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Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2025
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Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/12/2025, n. 10481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10481 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06036/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 31/12/2025
N. 10481 /2025 REG.PROV.COLL. N. 06036/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6036 del 2025, proposto da
EM Di AU e LE NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
CA RA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 06036/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n.
02686/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Angela
ND, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
LL BR e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, difensori dichiaratisi antistatari, adivano il Tar per la Lombardia per ottenere, ai sensi degli articoli 112 e ss. cod. proc. amm., la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza -
Sezione Lavoro, n. 758/2024 del 17 ottobre 2024, in punto di pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato e accessori come per legge, e distratte in loro favore ex art. 93 c.p.c., nell'ambito del procedimento definito con la sentenza in questione (che aveva condannato il Ministero convenuto, in favore della loro assistita, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015).
2. Esponevano che la sentenza veniva notificata al Ministero, il quale riceveva la notificazione in data 18 ottobre 2024, e che decorreva, pertanto, il termine dilatorio di
120 giorni di cui all'art. 14 comma 1 D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
2.1. Domandavano, pertanto, l'ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordinasse al Ministero di provvedere al pagamento delle spese legali con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento N. 06036/2025 REG.RIC.
dell'amministrazione resistente e, in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha accertato l'inottemperanza del Ministero intimato per non aver effettuato i pagamenti dovuti ed ha, di conseguenza, dichiarato fondato il ricorso, assegnando il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento e l'ulteriore termine di sessanta giorni al commissario ad acta, nominato per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, per dar corso al pagamento mediante tutti gli atti necessari.
3.1. Quanto alle spese di giudizio, il Tar le ha compensate per giusti motivi, in ragione della soccombenza reciproca, della serialità del contenzioso e della sua connessione agli ulteriori giudizi evidenziati nella sentenza.
4. Con l'appello proposto i ricorrenti domandano la riforma, sostenendone l'erroneità
e l'ingiustizia, del capo della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato, lamentando con un unico motivo di gravame: “Violazione degli artt. 26, comma 1 e
88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., 91, 92 e ss. cod. proc. civ. Violazione del principio di compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni.
Violazione dell'art. 132, c. 2, cod. proc. civ. motivazione apparente e/o, comunque, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile”.
4.1. Si è costituito, con atto di stile, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4.2. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
5. L'appello è fondato.
6. Come noto, la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio non risulta avere una portata assoluta e inderogabile, potendosene profilare la derogabilità
– oltre che ex lege, con riguardo al tipo di procedimento e in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale – anche su iniziativa del giudice N. 06036/2025 REG.RIC.
del singolo processo, in caso di soccombenza reciproca, oltre che di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cons. Stato, VII, 25 novembre 2011, n. 9291).
Del resto, proprio in relazione al processo amministrativo, in cui si valuta la corretta applicazione delle regole che governano l'azione amministrativa, spesso connotate da complessità e «soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l'organo pubblico chiamato in giudizio» (Cons. St., sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6244), l'emersione di fattispecie particolari, caratterizzate dalla novità e dalla complessità delle questioni esaminate, è suscettibile di essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese del giudizio, totale o anche soltanto parziale (con liquidazione delle spese in tale ultima ipotesi in un importo pure inferiore rispetto a quello altrimenti determinabile sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014). Pertanto, l'organo giudicante può valorizzare la particolarità del caso concreto ai fini di una compensazione integrale o parziale delle spese (sul punto, si veda quanto chiarito da Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3345).
6.1. Dunque, il Tar ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), fermo restando il limite delle statuizioni abnormi tra le quali rientra l'ipotesi della condanna alle spese della parte risultata vittoriosa in giudizio (ex multis, Consiglio Stato, Sez.
IV, 22 marzo 2019, n. 1913).
Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n.
4948 del 24 novembre 2016). N. 06036/2025 REG.RIC.
6.2. Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, impugnata dagli odierni appellanti.
6.3. La sentenza del Tar ha disposto la compensazione di lite in ragione dell'asserita soccombenza reciproca delle parti, della natura seriale del contenzioso e della connessione del giudizio ad altri procedimenti, asseritamente indicati nella sentenza appellata.
6.4. Deve, tuttavia, osservarsi che:
- nel caso in esame non ricorrono gli elementi integranti la soccombenza reciproca in quanto la causa di primo grado si è conclusa, come dedotto in appello, con l'integrale vittoria della parte ricorrente; infatti, il Tribunale, sulla base della documentazione di causa e delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, non contestate in alcun modo dall'amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, ha accertato la totale fondatezza del ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero intimato che non ha effettuato i pagamenti dovuti; mentre, come affermato dalla giurisprudenza in una fattispecie simile, l'avvenuta reiezione della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, non
è sintomatica di una soccombenza reciproca, poiché motivata solo con riferimento a ragioni di contenimento della spesa pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2025,
n. 2926);
- la serialità del contenzioso, sebbene non sia una ragione del tutto neutra, potendo rilevare, invece, come indice di un minor impegno difensivo che consente di ridurre l'importo liquidato a titolo di spese giudiziali, non è, tuttavia, di per sé annoverabile tra le eccezionali previsioni derogatorie del principio della soccombenza previste dal codice del processo amministrativo e dalla giurisprudenza, dovendo anzi la serialità dei giudizi - e quindi delle decisioni - indurre la parte prevedibilmente soccombente, ove non in possesso di specifiche fondate ragioni – a non attivare e a non coltivare attività in sede giurisdizionale inutilmente onerose per le controparti (ex plurimis, N. 06036/2025 REG.RIC.
Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3238/2025; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8530);
- nella sentenza gravata non vi è traccia di alcuna indicazione in merito agli ulteriori giudizi connessi individuati dal Tar per disporre la compensazione delle spese di lite.
7. Alla stregua delle osservazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma del capo decisorio della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, deve essere disposta la liquidazione delle spese per il primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore degli odierni appellanti, già originari ricorrenti, in qualità di difensori dichiaratisi antistatari.
8. Tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vertente su un'unica questione e relativa a un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un credito pecuniario ben definito –il quantum liquidato nella sentenza civile a titolo di compensi professionali (pari ad € 1.000,00) – l'importo dovuto a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio deve essere quantificato in misura pari ad € 500,00
(cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato (se versato), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6.7. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio della soccombenza.
A tal proposito - avuto riguardo al valore esiguo del petitum del giudizio di appello
(consistente nelle sole spese legali del giudizio di primo grado, qui liquidate in €
500,00) e alla non particolare complessità della questione giuridica divisata nel presente giudizio di gravame, nonché alla serialità della pretesa azionata e al fatto che il procedimento si è esaurito in un'unica camera di consiglio senza lo svolgimento di alcun incidente istruttorio e/o cautelare - il Collegio ritiene congruo quantificare le spese processuali del secondo grado nella misura di € 300,00 (trecento/00) oltre agli N. 06036/2025 REG.RIC.
accessori dovuti per legge (se dovuti) e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €
500,00 (cinquecento/00) per il primo grado di giudizio e di € 300,00 (trecento/00) per il grado di appello, oltre agli accessori di legge (ove dovuti) e alla refusione del contributo unificato (se versato), il tutto da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente F/F
Angela ND, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 06036/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela ND
IL PRESIDENTE
FA IE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 31/12/2025
N. 10481 /2025 REG.PROV.COLL. N. 06036/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6036 del 2025, proposto da
EM Di AU e LE NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
CA RA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 06036/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n.
02686/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Angela
ND, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
LL BR e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, difensori dichiaratisi antistatari, adivano il Tar per la Lombardia per ottenere, ai sensi degli articoli 112 e ss. cod. proc. amm., la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza -
Sezione Lavoro, n. 758/2024 del 17 ottobre 2024, in punto di pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato e accessori come per legge, e distratte in loro favore ex art. 93 c.p.c., nell'ambito del procedimento definito con la sentenza in questione (che aveva condannato il Ministero convenuto, in favore della loro assistita, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015).
2. Esponevano che la sentenza veniva notificata al Ministero, il quale riceveva la notificazione in data 18 ottobre 2024, e che decorreva, pertanto, il termine dilatorio di
120 giorni di cui all'art. 14 comma 1 D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
2.1. Domandavano, pertanto, l'ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordinasse al Ministero di provvedere al pagamento delle spese legali con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento N. 06036/2025 REG.RIC.
dell'amministrazione resistente e, in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha accertato l'inottemperanza del Ministero intimato per non aver effettuato i pagamenti dovuti ed ha, di conseguenza, dichiarato fondato il ricorso, assegnando il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento e l'ulteriore termine di sessanta giorni al commissario ad acta, nominato per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, per dar corso al pagamento mediante tutti gli atti necessari.
3.1. Quanto alle spese di giudizio, il Tar le ha compensate per giusti motivi, in ragione della soccombenza reciproca, della serialità del contenzioso e della sua connessione agli ulteriori giudizi evidenziati nella sentenza.
4. Con l'appello proposto i ricorrenti domandano la riforma, sostenendone l'erroneità
e l'ingiustizia, del capo della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato, lamentando con un unico motivo di gravame: “Violazione degli artt. 26, comma 1 e
88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., 91, 92 e ss. cod. proc. civ. Violazione del principio di compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni.
Violazione dell'art. 132, c. 2, cod. proc. civ. motivazione apparente e/o, comunque, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile”.
4.1. Si è costituito, con atto di stile, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4.2. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
5. L'appello è fondato.
6. Come noto, la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio non risulta avere una portata assoluta e inderogabile, potendosene profilare la derogabilità
– oltre che ex lege, con riguardo al tipo di procedimento e in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale – anche su iniziativa del giudice N. 06036/2025 REG.RIC.
del singolo processo, in caso di soccombenza reciproca, oltre che di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cons. Stato, VII, 25 novembre 2011, n. 9291).
Del resto, proprio in relazione al processo amministrativo, in cui si valuta la corretta applicazione delle regole che governano l'azione amministrativa, spesso connotate da complessità e «soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l'organo pubblico chiamato in giudizio» (Cons. St., sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6244), l'emersione di fattispecie particolari, caratterizzate dalla novità e dalla complessità delle questioni esaminate, è suscettibile di essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese del giudizio, totale o anche soltanto parziale (con liquidazione delle spese in tale ultima ipotesi in un importo pure inferiore rispetto a quello altrimenti determinabile sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014). Pertanto, l'organo giudicante può valorizzare la particolarità del caso concreto ai fini di una compensazione integrale o parziale delle spese (sul punto, si veda quanto chiarito da Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3345).
6.1. Dunque, il Tar ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), fermo restando il limite delle statuizioni abnormi tra le quali rientra l'ipotesi della condanna alle spese della parte risultata vittoriosa in giudizio (ex multis, Consiglio Stato, Sez.
IV, 22 marzo 2019, n. 1913).
Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n.
4948 del 24 novembre 2016). N. 06036/2025 REG.RIC.
6.2. Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, impugnata dagli odierni appellanti.
6.3. La sentenza del Tar ha disposto la compensazione di lite in ragione dell'asserita soccombenza reciproca delle parti, della natura seriale del contenzioso e della connessione del giudizio ad altri procedimenti, asseritamente indicati nella sentenza appellata.
6.4. Deve, tuttavia, osservarsi che:
- nel caso in esame non ricorrono gli elementi integranti la soccombenza reciproca in quanto la causa di primo grado si è conclusa, come dedotto in appello, con l'integrale vittoria della parte ricorrente; infatti, il Tribunale, sulla base della documentazione di causa e delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, non contestate in alcun modo dall'amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, ha accertato la totale fondatezza del ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero intimato che non ha effettuato i pagamenti dovuti; mentre, come affermato dalla giurisprudenza in una fattispecie simile, l'avvenuta reiezione della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, non
è sintomatica di una soccombenza reciproca, poiché motivata solo con riferimento a ragioni di contenimento della spesa pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2025,
n. 2926);
- la serialità del contenzioso, sebbene non sia una ragione del tutto neutra, potendo rilevare, invece, come indice di un minor impegno difensivo che consente di ridurre l'importo liquidato a titolo di spese giudiziali, non è, tuttavia, di per sé annoverabile tra le eccezionali previsioni derogatorie del principio della soccombenza previste dal codice del processo amministrativo e dalla giurisprudenza, dovendo anzi la serialità dei giudizi - e quindi delle decisioni - indurre la parte prevedibilmente soccombente, ove non in possesso di specifiche fondate ragioni – a non attivare e a non coltivare attività in sede giurisdizionale inutilmente onerose per le controparti (ex plurimis, N. 06036/2025 REG.RIC.
Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3238/2025; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8530);
- nella sentenza gravata non vi è traccia di alcuna indicazione in merito agli ulteriori giudizi connessi individuati dal Tar per disporre la compensazione delle spese di lite.
7. Alla stregua delle osservazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma del capo decisorio della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, deve essere disposta la liquidazione delle spese per il primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore degli odierni appellanti, già originari ricorrenti, in qualità di difensori dichiaratisi antistatari.
8. Tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vertente su un'unica questione e relativa a un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un credito pecuniario ben definito –il quantum liquidato nella sentenza civile a titolo di compensi professionali (pari ad € 1.000,00) – l'importo dovuto a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio deve essere quantificato in misura pari ad € 500,00
(cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato (se versato), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6.7. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio della soccombenza.
A tal proposito - avuto riguardo al valore esiguo del petitum del giudizio di appello
(consistente nelle sole spese legali del giudizio di primo grado, qui liquidate in €
500,00) e alla non particolare complessità della questione giuridica divisata nel presente giudizio di gravame, nonché alla serialità della pretesa azionata e al fatto che il procedimento si è esaurito in un'unica camera di consiglio senza lo svolgimento di alcun incidente istruttorio e/o cautelare - il Collegio ritiene congruo quantificare le spese processuali del secondo grado nella misura di € 300,00 (trecento/00) oltre agli N. 06036/2025 REG.RIC.
accessori dovuti per legge (se dovuti) e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €
500,00 (cinquecento/00) per il primo grado di giudizio e di € 300,00 (trecento/00) per il grado di appello, oltre agli accessori di legge (ove dovuti) e alla refusione del contributo unificato (se versato), il tutto da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente F/F
Angela ND, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 06036/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela ND
IL PRESIDENTE
FA IE
IL SEGRETARIO