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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 202/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 202\2023 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.02.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Speranza Faenza, con domicilio eletto Parte_1
presso il suo studio, per mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Controparte_1
Ornati, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.1546/2022 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'odierna società convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di parte intimante;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto;
nel merito accertare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art.50 TUB e 117 TUB per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) e 3) della presente trattazione e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare accertare l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa al punto 1; in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 3) della presente trattazione;
accertare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza ed usurarietà del tasso di mora convenuto ed applicato, per come si determinerà in sede di memorie ex art. 183 IV comma cp.c.; accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole su indicate, e per l'effetto dichiararne la nullità, con gli effetti previsti dalla legge, come descritti in premessa al punto 4; accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola di salvaguardia apposta al contratto di finanziamento, per i motivi descritti nei motivi al punto 5; in via riconvenzionale accertare e dichiarare il pregiudizio subito dall'opponente, in ragione dell'indebita segnalazione in SIC, non preceduta dall'adempimento, prescritto dalla legge come descritto in premessa al punto 6, e per l'effetto risarcire il danno causato dalla presenza del nominativo dell'opponente nelle banche dati del sistema interbancario e quantificato in Euro 5.000,00
o di quella maggiore o minore somma che sarà resa di giustizia dall'organo giudicante anche in via equitativa;
con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge ”.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per violazione del principio del giusto processo e di sinteticità degli atti;
in via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla il termine per Controparte_1 attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo
n.1546/2022, R.G. n.5515/2022, del 20.07.2022 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1546/2022, R.G. n.5515/2022, del 20.07.2022 emesso dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con vittoria di spese e compensi,, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale, in via preliminare, dichiarare la carenza
di legittimazione passiva della società in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Controparte_1 sig. in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto Parte_1 formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte a in quanto infondate in fatto e in Controparte_1 diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda riconvenzionale formulata dal sig. , condannare la società al Parte_1 Controparte_1 pagamento del minor importo ritenuto di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi,, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende ”.
All'udienza del 16.06.2023, con ordinanza in pari data, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per inoltrare la mediazione, obbligatoria nel presente giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa all'udienza odierna è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * Ai fini della decisione della controversia è assorbente l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda svolta dall'opponente che ha dedotto l'improcedibilità della stessa, avanzando domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A questo punto occorre partire proprio dal provvedimento di questo giudicante del 16.06.23 nel quale si legge “assegna alle parti giorni 15 per inoltrare la domanda di mediazione” e da cui emerge che risultano onerate le parti all'avvio del procedimento di mediazione.
Nessun onere, pertanto, si é inteso porre a carico di una sola parte, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 28/10 che non individua e nulla dispone in merito al soggetto onerato di tale incombente.
Ai sensi del richiamato art. 5 del D.Lgs. 28/10, inoltre, la mediazione deve essere avviata dall'attore, ovvero da colui che “intende esercitare in giudizio un'azione” e tale adempimento, avuto riguardo alla natura del procedimento monitorio, sostanzialmente incompatibile con le particolari caratteristiche dello stesso, caratterizzato dalla rapidità e dall'assenza di contraddittorio, viene procrastinato nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, considerato che la mediazione nell'ipotesi di obbligatorietà della stessa deve essere avviata proprio da chi ha interesse a promuovere un giudizio, appare in linea con l'intento del legislatore porre tale onere in capo al creditore ricorrente, atteso che costui, benché convenuto nel giudizio di opposizione, è attore in senso sostanziale, dovendosi pronunciare proprio sulla sua domanda.
L'opponente, tra l'altro, salvo che proponga domande riconvenzionali o formuli chiamate di terzo, non può affatto considerarsi quale soggetto che “intende esercitare un'azione”, mirando principalmente l'opposizione a paralizzare l'altrui pretesa.
E se il soggetto onerato di tale incombente è proprio l'opposto, attore in senso sostanziale, appare coerente sostenere che anche le conseguenze negative dell'improcedibilità del giudizio debbano ricadere sullo stesso, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un procedimento unitariamente inteso che comprende anche la fase monitoria.
Da ultimo, lo si ripete, vi é da considerare che nel caso di specie l'obbligo di inoltrare la mediazione
é stato posto a carico delle parti, per cui ciascuno doveva intendersi onerato nei limiti del proprio interesse che include, riguardo alla parte opposta, la domanda di conferma del decreto ingiuntivo.
Tali considerazioni sono state più ampiamente argomentate dalla giurisprudenza, le cui valutazioni vengono ampiamente condivise da questo giudicante, poiché nell'incertezza e ambiguità del dato normativo, appare più coerente dichiarare l'improcedibilità di tutto il giudizio, includendo il decreto, anche in considerazione del fatto che la domanda rimane sempre nuovamente proponibile. Ciò posto, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di lite, infine, si osserva che gli atti redatti dall'opponente non rispettino il giusto processo e risultano sovrabbondanti.
In particolare, sebbene l'ampiezza degli atti non ponga un problema di violazione di prescrizioni formali, certamente non giova alla chiarezza degli atti stessi, in funzione di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio.
Non é un caso che già l'art. 3 del d.lgs. n.104/10 abbia introdotto nel processo il principio del “dovere di sinteticità di motivazione e degli atti, sia del giudice che delle parti.
Orbene, nel caso di specie l'atto di citazione e le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., redatte da parte attrice non rispettano assolutamente, per il loro contenuto sovrabbondante ed immotivatamente esteso, il suddetto principio di sinteticità, pregiudicando l'intelligibilità delle questioni e rendendo difficoltosa la focalizzazione dei singoli argomenti in difformità da quanto stabilito dall'art. 121
c.p.c..
Per tali ragioni, le spese di lite devono essere compensate per intero tra le parti (art. 46 Disp. Att.
c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1546/22 concesso dal Tribunale di Lecce;
2) Compensa interamente le spese di lite;
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 07.02.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 07.02.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini