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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 38/2025 RG degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 22. 7. 2025 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c. p. c. e vertente tra con sede legale in Roma, P.zza F.M. Lante Parte_1
n. 53, codice fiscale/partita iva , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. nato a [...] il 25 02 Controparte_1
1968 codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avvocato Alessandro Di Matteo, (codice fiscale
P.E.C.: C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata
[...] Email_2 in Roma 00192, Viale delle Milizie 1 (tel. 0666032628, fax 0639731845, cell. 3478613374), presso e nello Studio dell'Avvocato Alessandro Di Matteo, giusta nomina e procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliata in Nettuno (RM), Via Cavour n. 78, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bruno, del Foro di Velletri, C.F.
r.g. n. 1 , dal quale è rappresentata e difesa in forza di C.F._4 procura in calce (per le comunicazioni di cancelleria si indica il seguente indirizzo P.E.C.: Email_3
Appellata
E
Controparte_3
Appellato non costituito
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1984/2024 depositata il 26 09 2024 emessa dal Tribunale Civile di Velletri (azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c. c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata ritualmente l'odierna appellante ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe. Nel corso del giudizio di appello l'appellante e la , prima CP_2 dell'udienza odierna, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., depositavano atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante per intervenuta transazione della lite con la controparte costituita, con contestuale rituale accettazione, con relativo accordo per compensazione delle spese desumibile dalle modalità dell'accordo, ed all'esito la Corte all'udienza odierna ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello, e che la ha accettato la rinuncia per CP_2 intervenuto accordo interamente vo, e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio;
il non costituendosi non ha mostrato interesse CP_3 nel presente giudizio. Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado. Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado che ha accolto, pur in parte, una domanda, investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04- 2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999, n. 8387).
r.g. n. 2 Il giudizio di appello, ex art. 359 e 306 c.p.c., va quindi dichiarato estinto. Per effetto dell'accordo tra le parti le spese di giudizio del presente grado vanno interamente compensate. Come richiesto dalle parti va anche disposta la cancellazione della trascrizione specificamente indicata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1984/2024 depositata il 26 09 2024 emessa dal Tribunale Civile di Velletri, così provvede: a) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
b) Spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti costituite;
c) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Roma 2 la cancellazione della trascrizione della domanda dell'azione revocatoria Registro generale n. 33077 Registro particolare n. 23778 Presentazione n. 1 del 15/06/2021 avente ad oggetto l'atto pubblico Repertorio N. 30145 Raccolta N. 9540 NDG 11969 - 17/12/2020, Notaio con studio in Via Giuseppe Di Vittorio n. 10, Persona_1 iscritto presso il Collegio notarile del distretto di Latina, con il quale il sig. ha venduto al coniuge , la quota Controparte_3 Controparte_2 pari a 1/2 (un mezzo) dell'ente immobiliare in appresso specificato: Ubicazione: Comune di Anzio, località Lavinio, Via Gonzaga n. 40, in angolo con Via Matilde Serao. Consistenza: - abitazione in villino tri- familiare, ai piani terra e primo, con pertinente giardino, distinta con l'interno tre (3). Confini: Via Matilde Serao;
Via Gonzaga;
Fiorito o aventi causa. Dati catastali: Catasto fabbricati, Comune di Anzio, Foglio 28 (già foglio P/28), particella 61, sub. 3, Cat. A/7, Cl. 5, Consistenza: vani 5, Superficie Catastale: Totale mq. 73, Totale escluse aree scoperte mq. 68, Rendita euro 800,51. Indirizzo: Via Luigi Gonzaga, piano T-1, int. 3, graffata con la particella 720, con esonero da ogni conseguente responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22. 7. 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 3