Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
La legge n. 169 del 1975 - intesa al riordinamento dei servizi marittimi e postali di carattere locale mediante l'affidamento di essi ad apposite società di navigazione a carattere regionale costituite con capitale pubblico in misura non inferiore al 51% e con capitale privato entro il limite del 49% - accorda, all'art. 1 comma secondo, il diritto di preferenza nella sottoscrizione del capitale privato esclusivamente alle società che, al tempo dell'entrata in vigore della legge medesima, gestivano le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori in regime di concessione - sovvenzione, ossia a quelle società cui, per effetto del riordinamento attuato dalla stessa legge n. 169 del 75, sarebbero state di necessità revocate le concessioni per svolgere il medesimo servizio già ottenute sotto il vigore della legge n. 34 del 1953 che in precedenza disciplinava la materia; il successivo sviluppo legislativo in materia non può indurre ad una diversa interpretazione del citato art. 1 legge n. 169 del 75, atteso, in particolare, che l'art. 9 legge n. 160 del 1989 (prevedente l'ammissione di tutti i privati imprenditori alla partecipazione azionaria nelle società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole senza alcun criterio di preferenza tra essi), intervenendo quattordici anni dopo il riordinamento operato dalla legge n. 169 del 75, non può in alcun modo riferirsi alla vicenda transitoria legata alla costituzione delle società concessionarie previste da quella legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGOSTINO LAURO Srl, succeduta a titolo universale alla LIBERA NAVIGAZIONE LAURO di A. LAURO Sas, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 44, presso l'avvocato G. STRAZZA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACOMO BONAVERA, GAETANO LICCARDO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FINANZIARIA MARITTIMA - FIN.MARE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO FERRARINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 605/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Liccardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, gli Avvocati Ferrarini e Romanelli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato il 26 ottobre 1988, la società in a.s. "Libera Navigazione LA di A. LA" citava in giudizio davanti al Tribunale di Genova la società p.a. Finanziaria Marittima MA perché, accertato l'obbligo della società convenuta di trasferire all'attrice la partecipazione azionaria, pari al 49 per cento del capitale sociale, delle società p.a. MA (con sede in Napoli) e RE (con sede in Palermo), fosse con sentenza pronunciato il trasferimento di tali azioni previo pagamento del prezzo corrispondente al valore delle partecipazioni così trasferite, che la società attrice offriva di versare nella misura determinata in corso di causa anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. La società attrice esponeva che la legge 19 maggio 1975, n. 169 (intitolata al "riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale") all'art.
1 - primo comma - aveva disposto l'affidamento dell'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole (tra le altre) partenopee, pontine e minori siciliane, ad apposite società di navigazione al cui capitale avrebbe partecipato, in misura non inferiore al 51% la società IR di navigazione del Gruppo MA e aveva stabilito - secondo comma - la preferenza nella partecipazione al capitale azionario delle costituende società, nei limiti del 49%, delle società che (allora) gestivano le stesse linee: e appunto la società attrice rientrava in tale previsione poiché fin dall'entrata in vigore della legge gestiva, le linee marittime per l'espletamento dei servizi commerciali con le isole partenopee, mentre la società SP (che gestiva le linee con le isole partenopee) e la società EN (che gestiva i collegamenti con le isole minori siciliane), che avevano inizialmente sottoscritto una quota di capitale rispettivamente della società MA e della società AR (due delle società di navigazione a carattere regionale costituite in attuazione della legge 169/1975), non avevano attualmente più alcuna partecipazione nelle medesime società, i cui pacchetti azionari pari al 49% erano stati poi assegnati alla s.p.a. MA, priva del requisito per la preferenza accordata dal secondo comma dell'art. 1 legge 169. Di qui l'asserito diritto della società attrice (che invece aveva titolo per la preferenza) a pretendere il trasferimento coattivo del 49% del pacchetto azionario delle società MA e AR. La società convenuta resisteva alla domanda asserendo che la norma in questione era applicabile alle sole compagnie esercenti le linee marittime in regime di sovvenzione - concessione (e quindi non alla "LA") e in subordine eccepiva la prescrizione del diritto di prelazione che comunque non avrebbe potuto comportare l'obbligo da parte della Firmare di trasferire le proprie azioni legittimamente sottoscritte.
Nello sviluppo della causa la società attrice chiedeva l'accoglimento della domanda anche a norma della sopravvenuta legge 160/1989 che all'art. 9, comma 9, aveva indiscriminatamente aperto ai privati imprenditori la partecipazione azionaria anche nelle società costituite in attuazione della legge 169/1975 nei limiti del 49% del capitale societario. Con comparsa 24 ottobre 1989 si costituiva in giudizio la società a r.l. IN LA che dichiarava di subentrare nel giudizio alla società attrice cui era succeduta per avvenuta incorporazione.
Con sentenza 18 gennaio 1991 il Tribunale di Genova rigettava la domanda e questa decisione, su impugnazione della società IN LA, era confermata dalla Corte d'appello di Genova con sentenza 2 giugno 1995. Rilevava la Corte di merito che il diritto di preferenza previsto dall'art. 1, comma 2, legge 169/1975 era accordato esclusivamente alle società che, al tempo dell'entrata in vigore della legge stessa, gestivano le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori in regime di concessione - sovvenzione e in tali condizioni non versava la società attrice (che effettuava i collegamenti marittimi con le isole del golfo di Napoli per il trasporto di passeggeri ed auto). Osservava in particolare che la legge 169/1975 aveva inteso sottrarre alla "industria privata" "l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale" ad essa affidato dalla legge 34/1953 per trasferirlo - al fine di un graduale potenziamento a società di navigazione a carattere regionale appositamente costituite al cui capitale avrebbe dovuto partecipare in misura non inferiore al 51% la IR del gruppo MA, e aveva attribuito, entro il limite del 49% della riconosciuta partecipazione privata, il diritto di preferenza a quelle società cui l'esercizio dello stesso servizio sarebbe stato di necessità revocato (essendo le nuove costituite società tenute - a discrezione del ministro competente - ad acquistare il naviglio di proprietà delle società sostituite nell'esercizio del servizio). Riteneva la Corte di merito che la società attrice non potesse giovarsi neppure del disposto dell'art. 9, comma 9, legge 160/1989 che prevede la facoltà per le imprese private (pur se prive dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge 169/1975) di sottoscrivere - entro il limite del 49% - il capitale anche delle società costituite in attuazione della legge 169/1975, con riferimento implicito - ma incontrovertibile - alle occasioni offerte con le - eventuali - deliberazioni di aumento di capitale, sicché da tale legge non poteva essere derivato l'obbligo per la MA di cedere le proprie partecipazioni azionarie.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società IN LA con due motivi di impugnazione, illustrati con memoria;
resiste la Società finanziaria marittima MA con controricorso e memoria.
MOTIVI DELIA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la società a r.l. IN LA deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, legge 19 maggio 1975, n. 169 e lamenta che la decisione impugnata, in contrasto con il tenore letterale della norma, abbia interpretato la espressione del disposto dello stesso articolo nel senso che la preferenza - nella sottoscrizione del capitale delle costituende apposite società di navigazione - era accordata non già a tutte le società che allora gestivano le linee marittime di collegamento con le isole minori, bensì soltanto a quelle concessionarie dei servizi postali e commerciali in regime di sovvenzione. La interpretazione criticata, frutto della confusione tra i termini "linee" e "servizi", sarebbe contrastata anche da argomenti di esegesi logica e sistematica, giacché la legge 169 del 1975, sul presupposto della constatata inefficienza del servizio gestito da armatori secondo il sistema sovvenzionato di cui alla precedente legge n. 34 del 1953, affidava lo stesso servizio ad "apposite società di navigazione a carattere regionale" e stabiliva la preferenza nella partecipazione del capitale azionario a favore di tutti gli imprenditori privati operanti sulle linee in questione secondo il principio di concorrenza egualitaria "che era stato alla base della legge n. 34 del 1953" e ciò anche in doveroso adeguamento ai principi delle normative comunitarie e in particolare al disposto dell'art. 80 del trattato istitutivo della CEE. La ratio legis, così individuata, risulterebbe confermata anche dalla successiva legge 5 maggio 1989, n. 160, che all'art. 9, comma 9, abilita tutti i privati imprenditori a sottoscrivere il capitale delle società esercenti i servizi di cui alla legge n. 169 del 1975 e anzi abroga il disposto di cui all'art. 15, 1^ c., della legge n. 856 del 1986 che aveva ammesso la MA a sottoscrivere la parte del capitale oltre la misura del 51 per cento riservata alla società IR di navigazione (nella società regionale da costituirsi per l'espletamento dei servizi di collegamento con le isole minori sarde, e con la Corsica). La legge n. 169 del 1975 rifletterebbe quella tendenza alla progressiva privatizzazione del gruppo MA di cui è recente espressione l'art. 3 del d.l. 31 gennaio 1995, n. 28 che richiama la legge 474/1994 intitolata alla accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato in società per azioni.
Il motivo è infondato.
Inoppugnabili argomenti di interpretazione letterale e sistematica confermano infatti la ragionata lettura che i giudici di merito hanno dato dell'art. 1 della legge n. 169 del 1975, e in particolare del secondo comma dello stesso articolo, con riferimento all'assetto istituzionale e funzionale dei "servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale", come ordinati con la previgente legge 5 gennaio 1953 n. 34, che la nuova legge intese riordinare, affidandoli "ad apposite società di navigazione a carattere regionale", costituite ex novo allo scopo, con prevalente partecipazione della società di navigazione IR del gruppo MA (a capitale pubblico). Non è controvertibile che l'art. 1 della legge 169/1975 (intitolata al "riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale") identifichi le "linee marittime per l'espletamento" degli stessi servizi come attivati e operanti secondo l'"ordinamento" dettato dalla legge 34/1953, che risultava perciò integralmente sostituito.
All'ordinamento della legge 34/1953, fondato su un sistema convenzionato (e sovvenzionato) con l'"industria privata" (artt. 1 e 4) è fatto subentrare, "al fine di assicurare il [...] graduale potenziamento" dei servizi, un assetto a prevalente partecipazione di capitale pubblico, attraverso la costituzione di "apposite società di navigazione" cui l'esercizio delle linee "per l'espletamento dei servizi postali e commerciali" è affidato in analogo regime di concessioni convenzionate e sovvenzionate (artt. 2 e 4). È appena il caso di osservare a quest'ultimo riguardo che la espressione del primo comma dell'art. 2 legge 169/1975 (che "autorizza" il ministro per la marina mercantile "a concedere sovvenzioni") non vale a rendere meramente facoltativa ed eventuale la sovvenzione stessa (come intende la società ricorrente), che è invece, nel sistema dello stesso art. 2 e del successivo art. 4, oggetto essenziale della convenzione e soggetta a revisione annuale. La preferenza nella partecipazione al capitale azionario ("nel limite del 49 per cento del capitale stesso", essendo la partecipazione della società IR prescritta nella misura non inferiore al 51 per cento) che il secondo comma dell'art. 1 legge 169/1975 assicura alle "società che attualmente gestiscono le predette linee" a ragione dunque i giudici di merito hanno riconosciuto ad esclusivo favore di quelle società alle quali, secondo l'ordinamento della legge 34/1953, era stato affidato l'esercizio dei medesimi "servizi postali e commerciali marittimi" (e per i medesimi collegamenti) e alle quali, per effetto del "riordinamento" sarebbero state automaticamente revocate - dal 1^ gennaio 1976 - le concessioni ottenute ("mediante pubblica gara o a licitazione privata") in attuazione della legge 34/1953. La stessa ratio di favore (a favore, cioè, delle società
private che sarebbero decadute dalle precedenti concessioni convenzionate) ispira l'art. 6 della legge 169/1975 che fa obbligo alle società neo - costituite di rilevare il naviglio (che il ministero avesse reputato necessario per il nuovo esercizio delle linee) "appartenente alle società che gestiscono i servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati di carattere locale". Nè sulla constatazione che nella formulazione dell'art. 6 si fa espresso riferimento ai servizi "sovvenzionati" può fondarsi un argomento di interpretazione letterale a contrario, nel senso cioè che il mancato testuale richiamo ai servizi "sovvenzionati" nella formulazione del comma 2 dell'art. 1 della stessa legge varrebbe ad estendere il beneficio (della prelazione nella sottoscrizione del capitale delle società appositamente costituite) a tutte le società che gestissero nei medesimi "settori" marittimi ogni tipo di linea pur per servizi e in regime diversi da quelli convenzionati secondo la legge 34/1953. L'argomento, che contrasta con la ratio del beneficio (identificata nella avvertita esigenza di favorire le società private decadute dalle convenzioni secondo l'ordinamento della legge 1953) è per altro contraddetto dalla comparazione del dettato testuale dell'art.1 legge 169/1975 (che identifica le "linee marittime" con riferimento esclusivo all'espletamento dei "servizi postali e commerciali" per il collegamento con individuate isole) con quello esattamente corrispondente dell'art.1 della legge 34/1953, sicché la espressione del secondo comma dell'art. 1 legge 169/1975 ("le società che attualmente gestiscono le predette linee", cioè quelle come identificate nel primo comma) necessariamente indica le società cui erano stati affidati quei medesimi servizi secondo l'ordinamento della legge previgente.
Nè la interpretazione qui condivisa confliggerebbe (come afferma la ricorrente) con il disposto di cui all'art. 80 del trattato istitutivo della CEE che prevede, entro la seconda tappa di instaurazione del mercato comune, la soppressione della applicazione - da parte degli Stati membri - di tariffe preferenziali o differenziate intese a sostenere o proteggere determinate imprese o industrie e dunque è diretto a contrastare fenomeni di turbativa della concorrenza nella economia dei trasporti che nulla hanno a che vedere con il riconoscimento normativo del diritto di prelazione nella sottoscrizione del capitale di una impresa societaria costituita per la gestione di un pubblico servizio di trasporto, quando in ogni caso la accordata preferenza trova giustificazione nella condizione soggettiva dell'impresa, beneficiata, quale concessionaria decaduta dal medesimo servizio.
Infine di nessun ausilio alla soluzione della questione interpretativa posta dall'art. 1 della legge 169/1975 può dirsi la considerazione del successivo sviluppo legislativo in tema di ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo MA) e di interventi per l'armamento privato (legge 5 dicembre 1986, n. 856) e in materia di trasporti marittimi (legge 160/1989) che riflette la evoluzione degli indirizzi di politica economica e dei trasporti verso assetti diversi - e perfino opposti - rispetto alla intenzione del legislatore del 1975, trasparente nel senso di un incisivo impegno del capitale e della impresa pubblici anche nel settore dei servizi marittimi di carattere locale. Nè in particolare dall'art.9, comma 9, della legge 160/1989, che ammette tutti i privati imprenditori alla partecipazione azionaria nelle società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori, senza introdurre - o confermare criteri di preferenza a favore di taluni o di speciali categorie di essi (prevedendo, con l'abrogazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 15 della legge 5 dic. 1986, n. 856, la partecipazione privata entro lo stesso limite del 49 per cento del capitale anche nella società di gestione dei servizi postali e commerciali con le isole sarde minori e con la Corsica), può trarsi un argomento di conforto alla tesi del ricorrente: lo stesso disposto, introdotto ben quattordici anni dopo il "riordinamento" dei servizi marittimi di carattere locale di cui alla legge 169/1975, in nessun modo, infatti, può riferirsi alla vicenda transitoria legata alla fase costitutiva delle "apposite" società concessionarie previste da quella legge (nella transizione appunto dal regime della legge 34/1953 a quello innovato con legge 169/1975)mentre conferma la regola generale della partecipazione della società IR, in misura non inferiore al 51 per cento, al capitale delle società di navigazione a carattere regionale concessionarie dei servizi marittimi sovvenzionati e la corrispondente possibilità per "i privati imprenditori di sottoscrivere il capitale delle medesime società nel limite massimo del 49 per cento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 9, legge 5 maggio 1989, n. 160, nonché, "motivazione contraddittoria e insufficiente" e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che la facoltà di sottoscrizione del capitale delle società "esercenti i servizi" in questione - prevista dall'indicato disposto - sia riservata agli "imprenditori privati" che già abbiano espletato gli stessi servizi in regime di sovvenzione e che in ogni caso quella facoltà non implichi l'obbligo di trasferimento delle azioni a carico dell'azionista "pubblico" titolare di capitale oltre la misura del 51 per cento. Anche il secondo motivo è infondato. Si deve subito rilevare che i giudici di appello hanno negato che la pretesa della società attrice possa fondarsi sull'art. 9, comma 9, legge 160/1989 non già perché la "IN LA" non avesse ottenuto in affidamento i servizi dovuti secondo la legge 169/1975, bensi per la ragione che la possibilità("i privati imprenditori possono ...") data ai privati di partecipare alla composizione del capitale delle società (a capitale misto) di gestione dei servizi marittimi sovvenzionati è riconosciuta - a società già costituite - nella forma della sottoscrizione del capitale ("... possono sottoscrivere il capitale...") e nel rispetto delle regole del diritto - comune - societario, come per certo si evince dall'inciso che conclude il primo comma dell'art. 9 qui in esame ("...tenuto conto della normativa vigente") : sicché la "possibilità" per i privati imprenditori è data nelle occasioni di ricapitalizzazione delle costituite società e rimane condizionata al mancato esercizio del diritto di opzione, come correttamente hanno ritenuto i giudici di merito. Certo si è che dalla formulazione dell'art. 9, comma 9, legge 160/1989 non discende affatto l'obbligo per la società a capitale pubblico di ridurre la partecipazione nelle società di gestione dei servizi marittimi sovvenzionati nei limiti del 51 per cento del capitale (che rimane soglia minima della partecipazione pubblica) e dunque con piena ragione i giudici di merito hanno negato il diritto della "IN LA" a conseguire a proprio favore il trasferimento coattivo delle azioni possedute dalla s.p.a. MA (che acquistò il pacchetto azionario sottoscritto originariamente dalle società SP e EN, preferite all'atto della costituzione delle società MA e AR).
Nè - infine - può ricavarsi, come invece afferma la ricorrente, alcuna illuminazione sul significato prescrittivo dell'art. 9, comma 9, legge 160/1989 dalla successiva legislazione in tema di dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, che esprime orientamenti innovativi di politica economica e dei trasporti e avvia il processo di privatizzazione anche del gruppo MA: prospettiva - questa - totalmente estranea all'orizzonte della legge 160/1989, le cui misure sono palesemente ancora fondate (capo II) sul ruolo essenziale del gruppo MA nella gestione dei servizi marittimi sovvenzionati.
3. Si deve infine rilevare che nella memoria presentata ex art.378 c.p.c. la società ricorrente prospetta e argomenta nuovi motivi di censura - come tali palesemente inammissibili - e perfino indica una diversa causa petendi delle proprie pretese, indicata non già - o soltanto - nella negata preferenza all'atto della costituzione della società MA, ma nella successiva condotta della "MA" che nella occasione della ricapitalizzazione della stessa società rilevò la partecipazione della (già preferita) società SP rinunciante all'opzione.
4. Rigettato - per le ragioni qui esposte - il ricorso, la società IN LA, soccombente, è tenuta e condannata al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore della resistente, liquidate in complessive lire 14.391.600= delle quali lire 14.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999