TAR Palermo, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 3001
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003

    La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli impianti GSM-R, assimilati agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, possono essere installati senza titoli abilitativi, nemmeno paesaggistici, in quanto la normativa primaria ha già effettuato un bilanciamento tra la sicurezza del traffico ferroviario e la tutela del paesaggio, considerando tali interventi di minore impatto.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del DPR n. 380/2001

    Non applicabile in quanto il primo motivo è fondato e assorbente.

  • Altro
    Violazione del diritto di partecipare al procedimento

    Non applicabile in quanto il primo motivo è fondato e assorbente.

  • Altro
    Termine troppo breve per il ripristino

    Non applicabile in quanto il primo motivo è fondato e assorbente.

  • Accolto
    Atto presupposto, connesso e/o consequenziale

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale è infondata. La nota della Soprintendenza, pur non essendo un provvedimento autonomo, ha avuto un ruolo procedimentale determinante invitando il Comune ad adottare l'ingiunzione a demolire.

  • Inammissibile
    Impugnazione per mero tuziorismo difensivo

    La nota impugnata con il ricorso per motivi aggiunti è priva di valore provvedimentale, configurandosi come mera segnalazione, e pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 3001
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 3001
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo