Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1118
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1951
Art. 2.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 novembre 1951