Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3718
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Sentenza 15 aprile 1999

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La legge n. 169 del 1975 - intesa al riordinamento dei servizi marittimi e postali di carattere locale mediante l'affidamento di essi ad apposite società di navigazione a carattere regionale costituite con capitale pubblico in misura non inferiore al 51% e con capitale privato entro il limite del 49% - accorda, all'art. 1 comma secondo, il diritto di preferenza nella sottoscrizione del capitale privato esclusivamente alle società che, al tempo dell'entrata in vigore della legge medesima, gestivano le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori in regime di concessione - sovvenzione, ossia a quelle società cui, per effetto del riordinamento attuato dalla stessa legge n. 169 del 75, sarebbero state di necessità revocate le concessioni per svolgere il medesimo servizio già ottenute sotto il vigore della legge n. 34 del 1953 che in precedenza disciplinava la materia; il successivo sviluppo legislativo in materia non può indurre ad una diversa interpretazione del citato art. 1 legge n. 169 del 75, atteso, in particolare, che l'art. 9 legge n. 160 del 1989 (prevedente l'ammissione di tutti i privati imprenditori alla partecipazione azionaria nelle società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole senza alcun criterio di preferenza tra essi), intervenendo quattordici anni dopo il riordinamento operato dalla legge n. 169 del 75, non può in alcun modo riferirsi alla vicenda transitoria legata alla costituzione delle società concessionarie previste da quella legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3718
    Data del deposito : 15 aprile 1999

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