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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
RA AS, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4605/2022 depositato il 31/08/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA e pubblicata il 04/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720060014955418 ED ALTRI VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 418 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 963 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 259 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 875 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellata: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - IS insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3/06/2021 notificato a IS Sicilia S.p.a. in data 04/06/2021 il sig. Ricorrente_1
c.f.: CF_Ricorrente_1, impugnava l'estratto di ruolo semplificato stampato in data 27.04.2021 (cartelle: nr. 29720060014955418000, nr. 9720060028165963000, nr. 29720080004782590000, nr. 29720090008567875000, nr. 29720090021145018000), deducendo i seguenti motivi:
1) la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento impugnate per violazione degli artt. 25 e 26 Dpr. n.
602/73, a seguito della mancata notifica e conseguenziale decadenza del potere;
2) la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione decennale di tutti i crediti portati nelle cartelle di pagamento citate, nonché comunque quinquennale per tutte le posizioni per sanzioni ed interessi, essendo spirati i termini di prescrizione previsti dall'art. 2948 n. 4 c.c., nonché dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
3) l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi ex art. 20 del Dpr n. 602/73.
Costituitasi in giudizio, IS Sicilia S.p.a. sosteneva che le cartelle sottese all'estratto di ruolo erano state correttamente notificate e produceva la documentazione relativa. Evidenziava che in ogni caso l'eccezione di prescrizione era infondata, atteso che, dopo la notifica delle cartelle, i termini prescrizionali erano stati interrotti, medio tempore, dalle notifiche di diverse intimazioni di pagamento.
Con sentenza n. 347/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquidava in € 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate - IS,
Il primo giudice rilevava che il ricorso era stato notificato in data 4.06.2021 ed iscritto a ruolo in data
7.10.2021, e quindi oltre il termine previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Né poteva rilevare il fatto che il ricorso contenesse istanza di reclamo-mediazione, trattandosi di ricorso non rientrante nella tipologia di quelli per i quali l'atto introduttivo del giudizio deve essere preceduto dalla fase di carattere amministrativo. Peraltro, il rigetto dell'istanza di mediazione era stato comunicato in data
8 giugno 2021 mentre il ricorso era stato depositato in data 7 ottobre 2021 e, quindi, tardivamente.
Avverso la sentenza n. 347/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede l'accoglimento del ricorso originario, con la condanna di controparte alle spese processuali.
L'appellante ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza ed ha riproposto in devoluzione i motivi di impugnazione esposti in primo grado.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di inammissibilità del ricorso va confermata, sia pure con diversa motivazione.
Infatti, la Corte rileva che, in tema di impugnativa degli estratti di ruolo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, va considerata la novella normativa portata dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021. La norma sopravvenuta ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, inserendovi il comma 4 bis che stabilisce quanto segue:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Come è noto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita dall'intervento della Cassazione (S.U. n. 19704/2015), indipendentemente dalla necessità, quindi, di allegare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'Agente della riscossione non aveva comunque azionato.
Si è trattato di un'estensione operata non per indicazione normativa, bensì per un intervento giurisprudenziale, reso al più alto livello nomofilattico, che, comunque, non può valere - né avrebbe potuto valere - a costituire un "diritto quesito” in capo a quanti avessero già interposto ricorso avverso un estratto di ruolo alla data (21/12/2021) dell'entrata in vigore del richiamato art. 3 bis, che ha - come detto - sancito l'inoppugnabilità degli estratti di ruolo (tranne che per casi tassativi), fatti salvi eventuali effetti di giudicati già intervenuti.
In ordine alla portata temporale della nuova norma, sono sorti dubbi in sede giurisprudenziale, tant'è che, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10/02/2022, la questione è stata rimessa alle S.
U. della Suprema Corte per decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con la decisione n. 26283/2022, depositata in data
06/09/2022, che ha affermato, ex articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, ne deriva l'inammissibilità del ricorso originario, non avendo il ricorrente provato in giudizio l'esistenza di uno dei tre presupposti per la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
La ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure allegata dall'appellante, che non ha preso in considerazione l'intervenuta novella legislativa, che è applicabile - come già detto - anche ai giudizi pendenti.
Pertanto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario deve essere confermata per la ragione sopra esposta, che ha valore assorbente rispetto alla motivazione del primo giudice.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando i minimi tabellari per la non complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese giudiziali sostenute da Agenzia delle Entrate
IS, che liquida in euro 2.157,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
RA AS, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4605/2022 depositato il 31/08/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA e pubblicata il 04/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720060014955418 ED ALTRI VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 418 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 963 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 259 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 875 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellata: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - IS insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3/06/2021 notificato a IS Sicilia S.p.a. in data 04/06/2021 il sig. Ricorrente_1
c.f.: CF_Ricorrente_1, impugnava l'estratto di ruolo semplificato stampato in data 27.04.2021 (cartelle: nr. 29720060014955418000, nr. 9720060028165963000, nr. 29720080004782590000, nr. 29720090008567875000, nr. 29720090021145018000), deducendo i seguenti motivi:
1) la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento impugnate per violazione degli artt. 25 e 26 Dpr. n.
602/73, a seguito della mancata notifica e conseguenziale decadenza del potere;
2) la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione decennale di tutti i crediti portati nelle cartelle di pagamento citate, nonché comunque quinquennale per tutte le posizioni per sanzioni ed interessi, essendo spirati i termini di prescrizione previsti dall'art. 2948 n. 4 c.c., nonché dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
3) l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi ex art. 20 del Dpr n. 602/73.
Costituitasi in giudizio, IS Sicilia S.p.a. sosteneva che le cartelle sottese all'estratto di ruolo erano state correttamente notificate e produceva la documentazione relativa. Evidenziava che in ogni caso l'eccezione di prescrizione era infondata, atteso che, dopo la notifica delle cartelle, i termini prescrizionali erano stati interrotti, medio tempore, dalle notifiche di diverse intimazioni di pagamento.
Con sentenza n. 347/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquidava in € 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate - IS,
Il primo giudice rilevava che il ricorso era stato notificato in data 4.06.2021 ed iscritto a ruolo in data
7.10.2021, e quindi oltre il termine previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Né poteva rilevare il fatto che il ricorso contenesse istanza di reclamo-mediazione, trattandosi di ricorso non rientrante nella tipologia di quelli per i quali l'atto introduttivo del giudizio deve essere preceduto dalla fase di carattere amministrativo. Peraltro, il rigetto dell'istanza di mediazione era stato comunicato in data
8 giugno 2021 mentre il ricorso era stato depositato in data 7 ottobre 2021 e, quindi, tardivamente.
Avverso la sentenza n. 347/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede l'accoglimento del ricorso originario, con la condanna di controparte alle spese processuali.
L'appellante ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza ed ha riproposto in devoluzione i motivi di impugnazione esposti in primo grado.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di inammissibilità del ricorso va confermata, sia pure con diversa motivazione.
Infatti, la Corte rileva che, in tema di impugnativa degli estratti di ruolo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, va considerata la novella normativa portata dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021. La norma sopravvenuta ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, inserendovi il comma 4 bis che stabilisce quanto segue:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Come è noto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita dall'intervento della Cassazione (S.U. n. 19704/2015), indipendentemente dalla necessità, quindi, di allegare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'Agente della riscossione non aveva comunque azionato.
Si è trattato di un'estensione operata non per indicazione normativa, bensì per un intervento giurisprudenziale, reso al più alto livello nomofilattico, che, comunque, non può valere - né avrebbe potuto valere - a costituire un "diritto quesito” in capo a quanti avessero già interposto ricorso avverso un estratto di ruolo alla data (21/12/2021) dell'entrata in vigore del richiamato art. 3 bis, che ha - come detto - sancito l'inoppugnabilità degli estratti di ruolo (tranne che per casi tassativi), fatti salvi eventuali effetti di giudicati già intervenuti.
In ordine alla portata temporale della nuova norma, sono sorti dubbi in sede giurisprudenziale, tant'è che, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10/02/2022, la questione è stata rimessa alle S.
U. della Suprema Corte per decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con la decisione n. 26283/2022, depositata in data
06/09/2022, che ha affermato, ex articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, ne deriva l'inammissibilità del ricorso originario, non avendo il ricorrente provato in giudizio l'esistenza di uno dei tre presupposti per la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
La ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure allegata dall'appellante, che non ha preso in considerazione l'intervenuta novella legislativa, che è applicabile - come già detto - anche ai giudizi pendenti.
Pertanto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario deve essere confermata per la ragione sopra esposta, che ha valore assorbente rispetto alla motivazione del primo giudice.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando i minimi tabellari per la non complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese giudiziali sostenute da Agenzia delle Entrate
IS, che liquida in euro 2.157,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato