Articolo 24 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 23Articolo 25
Versione
10 giugno 1975
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Versione
19 giugno 1976
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Versione
17 gennaio 1978
Art. 24.
Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti e' subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.
((Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette e' subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 53.333 unita' di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda)) Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o piu' aziende associate.
La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame e' subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell' articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159 .
Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto la approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.
I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a piu' fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1978