Sentenza 5 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09712/2025REG.PROV.COLL.
N. 04849/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4849 del 2023, proposto da IA RO AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Quarto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi 6
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione seconda) n. 7565/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quarto;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere FA ON, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli l’odierna appellante impugnava l’ordinanza del Comune di Quarto in data 29 ottobre 2010, n. 15, con la quale era stata ingiunta di demolire gli abusi edilizi realizzati sull’area di sua proprietà distinta in catasto al foglio 8, mappali 1297, 1298, 1300 e1301 (ex 610), ricadente in area « Ea Zona Agricola Semplice ».
2. L’ordinanza veniva emessa sulla base del sopralluogo dei tecnici comunali in data 12 agosto 2010, che aveva consentito di accertare l’avvenuta realizzazione di un corpo di fabbrica articolato su due livelli fuori terra (piano terra e primo piano) ed un livello cantinato, con pianta a forma di “l” (verbale dell’ufficio tecnico comunale del 12 agosto 2010, n. 1142). All’accertamento faceva immediato seguito l’ordine di sospensione dei lavori (ordinanza del 16 agosto 2010, n. 7) e la constatazione della sua inottemperanza, sulla cui base era infine ingiunta la demolizione.
3. Sul presupposto che quest’ultimo provvedimento fosse pervenuto a sua conoscenza solo il giorno 29 novembre 2011, l’odierna appellante lo impugnava, unitamente al verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di sospensione, con ricorso notificato il 28 gennaio 2012, iscritto al n.r.g. 753/2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli.
4. A definizione del giudizio l’adito Tribunale amministrativo dichiarava il ricorso irricevibile e comunque infondato nel merito, con sentenza in data 5 dicembre 2019, n. 5707.
5. Sotto il primo profilo accertava che l’ordinanza era stata notificata « a mani dell’odierna ricorrente l’11 ottobre 2010 mentre una copia del provvedimento veniva inviata con raccomandata del 12 ottobre 2010 »; a fronte di ciò il ricorso era stato invece proposto « solo il 28 gennaio 2012 ». Sotto il secondo profilo veniva rilevata l’avvenuta edificazione di « un organismo edilizio autonomamente utilizzabile… in assenza di titolo autorizzativo », per la cui demolizione non è richiesta « una specifica motivazione » sulle ragioni di interesse pubblico a base dell’intervento repressivo in comparazione con il contrapposto interesse privato al mantenimento dell’abuso.
6. Contro la sentenza non veniva proposto appello, per cui essa diveniva cosa giudicata.
7. Nondimeno, prima di ciò, e precisamente in data 20 dicembre 2019, l’odierna appellante notificava al Comune di Quarto un nuovo ricorso nei confronti della medesima ordinanza di demolizione del 29 ottobre 2010, n. 15, sull’assunto che la sua integrale visione era stata possibile solo con il suo deposito agli atti del sopra menzionato giudizio n.r.g. 753/2012 da parte dell’amministrazione comunale resistente, in data 22 ottobre 2019.
8. Questo ulteriore ricorso era dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idem dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli con la sentenza oggetto del presente appello, i cui estremi sono indicati in intestazione.
9. A fondamento della statuizione la pronuncia di primo grado poneva il precedente tra le parti di cui alla parimenti citata sentenza dello stesso Tribunale amministrativo del 5 dicembre 2019, n. 5707, riguardante il medesimo provvedimento repressivo, e al quale attribuiva l’« effetto conformativo del giudicato ex art. 2909 c.c. », con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi su di esso due volte.
10. Contro la pronuncia di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello.
11. Resiste il Comune di Quarto.
DIRITTO
1. L’appello prospetta l’erroneità della sentenza per falsa applicazione del ne bis in idem . Sul punto si contesta che l’ordinanza di demolizione sia stato mai notificata a mani della ricorrente. L’ipotesi sarebbe contraddetta dal fatto che la notifica è avvenuta nelle forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., in relazione alla quale modalità, oltretutto, l’amministrazione comunale non avrebbe depositato in giudizio la comunicazione di avvenuta notifica mediante raccomandata a/r spedita in data 12 novembre 2010 (n. 13817839378/4). Pertanto, si assume che la conoscenza dell’ordinanza di demolizione non potrebbe essere fatta risalire ad un’epoca precedente al suo deposito nel precedente giudizio tra le parti, a cura dell’amministrazione comunale, in data 22 ottobre 2019. Viene aggiunto che a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem si suppone una conoscenza del provvedimento demolitorio in realtà mai acquisita prima del suo deposito in giudizio, la cui impugnazione è stata fatta “al buio”.
2. L’appello ripropone inoltre le contestazioni nei confronti dell’ordinanza demolitoria impugnata. Si deduce che l’ordine di ripristino sarebbe illegittimo perché riferito all’intero manufatto accertato in occasione del sopralluogo del tecnico comunale, senza considerare la parte regolarmente assentita, e cioè l’originario fabbricato agricolo autorizzato con concessione edilizia del 29 dicembre 1998, n. 118, rilasciata alla madre della ricorrente. L’ingiunzione sarebbe inoltre carente dell’individuazione ed indicazione delle opere da demolire. Infine, difetterebbero i presupposti di legge della demolizione, in ragione del fatto che l’abuso accertato sarebbe riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia in assenza del permesso di costruire o del titolo edilizio, pertanto sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’art. 33 del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e non anche ai sensi dell’art. 31 del medesimo testo unico. Non sarebbe conseguentemente applicabile l’acquisizione al patrimonio comunale quale conseguenza dell’inottemperanza.
3. Le censure nei confronti della dichiarazione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem sono manifestamente infondate. Il loro rigetto consente di assorbire quelle di merito nei confronti dell’ordinanza di demolizione, quali riproposte a mezzo del presente appello.
4. Il dato di fatto insuperabile, oltre che incontroverso, è che il presente giudizio ha ad oggetto un provvedimento che la sua destinataria ha già impugnato in un separato giudizio, definito con sentenza divenuta cosa giudicata. Sul punto è sufficiente richiamare l’accertamento svolto dalla sentenza di primo grado, che ha ineccepibilmente rilevato che con il precedente di cui alla sentenza del 5 dicembre 2019, n. 5707, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, ha respinto l’originario ricorso dell’odierna appellante contro l’ordinanza di demolizione del Comune di Quarto in data 29 ottobre 2010, n. 15, nuovamente impugnata nel presente giudizio.
5. A critica della statuizione di inammissibilità resa in primo grado, in ragione del giudicato già formatosi, il primo motivo d’appello si concentra su questioni concernenti la notifica dell’ordinanza di demolizione, la cui eventuale invalidità non ha comunque impedito di proporre una rituale impugnazione, sia pure con la (consolidata) tecnica del c.d. ricorso al buio, definita con sentenza passata in giudicato.
6. Le stesse questioni, peraltro, si sostanziano in una contestazione nei confronti dell’accertamento svolto in relazione alle modalità con cui il provvedimento impugnato è stato portato a conoscenza dell’interessata non già dalla sentenza di primo grado, oggetto del presente appello, ma di quella del 5 dicembre 2019, n. 5707, la quale ha rilevato sul punto l’avvenuta notifica a mani dell’odierna appellante. Si tratta pertanto di contestazioni evidentemente precluse dal formarsi del giudicato sulla pronuncia ora menzionata.
7. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Quarto le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
FA ON, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA ON |
IL SEGRETARIO