Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27806/2022
RE A PU BLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27806 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
e rimessa in decisione all'udienza del 25.9.24, vertente tra
Parte 1 C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Largo
Leopoldo Fregoli n. 8, ROMA, presso lo studio dell'avv. SALONIA ROSA RIO e dell'avv.
ALESSANDRO GHITTONI, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delega in atti
ATTORE
contro
C.F. 2 ), elettivamente domiciliato via Chiana Controparte 1
n. 48, Roma, presso lo studio dell'avv. PILEGGI ANTONIO, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note di trattazione ex art. 127 ter cpc di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma
2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Il dott. Parte 1 premesso di essere stato nominato, con Decreto
Ministeriale del 2.3.2021, Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo, On.
[…]
Per 1 , deduceva che, con DPCM del 28.5.2021, era stato conferito al Dott. CP_1
turismo nell'ambito del Ministero del Turismo, ossia una delle tre
[...]
Direzioni Generali in cui si articolava il Ministero, coordinate dal Segretario Generale.
Accanto ad esse, con Decreto Interministeriale n. 1745 del 24.9.2021, era stata istituita l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il
31.12.2026.
L'attore rilevava che in data 8.11.2021 riceveva una lettera, inviata in pari data via pec dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, nell'interesse del proprio assistito Dott. CP_1
[...] indirizzata al Ministro del Turismo - On. Persona_1 ed alla segreteria di quest'ultimo e per conoscenza al Segretario Generale - Dott. Pt 2 nonché al Capo di
Gabinetto Prof. Parte 1 cui era allegata una precedente lettera dell'8.9.21 inviata
-
sempre dal dott. CP 1 al Ministro on. Per 1 . In entrambe le missive il CP 1 denunciava e lamentava comportamenti persecutori posti in essere dal Pt 1 nei suoi confronti, volti ad impedire od ostacolare lo svolgimento del suo lavoro, ascrivendogli comportamenti mobbizzanti e scorretti e chiedendo l'intervento del Ministro per la cessazione immediata di tali comportamenti. L'attore replicava a tali accuse inveritiere con una lettera inviata in data 11.11.2021, rimasta priva di riscontro.
Fra le accuse mosse dal CP_1 vi erano: la sottrazione di dossier di competenza del medesimo;
l'impedimento all'emissione di interpelli per l'assunzione di dirigenti e allo svolgimento delle sue competenze al fine di "pilotare" le assunzioni “attraverso indicazioni vincolanti volte ad escludere dirigenti di ruolo e a favorire terzi “segnalati""; la mancata adozione di provvedimenti a fronte della segnalazione di comportamenti inappropriati;
l'averlo coinvolto “direttamente o indirettamente in incontri inopportuni con soggetti portatori di interessi particolari, potenziali propalatori di documenti riservati";
l'aver "bloccato ogni attività di negoziazione contrattuale con le società di consulenza e supporto alla Direzione", al fine di pregiudicare la sua attività e “favorire imprese i cui contratti sarebbero di "interesse del Gabinetto stesso”.
L'attore rilevava la gravità delle affermazioni del CP 1 aventi carattere diffamatorio, in quanto volte esclusivamente a screditare la sua figura. La genericità delle insinuazioni impedisce la configurabilità dell'esimente del diritto di critica, mancando ogni riferimento a persone, luoghi o eventi specifici, che preclude una verifica della veridicità delle stesse. Il Pt 1 deduceva l'infondatezza delle avverse asserzioni, prive di alcun riscontro, evidenziando che alcune delle condotte a lui ascritte avevano ad oggetto attività non rientranti nella sua competenza.
L'assenza di qualsiasi forma di astio o ostilità da parte dell'attore emergeva dall'impegno profuso dal medesimo per superare gli ostacoli frapposti alla nomina del
CP_1 conseguenti all'impugnazione della stessa ed ai rilievi della Corte dei Conti.
Ne discende che le affermazioni del CP 1 erano tali da ledere l'immagine e l'elevata professionalità dell'attore, anche in quanto destinate ad una pluralità di soggetti e tenuto conto della reiterazione delle stesse, cagionandogli un turbamento d'animo e un dolore psichico. La diffamazione era quindi da qualificarsi come di eccezionale gravità.
Formulava la seguenti conclusioni: “Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta, accertato il contenuto diffamatorio, denigratorio e comunque pregiudizievole delle comunicazioni di cui narrativa e per cui è causa: a) condannare il Dott. Controparte 1 dei danni non patrimoniali cagionati al Prof. Parte 1 a causa e per effetto dell'illecito diffamatorio de quo, da liquidarsi nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizi".
'Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto.
Evidenziava innanzitutto l'assenza di qualsiasi pregiudizio alla reputazione del Pt_1 il quale, successivamente ai fatti oggetto di causa, aveva ricevuto il prestigioso incarico di
Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rilevava inoltre che le lettere oggetto di giudizio avevano carattere meramente interno, in quanto volte a sollecitare l'intervento del Ministro e il confronto anche con l'attore, nell'auspicio di pervenire ad una soluzione interna, evitando segnalazioni all' CP_3 ovvero un pregiudizio all'immagine del Ministero. I contenuti della segnalazione erano stati ritenuti esenti da qualsiasi responsabilità disciplinare da parte del Ministro, che non trasmetteva alcuna Parte indicazione all” per l'eventuale apertura di un procedimento a suo carico.
Viceversa, il dott. Pt 1 aveva effettuato diverse segnalazioni relativamente a presunti comportamenti scorretti del CP_1 Innanzitutto, aveva segnalato, mediante note anonime, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenze presunte attenzioni non gradite che il CP_1 avrebbe rivolto ad una dipendente Invitalia e per le quali lo avrebbe invitato a dimettersi entro due ore per evitare lo scandalo e la sua rovina personale e familiare. Il procedimento disciplinare veniva poi archiviato perché infondato. Un secondo procedimento disciplinare era stato poi attivato, sempre su richiesta dell'attore, a carico del CP 1 per aver chiesto all'on.le Ministro di partecipare all'illustrazione della genesi del progetto Caput Mundi, evento dal quale era stato poi escluso.
Ciò premesso, il convenuto evidenziava di essere stato comandato presso il
Ministero del Turismo, all'esito di una procedura di interpello a decorrere dal 20 maggio
2021, in considerazione dell'attività professionale svolta e dei risultati raggiunti quale dirigente del Ministero dell'Economia e Finanze. Deduceva di aver riscontrato, all'interno del Ministero del Turismo, un clima di tensione e malessere lavorativo, anche a causa del carattere aggressivo del dott. Pt 1 nei confronti dei dipendenti, condiviso anche dal
Segretario Generale. Invero, dopo appena un mese dalla nomina, il PU aveva convocato il CP_1 aggredendolo in merito alla presentazione del progetto Caput Mundi, ponendo in essere un primo atto volto ad estrometterlo dallo stesso.
Il giorno successivo il Segretario Generale convocava il Dott. CP_1 in presenza del
Direttore del Personale, Dott. chiedendogli di dimettersi dal suo incarico Persona 2
per volontà del Capo di Gabinetto.
Nuovamente, il 2 settembre 2021, il dott. Pt 1 tentava di estorcere le sue dimissioni, “entro due ore", per le presunte attenzioni rivolte ad una dipendente esterna.
Anche nei mesi successivi il Segretario Generale gli manifestava la volontà del Capo di
Gabinetto affinchè si dimettesse, non ritenendo l'incarico adatto a lui.
Al dott. CP 1 veniva poi imposto dal Segretario Generale e dal Capo dell'Ufficio
Legislativo dell'epoca (Cons. Persona 3 di lavorare sui progetti del PNRR senza apparire formalmente, al fine di evitare che il Capo di Gabinetto risalisse a lui. Persona 4Nel giugno del 2021 il CP_1 prendeva le difese della Dott.ssa coinvolta in uno scandalo pubblicato da Dagospia, che lui intendeva valorizzare con una nomina quale Dirigente, ma che era osteggiata dal Pt 1 in quanto considerata vicina al precedente Ministro. La medesima veniva esclusa dall'interpello pubblicato a seguito del giudizio negativo della Commissione per l'esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse istituita, con effetto retroattivo, dal Segretario Generale.
Il CP_1 inoltre, aveva espresso la sua contrarietà alla partecipazione al progetto
Caput Mundi di soggetti portatori di interessi particolari, quali Carraro Lab, Università
Campus Biomedico di Roma, EUR S.p.A. ovvero altri interventi nell'area di Fiuggi e ciò anche in considerazione del conflitto di interessi in cui versava il Capo di Gabinetto quale
Presidente di Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.. Quanto agli incontri inopportuni menzionati nella lettera oggetto di giudizio, il
Testimone 1 per informarlo sugliCP 1 si riferiva all'incontro con l'imprenditore interventi previsti dal progetto Caput Mundi con particolare riferimento a quelli che coinvolgevano la Diocesi e agli incontri con Persona 5 presentatosi come finanziatore o gestore di finanziamenti bancari, interessato ad immobili del CP_4 e della
Diocesi e soprattutto ad un'area immobiliare (Complesso Gerini già dei salesiani situato in zona Rebibbia) da acquistare con in fondi del PNRR, incontri ritenuti inopportuni in quanto svolti con soggetti portatori di interessi particolari.
Con DM del 28 aprile 2022, venivano sottratte alla Direzione affidata al Dott. CP_1 tutte le risorse economiche e i capitoli di spesa necessari a svolgere e raggiungere qualsivoglia obiettivo, così come i fondi legati al PNRR relative al progetto “missione
Turismo e Cultura 4.0".
Nel corso del tempo il Capo di Gabinetto aveva sottoposto il Dott. CP_1 ad una forte pressione psicologica attraverso l'invio di numerose "richieste urgenti di informazioni", qualificabili come contestazioni disciplinari.
Inoltre, il convenuto aveva denunciato la violazione della propria casella di posta istituzionale e, secondo gli esperti informatici del MEF, il tracciato informatico riconduceva la violazione alla segreteria del Capo di Gabinetto.
Con circolare del 2 settembre 2021 il Capo di Gabinetto aveva imposto a tutti i dipendenti di informarlo su eventuali partecipazioni o interventi ad iniziative ed interventi di qualunque genere, ma si trattava di una richiesta non rispettata da alcuno e rivolta, in realtà, solo al CP_1 il quale non era mai stato autorizzato a partecipare a nessun evento.
La segnalazione del CP 1 pertanto, doveva essere contestualizzata nel quadro dei comportamenti posti in essere dall'attore e della situazione venutasi a creare ed era motivata dalla necessità di tutelare sia la propria dignità professionale, sia l'immagine dell'amministrazione di appartenenza.
Alcun procedimento disciplinare era stato intrapreso a carico del convenuto.
In quanto avente ad oggetto fatti veri, rappresentati nel rispetto della continenza, la segnalazione del dott. CP 1 deve ritenersi del tutto legittima. Peraltro, la condotta censurata sarebbe comunque scriminata sia in quanto esercizio del diritto di difesa, che può esplicarsi anche al di fuori della sede giurisdizionale, sia del diritto di critica, sia del diritto a non subire pregiudizio a causa di segnalazioni nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione (art. 54-bis D.lgs. n. 165 del 2001). Infine, si evidenziava l'assenza di ogni allegazione e prova da parte dell'attore del pregiudizio asseritamente sofferto.
Chiedeva, pertanto, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del Dott. Controparte_1 dal Prof. Pt 1
[...] perché inammissibili e, comunque, assolutamente infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate e deve essere respinta.
Preliminarmente occorre inquadrare la fattispecie in oggetto nel contesto in cui si sono svolti i fatti. Le parti, invero, rivestivano ruoli apicali all'interno del Ministero del
Turismo, essendo l'attore Capo di Gabinetto del Ministro e il convenuto a capo della
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo.
I rapporti fra tali figure professionali sono caratterizzate non da un vincolo di subordinazione strictu sensu, ma di collaborazione e coordinazione. Ne discende che anche gli eventuali procedimenti disciplinari, ovvero le azioni a tutela della posizione professionale, assumono una connotazione peculiare, caratterizzata da una particolare prudenza e discrezione, in quanto l'eventuale lesione del prestigio del dirigente potrebbe avere l'effetto di pregiudicarne l'autorevolezza anche rispetto ai dipendenti.
Inoltre l'incarico di Capo di Gabinetto presenta carattere fiduciario, essendo tale figura legata direttamente al Ministro che lo ha nominato, non appartenendo ai ruoli dell'amministrazione ovvero prescindendo dagli stessi.
Ne discende che eventuali problematiche relativi al Capo di Gabinetto devono essere rappresentate al Ministro.
Nella fattispecie in oggetto l'attore evidenzia il carattere diffamatorio di due lettere inviate dal CP 1 al Ministro e volte a screditare la sua figura professionale.
Dalla lettura delle missive emerge che il CP_1 richiedeva l'intervento del Ministro evidenziando comportamenti del Capo di Gabinetto volti ad impedirgli lo svolgimento del suo incarico, a minarne la dignità professionale e a sminuirne il valore.
Non essendo configurabile un procedimento disciplinare a carico del Capo di
Gabinetto, tali contestazioni devono essere intese quali espressioni del diritto di difesa del
Dirigente, ossia quale esplicazione del diritto di difendere la propria posizione rispetto al titolare del ruolo apicale.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che gli esposti costituiscano, in genere, legittima espressione del diritto di critica, a condizione che sussista la ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità e che sia rispettato il limite della continenza. Pertanto, spetta al giudice, adito con la domanda di risarcimento, valutare la liceità dell'esplicazione del diritto di critica, verificando il carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti (Cass. civ. n. 9799 del
09/04/2019), dovendo escludersi la legittimità di esposti non suffragati da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciati dal requisito della verità putativa (Cass. Civ.,
n. 9799 del 28/02/2024).
La Corte di legittimità, ad esempio, ha escluso la configurabilità del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) con riferimento alla condotta di chi invii un esposto al
Consiglio dell'Ordine contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un professionista, posto che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, purchè vi sia la ragionevole e incolpevole, ancorché erroneamente, convinzione della veridicità dei fatti (Cass. Pen. sent. n. 42576 del 20/07/2016), ritenendo invece non sussistente l'esimente nell'ipotesi in cui si tratti di uno scritto diffamatorio (Cass. gratuitamente
Pen., sent. n. 26560 del 29/04/2014).
Come precisato, oggetto del presente giudizio sono due lettere inviate dal dott.
CP 1 all'On.le la prima dell'8.9.21 scritta Parte 4
personalmente dal convenuto e inviata solo al Ministro, la seconda dell'8.11.21 scritta dal difensore del CP 1 e indirizzata anche all'ufficio di segreteria del Ministro, nonché, per conoscenza, allo stesso dott. Pt 1 e al Segretario Generale, dott. Parte 5 nelle quali il convenuto evidenzia una condotta persecutoria del Capo di Gabinetto, finalizzata ad ottenere le sue dimissioni dall'incarico ricevuto e tali da impedirgli lo svolgimento del suo lavoro e da ledere la sua professionalità e la sua dignità personale.
Le missive appaiono di contenuto generico, in quanto descrittive di un ambiente di lavoro e di una modalità comportamentale, con riferimenti ad episodi specifici poco circostanziati.
Tuttavia, tale genericità non è idonea a connotare gli scritti in termini diffamatori, risultando difficile il riscontro di quanto rappresentato, posto che la finalità degli stessi appare essenzialmente quella di richiedere e stimolare un confronto con il Ministro ed una risoluzione della vicenda attraverso una interlocuzione diretta, evitando, in questa fase preliminare, addebiti specifici e dettagliati, nell'ottica della necessaria prudenza e discrezione. Sussiste, nel caso di specie, la verità, almeno putativa dei fatti nei termini poc'anzi precisati, ossia la ragionevole convinzione dell'autore che quanto rappresentato corrisponda a verità ovvero integri gli estremi di un comportamento illegittimo.
Con riferimento alla prova della veridicità dei rilievi effettuati dal convenuto, deve essere dichiarata l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità delle trascrizioni delle asserite conversazioni svolte fra il CP 1 e soggetti estranei al giudizio. Invero la Suprema
Corte ha dichiarato l'utilizzabilità della registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica, quale prova meccanografica ex art. 2712 c.c., a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro e che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa (Cass. sent. n. 47602 del 17 ottobre 2017; sent. n. 5259 del 01/03/2017).
La parte attrice ha ritualmente contestato, nella memoria ex art. 183 c. 3 cpc, il contenuto della conversazione sia quanto all'identità degli interlocutori che quanto al contenuto della stessa. Peraltro, non sono stati prodotti ritualmente i files meccanografici, di cui occorreva effettuare il deposito nei termini di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 cpc, non essendo sufficiente la mera riserva di depositarli ove necessari, per cui non è possibile una verifica della correttezza e completezza della trascrizione. La prova testimoniale articolata dal convenuto sul punto era inammissibile, essendo i capitoli del tutto generici, avendo ad oggetto non il tenore letterale delle frasi dette e delle espressioni utilizzate, ma la generica conferma della conversazione.
Non vi è prova, quindi, della effettiva richiesta di dimissioni del convenuto da parte del PU.
Quanto all'episodio relativo al procedimento disciplinare aperto, su richiesta del
Gabinetto del Ministro, per le condotte asseritamente tenute dal CP 1 nei confronti di una dipendente di Invitalia, risultano in atti le segnalazioni effettuate dalla medesima, rimasta non identificata, relativamente a molestie ed avances ricevute da un Dirigente del
Ministero. Nelle missive non è indicato il nome del CP 1 ma l'incarico dal medesimo ricoperto.
Nella contestazione effettuata dal Direttore dell'Ufficio del personale al convenuto si afferma che dai colloqui e dai report acquisiti era emersa la riferibilità al medesimo delle condotte segnalate. Il procedimento veniva archiviato risultando pregiudicato il diritto di difesa del convenuto, in mancanza di identificazione dell'identità del segnalante e stante la genericità degli addebiti. Non vi è stato, pertanto, alcun accertamento in ordine alla veridicità delle circostanze indicate nelle segnalazioni. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare e l'accertamento di quanto avvenuto, in presenza di accuse del tenore e del contenuto di quelle ricevute, costituivano atto dovuto, per cui non è possibile ravvisare in esse una finalità persecutoria né un animus nocendi.
Risultano tuttavia in atti diverse richieste di informative urgenti relativamente all'utilizzo di personale o risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Direzione
Generale che, per le modalità e tempistiche appaiono tali da provocare un effetto di pressione e disagio nella normale esplicazione dell'incarico.
Analogamente poco consona era la collaborazione proposta con Persona_6
[...] in seguito coimputato per fatti di corruzione nella gestione di alcuni appalti, per cui la prudenza e la ritrosia del convenuto dovevano ritenersi opportune.
Sono stati infine prodotti gli atti di un ulteriore procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti e due successive integrazioni, per violazione da parte del convenuto della circolare del Gabinetto del Ministro prot. n 1568 del 2 settembre 2021
(recante "indirizzi operativi sulle modalità di partecipazione e di interventi ad iniziative ed eventi in ambiti di competenza del Ministero del Turismo"), per avere chiesto direttamente al Ministro ovvero proposto la propria partecipazione ad eventi pubblici senza chiedere la preventiva autorizzazione all'Ufficio di Gabinetto, come previsto nella circolare citata. Al riguardo non risultano le difese del convenuto, se non le richieste di differimento dell'audizione per aver preso visione della convocazione tardivamente, né consta l'esito del procedimento disciplinare. Il convenuto non ha contestato di non aver violato la circolare, evidenziando esclusivamente l'opportunità della sua partecipazione agli eventi, in quanto strettamente connessi al suo incarico.
Peraltro, non risulta né il diniego di alcuna autorizzazione ritualmente richiesta, né la concessione di autorizzazioni ad altri dirigenti ovvero la partecipazione dei medesimi ad altri eventi in assenza di preventiva autorizzazione e successiva contestazione. Ne discende che la segnalazione per la contestazione disciplinare non può ritenersi illegittima. Peraltro, il susseguirsi di integrazioni ravvicinate relativamente alla medesima violazione, appare tale da ingenerare confusione e pressione, precludendo una corretta difesa.
I messaggi whatsapp prodotti in giudizio non presentano valore probatorio in quanto inviati dallo stesso CP 1 quindi unilateralmente predisposti e privi di riscontro, nonché di prova dell'identità del destinatario e dell'effettiva ricezione. Risulta inoltre la riduzione delle competenze e degli incarichi originariamente affidati alla Direzione del CP 1 disposta DM del 28 aprile 2022 e la scarsa disponibilità di risorse umane e materiali.
Nulla è emerso in ordine alla violazione della casella di posta istituzionale del convenuto, posto che il tracciato informatico prodotto non è, di per sé, idoneo a provare la riconducibilità della violazione all'ufficio di Gabinetto ovvero allo stesso Capo di
Gabinetto.
Dal complesso delle argomentazioni svolte emerge che le censure sollevate dal
CP_1 nelle lettere oggetto di giudizio hanno trovato solo parzialmente riscontro in termini di veridicità degli addebiti, ma è possibile ravvisare una veridicità putativa ossia la ragionevole opinione della verità dei fatti esposti.
Non è quindi configurabile una condotta qualificabile in termini diffamatori. Il tenore letterale delle missive, peraltro, si mantiene nei limiti della continenza.
Inoltre, non è stato provato l'altro elemento oggettivo della diffamazione ossia il pregiudizio che si assume subito dal danneggiato, ovvero la diffusione esterna, nella cerchia professionale e personale del soggetto, di notizie a contenuto denigratorio.
Invero, non vi è prova che la lettera sia stata recapitata all'on.le Ministro, né che vi sia stato un riscontro o una reazione del medesimo. Il Segretario Generale era a conoscenza dei fatti in quanto spesso indicato per conoscenza nei diversi atti e in considerazione del ruolo di coordinamento e raccordo fra il Direttore Generale e il Capo di Gabinetto, per cui non può ritenersi che vi sia stata diffusione di notizie. Quanto alla Segreteria del Ministro,
l'inoltro alla stessa era determinato dalla necessità di assicurare il ricevimento e la protocollazione delle lettere, rimasta comunque non provata. Non è stato allegato o provato chi, in effetti, abbia preso visione o conoscenza delle lettere né che vi sia stata una ulteriore diffusione delle lettere o dei fatti in esse rappresentati.
Infine non vi è prova del danno sofferto dall'attore, allegato solo genericamente.
Invero, conformemente all'orientamento della Suprema Corte "è da respingere l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo." (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Peraltro, sebbene in tema di prova del danno sia ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, rimane sempre onere di colui che lamenta di aver subito un pregiudizio di indicare ed allegare le circostanza e i profili in cui lo stesso si sarebbe prodotto (v. Cass
SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009)
Invero, sarebbe possibile demandare al giudice una liquidazione del danno, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021)
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere rigettata la domanda.
Tenuto conto della circostanza che, come precisato, risulta non la verità ma la veridicità putativa dei fatti e degli addebiti rappresentati nelle lettere oggetto di causa a carico dell'attore e quindi della parziale soccombenza reciproca, si ritiene di disporre la compensazione delle spese nella misura di 1/2.
Il residuo 12 delle spese, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza ex art. 91 cpc ed è pertanto posto a carico dell'attore, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, come aggiornato con dm 147/22, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile, SS.UU., sentenza
12.10.2012 n° 17405), tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 27806/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa le spese per 12; condanna l'attore alla refusione del residuo ½ delle spese a favore del convenuto, che liquida nella somma complessiva di € 7.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Viterbo il 07/01/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)