdenza
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. SPEDALIERE LEOPOLDO e SPEDALIERE Parte_1 LUCIANO con i quali è elett.te dom.to giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. AZZANO STEFANO con il quale è CP_1 elett.te dom.to giusta procura in atti
RESISTENTE
CP_ OGGETTO: illegittimità della richiesta dell' di restituzione della somma pagata a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia ex lege 297/82 e D.Lgs 80/92. CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 28/10/2022 parte ricorrente conveniva l' dinanzi all'adito Tribunale per l'accertamento CP_ del suo diritto a percepire dall il T.F.R., dell' importo di € 2.648,00 ammesso in sede fallimentare sulla base della sentenza n. 1501/2019 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che accertava il credito e condannava la società al relativo pagamento, e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del Controparte_2CP provvedimento dell' del 22/02/2022, con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € 2.275,55 CP_3 (corrispondente al netto della somma sopra indicata) pagata al ricorrente quale Fondo di Garanzia a titolo di TFR, con conseguente annullamento dell'indebito, dichiarazione di irripetibilità della somma richiesta in restituzione ed ordine CP_ all' di restituire le somme eventualmente recuperate e/o trattenute e/o compensate, oltre accessori di legge, con vittoria di spese. CP_ L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese vinte. Eccepiva che, non risultando l'insolvenza dell'impresa cessionaria, ossia la con la quale era CP_4 proseguito il rapporto di lavoro fino alla cessazione avvenuta il 06.07.2018, la cessionaria rarsi ex art. 2112 del codice civile solidalmente responsabile con la società cedente anche per le quote di TFR maturate prima del trasferimento di azienda
Alla data odierna, fissata per lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Il ricorrente allegava di aver lavorato con la società dal 16/11/2012 al 30/4/2016, e poi, a seguito
Controparte_2 di fitto di ramo di azienda di aver proseguito il rapporto di lavoro con la subentrante società fino al CP_4 06/07/2018. A seguito della stipula di un verbale di conciliazione con la società e con la società
Controparte_2 CP_4 in base al quale le quote di TFR maturate fino al 29/03/2016 rimanevano a carico del cedente, agiva giudizialmente nei confronti della società cedente ottenendo la sentenza n. 1501/2019 del Tribunale di Napoli -passata in giudicato -con cui la società veniva condannata al pagamento del TFR a suo favore.
Controparte_2 A seguito del fallimento della società (9/02/2021) il credito per tfr di cui alla sentenza citata
Controparte_2 veniva ammesso al passivo della suddetta società dal Tribunale di Napoli, e il ricorrente chiedeva al Fondo di Garanzia CP_ CP_ le quote del TFR per insolvenza della società cedente fallita. L' accoglieva la domanda il 31/01/2022 e liquidava l'importo dovuto.
1 CP_ In data 22/2/2022 l' inoltrava al ricorrente la richiesta di restituzione delle somme, ritenute indebitamente percepite in quanto la prestazione erogata dal Fondo di Garanzia era risultata “parzialmente o totalmente non spettante”. Il ricorrente adiva pertanto il Tribunale allegando l'insufficiente motivazione del provvedimento di indebito e per essere stato accertato il suo credito dal Tribunale di Napoli nei confronti della TCM prima con sentenza passata in giudicato, e poi dal Tribunale fallimentare con insinuazione al passivo. Pertanto, assumendo che, a fronte dell'ammissione al passivo fallimentare dell'impresa cedente per le quote di TFR maturate anteriormente al trasferimento di azienda, sarebbe irrilevante l'insussistenza di uno stato di insolvenza in capo all'impresa cessionaria ricorrente, chiedeva la condanna CP_ dell' al pagamento del TFR ex art. 2 della Legge n. 297/1982.
La domanda non è fondata e va rigettata. CP_ Per quanto riguarda il motivo della mancanza di motivazione del provvedimento di indebito eccepita dal ricorrente, essa non è fondata. CP_ Invero, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla ripetizione di prestazioni, si evidenzia che è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate (Cass. civ., sez. lav., 30 settembre 2014 n. 20604; Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2003 n. 2804; cfr., altresì, Cass., sez. lav., 2032/2006, che così conclude:
“La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorché dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato”.”) Con specifico riferimento ai presupposti applicativi dell'art. 21 nonies della l. 241/90, in relazione alla fattispecie del recupero da parte dell'Amministrazione di somme erroneamente corrisposte, occorre rilevare che, anche secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, né l'affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all'esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto. L'amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della l. 241/90 per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all'amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza" (cfr. ex pluribus Cons. Stato, sez. I, 20 novembre 2020,
n. 1874).
Con riferimento agli altri motivi di impugnazione, si evidenzia che questo giudice ha già emesso una sentenza in un CP_ procedimento analogo iscritto al numero RG 5347/2022 NO ND
contro
La decisione è stata di rigetto.
Inoltre su medesima fattispecie sono intervenute altre sentenze di altri giudici di questo Tribunale (RG 6120/22, RG 5901/22, n. rg 5263 del 2022, cui sono riuniti i nn. 5874 e 5875 del 2022 -sentenza n, 510/25 -, sempre di rigetto).
Si riportano integralmente a seguire, ai sensi dell'articolo 118 disposizioni di attuazione cpc, le motivazioni della sentenza CP_ emessa nel procedimento n. RG 5347/2022, NO ND contro
“La giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto (si veda, per tutte, la sentenza CP_ 37789/2022) in tema di Fondo di garanzia
Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165);
Il diritto in esame si perfeziona, pertanto, al verificarsi dei presupposti di legge, che si correlano all'insolvenza del datore di lavoro, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva. CP_ La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all di "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (sentenza n. 19277 del CP_ 2018); nondimeno, tale definitività non preclude all di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in CP_ maniera incontrovertibile. Le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all "in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale" (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2). L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia deve essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 36).
Non è pertanto connaturata un'efficacia dirimente e assoluta alla vincolatività dello stato passivo essendo l'ammissione al passivo come condizione necessaria, ma non sufficiente per il subentro del Fondo.
2 I presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 che a sua volta richiama l'art. 2120 c.c. E' necessario che:
“a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22).
Quanto a tale ultimo requisito, il Fondo di garanzia interviene allorché "l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del rapporti di lavoro, il datore di lavoro cioè che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro"
(sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 24). CP_ "L'ammissione allo stato passivo del credito per TFR, con provvedimento definitivo, non preclude all , quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare i presupposti di operatività dell'intervento del Fondo, incentrati sull'insolvenza di chi è datore di lavoro al momento in cui cessa definitivamente il rapporto di lavoro e il credito per TFR diviene conseguentemente esigibile, in base alla disciplina applicabile ratione temporis. Le previsioni dettate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 368, comma 4, lett. c) e d), nel novellare la L. n. 428 del 1990, art. 47 in quanto radicalmente innovative, non offrono elementi di interpretazione della disciplina previgente in ordine alla esigibilità del credito per TFR nel caso di rapporto di lavoro che continua con il cessionario e di successivo fallimento del cedente" (Cass. sentenza 37789/2022, conforme Cassazione civile , sez. lav. , 17/06/2024 , n. 16740). I principi sopra richiamati vengono applicati anche in caso di cessione o trasferimento di azienda, e la Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che l'intervento del Fondo di garanzia è ancorato all'insolvenza di chi sia datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria - senza alcuna soluzione di continuità - prima del fallimento della società cedente. Ciò anche in considerazione di quanto dettato dall'art. 2120 cc, secondo cui il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Pertanto non rileva la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al passivo dell'azienda cedente, essendo necessario agire nei confronti di chi era il datore di lavoro al momento di cessazione del rapporto, momento in cui si determina l'esigibilità del credito. CP_ Né rileva l'accordo conciliativo, che è sprovvisto di effetto vincolante verso l , che gestisce il Fondo di garanzia, non potendo comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo. Ne consegue il rigetto del ricorso”
Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto agire nei confronti della società CP_4 Ciò emerge direttamente dall'art. 2112 u.c. cc, secondo il quale:
“Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro».
Né il credito del lavoratore può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione).
Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, "finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 che vieta
d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" ( Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789)
Nel caso che occupa il ricorrente è stato ammesso al passivo dell'azienda cedente, la , sulla base della Controparte_2 sentenza n. 1501/2019 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che accertava il credito e condannava la società al pagamento (con la quale era stato stipulato un verbale di conciliazione sindacale in base Controparte_2 Cont al quale le quote del Tfr maturate fino al trasferimento di azienda sarebbero state pagate dal cedente, ovvero . Come già sopra evidenziato, questo giudice ha rigettato analoga domanda ritenendo che il tfr non fosse esigibile, visto l'intervenuto trasferimento di azienda, la prosecuzione del rapporto di lavoro e visto il fatto che al momento della cessazione del rapporto il datore di lavoro era la società invero, in base al disposto della sentenza 37789/22 CP_4 della Cassazione il diritto previdenziale al tfr del lavoratore che agisce nei confronti del Fondo è autonomo e va esercitato contro chi è datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.
Altri giudici della sezione lavoro di questo Tribunale hanno accolto la domanda, ritenendo che nel caso di specie non si applichi l'art. 2112 cc., sulla base del principio che, a fronte del giudicato sul diritto di credito del lavoratore nei confronti CP_ dell'azienda cedente fallita, non vi sarebbero spazi per ritenere non ammissibile l'intervento dell quale fondo di garanzia, verificandosi in caso contrario un vuoto di tutela.
Ritiene questo giudice che la presenza di un giudicato sulla sentenza n. 1501/2019 del Tribunale di Napoli, che accertava il credito e condannava la società al pagamento e sulla base del quale è stato ammesso al Controparte_2 passivo il ricorrente non muti i termini della questione. Invero il giudicato fa stato solo tra le parti i loro eredi o aventi CP_ causa e nel caso di specie tra il ricorrente e la , ma non nei confronti dell' Controparte_2
3 Cont Non ha rilevanza esterna, invero, il titolo in base al quale il credito è stato ammesso al passivo della CP E in base alla giurisprudenza sopra citata l'ammissione allo stato passivo non fa stato nei confronti dell' l'ammissione al passivo è condizione necessaria, ma non sufficiente per il subentro del Fondo.
Si aggiunge che, secondo la sentenza n. 16740/2024 Cass. Civ. sez. lav. “5.- I presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 che a sua volta richiama l'art. 2120 c.c.. E' necessario "che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22).” CP_ CP_
“Né l è successore dell'azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, infatti, l è obbligato verso il CP_ lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47, co. 5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. In tal senso si è espressa recentemente questa Corte (Cass. 6842/23, Cass. 37789/22). Tale orientamento va in questa sede confermato, non essendo applicabile il nuovo comma 5 - bis dell'art. 47 l. n. 428/90, introdotto dall'art. 368 D.Lgs. n. 14/19, in base al quale: "Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo".
Trattasi infatti di una disciplina innovativa (v. Cass. 27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacale concluso nel 2013, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore.” (Cassazione civile , sez. lav. ,
17/06/2024 , n. 16740)
Rileva il ricorrente che:
“All'epoca dell'ammissione al passivo del credito (21/10/2021), il rapporto di lavoro con la società cessionaria (
[...]
era già cessato (in data 6/7/2018) e nessun accertamento giudiziale nei confronti della stessa era possibile per CP_4 effetto della sentenza che condannava definitivamente la (società cedente) al pagamento del TFR Controparte_2CP come ammesso al passivo del fallimento. L' quale gestore del Fondo di Garanzia, nel negare il diritto della parte ricorrente in buona sostanza contesta il contenuto precettivo della sentenza che condanna definitivamente la CP_2
(fallita in data 9/2/2021), al pagamento del TFR maturato dalla lavoratrice.”
[...] CP_ L'obiezione è infondata, nel senso che ciò non può costituire un valido argomento per il subentro dell' come fondo di Garanzia. Invero il giudicato fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa e ha un'efficacia cd. riflessa nei confronti dei terzi che ventino situazioni subordinate o dipendenti dal diritto fatto valere. L'autorità del giudicato sostanziale si limita agli elementi costitutivi dell'azione e presuppone l'identità sia di parti che di petitum e di causa petendi . Nel caso CP che occupa il diritto alla prestazione dal fondo di garanzia come da Cassazione sopra riportata, è un diritto autonomo di natura previdenziale.
In tal senso anche la motivazione della sentenza n. 510/25 di questo Tribunale a cui ci si riporta e si rinvia ex art 118 disp. att. cpc., condividendola. In particolare, detta sentenza evidenzia che:
“Né, ad avviso del Tribunale, può ritenersi condivisibile la tesi sostenuta in altre pronunce, versate in atti e richiamate dai ricorrenti a sostegno delle pretese ivi azionate, “nel caso in esame, invero, all'atto dell'ammissione al passivo del credito, il rapporto di lavoro con la società cessionaria era già cessato e nessun accertamento giudiziale nei confronti della stessa era possibile per effetto della sentenza che condannava definitivamente la (società cedente) al Controparte_2 pagamento del TFR come ammesso al passivo del fallimento. Pertanto, il soggetto titolare del rapporto obbligatorio era il datore di lavoro cedente in base al giudicato, con la conseguenza che la copertura assicurativa del Fondo di garanzia non può che essere agganciata a tale situazione di insolvenza. A ragionare diversamente, si priverebbe il lavoratore del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto”. Alcun giudicato è ravvisabile nei confronti del cessionario, estraneo ai giudizi in cui sono state emesse le sentenze ottenute dai lavoratori;
peraltro, non era impedito alcun accertamento del credito nei confronti del cessionario, attesa la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'accordo transattivo intercorso, con previsione della liberazione del cessionario (come si legge dall' art. 2112 c.c. “Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro” viene specificamente consentita la liberazione del cedente ma non la liberazione del cessionario) e considerato, altresì, che il rapporto con il cessionario è cessato il 6.7.2018 ed il fallimento del cedente è intervenuto oltre due anni dopo, ravvisandosi, pertanto, un congruo intervallo temporale, in cui ricorrenti avrebbero potuto agire a tutela dei loro diritti.” (sent. N. 510/25 Trib Torre
Annunziata dr.ssa Marianna Molinario)
4 Per tutti i motivi sopra evidenziati pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura e della particolarità della causa, nonché in considerazione di un contrasto tra precedenti di merito sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1CP_ ricorso del 28/10/2022 nei confronti dell in persona del l. rapp.te p.t. così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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