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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10348/2023
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata in [...] il [...] (c.f.. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina LAMBERTI presso il cui C.F._1 studio, sito in Casalecchio di Reno (BO), via Caravaggio n.34, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv. Silvia GUIDO e Luca POZZOLINI, presso lo studio dei quali, sito in Bologna (BO), via Santo Stefano n 63, è elettivamente domiciliato RESISTENTE Oggetto: ricorso per separazione giudiziale con addebito. CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 6 febbraio 2025:
“In via principale e nel merito: a) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi con pronuncia di addebito al signor nato a [...] [...] c.f. residente in [...]C.F._2
(BO), Corso Esperanto n. 4, ordinando allo stesso di indicare la nuova residenza;
b) dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile pari ad € 300,00 ovvero la minor o
[...] maggior somma che verrà ritenuta di giustizia che verrà ritenuta di giustizia”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 5 febbraio 2025:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1) pronunciare la separazione dei coniugi e , dichiarare i Controparte_1 Parte_1 coniugi economicamente autosufficienti, con conseguente rigetto di tutte le richieste avanzate da controparte sia di addebito che di mantenimento;
2) attribuire i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione coniugale al signor o, in via CP_1 subordinata, disporre la divisione degli stessi pro quota al 50% ai sensi dell'art. 219 cc. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Bologna il 26 novembre 2000. pagina 1 di 6 Dall'unione è nata, il 18 aprile 2001, maggiorenne a Persona_1 autosufficiente.
2. Con ricorso depositato il 27 luglio 2023 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito;
- sia disposto previsto a suo favore un assegno maritale di 300,00 euro;
- le sia assegnata la casa coniugale, sita nella via Esperanto n. 4 a Pianoro, con gli arresi ivi presenti. Si è costituito in giudizio , il quale: Controparte_1
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto delle richieste di addebito e di assegno maritale formulate dalla ricorrente;
- in via riconvenzionale ha domandato la condanna della signora a Pt_1 restituirgli la somma di 51.570,00 indebitamente prelevata dalla controparte dal conto corrente cointestato acceso presso Banco Posta. Nella successiva memoria ex art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c. il resistente ha chiesto altresì che gli vengano attribuiti i beni mobili e gli arredi contenuti nella ex cada familiare. All'udienza di comparizione, celebrata il 4 giugno 2024, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e le parti hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti;
- ha sollevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità delle seguenti domande riconvenzionali svolte dal resistente:
• richiesta di ripetizione di indebito e di restituzione delle somme indebitamente sottratte dalla signora dal conto cointestato;
Pt_1
• istanza di attribuzione a sé dei beni mobili e degli arredi contenuti nella ex casa coniugale o in subordine di suddivisione degli stessi al 50% tra i coniugi;
Nell'udienza del 17 aprile 2025 la causa -ritualmente istruita- è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da memorie del 5 e 6 febbraio 2025. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la
pagina 2 di 6 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Preliminarmente, deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3B. La ricorrente non ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionale e di replica, sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale. Del pari, il resistente non ha ribadito, né nella precisazione delle conclusioni né nelle memorie conclusionale e di replica, la domanda di ripetizione di indebito e di restituzione delle somme indebitamente sottratte dalla signora dal conto Pt_1 cointestato. Le suddette istanze debbono pertanto giudicarsi rinunciate dalle parti che le hanno proposte. 3C. Non può essere accolta la richiesta di addebito formulata dalla signora fondata sul fatto che il signor avrebbe usato nei suoi confronti Pt_1 CP_1 parole gravemente ingiuriose, quali “troia” e “puttana” e altre. Si deve premettere che secondo la costante giurisprudenza grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 3923/2018). Orbene, va premesso che gli episodi del 20 e del 23 maggio 2023 non possono essere posti alla base di un eventuale addebito al marito.
Infatti, secondo le stesse allegazioni della ricorrente a quell'epoca “già da un paio di mesi” ella aveva maturato l'idea di separarsi (cfr. ricorso, pag. 2). Pertanto, a tutto volere concedere, non si può ritenere che le condotte tenute dal signor in quelle occasioni abbiano dato origine alla crisi coniugale, che, CP_1 come sostenuto dalla stessa signora , era all'epoca già esistente e irreparabile, Pt_1 tanto che ella intendeva separarsi dal coniuge. Per quanto riguarda le altre azioni del resistente allegate dalla ricorrente, la teste il 17 ottobre 2024 ha dichiarato che aveva sentito una sola volta, Testimone_1 circa un anno e mezzo prima, l'uomo rivolgere alla moglie l'epiteto di puttana e che invece in più occasioni lo stesso -quando aveva bevuto- aveva detto in sua presenza di avere preso la sposa in un night club dove si prostituiva e aveva insultato la signora dicendo a lei, alla teste e al marito di quest'ultima “rumeni di merda, Pt_1 ignoranti”.
pagina 3 di 6 La figlia delle parti, sentita nella stessa udienza, ha riferito che Persona_1 negli ultimi mesi prima che uscisse di casa, in alcune occasioni il padre aveva apostrofato la madre con le parole “puttana” e “troia”, nonché che nel corso delle loro liti i genitori erano soliti offendersi reciprocamente.
, fratello del resistente, anch'egli sentito il 17 ottobre 2024, Persona_2 ha affermato che il congiunto e signora spesso si insultavano a vicenda, tanto Pt_1 che egli e sua moglie per non assistere a queste scene se ne andavano. Orbene, gli episodi raccontati da si riferiscono Parte_2 pacificamente a un periodo di tempo successivo a quello dell'insorgere della definitiva crisi dell'unione. Allo stesso modo, nonostante l'imprecisione della teste, si deve ritenere che anche l'insulto “puttana” che la signora ha riferito che il resistente ha rivolto alla Tes_1 ricorrente sia successivo alla fine del rapporto tra le parti, avendolo la teste collocato circa un anno e mezzo prima della deposizione, ovvero nell'aprile 2023. Quanto agli altri fatti riferiti da quest'ultima testimone non sono di gravità tale da potere fondare una pronuncia di addebito. Non si può infatti reputare che gli epiteti offensivi che il ha rivolto alla moglie (e ai suoi ospiti) e la circostanza che CP_1 ha parlato più volte della remota attività di prostituzione della stessa -univoci indici di maleducazione e di scarsa sensibilità umana- abbiano determinato l'irreversibile crisi del matrimonio. Del resto, la signora ha sottolineato nel corso della sua audizione Pt_1 che il motivo per il quale il suo rapporto di coppia è naufragato è l'alcolismo del marito, che ella ha cercato per anni, invano, di aiutare ad affrancarsi da questa dipendenza. 3D. La domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento deve essere respinta, alla luce dei redditi dichiarati dalle parti. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass., Sez. I sent. 12196/2017, con orientamento di recente confermato da Cass. civ., Sez. VI-I, sent. 16809/2019). Ebbene, la signora : Pt_1
- vive nella ex casa coniugale;
non ha prodotto il contratto di locazione, ma ha dichiarato che paga un canone di 600,00 euro mensili;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 15.592,00 euro, di 16.405,00 euro (CU di , per la quale ha lavorato Persona_3 dal 3 ottobre 2015 al 28 ottobre 2021, di 14.799,00 euro e della “RANDSTAD s.p.a.”, pagina 4 di 6 della quale è dipendente dal 29 novembre 2021, di 1.606,00 euro) e di 20.294,00 euro, corrispondenti rispettivamente a 1.299,00, a 1.367,00 e a 1.691,00 euro mensili;
- non ha prodotto la dichiarazione dei redditi per gli esercizi 2023 e 2024, ma nell'udienza del 4 giugno 2024 ha riferito che dal 6 marzo 2023 lavora per conto della
“Randstad” presso la “Lamborghini” e percepisce un emolumento di 1.700,00 o 1.800,00 euro al mese;
- in udienza ha dichiarato che il contratto sarebbe scaduto il 28 febbraio 2025 e che a quella data si sarebbe deciso se stabilizzarla;
la circostanza che non abbia allegato, nelle memorie conclusionali e di replica, che il suo rapporto di lavoro sia scaduto porta a ritenere che sia stata assunta. Dal canto suo, il signor : CP_1
- abita in un appartamento in locazione per il quale ha riferito -senza dimostrarlo poiché non ha prodotto il contratto- di versare un canone di 500,00 euro al mese;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato rispettivamente:
• per il 2020 complessivi 19.847,00 euro (1.654,00 mensili) derivanti da
“Cantieri s.r.l. a socio unico” 3.824,00 euro;
da “Life in s.p.a.” 5.605,00; da
“ , di 2.805,00 euro;
da “ CP_2 Controparte_3 [...]
7.617,00 euro (per questo periodo di imposta non Controparte_4 risulta prodotta la CU dell' ); CP_5
• per il 2021 complessivi 30.039,00 euro (2.503,00 mensili), derivanti da dall'INPS 9.735,00 euro di cui 108,00 da lavoro dipendente e il resto da pensione;
da “2P 1.480,00 euro;
da Controparte_6 Controparte_7
7.513,00 euro;
da 11.310,00 euro;
Parte_3
• per il 2022 complessivi 14.311,00 derivanti dal “Frantoio Fondovalle s.r.l.” euro 7.966,00; da “F.lli Giordani s.r.l.” 6.232,00 euro;
da Parte_3
113,00 euro;
peraltro, va sottolineato che per questo periodo di imposta non risulta prodotta la CU dell' riportante il reddito pensionistico;
CP_5
- ha dichiarato, senza dimostrarlo, di essere disoccupato dal 31 dicembre 2023 e di percepire, dal 2011, una pensione di inabilità al lavoro e di infortunio di circa 1.500,00 o 1.600,00 euro al mese. Alla luce delle sopra esposte circostanze non si può ritenere che vi sia tra le parti uno squilibrio reddituale e patrimoniale tale da consentire di porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno maritale. 3E. Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda del signor CP_1 di attribuzione a sé dei beni mobili e degli arredi contenuti nella ex casa coniugale o in subordine di suddivisione degli stessi al 50% tra i coniugi Come noto, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione reputa che ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non possa farsi luogo al simultaneus processus in caso di cumulo di domande assoggettate a riti differenti al di fuori delle ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., restando esclusa la possibilità di una semplice connessione ai sensi degli artt. 33 o 103 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27386/2014; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18870/2014). pagina 5 di 6 Nella presente causa vi è il cumulo di domande attinenti da un lato al rapporto matrimoniale, assoggettate al rito speciale camerale, e dall'altro alla restituzione di indebito e alla divisione di beni, assoggettate al rito ordinario.
Tra le due domande, tuttavia, non sussiste alcuna connessione “forte”, essendovi unicamente connessione soggettiva e parziale connessione per causa petendi, ciò che, secondo il principio testé esposto, osta alla celebrazione del simultaneus processus.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata in Parte_4
Romania il 7 settembre 1980, e , nato a [...] il 7 marzo Controparte_1
1964, unitisi in matrimonio a Pianoro (BO) il 26 novembre 2000, atto iscritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 23, parte 1, anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 23 aprile 2025
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata in [...] il [...] (c.f.. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina LAMBERTI presso il cui C.F._1 studio, sito in Casalecchio di Reno (BO), via Caravaggio n.34, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv. Silvia GUIDO e Luca POZZOLINI, presso lo studio dei quali, sito in Bologna (BO), via Santo Stefano n 63, è elettivamente domiciliato RESISTENTE Oggetto: ricorso per separazione giudiziale con addebito. CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 6 febbraio 2025:
“In via principale e nel merito: a) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi con pronuncia di addebito al signor nato a [...] [...] c.f. residente in [...]C.F._2
(BO), Corso Esperanto n. 4, ordinando allo stesso di indicare la nuova residenza;
b) dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile pari ad € 300,00 ovvero la minor o
[...] maggior somma che verrà ritenuta di giustizia che verrà ritenuta di giustizia”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 5 febbraio 2025:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1) pronunciare la separazione dei coniugi e , dichiarare i Controparte_1 Parte_1 coniugi economicamente autosufficienti, con conseguente rigetto di tutte le richieste avanzate da controparte sia di addebito che di mantenimento;
2) attribuire i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione coniugale al signor o, in via CP_1 subordinata, disporre la divisione degli stessi pro quota al 50% ai sensi dell'art. 219 cc. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Bologna il 26 novembre 2000. pagina 1 di 6 Dall'unione è nata, il 18 aprile 2001, maggiorenne a Persona_1 autosufficiente.
2. Con ricorso depositato il 27 luglio 2023 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito;
- sia disposto previsto a suo favore un assegno maritale di 300,00 euro;
- le sia assegnata la casa coniugale, sita nella via Esperanto n. 4 a Pianoro, con gli arresi ivi presenti. Si è costituito in giudizio , il quale: Controparte_1
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto delle richieste di addebito e di assegno maritale formulate dalla ricorrente;
- in via riconvenzionale ha domandato la condanna della signora a Pt_1 restituirgli la somma di 51.570,00 indebitamente prelevata dalla controparte dal conto corrente cointestato acceso presso Banco Posta. Nella successiva memoria ex art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c. il resistente ha chiesto altresì che gli vengano attribuiti i beni mobili e gli arredi contenuti nella ex cada familiare. All'udienza di comparizione, celebrata il 4 giugno 2024, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e le parti hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti;
- ha sollevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità delle seguenti domande riconvenzionali svolte dal resistente:
• richiesta di ripetizione di indebito e di restituzione delle somme indebitamente sottratte dalla signora dal conto cointestato;
Pt_1
• istanza di attribuzione a sé dei beni mobili e degli arredi contenuti nella ex casa coniugale o in subordine di suddivisione degli stessi al 50% tra i coniugi;
Nell'udienza del 17 aprile 2025 la causa -ritualmente istruita- è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da memorie del 5 e 6 febbraio 2025. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la
pagina 2 di 6 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Preliminarmente, deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3B. La ricorrente non ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionale e di replica, sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale. Del pari, il resistente non ha ribadito, né nella precisazione delle conclusioni né nelle memorie conclusionale e di replica, la domanda di ripetizione di indebito e di restituzione delle somme indebitamente sottratte dalla signora dal conto Pt_1 cointestato. Le suddette istanze debbono pertanto giudicarsi rinunciate dalle parti che le hanno proposte. 3C. Non può essere accolta la richiesta di addebito formulata dalla signora fondata sul fatto che il signor avrebbe usato nei suoi confronti Pt_1 CP_1 parole gravemente ingiuriose, quali “troia” e “puttana” e altre. Si deve premettere che secondo la costante giurisprudenza grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 3923/2018). Orbene, va premesso che gli episodi del 20 e del 23 maggio 2023 non possono essere posti alla base di un eventuale addebito al marito.
Infatti, secondo le stesse allegazioni della ricorrente a quell'epoca “già da un paio di mesi” ella aveva maturato l'idea di separarsi (cfr. ricorso, pag. 2). Pertanto, a tutto volere concedere, non si può ritenere che le condotte tenute dal signor in quelle occasioni abbiano dato origine alla crisi coniugale, che, CP_1 come sostenuto dalla stessa signora , era all'epoca già esistente e irreparabile, Pt_1 tanto che ella intendeva separarsi dal coniuge. Per quanto riguarda le altre azioni del resistente allegate dalla ricorrente, la teste il 17 ottobre 2024 ha dichiarato che aveva sentito una sola volta, Testimone_1 circa un anno e mezzo prima, l'uomo rivolgere alla moglie l'epiteto di puttana e che invece in più occasioni lo stesso -quando aveva bevuto- aveva detto in sua presenza di avere preso la sposa in un night club dove si prostituiva e aveva insultato la signora dicendo a lei, alla teste e al marito di quest'ultima “rumeni di merda, Pt_1 ignoranti”.
pagina 3 di 6 La figlia delle parti, sentita nella stessa udienza, ha riferito che Persona_1 negli ultimi mesi prima che uscisse di casa, in alcune occasioni il padre aveva apostrofato la madre con le parole “puttana” e “troia”, nonché che nel corso delle loro liti i genitori erano soliti offendersi reciprocamente.
, fratello del resistente, anch'egli sentito il 17 ottobre 2024, Persona_2 ha affermato che il congiunto e signora spesso si insultavano a vicenda, tanto Pt_1 che egli e sua moglie per non assistere a queste scene se ne andavano. Orbene, gli episodi raccontati da si riferiscono Parte_2 pacificamente a un periodo di tempo successivo a quello dell'insorgere della definitiva crisi dell'unione. Allo stesso modo, nonostante l'imprecisione della teste, si deve ritenere che anche l'insulto “puttana” che la signora ha riferito che il resistente ha rivolto alla Tes_1 ricorrente sia successivo alla fine del rapporto tra le parti, avendolo la teste collocato circa un anno e mezzo prima della deposizione, ovvero nell'aprile 2023. Quanto agli altri fatti riferiti da quest'ultima testimone non sono di gravità tale da potere fondare una pronuncia di addebito. Non si può infatti reputare che gli epiteti offensivi che il ha rivolto alla moglie (e ai suoi ospiti) e la circostanza che CP_1 ha parlato più volte della remota attività di prostituzione della stessa -univoci indici di maleducazione e di scarsa sensibilità umana- abbiano determinato l'irreversibile crisi del matrimonio. Del resto, la signora ha sottolineato nel corso della sua audizione Pt_1 che il motivo per il quale il suo rapporto di coppia è naufragato è l'alcolismo del marito, che ella ha cercato per anni, invano, di aiutare ad affrancarsi da questa dipendenza. 3D. La domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento deve essere respinta, alla luce dei redditi dichiarati dalle parti. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass., Sez. I sent. 12196/2017, con orientamento di recente confermato da Cass. civ., Sez. VI-I, sent. 16809/2019). Ebbene, la signora : Pt_1
- vive nella ex casa coniugale;
non ha prodotto il contratto di locazione, ma ha dichiarato che paga un canone di 600,00 euro mensili;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 15.592,00 euro, di 16.405,00 euro (CU di , per la quale ha lavorato Persona_3 dal 3 ottobre 2015 al 28 ottobre 2021, di 14.799,00 euro e della “RANDSTAD s.p.a.”, pagina 4 di 6 della quale è dipendente dal 29 novembre 2021, di 1.606,00 euro) e di 20.294,00 euro, corrispondenti rispettivamente a 1.299,00, a 1.367,00 e a 1.691,00 euro mensili;
- non ha prodotto la dichiarazione dei redditi per gli esercizi 2023 e 2024, ma nell'udienza del 4 giugno 2024 ha riferito che dal 6 marzo 2023 lavora per conto della
“Randstad” presso la “Lamborghini” e percepisce un emolumento di 1.700,00 o 1.800,00 euro al mese;
- in udienza ha dichiarato che il contratto sarebbe scaduto il 28 febbraio 2025 e che a quella data si sarebbe deciso se stabilizzarla;
la circostanza che non abbia allegato, nelle memorie conclusionali e di replica, che il suo rapporto di lavoro sia scaduto porta a ritenere che sia stata assunta. Dal canto suo, il signor : CP_1
- abita in un appartamento in locazione per il quale ha riferito -senza dimostrarlo poiché non ha prodotto il contratto- di versare un canone di 500,00 euro al mese;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato rispettivamente:
• per il 2020 complessivi 19.847,00 euro (1.654,00 mensili) derivanti da
“Cantieri s.r.l. a socio unico” 3.824,00 euro;
da “Life in s.p.a.” 5.605,00; da
“ , di 2.805,00 euro;
da “ CP_2 Controparte_3 [...]
7.617,00 euro (per questo periodo di imposta non Controparte_4 risulta prodotta la CU dell' ); CP_5
• per il 2021 complessivi 30.039,00 euro (2.503,00 mensili), derivanti da dall'INPS 9.735,00 euro di cui 108,00 da lavoro dipendente e il resto da pensione;
da “2P 1.480,00 euro;
da Controparte_6 Controparte_7
7.513,00 euro;
da 11.310,00 euro;
Parte_3
• per il 2022 complessivi 14.311,00 derivanti dal “Frantoio Fondovalle s.r.l.” euro 7.966,00; da “F.lli Giordani s.r.l.” 6.232,00 euro;
da Parte_3
113,00 euro;
peraltro, va sottolineato che per questo periodo di imposta non risulta prodotta la CU dell' riportante il reddito pensionistico;
CP_5
- ha dichiarato, senza dimostrarlo, di essere disoccupato dal 31 dicembre 2023 e di percepire, dal 2011, una pensione di inabilità al lavoro e di infortunio di circa 1.500,00 o 1.600,00 euro al mese. Alla luce delle sopra esposte circostanze non si può ritenere che vi sia tra le parti uno squilibrio reddituale e patrimoniale tale da consentire di porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno maritale. 3E. Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda del signor CP_1 di attribuzione a sé dei beni mobili e degli arredi contenuti nella ex casa coniugale o in subordine di suddivisione degli stessi al 50% tra i coniugi Come noto, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione reputa che ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non possa farsi luogo al simultaneus processus in caso di cumulo di domande assoggettate a riti differenti al di fuori delle ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., restando esclusa la possibilità di una semplice connessione ai sensi degli artt. 33 o 103 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27386/2014; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18870/2014). pagina 5 di 6 Nella presente causa vi è il cumulo di domande attinenti da un lato al rapporto matrimoniale, assoggettate al rito speciale camerale, e dall'altro alla restituzione di indebito e alla divisione di beni, assoggettate al rito ordinario.
Tra le due domande, tuttavia, non sussiste alcuna connessione “forte”, essendovi unicamente connessione soggettiva e parziale connessione per causa petendi, ciò che, secondo il principio testé esposto, osta alla celebrazione del simultaneus processus.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata in Parte_4
Romania il 7 settembre 1980, e , nato a [...] il 7 marzo Controparte_1
1964, unitisi in matrimonio a Pianoro (BO) il 26 novembre 2000, atto iscritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 23, parte 1, anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 23 aprile 2025
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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