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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5422/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5422/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Marco Magnani)
e
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Marco Magnani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 19.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 11.03.1998; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nato a [...] in data [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] in data [...], celebrato con rito concordatario in C.F._2
Cesena (FC) il 06.01.1995, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 1995, n. 7, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesena (FC) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) La casa coniugale, ubicata in Cervia (RA), via Plinio n. 3, di proprietà della esclusiva della
signora , sarà da ella abitata, con rinuncia da parte del signor alla Controparte_1 Parte_1
assegnazione ed a qualsiasi rendita e/o proventi, da essa derivati.
3) Il figlio maggiorenne , economicamente indipendente, risiederà presso la residenza Per_1
della madre in Cervia (RA), Via Plinio n. 3 e non avrà diritto ad alcun contributo al mantenimento
da parte del padre.
4) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà
al proprio mantenimento.
5) I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi
documenti di espatrio.
6) Le spese della presente procedura saranno a carico esclusivo del sig. .” Parte_1
Ravenna, 03/03/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5422/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Marco Magnani)
e
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Marco Magnani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 19.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 11.03.1998; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nato a [...] in data [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] in data [...], celebrato con rito concordatario in C.F._2
Cesena (FC) il 06.01.1995, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 1995, n. 7, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesena (FC) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) La casa coniugale, ubicata in Cervia (RA), via Plinio n. 3, di proprietà della esclusiva della
signora , sarà da ella abitata, con rinuncia da parte del signor alla Controparte_1 Parte_1
assegnazione ed a qualsiasi rendita e/o proventi, da essa derivati.
3) Il figlio maggiorenne , economicamente indipendente, risiederà presso la residenza Per_1
della madre in Cervia (RA), Via Plinio n. 3 e non avrà diritto ad alcun contributo al mantenimento
da parte del padre.
4) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà
al proprio mantenimento.
5) I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi
documenti di espatrio.
6) Le spese della presente procedura saranno a carico esclusivo del sig. .” Parte_1
Ravenna, 03/03/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi