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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3988/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà n.147, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Francesco Marino e Roberto Marino, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
in persona del procuratore speciale, legale rappresentate pro Controparte_1
tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Tusa (ME), via Antoci n.32 presso lo CP_2 studio dell'avv. Angelo Tudisca che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria di costituzione
Resistente
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_3 CP_4
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. funzionario del Controparte_5 [...]
, Controparte_3 Controparte_6 [...]
; Controparte_7
e
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_8
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Laura Longo e dal dott. Concetto Morabito, funzionari del , , via Controparte_8 Controparte_9
Dusmet 17 Catania, giusta delega del Direttore della RTS di Catania Prot. 48452 del 12.10.2022;
Resistente
1 e nella riunita iscritta al n.11580/2022 R.G., pendente tra
, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà n.147, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Francesco Marino e Roberto Marino, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
Convenuto contumace
e
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_8
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Sara Catalano e dal dott. Concetto Morabito, funzionari del , , via Controparte_8 Controparte_9
Dusmet 17 Catania, giusta delega del Direttore della RTS di Catania Prot. 9394 del 21.2.2023;
Resistente
Oggetto: indebito erariale.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17 maggio 2022, premesso di avere Parte_1 prestato servizio quale docente di scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di lingua e letteratura inglese, classe di concorso A362, dal 10.09.1984 all'1.09.2017, data in cui ha cessato il rapporto per raggiungimento dell'anzianità massima, ha proposto innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29320200036821965, portante il ruolo n. 2020/001229, emessa per recupero stipendi non dovuti dal 01.01.1996 al 31.08.2017, notificata in data 28/04/2022, per l'importo complessivo di €
22.005,55, di cui € 21.242,21 per sorte capitale, € 110,81 per interessi, € 5,88 per recupero spese ente, € 640,77 per oneri di riscossione (€ 1.281,53 decorsi 60 giorni) ed € 5,88 per spese di notifica.
A sostegno dell'impugnazione ha addotto:
2 - che le somme richieste erano state iscritte a ruolo in forza di un provvedimento di addebito erariale prot. n. 12931/2019 emesso dal Controparte_10
– sede di Catania, sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera
[...]
n.57987/17 e 57988/17 con i quali il aveva rettificato Controparte_3
l'inquadramento stipendiale precedentemente assegnatole;
Contr
- che con il predetto atto il aveva chiesto il pagamento dell'indebito derivante dal conseguente ricalcolo degli stipendi percepiti nel periodo intercorrente dall'01.01.1996 al
31.08.2017;
- che con istanza di accesso agli atti del marzo 2019 aveva avuto conoscenza per la prima volta dei decreti di ricostruzione carriera n. 57987 e n. 57988 del 29/03/2017, mai comunicati, dai quali non emergeva alcuna motivazione fondante la diversa ricostruzione della carriera operata
Cont dal e del conseguente ricalcolo del trattamento economico;
- che il provvedimento di addebito erariale, così come i prodromici decreti di ricostruzione carriera, la cartella impugnata e il ruolo in essa portato (n. 2020/00129), dovevano essere considerati illegittimi per violazione dell'art. 1, del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto lesivi del legittimo affidamento del dipendente pubblico e per conseguente carenza del diritto ad agire anche in executivis;
- che se è vero che l'indebito retributivo nel pubblico impiego rientra nella previsione dell'articolo art. 2033 c.c. quale indebito oggettivo per il quale la giurisprudenza ha affermato la doverosità per la Pubblica amministrazione di procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate, è altresì vero che, in relazione alle circostanze del caso concreto, occorre operare un bilanciamento con il legittimo affidamento del dipendente pubblico sulla spettanza delle somme corrisposte da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve;
- che il Consiglio di Stato con la sentenza n.05014/2021, richiamando la pronuncia della CEDU
CP_1 dell'11 febbraio 2021, n. 4893/2013, contro , ha individuato gli indici che devono Pt_2 sussistere ai fini dell'irripetibilità delle somme corrisposte dalla Pubblica amministrazione la cui ricorrenza comporta la primaria tutela del legittimo affidamento del dipendente;
- che nel caso in oggetto ricorrono tali requisiti atteso che le somme oggetto di contestazione erano state erogate sulla base della legge e dei C.C.N.L. vigenti durante la pendenza del rapporto di lavoro, a titolo di stipendio e dunque in maniera stabile e continuativa per oltre 25 anni, senza alcuna contestuale dichiarazione di riserva alla ripetizione delle somme, sicché essa ricorrente non avrebbe potuto neanche in astratto ipotizzare la possibilità di ripetizione delle somme da parte dell'amministrazione datoriale.
3 In via subordinata, inquadrata la fattispecie nella previsione dell'articolo 2033 c.c., parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale delle somme richieste per il periodo dall'1.01.1996 al 28.04.2012, stante la notifica della cartella avvenuta in data 28.04.2022 o, in ulteriore subordine e volendosi considerare l'atto prot. n. 12931/19 notificato dalla
[...]
in data 11/04/2019, atto prodromico alla cartella impugnata, la prescrizione delle CP_9 somme richieste dall'1.01.1996 sino all'11.04.2009.
Quindi, in ulteriore subordine e richiamando gli arresti della giurisprudenza in materia di indebito stipendiale, ha addotto l'illegittimità della cartella impugnata atteso che le somme oggetto di ripetizione erano richieste al lordo delle ritenute fiscali invece che al netto delle stesse, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.
Tanto premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato, considerato che nella controversia in esame sussiste il “fumus boni iuris”, in quanto, dai motivi del ricorso soprariportati, emerge con evidenza l'illegittimità degli atti impugnati. Quanto al “periculum in mora”, è evidente che la capitalizzazione degli importi richiesti in ripetizione, a distanza di più di venticinque anni, ha un significativo impatto sulla situazione finanziaria della dipendente ormai in pensione, così come
l'iscrizione a ruolo delle somme espone la ricorrente alle azioni esecutive con grave ed ingiusto danno in capo alla stessa. nel merito in accoglimento del presente ricorso, con sentenza l'On.le Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità dei decreti n. 57987 e 57988 del 2017, con cui il ha CP_14
ricostruito la carriera della odierna ricorrente, nonché dell'atto prot. n. 12931/2019 emesso dal
Contr
in quanto, avendo essi atti – in uno ai pagamenti effettuati da parte del datore di lavoro pubblico in un arco di tempo superiore al ventennio – ingenerato il legittimo affidamento alla
stabilità dello stipendio, si pongono in contrasto con l'art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla
CEDU e pertanto, previa disapplicazione dei suddetti atti, accertare e dichiarare non dovuto il rimborso delle somme richieste in ripetizione, con conseguente annullamento del ruolo portato nella impugnata cartella e condanna degli Uffici convenuti a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
In ulteriore subordine, nel merito, accertare e dichiarare ex art. 2946 c.c. la prescrizione parziale degli stipendi richiesti in ripetizione, e, previa disapplicazione degli atti richiamati nella impugnata cartella di pagamento n. 29320200036821965, disporre comunque
l'annullamento parziale del ruolo in riferimento agli importi prescritti, con condanna degli
4 Uffici convenuti all'opportuno ricalcolo nonché a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
In ulteriore subordine, nel merito, accertare e dichiarare che gli stipendi richiesti in ripetizione
sono stati calcolati al lordo delle ritenute fiscali, e, previa disapplicazione degli atti richiamati nella impugnata cartella di pagamento, disporre comunque l'annullamento parziale del ruolo portato nella cartella n. 29320200036821965, in riferimento alle ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio della ricorrente, con condanna degli Uffici convenuti a ricalcolare gli importi ed a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
in caso di esito favorevole del ricorso, disporre la restituzione delle somme che la contribuente sarà tenuta eventualmente a versare nella fase istruttoria del giudizio a fronte della cartella di pagamento, oggetto del presente ricorso;
con vittoria delle spese di giudizio e compensi».
È stata fissata l'udienza del giorno 1.2.2023.
Con istanza depositata in data 26.9.2022 parte ricorrente ha chiesto la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29320200036821965,
concessa con decreto del 6.10.2022, confermato poi con ordinanza del 3.11.2022 a seguito dell'udienza camerale del 24.10.2022, svoltasi nella contumacia degli Enti regolarmente convenuti.
Con memoria depositata il 25.1.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
eccependo il difetto di legittimazione passiva e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, per i motivi indicati in premessa;
Controparte_15
- nel merito, ritenere e dichiarare infondate le eccezioni ex adverso sollevate atteso che le stesse, per esplicita ammissione della sig.ra , non sono rivolte nei confronti dell'odierno Pt_1
resistente;
- condannare la ricorrente e/o chi di ragione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; Controparte_1
- in subordine, condannare l'Ente impositore - nell'ipotesi del mancato presupposto per
procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all' Controparte_1
la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del
[...] presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'
[...]
; Controparte_1
5 - ancora, in subordine compensare le spese del giudizio come da costante giurisprudenza, escludendo in ogni caso la condanna in solido con l'Ente impositore».
Con memoria depositata in data 1.2.2023 si è tardivamente costituito in giudizio il
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, Controparte_3
stante la ricomprensione del pagamento degli stipendi del personale docente nella competenza del . Controparte_8
L'amministrazione scolastica, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che nella causale dei decreti n. 57987 e n. 57988 del 2017 non vi era alcun riferimento ad un errore dell'amministrazione scolastica nella ricostruzione della carriera della docente emendato in autotutela e che, invece, dallo stato matricolare completo risultava la correttezza delle posizioni stipendiali attribuite alla ricorrente e rapportate alla progressione di carriera per anzianità di servizio della ricorrente.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in Controparte_3
quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Condannare parte
ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.».
Contr All'udienza dell'1.2.2023, rilevata la mancata costituzione telematica del imputata dal funzionario dal MEF delegato, Concetto Morabito, personalmente presente in udienza, ad un problema tecnico di mancato riconoscimento da parte del sistema della costituzione del Pt_3
in thesi effettuata, è stata fissata l'udienza del 15.3.2023 con assegnazione del termine CP_3
di 30 giorni per la produzione telematica dei file .eml e .msg dei messaggi di PEC relativi al
Contr deposito telematico in thesi effettuato dal con contestuale autorizzazione, in caso di impossibilità di eseguire detto deposito telematico per causa non imputabile da comprovare mediante documentazione attestante detto malfunzionamento, al deposito in cancelleria di chiavetta USB contenente i duplicati di detti file.
Indi, il perdurando i problemi tecnici per la Controparte_8
costituzione telematica, a mezzo del funzionario delegato, in data 15.2.2023 ha depositato in cancelleria una chiavetta usb contenente copia informatica per immagine della terza ricevuta relativa al deposito telematico del 29.10.2022 dalla quale risulta il mancato perfezionamento del deposito telematico della memoria di costituzione per “Errore fatale” del sistema , nonché Pt_3
ulteriore documentazione comprovante i successi infruttuosi tentativi di costituzione telematica,
6 chiedendo di essere autorizzato al deposito cartaceo di atti e documenti ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.
All'udienza del 15.3.2025, il funzionario Morabito ha dichiarato che «il Protocollo non è in grado di fornire i file .eml e .msg relativi al deposito telematico effettuato nel presente procedimento RG. n. 3988/2022 e, anche a fronte del deposito andato a buon fine nel procedimento recante R.G. n. 11580/2022» e ha chiesto di essere ammesso alla produzione cartacea ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.
Ritenuta sussistente un'anomalia tecnica del fascicolo informatico atta ad impedire i depositi Contr Contr telematici provenienti dal è stata autorizzata la costituzione in giudizio del con deposito cartaceo.
Quindi, con memoria depositata in cancelleria il 10.5.2023, si è costituito in giudizio il
[...]
svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e, tra l'altro, Controparte_8 deducendo: l'irrilevanza della buona fede della ricorrente nella percezione delle somme da restituire stante la doverosità del recupero, la durata decennale del termine di prescrizione dell'indebito erariale decorrente dalla data dell'adozione dei decreti dadi ricostruzione della carriera da parte dall'Amministrazione scolastica, sì come competente in via esclusiva in ordine ad ogni decisione sulla ricostruzione di carriera della ricorrente e sulla conseguente indicazione delle somme da ripetere.
Ha poi esposto che l' aveva emesso un nuovo provvedimento in autotutela prot. 48481 del CP_6
12.10.2022, che sostituiva il provvedimento nota prot. 12931/19 del 20.03.2019, limitatamente al recupero al netto dell'importo da restituire per assegni indebitamente percepiti pari a €
15.299,46.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: «si conferma l'adozione di provvedimenti nel senso di rettificare l'importo nel suo ammontare netto, come da Circolare dell' , Controparte_1 pari ad €15.299,46, e si insiste sulla totale carenza di legittimazione passiva di questo CP_3
( articolazione territoriale RTS di Catania), trattandosi principalmente di controversia in materia di esclusiva competenza del , Controparte_16
ordinatore primario della spesa e datore di lavoro del ricorrente e unico soggetto legittimato a fornire chiarimenti in ordine all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera, non essendo fondate le ulteriori eccezioni di parte afferenti l'operato della RTS di Catania. Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso con condanna alle spese a carico della parte ricorrente per le motivazioni sopra addotte».
7 Alla stessa udienza del 15.3.2023 è stata altresì disposta ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. la riunione al giudizio n.3988/22 R.G. di altro giudizio pendente tra le stesse parti e recante il n.11580/2022 RG incoato da con ricorso depositato il 28.11.2022 con il Parte_1
quale parte ricorrente ha impugnato il successivo atto di «rettifica di provvedimento in autotutela di credito erariale» emesso il 12.10.2022, prot. Nr. 48481, comunicato a mezzo raccomandata a.r. il 21.10.2022, a mezzo del quale l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato l'atto di addebito n. 12931 del 20 marzo 2019, emesso per la somma di € 21.242,21, oltre accessori ed interessi, e avente ad oggetto la richiesta per la ripetizione di stipendi non dovuti dall'
01.01.1996 al 31.08.2017, riducendo in autotutela l'importo richiesto ad € 15.299,46, scomputando quindi la quota parte relativa alle ritenute fiscali.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che l'amministrazione finanziaria aveva agito con abuso del diritto in quanto aveva emesso tale atto di rettifica senza tenere conto che già in data
6.10.2022 il Tribunale aveva sospeso l'esecutività del ruolo n. 2020/001229, formato a seguito dell'iscrizione dell'atto di addebito n. 12931/19, portato nella cartella n. 29320200036821965, e che aveva pertanto agito con l'obiettivo sostanziale di insistere nella pretesa di un credito erariale, seppure di minore importo, già sospeso giudizialmente allo scopo di procurarsi un ulteriore titolo di iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, reiterati i motivi di impugnazione già formulati con il precedente ricorso, ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo: «in via preliminare: la riunione del presente
giudizio con il giudizio pendente presso il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro con il RGN
3988/2022. Giudice Dr.ssa Federica Porcelli al fine di evitare un contrasto tra giudicati, tenuto conto 1) della identità delle parti in causa (attrice e convenuti, se si eccettua la convenuta
) 2) della identità del “petitum” e della “causa petendi”; Controparte_1
inaudita altera parte, o in estremo subordine, previa audizione delle parti, la emissione del provvedimento di sospensione della efficacia dell'atto del 12.10.2022 Prot. N.48481 emesso dal
MEF Ragioneria dello Stato Ufficio IV – Servizio Stipendi nel merito:
in accoglimento del presente ricorso, con sentenza l'On.le Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dei decreti n. 57987 e 57988 del 2017, con cui il CP_14
ha ricostruito la carriera della odierna ricorrente, nonché dell'atto prot. n. 12931/2019 emesso
Contr dal in quanto, avendo essi atti – in uno ai pagamenti effettuati da parte del datore di lavoro pubblico in un arco di tempo superiore al ventennio – ingenerato il legittimo affidamento alla stabilità dello stipendio, si pongono in contrasto con l'art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla CEDU e pertanto, previa disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia dei suddetti atti,
8 accertare e dichiarare non dovuto il rimborso delle somme richieste in ripetizione, con conseguente annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'atto di rettifica di addebito di credito erariale del 12.10.2022 Prot. N.48481 emesso dal Controparte_17
e condanna degli Uffici convenuti a restituire quanto eventualmente
[...] trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
• in ulteriore subordine, nel merito, accertare e dichiarare ex art. 2946 c.c. la prescrizione parziale degli stipendi richiesti in ripetizione, e, previa disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia degli atti (prodromici) richiamati nell' impugnato atto in rettifica, disporre comunque l'annullamento parziale e/o la dichiarazione di inefficacia dell'atto oggetto del presente ricorso in riferimento agli importi prescritti, con condanna degli Uffici convenuti all'opportuno ricalcolo nonché a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
• in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto n. 48481/22 per violazione del generale divieto di abuso del diritto;
• in caso di esito favorevole del ricorso, disporre la restituzione delle somme che la contribuente sarà tenuta eventualmente a versare nella fase istruttoria del giudizio a fronte dell'atto oggetto del presente ricorso;
• con vittoria delle spese
di giudizio e compensi.
Con provvedimento del 16.12.2022 emesso nel giudizio n.11580/2022 RG, ritenuti insussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte l'atto di rettifica n. 48481/2022 emesso dall'Amministrazione convenuta, attesa la natura meramente dichiarativa dell'atto, è stata fissata l'udienza per l'audizione delle parti dell'1.02.2023, data coincidente con quella già fissata per la trattazione del merito del procedimento n.3988/2022 R.G.
Svoltasi l'udienza dell'1.2.2023 la causa è stata rinviata al 15.03.2023 al fine di opportunamente permettere la trattazione del procedimento n.11580/2022 R.G. unitamente al giudizio recante numero di ruolo 3988/2022.
Contr Con memoria depositata il 23.2.2023 si è costituito nel giudizio n.11580/2022 R.G. il il quale, come già dichiarato a mezzo del funzionario delegato Morabito presente all'udienza dell'1.02.2023, ha dedotto di avere provveduto con atto di rettifica in autotutela prot. 48481 del
12.10.2022 a sostituire il provvedimento prot. 12931/19 del 20.03.2019, limitatamente però al recupero al netto dell'importo da restituire per assegni indebitamente percepiti pari a €
15.299,46, rilevando altresì, per le altre doglianze proposte dalla ricorrente, che la
[...]
opera quale ordinatore secondario della spesa e quindi non ha alcun Controparte_9
Cont potere discrezionale sull'applicazione del decreto trasmesso dal , né sul ricalcolo delle somme dovute a seguito dell'eccepita prescrizione di parte delle stesse.
9 Ha poi rassegnato le seguenti conclusioni: «…a conferma della buona fede con cui l'
Amministrazione opera, si ribadisce la volontà di revocare il secondo procedimento avviato in pendenza dell'Ordine di sospensiva del Giudice, nel senso di rettificare l'importo nel suo ammontare netto, come da Circolare dell' , pari ad euro € 15.299,46, Controparte_1
chiedendo la riunione del presente procedimento, per connessione soggettiva ed oggettiva, con
l'anteriore pendente presso Codesto On.le Tribunale al n. 3988/22».
Svoltasi l'udienza del 14.6.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.6.2024 per discussione e decisione e poi, stante il carico di ruolo, all'udienza del 19.2.2025 per gli stessi incombenti. Sostituita l'udienza del 19.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da entrambe le parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del procedimento iscritto al numero di ruolo generale n. 3988/2022 R.G. è
l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320200036821965, portante il ruolo n.
2020/001229, emessa per recupero stipendi non dovuti dall'1.1.1996 al 31.08.2017, notificata in data 28.4.2022, per l'importo complessivo di € 22.005,55, di cui € 21.242,21 per sorte capitale, €
110,81 per interessi, € 5,88 per recupero spese ente, € 640,77 per oneri di riscossione (€ 1.281,53 decorsi 60 giorni) ed € 5,88 per spese di notifica, e fondata sull'atto prot. n. 12931/2019, con il quale la ha provveduto a ricalcolare gli stipendi percepiti Controparte_9 dall'istante nel periodo intercorrente dall'1.1.1996 al 31.08.2017, sulla base dei decreti di Cont ricostruzione della carriera n. 57987 e n. 57988, entrambi emessi dal il 29.3.2017.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha invocato il bilanciamento con il legittimo affidamento del dipendente pubblico sulla spettanza delle somme corrisposte da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo, richiamando gli indici individuati dal Consiglio di
Stato con la sentenza n.5014/2021 quali elementi fondanti l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla Pubblica amministrazione e deducendo che nel caso in esame tali requisiti dovevano essere ritenuti sussistenti, in quanto le somme oggetto di contestazione erano state erogate sulla base della legge e dei C.C.N.L. vigenti durante la pendenza del rapporto di lavoro, a titolo di stipendio e dunque in maniera stabile e continuativa per oltre 25 anni, senza alcuna contestuale dichiarazione di riserva alla ripetizione delle somme, sicché essa ricorrente non avrebbe potuto neanche in astratto ipotizzare la possibilità di ripetizione delle somme da parte dell'amministrazione datoriale.
10 L'istante ha inoltre eccepito la prescrizione decennale.
3. Oggetto del riunito procedimento iscritto al numero di ruolo generale n. 11580/2022 R.G. è
l'atto prot. n. 48481/2022 con il quale la ha Parte_4
rettificato il provvedimento di addebito erariale prot. n. 12931/2019, riducendo il credito erariale alla somma totale netta di euro 15.299,46, in ragione di quanto previsto dall'art. 50 d.l. n.
34/2020, che ha inserito il comma 2 bis nell'art. 10 del TUIR, prevedendo che nel caso di somme assoggettate a ritenuta le stesse possano essere restituite al netto delle ritenute a suo tempo subite.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che l'amministrazione finanziaria aveva agito con abuso del diritto in quanto aveva emesso tale atto di rettifica senza tenere conto che già in data 6.10.2022 il Tribunale aveva sospeso l'esecutività del ruolo n. 2020/001229, formato a seguito dell'iscrizione dell'atto di addebito n. 12931/19 e portato nella cartella n.
29320200036821965, e che aveva pertanto agito con l'obiettivo sostanziale di insistere nella pretesa di un credito erariale, seppure di minore importo, già sospeso giudizialmente allo scopo di procurarsi un ulteriore titolo di iscrizione a ruolo.
4. Alla luce del tenore delle suesposte deduzioni attoree, non sussiste la legittimazione passiva di che si è limitata a notificare la cartella di pagamento avversata dietro impulso CP_18
Cont dell'Amministrazione finanziaria, e del , che non è autore del provvedimento di addebito di credito erariale per cui è causa;
dovendosi pertanto respingere la domanda di parte ricorrente proposta, oltre che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, anche nei confronti di CP_18
Cont e del .
5. Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre in primo luogo vagliare la legittimità dell'atto di rettifica prot. n. 48481/2022, per poi andare a vagliare nel merito le doglianze mosse da parte ricorrente avverso il provvedimento di recupero della
[...]
. Controparte_9
6. Ora, l'atto di rettifica prot. n. 48481/2022 non risulta viziato per essere stato emesso nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
29320200036821965, disposta con decreto inaudita altera parte e confermata con successiva ordinanza del 3.11.2022, vuoi perché, appunto, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a base della riscossione e vuoi perché non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, risalendo l'iscrizione a ruolo al provvedimento 2020/001229 reso esecutivo sin dal 17.12.2019 (v. doc. n. 1, fasc. ricorrente).
La nell'emettere l'atto di rettifica prot. n. 48481/2022 non ha Controparte_9
quindi proceduto a nuova iscrizione a ruolo del credito erariale, ma ha inciso sulla precedente
11 iscrizione a ruolo, eliminando l'errore di calcolo in cui è incorsa nell'inserire nel ruolo l'importo del credito al lordo e non anche al netto delle ritenute fiscali già operate sulle retribuzioni corrisposte alla ricorrente.
Al riguardo è sufficiente osservare che, in ordine alla natura e agli effetti prodotti dall'atto di rettifica, il Consiglio di Stato ha affermato che «il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza. Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza
i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all'identica causa del potere, sicché l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento
procedimentale (v. in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2306)» (v.
CdS n. 1036/2014).
7. Così accertata la legittimità dell'atto di rettifica prot. n. 48481/2022, deve quindi ritenersi che l'atto di addebito di credito erariale n. 12931/19 abbia ad oggetto l'intimazione del pagamento non del maggior importo lordo di euro 21.242,21, ma del minor importo netto di euro 15.299,46.
8. Ciò posto e venendo, quindi, ora all'esame delle doglianze mosse da parte ricorrente avverso il merito del recupero del credito erariale, che si appuntano nella sostanza sull'esigenza di effettuare il bilanciamento di interessi in favore della ricorrente, stante l'erogazione delle somme per cui è causa sulla base della legge e dei C.C.N.L. a titolo di stipendio e dunque in maniera stabile e continuativa per oltre 25 anni, nonché sulla prescrizione della pretesa creditoria erariale.
9. Ora, per quanto concerne l'inquadramento sistematico della materia dell'indebito erariale, reputa il Tribunale di aderire alla ricostruzione già offerta dall'Ufficio con sentenza per la cui chiarezza si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, l'intestato Ufficio con la sentenza n. 1219/2023, est. dott.ssa Laura Renda, ha affermato che: «Va in primo luogo in diritto rammentato che “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cc per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”
(Cass. 11 dicembre 2019, n. 32386; id. 20 febbraio 2017, n. 4323).
12 L'art. 2033 c.c. stabilisce infatti che "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Anche la giurisprudenza amministrativa, formatasi sui rapporti di lavoro di impiego pubblico non contrattualizzato, si è attestata da tempo nel medesimo senso, affermando che il recupero di somme indebitamente erogate costituisce il risultato di una attività amministrativa di verifica e
di controllo, priva di valenza provvedimentale. L'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione (sulla "autoevidenza" delle ragioni che impongono l'esercizio dell'autotutela, a protezione di interessi sensibili dell'Amministrazione, v. anche Cons. Stato,
A.P., 17 ottobre 2017, n. 8): infatti, a prescindere dal tempo trascorso, l'oggetto del recupero
produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo ed in un vantaggio ingiustificato per il dipendente.
L'Amministrazione, quindi, non ha alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo
temperamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore (cfr. Cons. Stato, sez. III,
9 giugno 2014, n. 2903; idem, 28 ottobre 2013, n. 5173; 12 settembre 2013, n. 4519; sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849).
Deve rammentarsi poi che la novella al T.u.i.r. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) attuata con
l'art. 150, comma 1, del d.l. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. "decreto rilancio", ha positivizzato il principio in forza del quale la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale deve sempre avvenire al netto delle ritenute fiscali. La norma inserendo il comma 2 bis nell'art. 10 del richiamato Testo Unico, ha risolto in
maniera definitiva i contrasti, ingenerati da prassi interpretative dell'Agenzia delle Entrate (v. ad esempio le risoluzioni n. 71/E del 29 febbraio 2008 e n. 110 del 29 maggio 2005), circa
l'esatto ammontare degli importi da restituire al sostituto d'imposta, determinandoli al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione, e così codificando quanto già affermato in
più occasioni dalla giurisprudenza civile (cfr. ex multis Cass., sez. lavoro, 2 febbraio 2012, n.
1464; id., 25 luglio 2018, n. 19735) e amministrativa ( Cons. Stato, sez. III, n. 2903 del 2014, cit. sub § 12.1).
Nel caso a mano non può pertanto ritenersi dirimente il richiamo ai principi di buona fede e correttezza di cui il principio dell'affidamento è concreta espressione.
13 Con sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 pubblicato il giorno 1 febbraio 2023 la Corte
Costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1
Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al
n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n.
21 del registro ordinanze 2022.
Segnatamente la Corte ha ritenuto che allontana “il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale,
sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.
Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale – nelle già citate sentenze , paragrafo 71, e paragrafo 86; come pure nella Pt_2 Per_1
sentenza 20 maggio 2010,
contro
Croazia, paragrafo 77 – lamenta, per l'appunto, la Per_2 mancata previsione di una responsabilità in capo allo Stato o all'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione”.
….“la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita” conferma “che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva”.
“In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens
e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale.
La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve,
d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”» (così Trib. Catania sent. n. 1219/2023, est. dott.ssa Laura Renda).
14 10. Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, non può pertanto ritenersi dirimente il richiamo ai principi di buona fede e correttezza di cui il principio dell'affidamento è
concreta espressione.
Inoltre, dall'esame degli atti non emerge alcuna violazione procedimentale che possa inficiare l'azione dell'amministrazione, che anzi è doverosa, considerato anche quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui «Appare consolidato l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le
somme indebitamente erogate;
si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione, rispetto ai quali - nell'ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza
dell'indebito; ne discende che l'amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa» (v. TAR Milano
2680/2022).
Ora, nel caso a mano, sia i tempi che le modalità di recupero dell'indebito sono tali da rendere il giudizio di proporzionalità della azione rispettato, comparato al sacrificio imposto alla ricorrente, stante anche l'affermata possibilità di procedere, dietro istanza della parte medesima, al recupero mediante rateizzazione dell'importo portato nella cartella di pagamento opposta e così come modificato per effetto dell'atto di rettifica prot. n. 48481/2022.
11. È invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione decennale, tenuto conto del tempo trascorso, delle causali del recupero e del momento di maturazione dell'indebito (cfr. Cass.
7749/2016, 7897/2014).
Con precipuo riguardo al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione occorre peraltro avere riguardo alla comunicazione di avvio del recupero (v. Trib. Catania sent. n. 1219/2023, est. dott.ssa Laura Renda).
Ebbene, sul punto, tenuto conto che è la stessa parte ricorrente a dare atto di avere ricevuto il provvedimento di recupero prot. n. 12931, notificatole dalla in data Controparte_9
11.4.2019 (v. pag. 7 del ricorso iscritto al numero di ruolo generale n. 3988/2022 R.G. e pag. 18
15 del ricorso iscritto al n. 11580/2022 R.G.), deve essere ritenuto prescritto l'importo oggetto di ripetizione risalente al periodo antecedente al decennio dalla comunicazione di avvio del recupero consegnata alla ricorrente l'11.4.2019.
Il ricorso pertanto è parzialmente fondato atteso che, ferma la legittimità del provvedimento impugnato e la sussistenza dell'obbligo restitutorio della parte ricorrente, va dichiarato prescritto il debito nella misura e per le ragioni infra descritte.
13. In ragione della complessità della fattispecie, tanto da meritare l'intervento del giudice delle leggi e considerata la reciproca soccombenza tra parte ricorrente e l'Amministrazione finanziaria, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i procedimenti riuniti.
Le spese di lite – con riferimento al giudizio n. 3988/2022 R.G. – devono altresì essere
Cont compensate anche nei rapporti tra parte ricorrente e il , in ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stata esclusa legittimazione passiva. Diversamente, con riferimento al procedimento n. 11580/2022 R.G., nulla deve essere disposto in ordine alle spese
Cont di lite, stante la contumacia del .
Inoltre e sempre con riferimento al giudizio n. 3988/2022 R.G., le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e in ragione della natura preliminare della questione sulla CP_18
base della quale è stata esclusa la titolarità dal lato passivo del rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento del ricorso iscritto al n. 3988/2022 R.G. e del ricorso iscritto al n.
11580/2022 R.G:
1. dichiara prescritto il credito oggetto di recupero incorporato nel provvedimento di addebito di credito erariale nota prot. n. 12931 del 2019, così come rettificato dalla nota prot. n. 48481/2022, afferente al periodo antecedente all'11.4.2009, fermo nel resto l'indebito afferente al periodo successivo e, per l'effetto,
2. annulla la cartella di pagamento n. 29320200036821965, nella parte in cui porta il ruolo n. 2020/001229, sì come ricomprendente il credito erariale a titolo di stipendi afferente al periodo antecedente all'11.4.2009 e nell'importo originariamente indicato nel dispositivo della nota prot. n. 12931 del 2019 e non anche nell'importo rettificato dalla nota prot. n. 48481/2022;
3. dichiara l'illegittimità del provvedimento di addebito di credito erariale nota prot. n.
12931 del 2019, così come rettificato dalla nota prot. n. 48481/2022, nella parte in cui
16 include nelle somme richieste a parte ricorrente anche i crediti afferenti al periodo antecedente all'11.4.2009, che, per l'effetto, annulla in parte qua;
4. dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. n. 48481/2022 di rettifica del provvedimento di addebito di credito erariale nota prot. n. 12931 del 2019, nella parte in cui include nelle somme richieste a parte ricorrente anche i crediti afferenti al periodo antecedente all'11.4.2009, che, per l'effetto, annulla in parte qua;
B. rigetta per il resto il ricorso iscritto al n. 3988/2022 R.G. e il ricorso iscritto al n.
11580/2022 R.G.;
C. compensa le spese di lite tra parte ricorrente e il , Controparte_8
in persona del Ministro pro tempore, in relazione ad entrambi i giudizi riuniti;
D. in relazione al procedimento n. 3988/2022 R.G. compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_18
E. in relazione al procedimento n. 3988/2022 R.G. compensa le spese di lite tra parte Cont ricorrente e il;
F. in relazione al procedimento n. 11580/2022 R.G., nulla deve essere disposto sulle spese
Cont nei rapporti tra parte ricorrente e il .
Così deciso in Catania, il 20.2.2025
La giudice
Federica Porcelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3988/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà n.147, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Francesco Marino e Roberto Marino, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
in persona del procuratore speciale, legale rappresentate pro Controparte_1
tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Tusa (ME), via Antoci n.32 presso lo CP_2 studio dell'avv. Angelo Tudisca che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria di costituzione
Resistente
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_3 CP_4
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. funzionario del Controparte_5 [...]
, Controparte_3 Controparte_6 [...]
; Controparte_7
e
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_8
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Laura Longo e dal dott. Concetto Morabito, funzionari del , , via Controparte_8 Controparte_9
Dusmet 17 Catania, giusta delega del Direttore della RTS di Catania Prot. 48452 del 12.10.2022;
Resistente
1 e nella riunita iscritta al n.11580/2022 R.G., pendente tra
, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà n.147, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Francesco Marino e Roberto Marino, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
Convenuto contumace
e
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_8
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Sara Catalano e dal dott. Concetto Morabito, funzionari del , , via Controparte_8 Controparte_9
Dusmet 17 Catania, giusta delega del Direttore della RTS di Catania Prot. 9394 del 21.2.2023;
Resistente
Oggetto: indebito erariale.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17 maggio 2022, premesso di avere Parte_1 prestato servizio quale docente di scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di lingua e letteratura inglese, classe di concorso A362, dal 10.09.1984 all'1.09.2017, data in cui ha cessato il rapporto per raggiungimento dell'anzianità massima, ha proposto innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29320200036821965, portante il ruolo n. 2020/001229, emessa per recupero stipendi non dovuti dal 01.01.1996 al 31.08.2017, notificata in data 28/04/2022, per l'importo complessivo di €
22.005,55, di cui € 21.242,21 per sorte capitale, € 110,81 per interessi, € 5,88 per recupero spese ente, € 640,77 per oneri di riscossione (€ 1.281,53 decorsi 60 giorni) ed € 5,88 per spese di notifica.
A sostegno dell'impugnazione ha addotto:
2 - che le somme richieste erano state iscritte a ruolo in forza di un provvedimento di addebito erariale prot. n. 12931/2019 emesso dal Controparte_10
– sede di Catania, sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera
[...]
n.57987/17 e 57988/17 con i quali il aveva rettificato Controparte_3
l'inquadramento stipendiale precedentemente assegnatole;
Contr
- che con il predetto atto il aveva chiesto il pagamento dell'indebito derivante dal conseguente ricalcolo degli stipendi percepiti nel periodo intercorrente dall'01.01.1996 al
31.08.2017;
- che con istanza di accesso agli atti del marzo 2019 aveva avuto conoscenza per la prima volta dei decreti di ricostruzione carriera n. 57987 e n. 57988 del 29/03/2017, mai comunicati, dai quali non emergeva alcuna motivazione fondante la diversa ricostruzione della carriera operata
Cont dal e del conseguente ricalcolo del trattamento economico;
- che il provvedimento di addebito erariale, così come i prodromici decreti di ricostruzione carriera, la cartella impugnata e il ruolo in essa portato (n. 2020/00129), dovevano essere considerati illegittimi per violazione dell'art. 1, del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto lesivi del legittimo affidamento del dipendente pubblico e per conseguente carenza del diritto ad agire anche in executivis;
- che se è vero che l'indebito retributivo nel pubblico impiego rientra nella previsione dell'articolo art. 2033 c.c. quale indebito oggettivo per il quale la giurisprudenza ha affermato la doverosità per la Pubblica amministrazione di procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate, è altresì vero che, in relazione alle circostanze del caso concreto, occorre operare un bilanciamento con il legittimo affidamento del dipendente pubblico sulla spettanza delle somme corrisposte da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve;
- che il Consiglio di Stato con la sentenza n.05014/2021, richiamando la pronuncia della CEDU
CP_1 dell'11 febbraio 2021, n. 4893/2013, contro , ha individuato gli indici che devono Pt_2 sussistere ai fini dell'irripetibilità delle somme corrisposte dalla Pubblica amministrazione la cui ricorrenza comporta la primaria tutela del legittimo affidamento del dipendente;
- che nel caso in oggetto ricorrono tali requisiti atteso che le somme oggetto di contestazione erano state erogate sulla base della legge e dei C.C.N.L. vigenti durante la pendenza del rapporto di lavoro, a titolo di stipendio e dunque in maniera stabile e continuativa per oltre 25 anni, senza alcuna contestuale dichiarazione di riserva alla ripetizione delle somme, sicché essa ricorrente non avrebbe potuto neanche in astratto ipotizzare la possibilità di ripetizione delle somme da parte dell'amministrazione datoriale.
3 In via subordinata, inquadrata la fattispecie nella previsione dell'articolo 2033 c.c., parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale delle somme richieste per il periodo dall'1.01.1996 al 28.04.2012, stante la notifica della cartella avvenuta in data 28.04.2022 o, in ulteriore subordine e volendosi considerare l'atto prot. n. 12931/19 notificato dalla
[...]
in data 11/04/2019, atto prodromico alla cartella impugnata, la prescrizione delle CP_9 somme richieste dall'1.01.1996 sino all'11.04.2009.
Quindi, in ulteriore subordine e richiamando gli arresti della giurisprudenza in materia di indebito stipendiale, ha addotto l'illegittimità della cartella impugnata atteso che le somme oggetto di ripetizione erano richieste al lordo delle ritenute fiscali invece che al netto delle stesse, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.
Tanto premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato, considerato che nella controversia in esame sussiste il “fumus boni iuris”, in quanto, dai motivi del ricorso soprariportati, emerge con evidenza l'illegittimità degli atti impugnati. Quanto al “periculum in mora”, è evidente che la capitalizzazione degli importi richiesti in ripetizione, a distanza di più di venticinque anni, ha un significativo impatto sulla situazione finanziaria della dipendente ormai in pensione, così come
l'iscrizione a ruolo delle somme espone la ricorrente alle azioni esecutive con grave ed ingiusto danno in capo alla stessa. nel merito in accoglimento del presente ricorso, con sentenza l'On.le Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità dei decreti n. 57987 e 57988 del 2017, con cui il ha CP_14
ricostruito la carriera della odierna ricorrente, nonché dell'atto prot. n. 12931/2019 emesso dal
Contr
in quanto, avendo essi atti – in uno ai pagamenti effettuati da parte del datore di lavoro pubblico in un arco di tempo superiore al ventennio – ingenerato il legittimo affidamento alla
stabilità dello stipendio, si pongono in contrasto con l'art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla
CEDU e pertanto, previa disapplicazione dei suddetti atti, accertare e dichiarare non dovuto il rimborso delle somme richieste in ripetizione, con conseguente annullamento del ruolo portato nella impugnata cartella e condanna degli Uffici convenuti a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
In ulteriore subordine, nel merito, accertare e dichiarare ex art. 2946 c.c. la prescrizione parziale degli stipendi richiesti in ripetizione, e, previa disapplicazione degli atti richiamati nella impugnata cartella di pagamento n. 29320200036821965, disporre comunque
l'annullamento parziale del ruolo in riferimento agli importi prescritti, con condanna degli
4 Uffici convenuti all'opportuno ricalcolo nonché a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
In ulteriore subordine, nel merito, accertare e dichiarare che gli stipendi richiesti in ripetizione
sono stati calcolati al lordo delle ritenute fiscali, e, previa disapplicazione degli atti richiamati nella impugnata cartella di pagamento, disporre comunque l'annullamento parziale del ruolo portato nella cartella n. 29320200036821965, in riferimento alle ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio della ricorrente, con condanna degli Uffici convenuti a ricalcolare gli importi ed a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
in caso di esito favorevole del ricorso, disporre la restituzione delle somme che la contribuente sarà tenuta eventualmente a versare nella fase istruttoria del giudizio a fronte della cartella di pagamento, oggetto del presente ricorso;
con vittoria delle spese di giudizio e compensi».
È stata fissata l'udienza del giorno 1.2.2023.
Con istanza depositata in data 26.9.2022 parte ricorrente ha chiesto la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29320200036821965,
concessa con decreto del 6.10.2022, confermato poi con ordinanza del 3.11.2022 a seguito dell'udienza camerale del 24.10.2022, svoltasi nella contumacia degli Enti regolarmente convenuti.
Con memoria depositata il 25.1.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
eccependo il difetto di legittimazione passiva e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, per i motivi indicati in premessa;
Controparte_15
- nel merito, ritenere e dichiarare infondate le eccezioni ex adverso sollevate atteso che le stesse, per esplicita ammissione della sig.ra , non sono rivolte nei confronti dell'odierno Pt_1
resistente;
- condannare la ricorrente e/o chi di ragione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; Controparte_1
- in subordine, condannare l'Ente impositore - nell'ipotesi del mancato presupposto per
procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all' Controparte_1
la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del
[...] presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'
[...]
; Controparte_1
5 - ancora, in subordine compensare le spese del giudizio come da costante giurisprudenza, escludendo in ogni caso la condanna in solido con l'Ente impositore».
Con memoria depositata in data 1.2.2023 si è tardivamente costituito in giudizio il
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, Controparte_3
stante la ricomprensione del pagamento degli stipendi del personale docente nella competenza del . Controparte_8
L'amministrazione scolastica, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che nella causale dei decreti n. 57987 e n. 57988 del 2017 non vi era alcun riferimento ad un errore dell'amministrazione scolastica nella ricostruzione della carriera della docente emendato in autotutela e che, invece, dallo stato matricolare completo risultava la correttezza delle posizioni stipendiali attribuite alla ricorrente e rapportate alla progressione di carriera per anzianità di servizio della ricorrente.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in Controparte_3
quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Condannare parte
ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.».
Contr All'udienza dell'1.2.2023, rilevata la mancata costituzione telematica del imputata dal funzionario dal MEF delegato, Concetto Morabito, personalmente presente in udienza, ad un problema tecnico di mancato riconoscimento da parte del sistema della costituzione del Pt_3
in thesi effettuata, è stata fissata l'udienza del 15.3.2023 con assegnazione del termine CP_3
di 30 giorni per la produzione telematica dei file .eml e .msg dei messaggi di PEC relativi al
Contr deposito telematico in thesi effettuato dal con contestuale autorizzazione, in caso di impossibilità di eseguire detto deposito telematico per causa non imputabile da comprovare mediante documentazione attestante detto malfunzionamento, al deposito in cancelleria di chiavetta USB contenente i duplicati di detti file.
Indi, il perdurando i problemi tecnici per la Controparte_8
costituzione telematica, a mezzo del funzionario delegato, in data 15.2.2023 ha depositato in cancelleria una chiavetta usb contenente copia informatica per immagine della terza ricevuta relativa al deposito telematico del 29.10.2022 dalla quale risulta il mancato perfezionamento del deposito telematico della memoria di costituzione per “Errore fatale” del sistema , nonché Pt_3
ulteriore documentazione comprovante i successi infruttuosi tentativi di costituzione telematica,
6 chiedendo di essere autorizzato al deposito cartaceo di atti e documenti ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.
All'udienza del 15.3.2025, il funzionario Morabito ha dichiarato che «il Protocollo non è in grado di fornire i file .eml e .msg relativi al deposito telematico effettuato nel presente procedimento RG. n. 3988/2022 e, anche a fronte del deposito andato a buon fine nel procedimento recante R.G. n. 11580/2022» e ha chiesto di essere ammesso alla produzione cartacea ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.
Ritenuta sussistente un'anomalia tecnica del fascicolo informatico atta ad impedire i depositi Contr Contr telematici provenienti dal è stata autorizzata la costituzione in giudizio del con deposito cartaceo.
Quindi, con memoria depositata in cancelleria il 10.5.2023, si è costituito in giudizio il
[...]
svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e, tra l'altro, Controparte_8 deducendo: l'irrilevanza della buona fede della ricorrente nella percezione delle somme da restituire stante la doverosità del recupero, la durata decennale del termine di prescrizione dell'indebito erariale decorrente dalla data dell'adozione dei decreti dadi ricostruzione della carriera da parte dall'Amministrazione scolastica, sì come competente in via esclusiva in ordine ad ogni decisione sulla ricostruzione di carriera della ricorrente e sulla conseguente indicazione delle somme da ripetere.
Ha poi esposto che l' aveva emesso un nuovo provvedimento in autotutela prot. 48481 del CP_6
12.10.2022, che sostituiva il provvedimento nota prot. 12931/19 del 20.03.2019, limitatamente al recupero al netto dell'importo da restituire per assegni indebitamente percepiti pari a €
15.299,46.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: «si conferma l'adozione di provvedimenti nel senso di rettificare l'importo nel suo ammontare netto, come da Circolare dell' , Controparte_1 pari ad €15.299,46, e si insiste sulla totale carenza di legittimazione passiva di questo CP_3
( articolazione territoriale RTS di Catania), trattandosi principalmente di controversia in materia di esclusiva competenza del , Controparte_16
ordinatore primario della spesa e datore di lavoro del ricorrente e unico soggetto legittimato a fornire chiarimenti in ordine all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera, non essendo fondate le ulteriori eccezioni di parte afferenti l'operato della RTS di Catania. Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso con condanna alle spese a carico della parte ricorrente per le motivazioni sopra addotte».
7 Alla stessa udienza del 15.3.2023 è stata altresì disposta ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. la riunione al giudizio n.3988/22 R.G. di altro giudizio pendente tra le stesse parti e recante il n.11580/2022 RG incoato da con ricorso depositato il 28.11.2022 con il Parte_1
quale parte ricorrente ha impugnato il successivo atto di «rettifica di provvedimento in autotutela di credito erariale» emesso il 12.10.2022, prot. Nr. 48481, comunicato a mezzo raccomandata a.r. il 21.10.2022, a mezzo del quale l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato l'atto di addebito n. 12931 del 20 marzo 2019, emesso per la somma di € 21.242,21, oltre accessori ed interessi, e avente ad oggetto la richiesta per la ripetizione di stipendi non dovuti dall'
01.01.1996 al 31.08.2017, riducendo in autotutela l'importo richiesto ad € 15.299,46, scomputando quindi la quota parte relativa alle ritenute fiscali.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che l'amministrazione finanziaria aveva agito con abuso del diritto in quanto aveva emesso tale atto di rettifica senza tenere conto che già in data
6.10.2022 il Tribunale aveva sospeso l'esecutività del ruolo n. 2020/001229, formato a seguito dell'iscrizione dell'atto di addebito n. 12931/19, portato nella cartella n. 29320200036821965, e che aveva pertanto agito con l'obiettivo sostanziale di insistere nella pretesa di un credito erariale, seppure di minore importo, già sospeso giudizialmente allo scopo di procurarsi un ulteriore titolo di iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, reiterati i motivi di impugnazione già formulati con il precedente ricorso, ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo: «in via preliminare: la riunione del presente
giudizio con il giudizio pendente presso il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro con il RGN
3988/2022. Giudice Dr.ssa Federica Porcelli al fine di evitare un contrasto tra giudicati, tenuto conto 1) della identità delle parti in causa (attrice e convenuti, se si eccettua la convenuta
) 2) della identità del “petitum” e della “causa petendi”; Controparte_1
inaudita altera parte, o in estremo subordine, previa audizione delle parti, la emissione del provvedimento di sospensione della efficacia dell'atto del 12.10.2022 Prot. N.48481 emesso dal
MEF Ragioneria dello Stato Ufficio IV – Servizio Stipendi nel merito:
in accoglimento del presente ricorso, con sentenza l'On.le Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dei decreti n. 57987 e 57988 del 2017, con cui il CP_14
ha ricostruito la carriera della odierna ricorrente, nonché dell'atto prot. n. 12931/2019 emesso
Contr dal in quanto, avendo essi atti – in uno ai pagamenti effettuati da parte del datore di lavoro pubblico in un arco di tempo superiore al ventennio – ingenerato il legittimo affidamento alla stabilità dello stipendio, si pongono in contrasto con l'art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla CEDU e pertanto, previa disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia dei suddetti atti,
8 accertare e dichiarare non dovuto il rimborso delle somme richieste in ripetizione, con conseguente annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'atto di rettifica di addebito di credito erariale del 12.10.2022 Prot. N.48481 emesso dal Controparte_17
e condanna degli Uffici convenuti a restituire quanto eventualmente
[...] trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
• in ulteriore subordine, nel merito, accertare e dichiarare ex art. 2946 c.c. la prescrizione parziale degli stipendi richiesti in ripetizione, e, previa disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia degli atti (prodromici) richiamati nell' impugnato atto in rettifica, disporre comunque l'annullamento parziale e/o la dichiarazione di inefficacia dell'atto oggetto del presente ricorso in riferimento agli importi prescritti, con condanna degli Uffici convenuti all'opportuno ricalcolo nonché a restituire quanto eventualmente trattenuto o versato medio tempore dall'odierna ricorrente;
• in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto n. 48481/22 per violazione del generale divieto di abuso del diritto;
• in caso di esito favorevole del ricorso, disporre la restituzione delle somme che la contribuente sarà tenuta eventualmente a versare nella fase istruttoria del giudizio a fronte dell'atto oggetto del presente ricorso;
• con vittoria delle spese
di giudizio e compensi.
Con provvedimento del 16.12.2022 emesso nel giudizio n.11580/2022 RG, ritenuti insussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte l'atto di rettifica n. 48481/2022 emesso dall'Amministrazione convenuta, attesa la natura meramente dichiarativa dell'atto, è stata fissata l'udienza per l'audizione delle parti dell'1.02.2023, data coincidente con quella già fissata per la trattazione del merito del procedimento n.3988/2022 R.G.
Svoltasi l'udienza dell'1.2.2023 la causa è stata rinviata al 15.03.2023 al fine di opportunamente permettere la trattazione del procedimento n.11580/2022 R.G. unitamente al giudizio recante numero di ruolo 3988/2022.
Contr Con memoria depositata il 23.2.2023 si è costituito nel giudizio n.11580/2022 R.G. il il quale, come già dichiarato a mezzo del funzionario delegato Morabito presente all'udienza dell'1.02.2023, ha dedotto di avere provveduto con atto di rettifica in autotutela prot. 48481 del
12.10.2022 a sostituire il provvedimento prot. 12931/19 del 20.03.2019, limitatamente però al recupero al netto dell'importo da restituire per assegni indebitamente percepiti pari a €
15.299,46, rilevando altresì, per le altre doglianze proposte dalla ricorrente, che la
[...]
opera quale ordinatore secondario della spesa e quindi non ha alcun Controparte_9
Cont potere discrezionale sull'applicazione del decreto trasmesso dal , né sul ricalcolo delle somme dovute a seguito dell'eccepita prescrizione di parte delle stesse.
9 Ha poi rassegnato le seguenti conclusioni: «…a conferma della buona fede con cui l'
Amministrazione opera, si ribadisce la volontà di revocare il secondo procedimento avviato in pendenza dell'Ordine di sospensiva del Giudice, nel senso di rettificare l'importo nel suo ammontare netto, come da Circolare dell' , pari ad euro € 15.299,46, Controparte_1
chiedendo la riunione del presente procedimento, per connessione soggettiva ed oggettiva, con
l'anteriore pendente presso Codesto On.le Tribunale al n. 3988/22».
Svoltasi l'udienza del 14.6.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.6.2024 per discussione e decisione e poi, stante il carico di ruolo, all'udienza del 19.2.2025 per gli stessi incombenti. Sostituita l'udienza del 19.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da entrambe le parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del procedimento iscritto al numero di ruolo generale n. 3988/2022 R.G. è
l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320200036821965, portante il ruolo n.
2020/001229, emessa per recupero stipendi non dovuti dall'1.1.1996 al 31.08.2017, notificata in data 28.4.2022, per l'importo complessivo di € 22.005,55, di cui € 21.242,21 per sorte capitale, €
110,81 per interessi, € 5,88 per recupero spese ente, € 640,77 per oneri di riscossione (€ 1.281,53 decorsi 60 giorni) ed € 5,88 per spese di notifica, e fondata sull'atto prot. n. 12931/2019, con il quale la ha provveduto a ricalcolare gli stipendi percepiti Controparte_9 dall'istante nel periodo intercorrente dall'1.1.1996 al 31.08.2017, sulla base dei decreti di Cont ricostruzione della carriera n. 57987 e n. 57988, entrambi emessi dal il 29.3.2017.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha invocato il bilanciamento con il legittimo affidamento del dipendente pubblico sulla spettanza delle somme corrisposte da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo, richiamando gli indici individuati dal Consiglio di
Stato con la sentenza n.5014/2021 quali elementi fondanti l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla Pubblica amministrazione e deducendo che nel caso in esame tali requisiti dovevano essere ritenuti sussistenti, in quanto le somme oggetto di contestazione erano state erogate sulla base della legge e dei C.C.N.L. vigenti durante la pendenza del rapporto di lavoro, a titolo di stipendio e dunque in maniera stabile e continuativa per oltre 25 anni, senza alcuna contestuale dichiarazione di riserva alla ripetizione delle somme, sicché essa ricorrente non avrebbe potuto neanche in astratto ipotizzare la possibilità di ripetizione delle somme da parte dell'amministrazione datoriale.
10 L'istante ha inoltre eccepito la prescrizione decennale.
3. Oggetto del riunito procedimento iscritto al numero di ruolo generale n. 11580/2022 R.G. è
l'atto prot. n. 48481/2022 con il quale la ha Parte_4
rettificato il provvedimento di addebito erariale prot. n. 12931/2019, riducendo il credito erariale alla somma totale netta di euro 15.299,46, in ragione di quanto previsto dall'art. 50 d.l. n.
34/2020, che ha inserito il comma 2 bis nell'art. 10 del TUIR, prevedendo che nel caso di somme assoggettate a ritenuta le stesse possano essere restituite al netto delle ritenute a suo tempo subite.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che l'amministrazione finanziaria aveva agito con abuso del diritto in quanto aveva emesso tale atto di rettifica senza tenere conto che già in data 6.10.2022 il Tribunale aveva sospeso l'esecutività del ruolo n. 2020/001229, formato a seguito dell'iscrizione dell'atto di addebito n. 12931/19 e portato nella cartella n.
29320200036821965, e che aveva pertanto agito con l'obiettivo sostanziale di insistere nella pretesa di un credito erariale, seppure di minore importo, già sospeso giudizialmente allo scopo di procurarsi un ulteriore titolo di iscrizione a ruolo.
4. Alla luce del tenore delle suesposte deduzioni attoree, non sussiste la legittimazione passiva di che si è limitata a notificare la cartella di pagamento avversata dietro impulso CP_18
Cont dell'Amministrazione finanziaria, e del , che non è autore del provvedimento di addebito di credito erariale per cui è causa;
dovendosi pertanto respingere la domanda di parte ricorrente proposta, oltre che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, anche nei confronti di CP_18
Cont e del .
5. Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre in primo luogo vagliare la legittimità dell'atto di rettifica prot. n. 48481/2022, per poi andare a vagliare nel merito le doglianze mosse da parte ricorrente avverso il provvedimento di recupero della
[...]
. Controparte_9
6. Ora, l'atto di rettifica prot. n. 48481/2022 non risulta viziato per essere stato emesso nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
29320200036821965, disposta con decreto inaudita altera parte e confermata con successiva ordinanza del 3.11.2022, vuoi perché, appunto, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a base della riscossione e vuoi perché non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, risalendo l'iscrizione a ruolo al provvedimento 2020/001229 reso esecutivo sin dal 17.12.2019 (v. doc. n. 1, fasc. ricorrente).
La nell'emettere l'atto di rettifica prot. n. 48481/2022 non ha Controparte_9
quindi proceduto a nuova iscrizione a ruolo del credito erariale, ma ha inciso sulla precedente
11 iscrizione a ruolo, eliminando l'errore di calcolo in cui è incorsa nell'inserire nel ruolo l'importo del credito al lordo e non anche al netto delle ritenute fiscali già operate sulle retribuzioni corrisposte alla ricorrente.
Al riguardo è sufficiente osservare che, in ordine alla natura e agli effetti prodotti dall'atto di rettifica, il Consiglio di Stato ha affermato che «il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza. Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza
i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all'identica causa del potere, sicché l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento
procedimentale (v. in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2306)» (v.
CdS n. 1036/2014).
7. Così accertata la legittimità dell'atto di rettifica prot. n. 48481/2022, deve quindi ritenersi che l'atto di addebito di credito erariale n. 12931/19 abbia ad oggetto l'intimazione del pagamento non del maggior importo lordo di euro 21.242,21, ma del minor importo netto di euro 15.299,46.
8. Ciò posto e venendo, quindi, ora all'esame delle doglianze mosse da parte ricorrente avverso il merito del recupero del credito erariale, che si appuntano nella sostanza sull'esigenza di effettuare il bilanciamento di interessi in favore della ricorrente, stante l'erogazione delle somme per cui è causa sulla base della legge e dei C.C.N.L. a titolo di stipendio e dunque in maniera stabile e continuativa per oltre 25 anni, nonché sulla prescrizione della pretesa creditoria erariale.
9. Ora, per quanto concerne l'inquadramento sistematico della materia dell'indebito erariale, reputa il Tribunale di aderire alla ricostruzione già offerta dall'Ufficio con sentenza per la cui chiarezza si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, l'intestato Ufficio con la sentenza n. 1219/2023, est. dott.ssa Laura Renda, ha affermato che: «Va in primo luogo in diritto rammentato che “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cc per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”
(Cass. 11 dicembre 2019, n. 32386; id. 20 febbraio 2017, n. 4323).
12 L'art. 2033 c.c. stabilisce infatti che "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Anche la giurisprudenza amministrativa, formatasi sui rapporti di lavoro di impiego pubblico non contrattualizzato, si è attestata da tempo nel medesimo senso, affermando che il recupero di somme indebitamente erogate costituisce il risultato di una attività amministrativa di verifica e
di controllo, priva di valenza provvedimentale. L'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione (sulla "autoevidenza" delle ragioni che impongono l'esercizio dell'autotutela, a protezione di interessi sensibili dell'Amministrazione, v. anche Cons. Stato,
A.P., 17 ottobre 2017, n. 8): infatti, a prescindere dal tempo trascorso, l'oggetto del recupero
produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo ed in un vantaggio ingiustificato per il dipendente.
L'Amministrazione, quindi, non ha alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo
temperamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore (cfr. Cons. Stato, sez. III,
9 giugno 2014, n. 2903; idem, 28 ottobre 2013, n. 5173; 12 settembre 2013, n. 4519; sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849).
Deve rammentarsi poi che la novella al T.u.i.r. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) attuata con
l'art. 150, comma 1, del d.l. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. "decreto rilancio", ha positivizzato il principio in forza del quale la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale deve sempre avvenire al netto delle ritenute fiscali. La norma inserendo il comma 2 bis nell'art. 10 del richiamato Testo Unico, ha risolto in
maniera definitiva i contrasti, ingenerati da prassi interpretative dell'Agenzia delle Entrate (v. ad esempio le risoluzioni n. 71/E del 29 febbraio 2008 e n. 110 del 29 maggio 2005), circa
l'esatto ammontare degli importi da restituire al sostituto d'imposta, determinandoli al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione, e così codificando quanto già affermato in
più occasioni dalla giurisprudenza civile (cfr. ex multis Cass., sez. lavoro, 2 febbraio 2012, n.
1464; id., 25 luglio 2018, n. 19735) e amministrativa ( Cons. Stato, sez. III, n. 2903 del 2014, cit. sub § 12.1).
Nel caso a mano non può pertanto ritenersi dirimente il richiamo ai principi di buona fede e correttezza di cui il principio dell'affidamento è concreta espressione.
13 Con sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 pubblicato il giorno 1 febbraio 2023 la Corte
Costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1
Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al
n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n.
21 del registro ordinanze 2022.
Segnatamente la Corte ha ritenuto che allontana “il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale,
sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.
Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale – nelle già citate sentenze , paragrafo 71, e paragrafo 86; come pure nella Pt_2 Per_1
sentenza 20 maggio 2010,
contro
Croazia, paragrafo 77 – lamenta, per l'appunto, la Per_2 mancata previsione di una responsabilità in capo allo Stato o all'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione”.
….“la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita” conferma “che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva”.
“In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens
e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale.
La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve,
d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”» (così Trib. Catania sent. n. 1219/2023, est. dott.ssa Laura Renda).
14 10. Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, non può pertanto ritenersi dirimente il richiamo ai principi di buona fede e correttezza di cui il principio dell'affidamento è
concreta espressione.
Inoltre, dall'esame degli atti non emerge alcuna violazione procedimentale che possa inficiare l'azione dell'amministrazione, che anzi è doverosa, considerato anche quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui «Appare consolidato l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le
somme indebitamente erogate;
si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione, rispetto ai quali - nell'ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza
dell'indebito; ne discende che l'amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa» (v. TAR Milano
2680/2022).
Ora, nel caso a mano, sia i tempi che le modalità di recupero dell'indebito sono tali da rendere il giudizio di proporzionalità della azione rispettato, comparato al sacrificio imposto alla ricorrente, stante anche l'affermata possibilità di procedere, dietro istanza della parte medesima, al recupero mediante rateizzazione dell'importo portato nella cartella di pagamento opposta e così come modificato per effetto dell'atto di rettifica prot. n. 48481/2022.
11. È invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione decennale, tenuto conto del tempo trascorso, delle causali del recupero e del momento di maturazione dell'indebito (cfr. Cass.
7749/2016, 7897/2014).
Con precipuo riguardo al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione occorre peraltro avere riguardo alla comunicazione di avvio del recupero (v. Trib. Catania sent. n. 1219/2023, est. dott.ssa Laura Renda).
Ebbene, sul punto, tenuto conto che è la stessa parte ricorrente a dare atto di avere ricevuto il provvedimento di recupero prot. n. 12931, notificatole dalla in data Controparte_9
11.4.2019 (v. pag. 7 del ricorso iscritto al numero di ruolo generale n. 3988/2022 R.G. e pag. 18
15 del ricorso iscritto al n. 11580/2022 R.G.), deve essere ritenuto prescritto l'importo oggetto di ripetizione risalente al periodo antecedente al decennio dalla comunicazione di avvio del recupero consegnata alla ricorrente l'11.4.2019.
Il ricorso pertanto è parzialmente fondato atteso che, ferma la legittimità del provvedimento impugnato e la sussistenza dell'obbligo restitutorio della parte ricorrente, va dichiarato prescritto il debito nella misura e per le ragioni infra descritte.
13. In ragione della complessità della fattispecie, tanto da meritare l'intervento del giudice delle leggi e considerata la reciproca soccombenza tra parte ricorrente e l'Amministrazione finanziaria, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i procedimenti riuniti.
Le spese di lite – con riferimento al giudizio n. 3988/2022 R.G. – devono altresì essere
Cont compensate anche nei rapporti tra parte ricorrente e il , in ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stata esclusa legittimazione passiva. Diversamente, con riferimento al procedimento n. 11580/2022 R.G., nulla deve essere disposto in ordine alle spese
Cont di lite, stante la contumacia del .
Inoltre e sempre con riferimento al giudizio n. 3988/2022 R.G., le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e in ragione della natura preliminare della questione sulla CP_18
base della quale è stata esclusa la titolarità dal lato passivo del rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento del ricorso iscritto al n. 3988/2022 R.G. e del ricorso iscritto al n.
11580/2022 R.G:
1. dichiara prescritto il credito oggetto di recupero incorporato nel provvedimento di addebito di credito erariale nota prot. n. 12931 del 2019, così come rettificato dalla nota prot. n. 48481/2022, afferente al periodo antecedente all'11.4.2009, fermo nel resto l'indebito afferente al periodo successivo e, per l'effetto,
2. annulla la cartella di pagamento n. 29320200036821965, nella parte in cui porta il ruolo n. 2020/001229, sì come ricomprendente il credito erariale a titolo di stipendi afferente al periodo antecedente all'11.4.2009 e nell'importo originariamente indicato nel dispositivo della nota prot. n. 12931 del 2019 e non anche nell'importo rettificato dalla nota prot. n. 48481/2022;
3. dichiara l'illegittimità del provvedimento di addebito di credito erariale nota prot. n.
12931 del 2019, così come rettificato dalla nota prot. n. 48481/2022, nella parte in cui
16 include nelle somme richieste a parte ricorrente anche i crediti afferenti al periodo antecedente all'11.4.2009, che, per l'effetto, annulla in parte qua;
4. dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. n. 48481/2022 di rettifica del provvedimento di addebito di credito erariale nota prot. n. 12931 del 2019, nella parte in cui include nelle somme richieste a parte ricorrente anche i crediti afferenti al periodo antecedente all'11.4.2009, che, per l'effetto, annulla in parte qua;
B. rigetta per il resto il ricorso iscritto al n. 3988/2022 R.G. e il ricorso iscritto al n.
11580/2022 R.G.;
C. compensa le spese di lite tra parte ricorrente e il , Controparte_8
in persona del Ministro pro tempore, in relazione ad entrambi i giudizi riuniti;
D. in relazione al procedimento n. 3988/2022 R.G. compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_18
E. in relazione al procedimento n. 3988/2022 R.G. compensa le spese di lite tra parte Cont ricorrente e il;
F. in relazione al procedimento n. 11580/2022 R.G., nulla deve essere disposto sulle spese
Cont nei rapporti tra parte ricorrente e il .
Così deciso in Catania, il 20.2.2025
La giudice
Federica Porcelli
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