Articolo 7 della Legge 30 gennaio 1963, n. 71
Articolo 6
Versione
8 marzo 1963
Art. 7.
All'onere di lire 130 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico dello stanziamento di parte ordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministero per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AUSI-
LIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA.
Coeffi- Numero
ciente Qualifica dei posti
173 Commesso di questura........................ 92
163 Usciere capo di questura.................... |
155 Usciere di questura......................... > 608 |
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Totale..... 700

Entrata in vigore il 8 marzo 1963