Sentenza 30 novembre 2012
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È ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/11/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3513
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 15369/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ NE N. IL 18/05/1978;
avverso il decreto n. 402/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 27/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 27.2.2012 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di RE dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da SI ZZ avverso due provvedimenti del Magistrato di sorveglianza con i quali era stata respinta la richiesta di modifica della prescrizioni della misura alternativa della detenzione domiciliare applicata al predetto. A ragione rilevava che i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza nella specie non sono impugnabili per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nulla essendo previsto in tal senso.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il ZZ, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza relativi alle modifiche delle prescrizioni della misura alternativa sono ricorribili per cassazione. Pertanto, essendo stato dedotto il vizio della motivazione, le impugnazioni dovevano essere qualificate come ricorso per cassazione e trasmesse alla Corte di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Come è stato affermato in più occasioni da questa Corte, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 ter, provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002 - dep. 03/04/2003, Scarlata, rv. 224015;
Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003 - dep. 17/07/2003, Sessa, rv. 226135;
Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007 - dep. 05/12/2007, P.M. in proc. Priebke, rv. 238919).
Le impugnazioni, pertanto, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, dovevano essere qualificate come ricorso per cassazione e trasmesse a questa Corte.
Ne deriva che il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di RE in data 27.2.2012 deve essere annullato senza rinvio e le impugnazioni proposte dal ZZ avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di RE (notificati al predetto in data 3.2.2012 e 7.2.2012), qualificati come ricorsi per cassazione, devono essere ritenuti da questa Corte per la decisione. Tuttavia, stante la necessità di acquisire i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza impugnati, come innanzi indicati, e le relative istanze presentata dal ZZ, non presenti nel fascicolo trasmesso dal Tribunale di sorveglianza di RE, conseguentemente, si impone la nuova iscrizione a ruolo dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di RE in data 27.2.2012. Qualifica come ricorsi per cassazione le impugnazioni avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di RE notificati al ZZ il 3.2.2012 e il 7.2.2012; manda alla cancelleria per l'iscrizione al ruolo e l'acquisizione delle istanze e dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di cui sopra. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013