Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola Di Rienzo, n. Parte_1
212, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Brasca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste, n. 85, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Alfonso Torchia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 25.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Tivoli, n. 226 del 01.02.2021, emesso per la somma di Euro 10.650,00, oltre interessi e spese di lite, in relazione a credito derivante da compravendita di autovetture.
In particolare, l'opponente ha evidenziato:
- di aver concluso, in data 31.05.2019, contratto di compravendita di autovetture per l'importo di Euro 12.450,00 e, in data 21.06.2019, contratto di compravendita di autovetture per l'importo di Euro 12.800,00;
- di aver provveduto a saldare integralmente il prezzo indicato nei contratti tramite bonifici bancari e versamenti in contanti;
- di aver ricevuto dal venditore quietanze per i pagamenti effettuati.
Si è costituita in giudizio disconoscendo la sottoscrizione apposta alle CP_1 quietanze prodotte, evidenziando che i pagamenti di cui l'opponente ha dato prova devono imputarsi a diverse esposizioni debitorie, che il pagamento parziale effettuato dall'opponente rileva come riconoscimento del debito.
ha tempestivamente chiesto la verificazione dei documenti Parte_1 disconosciuti ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 25.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, deve essere precisato che, anche a fronte del sollevato incidente di verificazione delle scritture private, la presente decisione viene resa in sede monocratica, la disposizione di cui all'art. 220, comma 1, c.p.c. dovendo essere interpretata come richiedente la definizione della causa da parte del medesimo organo giudicante investito della controversia, secondo i criteri ordinari.
Infatti, deve ritenersi che “il giudice della causa nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza di verificazione della stessa scrittura, che sia stata proposta in via incidentale.
Ed invero l'art. 220 cod. proc. civ. impone la decisione del collegio sull'istanza di verificazione, poiché si tratta di norma che disciplina il procedimento davanti al tribunale e pertanto regola le modalità con cui vanno esercitati i poteri decisori in quella sede, specificando che detti poteri spettano non all'istruttore, ma al collegio.
La competenza a decidere sull'istanza va però desunta non dall'art. 220, ma dal comma
1, art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve essere emessa dallo stesso giudice che è investito della causa in cui è stata chiesta la verificazione.
Ne consegue che, quando l'incidente di verificazione sia sollevato davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui agli artt. 281 bis e 311 cod. proc. civ..
Pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale, invocando l'art. 220 cod. proc. civ., poiché tale norma non esprime una regola di competenza” (Cass. 16.10.2013, n. 23433, conf. Cass. 13.04.2012, n. 5929, Cass.
03.09.1993, n. 9314). 3
Ciò posto, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n.
24815 del 24.11.2005, Cass. 22.04.2003, n. 6421).
Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino,
22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012,
Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006).
Con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve essere aggiunto che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Cass. n. 21512 del 20.08.2019, conf. Cass. n. 19527 del 09.11.2012, Cass. n. 24837 del 21.11.2014, Cass. n. 6217 del
31.03.2016).
Infine, deve essere evidenziato che, stante la specifica contestazione dell'opponente in ordine alle fatture depositate dall'opposta, il credito oggetto del ricorso monitorio non può ritenersi provato soltanto in base alle fatture depositate e relative registrazioni contabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, conseguentemente inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria azionata
(cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del
28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004).
Ciò premesso, in relazione al rapporto per cui è causa, risulta anzitutto provata la conclusione tra le parti:
- del contratto di compravendita di autovetture del 31.05.2019 per l'importo di
Euro 12.450,00 (comprendente le vetture Fiat QU con Targa DZ308ZH, Alfa
MI con Targa ED243FX, Renault CE con Targa CJ924HG, Ford RA con Targa EC353BV);
- del contratto di compravendita di autovetture del 21.06.2019, per l'importo di
Euro 12.800,00 (comprendente le vetture Renault IO con Targa DY189XT,
Citroen C3 con Targa DL639DZ, IA MU con Targa EK850WN, EL
ER con Targa DJ309XW, Peugeot 08 con Targa EA101LR). 4
A tal riguardo, l'opponente ha depositato i relativi contratti, con la sottoscrizione dell'opposta, quale parte venditrice (cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Va rilevato che “alla produzione in giudizio del contratto deve riconoscersi l'effetto di sostituire la mancata sottoscrizione. Da ciò discende che la volontà di adesione al contratto, intanto determina l'incontro delle volontà e dunque la conclusione del contratto, in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti delle altre parti del contratto che l'hanno già sottoscritto” (Cass. 22.01.2018, n. 1525, conf.
Cass. 24.03.2016, n. 5919, Cass. 11.03.2000, n. 2826, Cass. 24.04.1990, n. 3440).
Conseguentemente, stante la produzione in giudizio da parte dell'opponente dei contratti indicati, con la sottoscrizione dell'opposta, risulta provata la conclusione dei contratti di compravendita delle vetture richiamate, con la correlativa obbligazione di pagamento del prezzo a carico dell'acquirente.
In relazione al pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita del
31.05.2019, deve essere richiamata la documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, con la specifica indicazione di plurimi pagamenti effettuati dall'opponente e imputati al relativo rapporto:
- Pagamento in contanti effettuato in data 13.06.2019, per l'importo di Euro
1.700,00;
- Bonifico ricevuto in data 25.06.2019, imputato al rapporto in esame per l'importo di Euro 2.300,00;
- Bonifico ricevuto in data 12.07.2019, per l'importo di Euro 4.000,00;
- Bonifico ricevuto in data 12.09.2019, per l'importo di Euro 200,00;
- Bonifico ricevuto in data 18.09.2019, per l'importo di Euro 1.800,00;
- Bonifico ricevuto in data 03.02.2020, per l'importo di Euro 1.600,00 (cfr. doc.
1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 14).
Anche in relazione al pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita del
21.06.2019, deve essere richiamata la documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, con la specifica indicazione di plurimi pagamenti effettuati dall'opponente e imputati al relativo rapporto:
- Pagamento in contanti effettuato in data 02.07.2019, per l'importo di Euro
2.000,00;
- Bonifico ricevuto in data 03.07.2020, per l'importo di Euro 1.000,00 (cfr. doc.
1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 13).
Conseguentemente, detraendo dal prezzo complessivo pattuito dalle parti i pagamenti effettuati dall'opponente, di cui la stessa parte opposta ha dato atto nella documentazione allegata, emerge esposizione debitoria residua per l'importo complessivo di Euro 10.650,00. 5
Va evidenziata la corrispondenza tra tale importo e l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quantificato sulla base della differenza tra le fatture emesse dall'opposta e gli importi corrisposti dall'opponente (cfr. docc. 1 e 2, allegati al ricorso monitorio).
Fermo quanto precede, occorre analizzare se l'opponente abbia dato prova dell'effettuazione di ulteriori pagamenti, imputabili al rapporto creditorio oggetto di causa.
A tal riguardo, l'opponente ha documentato l'effettuazione dei seguenti bonifici in favore dell'opposta, il cui accredito in favore dell'opposta non ha formato oggetto di contestazione:
- Bonifico effettuato in data 30.05.2019, per l'importo di Euro 3.800,00;
- Bonifico effettuato in data 24.06.2019, per l'importo di Euro 4.000,00;
- Bonifico effettuato in data 24.06.2019, per l'importo di Euro 2.000,00;
- Bonifico effettuato in data 11.07.2019, per l'importo di Euro 4.000,00;
- Bonifico effettuato in data 31.01.2020, per l'importo di Euro 1.600,00;
- Bonifico effettuato in data 02.07.2020, per l'importo di Euro 1.000,00 (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla citazione).
Alla luce di quanto indicato, tra i bonifici richiamati dall'opponente, risultano essere già stati imputati al rapporto per cui è causa:
- Bonifico effettuato in data 24.06.2019, limitatamente alla quota di Euro
2.300,00, imputato al debito derivante dal contratto del 31.05.2019;
- Bonifico effettuato in data 11.07.2019, per l'importo di Euro 4.000,00, imputato al debito derivante dal contratto del 31.05.2019;
- Bonifico effettuato in data 31.01.2020, per l'importo di Euro 1.600,00, imputato al debito derivante dal contratto del 31.05.2019;
- Bonifico effettuato in data 02.07.2020, per l'importo di Euro 1.000,00, imputato al debito derivante dal contratto del 21.06.2019 (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pagg. 13 e 14).
In relazione alla restante quota di Euro 1.700,00 relativa al bonifico effettuato in data
24.06.2019 e all'importo di Euro 2.000,00 relativo al bonifico effettuato in data
24.06.2019, parte opposta ha documentato la sussistenza di un precedente contratto di compravendita di vetture, al quale i relativi pagamenti sono stati entrambi correttamente imputati.
In particolare, l'opposta ha depositato documento sottoscritto da entrambe le parti, attestante la conclusione di contratto di compravendita di autovetture del 10.05.2019, con prezzo complessivo pattuito di Euro 6.300,00, contenente l'indicazione del saldo del prezzo mediante i bonifici richiamati e il versamento della restante quota in contanti
(cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 10). 6
In relazione al bonifico effettuato in data 30.05.2019, per l'importo di Euro 3.800,00, parte opposta ha depositato contratto di compravendita di autovetture del 20.04.2019, con prezzo complessivo pattuito di Euro 5.000,00 (cfr. doc. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
Tuttavia, la documentazione depositata da parte opposta, in quanto priva della sottoscrizione dell'acquirente, risulta inidonea ad assolvere l'onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine alla sussistenza del diverso rapporto contrattuale cui imputare il pagamento documentato dall'opponente.
Conseguentemente, in mancanza di prova da parte del creditore della sussistenza di diverso rapporto creditorio cui imputare il pagamento documentato dal debitore, lo stesso deve essere imputato al credito per cui è causa.
Alla luce di quanto evidenziato, il credito dell'opposta, detratti i diversi pagamenti documentati dall'opponente, deve dunque quantificarsi nell'importo complessivo di
Euro 6.850,00.
Rispetto a quanto indicato, diversamente da quanto dedotto dall'opposta, non può assegnarsi valore di riconoscimento del debito, per l'importo indicato nelle fatture depositate in sede monitoria, al pagamento parziale effettuato dall'opponente.
A tal riguardo, deve premettersi che “il riconoscimento di debito […] costituendo un atto giuridico in senso stretto, […] richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass. 5549 del 01.03.2021).
Conseguentemente, con specifico riguardo al riconoscimento del debito mediante pagamento parziale del dovuto, risulta coerente affermare che “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento” (Cass. 27.03.2017, n. 7820). Nel caso di specie, non ricorre alcuna specifica indicazione in relazione all'effettuazione da parte dell'opponente del pagamento parziale in acconto rispetto ad una maggiore esposizione debitoria non saldata.
Una diversa conclusione non può essere sostenuta neppure alla luce delle registrazioni audio come trascritte dall'opposta, che risultano del tutto generiche quanto all'individuazione del residuo dovuto dall'opponente e alla riconducibilità del debito indicato al rapporto creditorio per cui è causa.
Va aggiunto che non è emersa alcuna prova in ordine all'effettuazione degli ulteriori pagamenti in contanti dedotti da parte opponente. 7
A tal riguardo, l'opponente ha depositato quietanze sottoscritte dall'opposta, redatte su copia fotostatica della carta di circolazione dei veicoli oggetto di compravendita, segnatamente:
- Quietanza del 09.12.2019, per il pagamento dell'importo di Euro 1.300,00;
- Quietanza del 25.07.2019, per il pagamento dell'importo di Euro 2.000,00;
- Quietanza del 25.06.2019, per il pagamento dell'importo di Euro 2.000,00;
- Quietanza del 16.10.2019, per il pagamento dell'importo di Euro 2.150,00;
- Quietanza del 04.09.2019, per il pagamento dell'importo di Euro 2.000,00 (cfr. docc. 4 e 5, allegati alla citazione).
Tali scritture sono state disconosciute dall'opposta e l'opponente ne ha chiesto la verificazione, con conseguente svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica in relazione all'autografia delle sottoscrizioni apposte.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata dalla Dott.ssa Persona_1 specialista in grafologia, ed è stata condotta con metodo e rigore scientifico, sulla base della documentazione allegata, coerentemente e analiticamente motivata e, pertanto, risulta integralmente condivisibile nelle conclusioni raggiunte.
In particolare, deve essere evidenziata la pluralità delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente, l'approfondimento teorico e grafico dell'analisi comparativa delle scritture e il rigore nello studio anche incrociato dei risultati elaborati.
Anzitutto, risulta incontestata la risultanza peritale per cui la scrittura relativa alla quietanza del 25.06.2019 non presenta alcuna sottoscrizione riconducibile a soggetto dotato di poteri rappresentativi della società opposta.
Con riguardo alle ulteriori scritture sottoposte a verificazione, la consulenza ha premesso che “i documenti sono stati preliminarmente sottoposti ad analisi strumentale
(luce ultravioletta, radente, infrarossi, lampada di wood), che ha permesso di appurare che non vi sono segni di alterazioni chimiche, abrasioni, tracce di grafite, né solchi ciechi” (cfr. C.T.U. pag. 40).
Ciò posto, il consulente ha proceduto al rilevamento delle caratteristiche comuni alle scritture verificande e delle scritture comparative, di cui risulta incontestata l'attribuibilità al soggetto dotato di poteri rappresentativi della società opposta, sotto il profilo delle “caratteristiche nel modo di gestire lo spazio nel vettore orizzontale - verticale, caratteristiche nel modo di gestire le ampiezze, caratteristiche nel modo di ideare gli engrammi, caratteristiche nel modo di gestire le modulazioni pressorie” (cfr.
C.T.U. pag. 42).
Alla luce di tale analisi, il consulente ha evidenziato, in relazione alle scritture verificande, che “tutte queste dinamiche conducono alla stessa manoscrivente di tutte le firme in verifica. Inoltre, le velocizzazioni evidenziate escludono sin d'ora l'ipotesi di una imitazione pedissequa, o lenta” (cfr. C.T.U. pag. 44). 8
Tuttavia, sono emersi significativi elementi di differenziazione tra le diverse scritture comparative analizzate e le scritture sottoposte a verificazione, in quanto “al di là di semplici somiglianze apparenti, in un contesto generale di velocità ed energia, vi sono elementi di incompatibilità sostanziali e relativi al contesto psicofisiologico che conducono ad una natura diversa;
in particolare, le dinamiche neuromuscolari messe in atto nelle gestualità peculiari, che abbiamo analizzato, individuano con certezza la diversità della mano nelle verificande prese in considerazione e nelle comparative coeve” (cfr. C.T.U. pag. 48).
Inoltre, è stato evidenziato che “sono emerse già all'analisi intrinseca delle verificande diverse incoerenze, che hanno trovato riscontro nel confronto con le comparative.
Infatti, dal confronto tra le scritture in verifica e quelle in comparazione delle peculiarità gestuali (gesti fuggitivi) sono emersi elementi di insincerità e incoerenza, evidenziando incompatibilità sostanziali” (cfr. C.T.U. pag. 53).
Pertanto, alla luce della accurata e coerente analisi condotta, è emerso che “tutti gli elementi analizzati fanno ricondurre la produzione delle firme in verifica ad una diversa grafomotricità, natura, personalità, cultura, di quella che ha prodotto le scritture comparative […]. La manoscrittura che ha prodotto i documenti in verifica non è riferibile alla manoscrittura che ha prodotto le scritture comparative esaminate;
pertanto i documenti in verifica sono apocrifi” (cfr. C.T.U. pagg. 53 e 54).
Rispetto all'analisi condotta dal consulente tecnico d'ufficio, risultano poi superabili le censure mosse dall'opponente, sulla base dei rilievi indicati del consulente tecnico di parte.
In relazione al numero di campioni utilizzati tra le scritture in comparazione, risulta coerente l'analisi condotta dal consulente, sulla base del riscontro delle caratteristiche comuni di tutte le scritture richiamate, l'individuazione dei tratti comuni rilevanti e il confronto dei medesimi con le scritture verificande.
In relazione alla variabilità grafica delle firme autografe usate in comparazione, alle differenziazioni pressorie e alla differenza di lunghezza delle stesse, deve evidenziarsi che le sottoscrizioni analizzate in comparazione, sia pure a fronte di elementi di fisiologica non uniformità delle stesse, risultano nondimeno visibilmente differenziate sotto i profili indicati rispetto alle sottoscrizioni verificande, come correttamente indicato dal consulente tecnico d'ufficio ed evincibile dai saggi grafici analizzati.
In relazione alla presenza di dieresi e tratti spuri sia nelle scritture comparative che nelle scritture verificande, deve essere messo in rilievo che tali elementi, pur presenti in entrambe le categorie di scritture, risultano nondimeno resi in forma e con tratti diversi rispettivamente nelle scritture comparative e verificande, come evincibile nei campioni grafici analizzati.
Ugualmente, la presenza di asole nella lettera iniziale della firma sia nelle scritture comparative che nelle scritture verificande, correttamente evidenziata dal consulente 9
tecnico di parte, non consente un giudizio di assimilazione, stanti le evidenti difformità della resa dell'elemento stilistico nelle due categorie di scritture.
Infine, la consulenza tecnica di parte opponente risulta evidentemente non condivisibile nel giudizio conclusivo di autografia delle firme in verifica, motivato esclusivamente sulla presenza di elementi di conformità nell'asola nella lettera iniziale della firma e del moto di avvio della firma che sovrasta il paraffo, stanti i plurimi e prevalenti elementi di difformità tra le firme evidenziati.
Alla luce delle risultanze esposte, la verificazione richiesta dall'opponente ha condotto ad un esito negativo, con accertamento del carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte ai documenti indicati.
Da quanto indicato discende che la parte opponente sia condannata alla pena pecuniaria prevista dall'art. 220 c.p.c.
In considerazione dei limiti previsti dalla disposizione e delle specificità del caso concreto, tale pena deve quantificarsi nell'importo di Euro 20,00.
Conseguentemente, in applicazione delle indicate coordinate, il complessivo credito residuo dell'opposta deve quantificarsi nell'importo di Euro 6.850,00. Ne deriva che va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento in favore dall'opposta dell'importo indicato.
Come indicato da parte opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, in considerazione della natura di transazione commerciale del rapporto tra le parti, sull'importo indicato devono essere applicati gli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento indicate nelle fatture depositate in sede monitoria, fino al soddisfo.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 10
28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del
30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte opponente, anche in considerazione della necessità di ricalcolo del dovuto, non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato in base al credito riconosciuto, alla presenza di elementi di complessità tecnica nella determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, all'attività difensiva spiegata. Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, in considerazione dei risultati della stessa, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'istanza di verificazione delle scritture private indicate in parte motiva proposta dall'opponente;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 6.850,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, definitamente a carico dell'opponente;
- Condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di Euro 20,00.
Tivoli, 01.01.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli