Articolo 10 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 febbraio 1962
Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , e' sostituito dal seguente:
L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli puo' essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Universita' ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non puo' protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all' articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 , e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente